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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1315 dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Santa Maria di Gesù n. 33/B, presso lo studio dell'Avv. Calogero
Mazzola che lo rappresenta e difende, giusta Deliberazione della
Giunta Comunale n. 18 del 13.03.2020 e giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme, Via Lazio n. 82 presso lo studio dell'Avv.to Serenella Galeno
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1178/2019 R.G.N.
2353/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
11.12.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei
motivi suesposti,
In via preliminare e gradata:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 1178/2019, emesso dal Tribunale di
Termini Imerese, in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Marcatajo, nel
procedimento civile n. 2353/2019 R.G. in data 11/12/2019, depositato in
pari data e notificato al all'indirizzo PEC in data Parte_1
10.02.2020, unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2. Ritenere e dichiarare per la ragioni esposte al motivo n. 1 della narrativa
la inesistenza della pretesa creditoria della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore;
[...]
3. Ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
allorchè la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, ebbe a depositare davanti il Tribunale di Termini Imerese il ricorso
per decreto ingiuntivo in danno del in persona del Parte_1
Sindaco legale rappresentante pro-tempore;
4. Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del
di una somma da determinarsi a cura del Tribunale Parte_1
adito in via equitativa;
Nel merito:
- Ritenere e dichiarare, non dovute le somme di cui al suddetto decreto per
ingiunzione di pagamento, se non nei limiti delle somme che saranno
accertate a seguito dell'espletanda istruttoria;
- In subordine, nel merito, per le motivazioni di cui in narrativa, con ogni
statuizione di legge revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs
231/2002 per difetto dei requisiti di legge nonché le spese di procedura
liquidate;
- Con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di giudizio,
oltre accessori come per legge”
Parte opposta:
“in via preliminare Voglia il Tribunale Civile di Termini Imerese:
- nel merito: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili e comunque
infondate le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo opposto;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi di revoca del Decreto
Ingiuntivo opposto, condannare il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., al pagamento della somma di Euro 11.650,84 a titolo di sorte
capitale, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati dalle singole scadenze
delle fatture al soddisfo, nonché gli interessi maturati sull'importo pari ad
Euro 7.797,67, dalla scadenza delle fatture alla data del saldo parziale,
ovvero il diverso importo che verrà accertato in corso di causa;
la somma di
Euro 53,82, a titolo di spese notarili sostenute;
le spese ed i compensi
professionali della presente procedura, oltre rimborso forfettario IVA e CPA
4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come per legge, nonché successivi oneri e contributi a qualsiasi titolo
dovuti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1178/2019 (R.G.N. 2353/2019), emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 11.12.2019, notificato il 10.02.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di €. 11.704,66, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002, oltre le spese della procedura di ingiunzione e gli accessori come per legge, a titolo di mancato pagamento di alcune fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte della società che le aveva ceduto pro soluto il credito con Controparte_2
scrittura privata del 30.01.2019, notificata al debitore il 31.01.2019.
Rilevando che in seno al ricorso per decreto ingiuntivo parte creditrice dava atto di aver ricevuto dal e successivamente Pt_1
alla notifica della scrittura privata di cessione del credito un parziale pagamento di €. 7.797,67, già computato nell'importo di cui chiedeva l'ingiunzione, oltre €. 53,82 per le spese vive sostenute per
5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ottenere l'estratto Autentico del Libro Giornale, eccepiva l'inesistenza dell'azionato credito adducendo l'intervenuto pagamento, sia prima che dopo la cessione, rispettivamente di €.
6.934,70 e di €. 7.285,65 come da mandati di pagamento che allegava.
Precisando, inoltre, che il rendiconto debitore inviatole da
[...]
attestava che alla data del 30.09.2019 e del 31.12.2019 CP_1
il debito del ammontava ad €. 1,97 per sorte ed €. 0,12 per Pt_1
interessi relativamente ad una fattura del 04.03.2019 non facente parte di quelle indicate in ricorso, eccepiva la carenza ad agire ex art. 100 c.p.c. della non risultando alcuna Controparte_1
pendenza debitoria a proprio carico.
Contestava, inoltre, l'imputazione degli interessi moratori in difetto di costituzione in mora antecedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio, la opposta, contestava Controparte_1
l'avvenuto l'integrale pagamento del debito prima della proposizione della procedura monitoria, rilevando come una serie di fatture che indicava analiticamente erano state pagate al cedente
6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
in epoca successiva alla notifica della scrittura privata di cessione del credito e, pertanto, il pagamento non spiegava alcuna efficacia liberatoria nei confronti bella società.
Spiegava domanda subordinata di condanna del Parte_1
al pagamento dell'importo di € 11.650,84 oltre interessi e
[...]
spese vive, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con note di trattazione scritta del 23.03.2023 parte opposta,
allegando il prospetto contabile aggiornato, dava atto dell'intervenuto pagamento in proprio favore, nelle more del giudizio, di €. 5.968,67 rideterminando in €. 5.682,17 l'importo dovuto dal a titolo di sorte residua capitale rispetto Pt_1
all'originario importo ingiunto (differenza tra la sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto pari ad € 11.650,84 e l'ulteriore importo incassato da pari ad € Controparte_1
5.968,67) di cui chiedeva la condanna al pagamento, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalle singole scadenze delle fatture alla data del saldo in ordine alle fatture integralmente pagate,
nonché degli ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 maturandi sino
7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
all'effettivo soddisfo in relazione alla sorte capitale in essere, oltre €
53,82 a titolo di spese notarili sostenute e documentate.
Parte opponente con comparsa conclusionale reiterava la propria linea difensiva ribadendo l'inesistenza del credito azionato in considerazione dei pagamenti eseguiti e, quindi, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opposta, nonché la non debenza degli interessi moratori in difetto di costituzione in mora.
Chiedeva, inoltre, la condanna di ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c. in un importo da liquidarsi in via equitativa.
Con memoria di replica, parte opposta, insistendo nelle spiegate domande, rilevava che il pagamento erroneamente eseguito dal in favore del cedente e di cui ai mandati di pagamento Pt_1
numeri 300 e 304 del 13.02.2019, era stato oggetto di rimborso al debitore ceduto.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 03.05.2023,
celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c.
con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte opponente non merita accoglimento.
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Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n.
927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti normativamente previsti,
abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare,
successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste,
formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice
nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale,
rimane nella sostanza attore.
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
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Ciò in quanto “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con
attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito
dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato
dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in
relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza
che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di
legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui
emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore
o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale con
riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale o la
ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che dimostri
l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della
pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con
riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002).
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an oltre che il quantum della sua
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pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Tanto premesso l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito azionato con il procedimento monitorio rilevando di aver corrisposto quanto dovuto.
La nel rispetto dell'art.
1.4 della scrittura privata di CP_1
cessione del 30.01.2019, ha provveduto alla notifica al Parte_1
della predetta cessione con gli allegati contenenti l'elenco
[...]
dei debitori e dei relativi crediti (art. “
1.4 Il Cessionario provvederà a
notificare il presente Atto a ciascun Debitore unitamente all'estratto
dell'Allegato relativo a tale Debitore, anche attraverso soggetti dallo stesso
incaricati”).
Risulta, altresì, provato che il ha Parte_1
effettivamente eseguito i pagamenti relativi al debito per la fornitura di energia elettrica, anche se erroneamente corrisposti al cedente in data successiva alla notifica della scrittura privata di cessione dei crediti, senza realizzare con questo alcuna efficacia liberatoria, anche in violazione della previsione di cui all'art. 1264
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cod. civ. e come previsto al punto 4.2 della menzionata scrittura privata di cessione di credito notificatagli, secondo cui “4.2 In virtù
della cessione, e anche nel caso di non accettazione o rifiuto della stessa da
parte del Debitore ai sensi di legge, ogni pagamento relativo ai Crediti
dovrà essere eseguito sul conto corrente IBAN
[...]CC0990000162 aperto presso e Controparte_1
intestato alla stessa….”.
I pagamenti effettuati, pertanto, non hanno spiegato alcuna efficacia liberatoria in favore del debitore ceduto al quale, peraltro, è stato rimborsato l'intero importo erroneamente corrisposto;
quindi, il resta tenuto al pagamento del debito residuo Parte_1
nei confronti della cessionaria.
“Il pagamento nei confronti del cedente avvenuto dopo la notifica della
intervenuta cessione del credito non ha efficacia liberatoria del debitore
ceduto. Pertanto è legittimo il procedimento di ingiunzione promosso dal
cessionario anche se il cedente ha riversato al creditore quanto percepito dal
debitore ceduto.” (Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile sentenza del 5.12.2017).
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Per tali motivi appare legittima l'instaurazione del procedimento monitorio da parte di in danno del Controparte_1 Parte_1
. Non sussiste alcuna carenza di interesse agire ex art.
[...]
100 c.p.c. di per il pagamento di quanto Controparte_1
effettivamente dovuto.
Il è rimasto debitore nei confronti della Parte_1
cessionaria opposta della somma di € 5.735,99 di cui € 5.682,17 per sorte capitale ed € 53,82 per spese notarili, per effetto dei pagamenti intervenuti in corso di causa e come precisato da con CP_1
note di trattazione scritta del 23.03.2023.
Sulla sorte capitale di € 5.682,17 il è tenuto a Parte_1
corrispondere anche gli interessi moratori ai sensi dell'art.
4.1 del
D.Lgs, N. 231/2022 che recita “Gli interessi moratori decorrono, senza
che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento”. Inoltre, il Parte_1
è tenuto a corrispondere i soli interessi moratori
[...]
decorrenti dalle singole scadenze fino alla data di pagamento ai sensi del citato D.Lgs N. 231/2002 sulla sorte di € 5.968,67 pagata in corso di causa.
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Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1178/2019 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese (R.G.N. 2353/2019) in data 11.12.2019
deve essere revocato condannando il al Parte_1
pagamento in favore della dell'importo di € Controparte_1
5.735,99, di cui € 5.682,17 per sorte capitale ed € 53,82 per spese notarili, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale maturati dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo, oltre i soli interessi moratori decorrenti dalle singole scadenze fino alla data di pagamento ai sensi del citato D.Lgs N. 231/2002 sulla sorte di €
5.968,67 pagata in corso di causa nonché al pagamento delle spese liquidate nel procedimento monitorio.
In ultimo non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c.
risultando legittimamente incoato il procedimento monitorio da parte di in danno dell'odierno opponente, per Controparte_1
le motivazioni già innanzi esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e Parte_1
vengono liquidate in favore di in €. 3.387,00 Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con
14 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Serenella
Galeno,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dal , in Parte_1
persona del pro-tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
1178/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
11.12.2019 nel procedimento civile R.G.N. 2353/2019;
- Revoca il decreto ingiuntivo N. 1178/2019 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 11.12.2019 nel procedimento civile R.G.N.
2353/2019;
- Dichiara il diritto di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo di €
5.735,99 di cui € 5.682,17 per sorte capitale ed € 53,82 per spese notarili, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale maturati dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo, oltre i soli interessi moratori decorrenti dalle singole scadenze fino alla data di pagamento ai sensi del citato D.Lgs N. 231/2002 sulla sorte di €
15 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
5.968,67 pagata in corso di causa, nonché al pagamento delle spese liquidate nel procedimento monitorio;
- Per l'effetto condanna il , in persona del Parte_1
Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
dell'importo di € 5.735,99 di cui € 5.682,17 per sorte capitale ed €
53,82 per spese notarili, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale maturati dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo, oltre i soli interessi moratori decorrenti dalle singole scadenze fino alla data di pagamento ai sensi del citato D.Lgs N.
231/2002 sulla sorte di € 5.968,67 pagata in corso di causa, nonché al pagamento delle spese liquidate nel procedimento monitorio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna il , in persona del pro- Parte_1 CP_3
tempore, al pagamento in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Serenella Galeno.
16 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Così deciso in Termini Imerese il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
17 Tribunale di Termini Imerese sez. civile