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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2025
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN MA PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso per separazione consensuale n.393/2025 RG promosso da:
nata il [...] a [...], Parte_1
, nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Martufi;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza in data 5.12.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.8.2025 i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno promosso il presente procedimento congiunto avente ad oggetto la
[...] pronuncia della separazione personale.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale interveniva nel procedimento.
In data 16.12.2025 si svolgeva l'udienza di trattazione della separazione, sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
È documentato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 15.6.2002 a Colbordolo (ora
Vallefoglia).
pagina 1 di 2 La coppia ha avuto quattro figli, la prima nata nel 2006 ormai maggiorenne, gli altri nati rispettivamente nel 2008, 2011 e 2015.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché è venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, che risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico. È superfluo procedere all'ascolto dei minori, in quanto le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi agli interessi morali e materiali dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, contenute nelle note sostitutive dell'udienza datate 5.12.2025, sottoscritte personalmente dai coniugi e depositate nel fascicolo telematico in formato immagine
“pdf” il 5.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
l'Ufficiale di stato civile provvederà all'annotazione di sua competenza.
Così deciso in Urbino, in data 18 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente est.
AN MA atto sottoscritto digitalmente pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN MA PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso per separazione consensuale n.393/2025 RG promosso da:
nata il [...] a [...], Parte_1
, nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Martufi;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza in data 5.12.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.8.2025 i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno promosso il presente procedimento congiunto avente ad oggetto la
[...] pronuncia della separazione personale.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale interveniva nel procedimento.
In data 16.12.2025 si svolgeva l'udienza di trattazione della separazione, sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
È documentato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 15.6.2002 a Colbordolo (ora
Vallefoglia).
pagina 1 di 2 La coppia ha avuto quattro figli, la prima nata nel 2006 ormai maggiorenne, gli altri nati rispettivamente nel 2008, 2011 e 2015.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché è venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, che risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico. È superfluo procedere all'ascolto dei minori, in quanto le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi agli interessi morali e materiali dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, contenute nelle note sostitutive dell'udienza datate 5.12.2025, sottoscritte personalmente dai coniugi e depositate nel fascicolo telematico in formato immagine
“pdf” il 5.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
l'Ufficiale di stato civile provvederà all'annotazione di sua competenza.
Così deciso in Urbino, in data 18 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente est.
AN MA atto sottoscritto digitalmente pagina 2 di 2