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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – cessazione degli effetti civili iscritta al RG. n.
3000/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a EL Parte_1 C.F._1 (TV), il 30/06/1960, con l'avv. EMILIO MARCON e con l'avv. CECILIA PARLANTE RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 EL (TV), l'8/04/1961, con l'avv. MARIA BORTOLETTO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 10.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 8.04.2003);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/04/1984 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) dell'anno 1984, al n. 6, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni stabilite – con particolare riferimento al riconosciuto assegno divorzile in favore della sig.ra – appaiono congrue e CP_1 coerenti con la condizione economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/04/1984 da
, nato/a a EL (TV), il 30/06/1960 Parte_1 e
, nato/a a EL (TV), l'8/04/1961, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) dell'anno 1984 al n. 6, Parte II, Serie A alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 10.10.2025:
2 - “il sig. corrisponderà in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di € 220,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- spese di lite compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge. Treviso, 10 ottobre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – cessazione degli effetti civili iscritta al RG. n.
3000/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a EL Parte_1 C.F._1 (TV), il 30/06/1960, con l'avv. EMILIO MARCON e con l'avv. CECILIA PARLANTE RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 EL (TV), l'8/04/1961, con l'avv. MARIA BORTOLETTO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 10.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 8.04.2003);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/04/1984 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) dell'anno 1984, al n. 6, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni stabilite – con particolare riferimento al riconosciuto assegno divorzile in favore della sig.ra – appaiono congrue e CP_1 coerenti con la condizione economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/04/1984 da
, nato/a a EL (TV), il 30/06/1960 Parte_1 e
, nato/a a EL (TV), l'8/04/1961, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) dell'anno 1984 al n. 6, Parte II, Serie A alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 10.10.2025:
2 - “il sig. corrisponderà in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di € 220,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- spese di lite compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge. Treviso, 10 ottobre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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