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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 270/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270/2018 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Terracina Via Badino n.104 presso lo studio dell'Avv. Pietricola Francesco, che lo difende e rappresenta in giudizio come da procura agli atti,
-Opponente-
E
, c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Viale dello
Statuto, 13, presso lo studio degli Avv.ti Lungo Antonio e Giovanni Tasciotti che la rappresentano e difendono in giudizio come da procura agli atti;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: cfr le conclusioni precisate nelle note in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025;
IN FATTO
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1904/2017 emesso dal Tribunale di Latina per il pagamento di €
231,774,00 a favore della società a titolo di fornitura di Controparte_1 prodotti per l'agricoltura (nella specie mangimi).
A fondamento dell'opposizione l'odierno opponente ha evidenziato l'esistenza di vizi processuali propri del procedimento monitorio e l'inidoneità della prova offerta a sostegno del credito, contestando anche l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo.
Ha concluso chiedendo il rigetto del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la società contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
IN DIRITTO
L'opposizione è tempestiva.
In via preliminare devono essere ritenute assorbite le eccezioni sollevate dalla opponente su eventuali vizi del procedimento monitorio, in quanto l'introduzione del presente giudizio di opposizione determina non la verifica della legittimità del procedimento monitorio ma l'accertamento in questa sede della esistenza del credito vantato dalla opposta, unicamente dovendo verificarsi la legittimità della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dell'opposto ( cfr. sulla natura del giudizio ex art. 645 c.p.c.
Cass. civ. 24438\16).
Nel merito
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi
- 2 -
della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso in esame, parte opposta ha chiesto il pagamento delle fatture emesse a fronte della consegna di prodotti per l'agricoltura allegando, già nel procedimento monitorio, le fatture emesse e gli estratti notarili.
Parte opponente, quale motivo di opposizione, ha dedotto genericamente che la merce indicata nelle fatture non è mai stata consegnata.
La deduzione di parte opponente va rigettata alla luce della consultazione delle fatture depositate, anche nel presente giudizio, da parte opposta in quanto le stesse presentano la sottoscrizione nel riquadro dedicato alla “firma per accettazione”. Ebbene tali sottoscrizioni non sono state espressamente disconosciute e come tali soggiacciono al regime probatorio ex art. 251 comma 1 n.2 cpc
- 3 -
Anche la prova per testi espletata ha confermato l'avvenuta consegna della merce.
All'udienza del 24.10.2019 sono stati escussi due testi di parte opposta, entrambi dipendenti della società fornitrice, che hanno confermato la consegna della merce in quanto loro stessi hanno effettuato il trasporto e sottoscritto i documenti accompagnatori.
In particolare, il teste ha descritto l'iter da seguire Testimone_1 nella consegna della merce, che prevede la sottoscrizione da parte del cliente della ricezione del prodotto agricolo come nelle fatture di causa.
L'unico teste di parte opponente, figlio dell'opponente, Tes_2 ascoltato all'udienza del 08.11.2022, ha dichiarato di non occuparsi degli ordinativi del mangime e di non sapere nulla nemmeno dei prezzi praticati in quanto non si occupava della fase relativa allo scarico delle merci.
Le contestazioni eseguire sulla mancata pesatura della merce e sulla insufficienza dei quantitativi consegnati appare generica e dubitativa, ingenerando il dubbio che parte della merce ordinata sia stata consegnata a terzi anziché all'opponente, ma la relativa deduzione non è stata tempestivamente allegata dalla difesa, risultando pertanto la dichiarazione generica e in parte inutilizzabile perché non preceduta dalla specifica allegazione.
In ogni caso il teste figlio dell'opponente, ha confermato che la Pt_1 consegna della merce è avvenuta, anche se in alcuni casi non nelle quantità e qualità richieste (riferisce infatti di una partita di merce avariata che ha inciso sia sulla salute degli animali che sulla produzione del latte) ma non precisa se gli ammanchi quantitativi si riferiscano alle fatture oggetto del presente giudizio o si riferisca ad altre forniture, avendo dichiarato che il padre si è sempre rifornito dall'odierno opposto.
L'opponente ha in questa sede lamentato unicamente la mancata consegna delle forniture e non vizi o ammanchi parziali.
- 4 -
Alla luce di quanto appena esposto, è possibile concludere che parte opposta ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa indicando l'esistenza ed il contenuto della fonte e del credito, mentre parte opponente non ha dato prova del fondamento delle sue contestazioni.
Da ciò il rigetto della opposizione proposta da Parte_1
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della opponente con conseguente refusione in favore della opposta, ai sensi del dm 55\14, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata, secondo valori inferiori medi, per la semplicità della fattispecie (tranne per la fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1904/2017 emesso addì 3.11.2017 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in 9.887 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Lungo Antonio e Giovanni Tasciotti che si sono dichiarati antistatari.
Latina, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
- 5 -
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270/2018 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Terracina Via Badino n.104 presso lo studio dell'Avv. Pietricola Francesco, che lo difende e rappresenta in giudizio come da procura agli atti,
-Opponente-
E
, c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Viale dello
Statuto, 13, presso lo studio degli Avv.ti Lungo Antonio e Giovanni Tasciotti che la rappresentano e difendono in giudizio come da procura agli atti;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: cfr le conclusioni precisate nelle note in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025;
IN FATTO
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1904/2017 emesso dal Tribunale di Latina per il pagamento di €
231,774,00 a favore della società a titolo di fornitura di Controparte_1 prodotti per l'agricoltura (nella specie mangimi).
A fondamento dell'opposizione l'odierno opponente ha evidenziato l'esistenza di vizi processuali propri del procedimento monitorio e l'inidoneità della prova offerta a sostegno del credito, contestando anche l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo.
Ha concluso chiedendo il rigetto del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la società contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
IN DIRITTO
L'opposizione è tempestiva.
In via preliminare devono essere ritenute assorbite le eccezioni sollevate dalla opponente su eventuali vizi del procedimento monitorio, in quanto l'introduzione del presente giudizio di opposizione determina non la verifica della legittimità del procedimento monitorio ma l'accertamento in questa sede della esistenza del credito vantato dalla opposta, unicamente dovendo verificarsi la legittimità della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dell'opposto ( cfr. sulla natura del giudizio ex art. 645 c.p.c.
Cass. civ. 24438\16).
Nel merito
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi
- 2 -
della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso in esame, parte opposta ha chiesto il pagamento delle fatture emesse a fronte della consegna di prodotti per l'agricoltura allegando, già nel procedimento monitorio, le fatture emesse e gli estratti notarili.
Parte opponente, quale motivo di opposizione, ha dedotto genericamente che la merce indicata nelle fatture non è mai stata consegnata.
La deduzione di parte opponente va rigettata alla luce della consultazione delle fatture depositate, anche nel presente giudizio, da parte opposta in quanto le stesse presentano la sottoscrizione nel riquadro dedicato alla “firma per accettazione”. Ebbene tali sottoscrizioni non sono state espressamente disconosciute e come tali soggiacciono al regime probatorio ex art. 251 comma 1 n.2 cpc
- 3 -
Anche la prova per testi espletata ha confermato l'avvenuta consegna della merce.
All'udienza del 24.10.2019 sono stati escussi due testi di parte opposta, entrambi dipendenti della società fornitrice, che hanno confermato la consegna della merce in quanto loro stessi hanno effettuato il trasporto e sottoscritto i documenti accompagnatori.
In particolare, il teste ha descritto l'iter da seguire Testimone_1 nella consegna della merce, che prevede la sottoscrizione da parte del cliente della ricezione del prodotto agricolo come nelle fatture di causa.
L'unico teste di parte opponente, figlio dell'opponente, Tes_2 ascoltato all'udienza del 08.11.2022, ha dichiarato di non occuparsi degli ordinativi del mangime e di non sapere nulla nemmeno dei prezzi praticati in quanto non si occupava della fase relativa allo scarico delle merci.
Le contestazioni eseguire sulla mancata pesatura della merce e sulla insufficienza dei quantitativi consegnati appare generica e dubitativa, ingenerando il dubbio che parte della merce ordinata sia stata consegnata a terzi anziché all'opponente, ma la relativa deduzione non è stata tempestivamente allegata dalla difesa, risultando pertanto la dichiarazione generica e in parte inutilizzabile perché non preceduta dalla specifica allegazione.
In ogni caso il teste figlio dell'opponente, ha confermato che la Pt_1 consegna della merce è avvenuta, anche se in alcuni casi non nelle quantità e qualità richieste (riferisce infatti di una partita di merce avariata che ha inciso sia sulla salute degli animali che sulla produzione del latte) ma non precisa se gli ammanchi quantitativi si riferiscano alle fatture oggetto del presente giudizio o si riferisca ad altre forniture, avendo dichiarato che il padre si è sempre rifornito dall'odierno opposto.
L'opponente ha in questa sede lamentato unicamente la mancata consegna delle forniture e non vizi o ammanchi parziali.
- 4 -
Alla luce di quanto appena esposto, è possibile concludere che parte opposta ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa indicando l'esistenza ed il contenuto della fonte e del credito, mentre parte opponente non ha dato prova del fondamento delle sue contestazioni.
Da ciò il rigetto della opposizione proposta da Parte_1
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della opponente con conseguente refusione in favore della opposta, ai sensi del dm 55\14, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata, secondo valori inferiori medi, per la semplicità della fattispecie (tranne per la fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1904/2017 emesso addì 3.11.2017 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in 9.887 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Lungo Antonio e Giovanni Tasciotti che si sono dichiarati antistatari.
Latina, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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