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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2231/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009360071000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009360071000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1276/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: In via preliminare: - Dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 030 2024 00093600 71 000 emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di AN per i motivi di cui sopra;
In via preliminare: - Disporre la sospensione della cartella di pagamento n. 030 2024 00093600
71 000 emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di AN per i motivi di cui sopra;
Nel merito: - Accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento n. 030 2024 00093600
71 000, per intervenuta prescrizione del credito richiesto;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sig. Ricorrente_1, per come risultano dagli atti;
- Condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata. Il tutto con vittoria di spese e competenze della procedura.
Resistente (Regione Calabria): 1) (dichiarare il ricorso) 1) infondato sulla annualità 2019 2) non contestato sulla annualità 2021 3). Condannare alle spese di soccombenza nel merito in quanto infondato.
Resistente (Agenzia delle Entrate ON): • in via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della ON in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della ON e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all' asserita mancata/irrituale notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione ed all'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo limitatamente al ruolo 2024/1532 (anno tributo 2019) laddove eventualmente maturata prima dell'iscrizione a ruolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Sempre nel merito: respingere, in quanto insussistenti i relativi profili e presupposti, la domanda di risarcimento del danno come avanzata giacché infondata in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate ON il 22.7.2024, Ricorrente_1
, di professione avvocato, impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n. 030 2024 00093600 71 000, emessa dal suddetto agente per la riscossione e notificata a mezzo p.e.c. il 12.6.2024, relativa a tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, oltre accessori di legge, dell'importo complessivo di euro 800,58.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 lamentava: a) la nullità della notificazione della cartella di pagamento, avvenuta con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla sua casella di p.e.c, quale avvocato, destinata alle comunicazioni concernenti la sua attività professionale e non a quelle di natura personale;
b)
l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla annualità 2019. Concludeva, pertanto, come sopra indicato, chiedendo la condanna delle resistenti, anche, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. il ricorso).
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, rilevando: l'infondatezza del primo motivo di ricorso e, comunque, il difetto di interesse del ricorrente a farlo valere;
la regolarità della sua attività di imposizione fiscale e l'avvenuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata). Agenzia delle Entrate ON si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, rilevando: I) la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria ed all'attività dell'ente impositore;
II) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla notificazione della cartella di pagamento, essendo regolare quella effettuata all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;
III) l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata).
All'udienza del 2.12.2025, tenutasi in camera di consiglio, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
E' infondato il primo motivo di ricorso, concernente la nullità della notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, poiché, la cartella di pagamento è stata recapitata ad un indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente valido come domicilio digitale, risultando irrilevante la circostanza che si trattasse di un domicilio digitale relativo all'attività professionale del ricorrente medesimo.
Ad ogni modo, si tratterebbe, in ipotesi di nullità della notificazione, sanata, tuttavia, dal raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente impugnato, anche nel merito, la cartella di pagamento, così dimostrando di averla ricevuta.
Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la prescrizione del credito per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019, esso è infondato, poiché il termine triennale suddetto è rimasto sospeso nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 1° e 4° comma e 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Analoghe disposizioni per gli enti impositori sono dettata dall'art. 67, comma 1° e comma 4°, del decreto legge n. 18/2020 (che rinvia all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dagli artt. 67, comma 4°, e 68, comma 1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3°, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
La sospensione generalizzata, nel periodo suddetto, dei termini di prescrizione e di decadenza è stata riconosciuta, di recente, anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. I, n. 960/2025).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di AN, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate ON e della Regione Calabria, liquidate in euro 180,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali, i.
v.a. e c.p.a. per ciscuna resistente.
Così deciso in AN, il 2.12.2025.
Il giudice
TO IZ
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2231/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009360071000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009360071000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1276/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: In via preliminare: - Dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 030 2024 00093600 71 000 emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di AN per i motivi di cui sopra;
In via preliminare: - Disporre la sospensione della cartella di pagamento n. 030 2024 00093600
71 000 emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di AN per i motivi di cui sopra;
Nel merito: - Accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento n. 030 2024 00093600
71 000, per intervenuta prescrizione del credito richiesto;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sig. Ricorrente_1, per come risultano dagli atti;
- Condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata. Il tutto con vittoria di spese e competenze della procedura.
Resistente (Regione Calabria): 1) (dichiarare il ricorso) 1) infondato sulla annualità 2019 2) non contestato sulla annualità 2021 3). Condannare alle spese di soccombenza nel merito in quanto infondato.
Resistente (Agenzia delle Entrate ON): • in via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della ON in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della ON e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all' asserita mancata/irrituale notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione ed all'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo limitatamente al ruolo 2024/1532 (anno tributo 2019) laddove eventualmente maturata prima dell'iscrizione a ruolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Sempre nel merito: respingere, in quanto insussistenti i relativi profili e presupposti, la domanda di risarcimento del danno come avanzata giacché infondata in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate ON il 22.7.2024, Ricorrente_1
, di professione avvocato, impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n. 030 2024 00093600 71 000, emessa dal suddetto agente per la riscossione e notificata a mezzo p.e.c. il 12.6.2024, relativa a tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, oltre accessori di legge, dell'importo complessivo di euro 800,58.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 lamentava: a) la nullità della notificazione della cartella di pagamento, avvenuta con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla sua casella di p.e.c, quale avvocato, destinata alle comunicazioni concernenti la sua attività professionale e non a quelle di natura personale;
b)
l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla annualità 2019. Concludeva, pertanto, come sopra indicato, chiedendo la condanna delle resistenti, anche, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. il ricorso).
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, rilevando: l'infondatezza del primo motivo di ricorso e, comunque, il difetto di interesse del ricorrente a farlo valere;
la regolarità della sua attività di imposizione fiscale e l'avvenuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata). Agenzia delle Entrate ON si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, rilevando: I) la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria ed all'attività dell'ente impositore;
II) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla notificazione della cartella di pagamento, essendo regolare quella effettuata all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;
III) l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata).
All'udienza del 2.12.2025, tenutasi in camera di consiglio, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
E' infondato il primo motivo di ricorso, concernente la nullità della notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, poiché, la cartella di pagamento è stata recapitata ad un indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente valido come domicilio digitale, risultando irrilevante la circostanza che si trattasse di un domicilio digitale relativo all'attività professionale del ricorrente medesimo.
Ad ogni modo, si tratterebbe, in ipotesi di nullità della notificazione, sanata, tuttavia, dal raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente impugnato, anche nel merito, la cartella di pagamento, così dimostrando di averla ricevuta.
Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la prescrizione del credito per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019, esso è infondato, poiché il termine triennale suddetto è rimasto sospeso nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 1° e 4° comma e 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Analoghe disposizioni per gli enti impositori sono dettata dall'art. 67, comma 1° e comma 4°, del decreto legge n. 18/2020 (che rinvia all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dagli artt. 67, comma 4°, e 68, comma 1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3°, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
La sospensione generalizzata, nel periodo suddetto, dei termini di prescrizione e di decadenza è stata riconosciuta, di recente, anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. I, n. 960/2025).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di AN, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate ON e della Regione Calabria, liquidate in euro 180,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali, i.
v.a. e c.p.a. per ciscuna resistente.
Così deciso in AN, il 2.12.2025.
Il giudice
TO IZ