Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica via PEC

    La notifica è considerata valida poiché effettuata ad un indirizzo PEC valido, configurato come domicilio digitale. La destinazione professionale dell'indirizzo è irrilevante. Inoltre, la nullità della notifica, se sussistente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha impugnato la cartella nel merito.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensiva

    La richiesta di sospensiva non viene esplicitamente trattata nella parte dispositiva, ma il rigetto generale del ricorso implica il rigetto anche di tale istanza.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per l'annualità 2019

    Il termine di prescrizione triennale è risultato sospeso nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2023, in applicazione delle normative emergenziali (D.L. n. 18/2020 e D.Lgs. n. 159/2015), prorogando i termini di prescrizione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso spese vive

    La domanda è rigettata in conseguenza della soccombenza del ricorrente.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni per lite temeraria

    La domanda è rigettata in quanto infondata nei presupposti e nel merito, e in conseguenza della soccombenza del ricorrente.

  • Rigettato
    Contestazione dell'infondatezza del ricorso

    La Corte ha rigettato il ricorso, confermando implicitamente la posizione della Regione Calabria riguardo all'annualità 2019.

  • Rigettato
    Posizione sulla annualità 2021

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, includendo anche l'annualità 2021.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite nei confronti della Regione Calabria.

  • Rigettato
    Eccezione sulla richiesta di sospensiva

    La richiesta di sospensiva è stata rigettata, come implicitamente confermato dal rigetto complessivo del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, senza accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in modo autonomo, ma trattando le questioni nel merito.

  • Rigettato
    Legittimità dell'atto opposto

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente.

  • Rigettato
    Estraneità dell'agente della riscossione alle problematiche di merito

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, senza accogliere autonomamente la richiesta di manleva dell'agente della riscossione, ma rigettando le doglianze del ricorrente.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

    La Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ON.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 60
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo