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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3000/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001632462000 TASSA AUTOMOBI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, con ricorso depositato il 9.6.2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00016324 62/000, con la quale venivano richieste somme per l'importo di € 233.06 per crediti vantati dalla Regione Campania a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2019.
Eccepiva l'assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti in essa indicati, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sottesa pretesa tributaria
All'udienza del 10 Ottobre 2025, il giudice disponeva un rinvio rilevando la mancata produzione in giudizio della relata di notifica in forma .eml nei confronti delle parti resistenti.
Ordinava al ricorrente di produrre in giudizio la documentazione in questione e rinviava a nuovo ruolo.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
In data 15/04/2025, veniva comunicata a mezzo pec, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento n. 100 2025 00016324 62/000, con la quale venivano richieste somme per l'importo di € 233.06 per presunti crediti vantati dalla Regione Campania.
L'importo richiesto all'Ader risulta così composto: € 159,12 a titolo di tassa automobilistica anno 2019; € 14,32
a titolo di interessi;
€ 47,74 a titolo di sanzione;
€ 6,00 altri oneri € 5,88 diritti di notifica.
Secondo quanto è indicato dalle “motivazioni “ in esso riportate, la cartella di pagamento di cui è causa, trae scaturigine dal mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2019 . Nella cartella di pagamento a pag. 5, si fa rimando all'atto presupposto, avviso di accertamento n. 964262567915 del
08/11/2022, che il ricorrente assume mai notificato.
Occorre preliminarmente rilevare la mancata costituzione dell'ente impositore individuato nella Regione
Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, in persona del l.r.p.t., nonostante la regolarità della notifica effettuata all'indirizzo PEC presente sulla cartella esattoriale, contenziosotributario@pec. regione.campania.it.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato di aver ottemperato alle formalità necessarie ad attribuire all'avviso di ricevimento – ovvero all'avviso di giacenza - valore di fede privilegiata, nonché necessarie ad attribuire qualità di pubblico ufficiale al soggetto incaricato del servizio postale che in quel momento procede alla notifica.
Difatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, in tema di servizio postale, che l'avviso di ricevimento “costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. V, sentenza 5 novembre 2013 - 30 gennaio
2014, n. 2035).
Tuttavia, a tali fini, è necessario il rispetto di determinate formalità, nel caso di specie non dimostrate. Pertanto, l'Ente impositore non ha assolto all'onere, su di esso ricadente, di dimostrare in giudizio l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la cui prova doveva essere necessariamente resa attraverso la produzione in giudizio di una valida e regolare – dunque regolarmente datata e sottoscritta - “comunicazione di avviso di deposito” (cd. CAD), la cui esibizione è indispensabile nel caso in cui l'atto da notificare non sia stato consegnato al destinatario (per assenza o rifiuto al riceverlo), come espressamente statuito da Cass. civ., Sez. Unite, 15/04/2021, n. 10012, che, risolvendo una volta per tutte il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha stabilito così testualmente: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ne consegue che non vi è prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, dunque, non si registra alcuna interruzione del termine prescrizionale triennale in riferimento alla pretesa tributaria relativa al pagamento della Tassa Automobilistica 2019.
Conseguentemente, dal momento che il primo atto validamente notificato in data 15/4/2025 consiste esclusivamente nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, risulta prescritto il credito vantato, riferito alla Tassa Automobilistica Regionale - annualità 2019, per decorso del termine triennale in attuazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, secondo cui: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, da porsi a carico delle parti resistenti, con anticipazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3000/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001632462000 TASSA AUTOMOBI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, con ricorso depositato il 9.6.2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00016324 62/000, con la quale venivano richieste somme per l'importo di € 233.06 per crediti vantati dalla Regione Campania a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2019.
Eccepiva l'assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti in essa indicati, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sottesa pretesa tributaria
All'udienza del 10 Ottobre 2025, il giudice disponeva un rinvio rilevando la mancata produzione in giudizio della relata di notifica in forma .eml nei confronti delle parti resistenti.
Ordinava al ricorrente di produrre in giudizio la documentazione in questione e rinviava a nuovo ruolo.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
In data 15/04/2025, veniva comunicata a mezzo pec, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento n. 100 2025 00016324 62/000, con la quale venivano richieste somme per l'importo di € 233.06 per presunti crediti vantati dalla Regione Campania.
L'importo richiesto all'Ader risulta così composto: € 159,12 a titolo di tassa automobilistica anno 2019; € 14,32
a titolo di interessi;
€ 47,74 a titolo di sanzione;
€ 6,00 altri oneri € 5,88 diritti di notifica.
Secondo quanto è indicato dalle “motivazioni “ in esso riportate, la cartella di pagamento di cui è causa, trae scaturigine dal mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2019 . Nella cartella di pagamento a pag. 5, si fa rimando all'atto presupposto, avviso di accertamento n. 964262567915 del
08/11/2022, che il ricorrente assume mai notificato.
Occorre preliminarmente rilevare la mancata costituzione dell'ente impositore individuato nella Regione
Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, in persona del l.r.p.t., nonostante la regolarità della notifica effettuata all'indirizzo PEC presente sulla cartella esattoriale, contenziosotributario@pec. regione.campania.it.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato di aver ottemperato alle formalità necessarie ad attribuire all'avviso di ricevimento – ovvero all'avviso di giacenza - valore di fede privilegiata, nonché necessarie ad attribuire qualità di pubblico ufficiale al soggetto incaricato del servizio postale che in quel momento procede alla notifica.
Difatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, in tema di servizio postale, che l'avviso di ricevimento “costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. V, sentenza 5 novembre 2013 - 30 gennaio
2014, n. 2035).
Tuttavia, a tali fini, è necessario il rispetto di determinate formalità, nel caso di specie non dimostrate. Pertanto, l'Ente impositore non ha assolto all'onere, su di esso ricadente, di dimostrare in giudizio l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la cui prova doveva essere necessariamente resa attraverso la produzione in giudizio di una valida e regolare – dunque regolarmente datata e sottoscritta - “comunicazione di avviso di deposito” (cd. CAD), la cui esibizione è indispensabile nel caso in cui l'atto da notificare non sia stato consegnato al destinatario (per assenza o rifiuto al riceverlo), come espressamente statuito da Cass. civ., Sez. Unite, 15/04/2021, n. 10012, che, risolvendo una volta per tutte il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha stabilito così testualmente: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ne consegue che non vi è prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, dunque, non si registra alcuna interruzione del termine prescrizionale triennale in riferimento alla pretesa tributaria relativa al pagamento della Tassa Automobilistica 2019.
Conseguentemente, dal momento che il primo atto validamente notificato in data 15/4/2025 consiste esclusivamente nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, risulta prescritto il credito vantato, riferito alla Tassa Automobilistica Regionale - annualità 2019, per decorso del termine triennale in attuazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, secondo cui: “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, da porsi a carico delle parti resistenti, con anticipazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.