Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 163/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in , Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza Parte_2 di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 3/18 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv.
AMATO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO: a) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) affidare congiuntamente ai genitori i 3 figli e Per_1 Per_2 Persona_3 con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, già casa familiare. c) Il IG potrà tenere i figli con sé nei giorni di riposo che dovrà CP_1 comunicare alla ricorrente non appena noti, impegnandosi a non imporre la presenza della nuova compagna ai bambini , quantomeno in questa prima fase;
d) Disporre che il Signor versi entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 alla IGa la somma di €.750 mensili o altra somma che Parte_1 risulterà in corso di causa, quale contributo al mantenimento dei 3 figli minori;
e) Disporre che l'erogazione del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig. , venga liquidato mensilmente in favore della Controparte_1 ricorrente dalla società K.S.M. s.p.a. datrice di lavoro del Signor tenuto CP_1 conto della notevole esposizione debitoria dello stesso . f) Spese straordinarie ripartite al 40% in capo alla IGa e 60% in capo Pt_1 al IG , secondo il protocollo del Tribunale di NO;
CP_1
g) Vinte le spese di lite.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a Controparte_1
NO il 12-02-1987, CF: e nata a C.F._2 Parte_1
NO il 24-12-1982, CF: ; C.F._1
2) Disporre che i figli minori e vengano affidati, in regime Per_1 Per_3 Per_2 di affido condiviso, ad entrambi i genitori;
3) Stabilire che i figli minori e possano vedere il padre, Per_1 Per_3 Per_2 secondo ampi diritti di visita che tengano conto dei suoi turni lavorativi settimanali. Criterio di alternanza per le Feste natalizie e pasquali e per le vacanze estive un periodo non inferiore a giorni 10.
4) Disporre che il contributo mensile a carico del sig. per il Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli non superi la somma di € 350,00 mensili per tutti e tre, per i motivi di cui in narrativa.
5) Disporre il pagamento delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate e documentate, nella misura pari al 50%, come da protocollo in uso alla IV Sezione del Tribunale di NO (verbale riunione 15-09-2016 ex art.47 quater O.G.).
6) Nulla disporre in punto economico in favore delle parti stante l'autosufficienza economica delle stesse.
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 2 7) Con vittoria di spese, diritti e onorari. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.
Conclusioni modificate in sede di discussione finale come segue: L'avv. precisa che il proprio cliente è disponibile a versare 447 Euro CP_1 per il mantenimento dei figli e modifica di conseguenza le proprie conclusioni.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di NO pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza:
CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento alla madre dei minori e determini le condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti si sono sposate, in data 28.02.2015 con matrimonio civile in NO. Le parti convivevano more uxorio fin dal 2011 Dal matrimonio sono nati a NO 3 figli: il 3.10.2015, e i Per_1 gemelli e in data 26.10.2017 Per_3 Per_2
La famiglia ha sempre vissuto nella casa pervenuta in successione dalla madre della comparente e in donazione di quota dal fratello della stessa , sita in via G.Jori 31/2. CP_2
2. I coniugi sono già separati di fatto dal mese di marzo 2023: la ricorrente deduce che tale allontanamento è derivato da un litigio originato dall'ennesimo tradimento del marito mentre quest'ultimo ha ricostruito in modo diverso le cause della fine dell'unione matrimoniale attribuendola all'atteggiamento della moglie durante la convivenza.
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 3 In ogni caso non è stata proposta alcuna domanda di addebito per cui può prendersi semplicemente atto che i coniugi sono già separati.
3. I bimbi sono in buona salute generale. porta gli occhiali Per_3
e viene tenuto sotto controllo al Gaslini per sospetta Per_2 neurofibromatosi con visita annuale coperta dal SSN . I bambini frequentano la scuola primaria privata presso l'istituto S.Bartolomeo Apostolo di Certosa : il terzo anno Per_1 della scuola primaria e i gemelli e hanno Per_2 Per_3 appena iniziato il primo anno. Precisa la ricorrente che la scelta della scuola privata è stata determinata dalla necessità di un servizio prescolastico, alcuni giorni della settimana e precisamente il martedì, giovedì e venerdì, dovendo la Signora -priva di aiuti familiari - entrare al Pt_1 lavoro entro le 8.00 . In punto scuola va soggiunto che i genitori erano d'accordo nel mantenerli presso l'istituto S.Bartolomeo Apostolo in quanto i 3 bambini godevano di condizioni agevolate. Per l'anno in corso la scuola ha recentemente concesso ai Signori e uno sconto sulla retta pari ad 1/3, vale a dire che Pt_1 CP_1 un bambino su tre frequenterà gratuitamente la scuola quest'anno. Quanto alle attività extrascolastiche dei figli minori la comparente precisa che frequenta il catechismo la domenica e tutti i Per_1 bambini sono iscritti e frequentano gli “Scout” presso la parrocchia. Allo stato non svolgono attività sportiva.
4. Nelle proprie conclusioni i coniugi concordano sull'affido congiunto dei 3 figli e . Per_1 Per_2 Persona_3
Il padre non si è opposto alla collocazione prevalente presso l'abitazione materna, già casa familiare e quindi alla collocazione presso la madre.
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 4 5. In ordine alla frequentazione dei figli la madre chiede che il padre tenga i figli con sé nei giorni di riposo che dovrà comunicare alla madre non appena noti. A sua volta il marito chiede di stabilire che i figli minori Per_1
e possano vedere il padre, secondo ampi diritti di Per_3 Per_2 visita che tengano conto dei suoi turni lavorativi settimanali con criterio di alternanza per le Feste natalizie e pasquali e per le vacanze estive un periodo non inferiore a giorni 10.
All'udienza di comparizione delle parti la madre ha precisato “Fino ad oggi ci siamo messi d'accordo. Lui mi manda i turni e decidiamo insieme i giorni in cui lui tiene il bambino. A volte io ho da fare e gli chiedo se ad esempio può prenderli all'uscita da scuola, li tiene a mangiare e poi li riporta da me. Solo una volta sono andati a dormire a casa del papà. A sua volta il padre ha dichiarato: “Volevo precisare che io faccio i turni. Da lunedì a venerdi lavoro con un turno ad esempio la mattina e poi ho il riposo il sabato. Poi ricomincio la domenica notte con il turno fino a giovedi (sempre di notte) e ho il riposo venerdì e poi dal sabato inizio i turni di pomeriggio fino al mercoledi e così via. Quindi posso tenere i bambini anche non tutti i weekend ma nei giorni in cui sono di riposo e nei giorni in cui sono libero dai turni. Però quando faccio la notte ho bisogno di riposare la mattina.
Appare evidente che, al di là delle schermaglie processuali, i genitori hanno sempre trovato un accordo nella gestione dei figli che quindi va confermato in questa sede. Peraltro, poiché i turni sono a rotazione e ogni settimana cambia il giorno libero del padre, non può essere stabilita una regola standard per le frequentazioni ma va disposto che, in generale, il padre possa tenere con sé i figli tutte le settimane nei giorni di riposo e nei giorni in cui è libero da turni.
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 5 6. In sede di ricorso la madre aveva sostenuto che il padre non dispone di un alloggio idoneo ad ospitare i bambini, circostanza peraltro contestata dal padre secondo cui la casa condotta in locazione dal sig. sarebbe inidonea ad CP_1 ospitare i figli: a tale proposito il sig. ha prodotto il CP_1 contratto di locazione (doc.1) relativo alla casa, sita in NO, in Via Vezzani n. 24/7 che risulta composta di n. 3 vani, oltre cucina e servizi ed ha quindi sostenuto che si tratta di casa pulita ed ordinata e atta ad ospitare i figli di parte convenuta. Va osservato che la madre stessa, in udienza, ha evidenziato che i figli hanno già dormito dal padre, circostanza che quindi conferma la disponibilità di un alloggio idoneo da parte di quest'ultimo.
7. La madre ha poi chiesto che venga stabilito a carico del padre l'impegno a non imporre la presenza della nuova compagna ai bambini, quantomeno in questa prima fase. Evidenzia la madre che il padre ha iniziato una nuova convivenza con tale IGa , la cui presenza con i bambini al momento Per_4 non è gradita alla ricorrente in quanto crea confusione nei bambini che con sofferenza stanno cercando di metabolizzare il cambiamento. La madre chiede pertanto che la nuova fidanzata del Signor CP_1 rispetti i membri della famiglia, in particolare i bambini cui non deve essere imposta, almeno in questa fase iniziale. Va osservato che rientra nella sensibilità del padre evitare una confusione di ruoli e mantenere chiara la distinzione, per i figli, tra il ruolo materno e la frequentazione della nuova compagna che peraltro, se già convivente con il padre, non può essere esclusa dalla vita di quest'ultimo quando egli tiene i figli con sé.
8. In ordine agli aspetti economici va evidenziato che entrambi i coniugi lavorano: la IGa quale educatrice presso Pt_1
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 6 presso il “Micronido Pratorotondo Don Renzo Ghiglione mentre il Sig. svolge attività di Guardia Giurata presso CP_1 la società KSM S.p.A, con sede in NO , Via S.Bartolomeo del Fossato 20.
Non vi è richiesta di assegno mantenimento personale.
Diverse sono le conclusioni delle parti in ordine al contributo di mantenimento per i figli da parte del padre. La madre chiede la corresponsione di €.750 mensili. Chiede altresi che le spese straordinarie siano ripartite al 40% in capo alla IGa e 60% in capo al IG , secondo il protocollo del Pt_1 CP_1
Tribunale di NO. Il padre chiede che il contributo mensile a carico del sig.
[...]
per il mantenimento ordinario dei figli non superi la CP_1 somma di € 350,00 mensili per tutti e tre e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In sede di udienza l'avv. per il resistente ha precisato che il CP_1 proprio cliente è disponibile a versare 447 Euro per il mantenimento dei figli ed ha modificato di conseguenza le proprie conclusioni. L'avv. Razeto perla ricorrente ha richiamato le conclusioni già presentate in ricorso e chiesto che l'assegno di mantenimento dei figli decorra dalla data della domanda.
9. I redditi delle parti, desunti dalla dichiarazione dei redditi, sono i seguenti:
ANNO FISCALE 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Per_5
(marito/moglie) CP_3 CP_3 CP_3
REDDITO IMPONIBILE 19187 12778 20073 16319 24401 14111 IMPOSTA NETTA 0 -1263 -549 -2655 -2781 -1396
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 7 ADD. -260 -157 -171 -208 -275 -173 Controparte_4
ADD. IRPEF COMUNALE -153 -102 -161 -131 -244 -113 Bonus Irpef 476 563 1200 1200
Trattamento integrativo 600 600
REDDITO EFFETTIVO 19850 12419 20392 14525 21101 12429
Reddito medio mensile 12 mesi 1654,167 1034,917 1699,333 1210,417 1758,417 1035,75 Reddito medio triennale 1703,972 1093,694
La media mensile su base triennale del reddito della sig.ra è Pt_1 quindi di Euro 1093,69; quello del marito è di 1703,97.
La Signora è proprietaria della casa coniugale sita in NO Pt_1
Via G.Jori civ.31/2 in parte per successione dei genitori e in parte per donazione del fratello Sig. nonché, pro quota al CP_2
50% con il fratello, di un piccolo alloggio in provincia di Trapani (Campobello di Mazara) che secondo la ricorrente non produce reddito (Doc.4 visura catastale). Il marito non ha proprietà immobiliari. La ricorrente non possiede mezzi di trasporto, mentre il coniuge dispone di una autovettura.
10. La moglie deduce di sostenere le seguenti spese:
• amministrazione circa €.
1.000 annuali ordinaria (€.85 mensili)
• utenze circa €.150 mensili
• Amiu circa €.36 mensili
• Spesa alimentare circa €.450 mensili
• Varie circa €.100 mensili I figli minori
Il marito deduce di dover sostenere le seguenti spese:
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 8 • canone di locazione che ammonta ad € 6.000,00 annue, (€ 500,00 mensili),
• € 60,00 a titolo di acconto delle spese di amministrazione salvo conguaglio.
• Utenze
Deduce poi di dover pagare le rate di tre finanziamenti: a) Il primo contratto di finanziamento è stato stipulato con la Banca IFIS nel 2019. Scadrà il 20-08-2040. Prevede 250 rate mensili di € 90,00 ciascuna (doc.6). Questo finanziamento è dovuto alla necessità di pagare debiti derivanti dall'attività di famiglia che ha avuto esiti negativi. b) Il secondo è stato stipulato con la società Younited Credit nel 2022 per n.60 mesi e scadrà nel 2027. La rata mensile è di € 70,70. (doc.7) c) Il terzo è stato stipulato con la e scadrà il 20- Controparte_5
04-2028. La rata mensile è di € 226,08 (doc.8). Deduce poi di corrispondere attualmente, a titolo di assegno di mantenimento ordinario, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per i tre figli. A titolo di assegno unico, per i figli, il sig. percepisce la CP_1 somma mensile di € 378,35.
Deduce infine il sig. di essere gravato da un ulteriore debito CP_1 relativo all'autovettura. Lo stesso ha comprato un'autovettura di seconda mano (Fiat Punto) del 2001 per poter andare a prendere i bambini più agevolmente. Ha stipulato un contratto di assicurazione on line con una società che è poi risultata inesistente per cui la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo dopo un controllo che ha verificato questa circostanza per cui ha ricevuto un verbale di contravvenzione del 15-09-2023 di € 1.747,50 (doc.10) che dichiara di non poter pagare viste le difficoltà economiche.
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 9 Deduce infine che a fronte di tutte le spese che è costretto ad affrontare (canone di locazione, rate dei finanziamenti, utenze, rate della scuola privata per i figli ecc.), nulla resta dallo stipendio mensile anche perché parte convenuta non ha alcun risparmio su cui possa contare avendo dovuto sopportare anche i seri problemi economici dell'attività di famiglia nella quale era coinvolto.
In relazione alle spese dedotte dal marito la moglie evidenzia: a) che il sig. dopo aver lasciato la casa coniugale a CP_1 febbraio 2023, nel novembre 2023 ha stipulato un contratto di locazione per l'abitazione di Via Vezzani 24/7 dove vive insieme alla compagna Signora che contribuisce Persona_6 alle spese della locazione , come documentato dai movimenti bancari 2023 (pag.5 e 11 n.d.r.). b) che quindi non è corretto decurtare dal reddito del Sig. CP_1
l'intera spesa dell'affitto e spese di amministrazione, partecipando alle spese anche la Signora che non Persona_6 risulta nello stato di famiglia pur convivendo con il Sig. Nel conteggio gli oneri di alloggio del Sig. CP_1 CP_1 vanno ridimensionati tenendo conto dell'apporto della compagna. c) Che la contribuzione paterna al mantenimento dei figli, attualmente pari ad €.350,00 mensili, è inferiore alla quota di assegno unico da questi percepito, che attualmente ammonta ad €.378,35 (vedi lista movimenti all.15) d) Che il contributo di Euro 350 è insufficiente per garantire un minimo di benessere ai tre figli minori;
e) Che i debiti accumulati dal sig. riguardano il forno della CP_1 sua famiglia di origine e perciò non sono stati contratti nell'interesse del nucleo familiare costituito tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 10 f) che conseguentemente va dedotto dal reddito netto del sig. CP_1
a. la metà delle spese di affitto dell'immobile pari ad €.280 mensili, b. l'importo complessivo delle rate di finanziamento pari ad €.386 mensili
Si concorda con l'indicazione della moglie per cui le spese di locazione dell'affitto, di spese di amministrazione e di utenze vanno dimezzate in quanto vengono sostenute dal marito assieme alla nuova compagna con cui convive (come emerge dagli estratti c/c di parte convenuta evidenziati dalla parte ricorrente). Si ritiene invece di computare tutte le spese per i finanziamenti indicati dal marito in quanto, pur non essendo stati determinati da esigenze familiari, sono stati contratti in corso di convivenza e quindi accettati da entrambe le parti.
Di conseguenza i redditi al netto delle spese sono i seguenti:
% % CONIUGE (marito/moglie) CP_3 CP_6 CP_3
Reddito medio mensile da lavoro 1703,97 1093,69
Amministrazione -30,00 -85,00
Utenze -75 -150
Amiu -36
Spesa alimentare -450
Varie per i figli -100
Locazione -250 Contratti finanziamento -386
Reddito medio triennale netto 962,97 272,69 1235,67 77,93 22,07
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 11 Tenuto conto che i figli sono tre agli stessi va destinato almeno il 55% delle somme residue divise tra le parti in proporzione al rispettivo reddito netto:
Per_7
o mensile medio totale 1235,67 Spese figli complessive (%60) 60% 741 : quota proporzionale al CP_3 reddito 66% 489
quota proporzionale al CP_3 reddito 34% 252
Va evidenziato che le parti percepiscono l'assegno unico pari ad Euro 378,00 che si aggiunge al reddito.
Tenuto di tale ulteriore disponibilità economica del marito, del fatto che l'accudimento dei figli grava prevalentemente sulla madre stante la ridotta disponibilità di tempo del padre, delle esigenze crescenti dei figli, si ritiene di aumentare ad Euro 570,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli.
Spese straordinarie suddivise al 50%.
11. Parte ricorrente ha chiesto di disporre che l'erogazione del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig.
, venga liquidato mensilmente in favore della Controparte_1 ricorrente dalla società K.S.M. s.p.a. datrice di lavoro del Signor tenuto conto della notevole esposizione CP_1 debitoria dello stesso . Peraltro, come preso atto da parte ricorrente in sede di discussione, la modifica alla normativa introdotta dalla recente riforma legislativa permette alla parte ricorrente di chiedere direttamente al datore di lavoro il versamento del contributo al mantenimento dei figli.
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 12 12. Tenuto conto del sostanziale accordo tra le parti sugli aspetti di affidamento, collocazione e frequentazione dei figli e della reciproca soccombenza in punto contributo per i figli si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione dei coniugi
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 24/12/1982
e
codice fiscale nato Controparte_1 C.F._2
a 12/02/1987 il GENOVA (GE),
sposati, in data 28.02.2015 con matrimonio civile in NO.
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione degli stessi Per_1 Per_2 Persona_3 presso la abitazione materna già casa familiare.
Assegna la casa coniugale alla madre che vi vivrà con i figli.
Il padre potrà tenere i figli con sé tutte le settimane nei giorni di riposo e nei giorni in cui è libero da turni e dovrà comunicare alla ricorrente tali giorni non appena noti.
Per quanto riguarda le festività infrannuali:
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 13 d) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di NO),
1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); e) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il
2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2022, 1°periodo col padre;
f) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2022 sabato e domenica col padre;
g) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale Controparte_1 al versamento di un assegno per contributo C.F._2 al mantenimento dei tre figli minorenni che determina in € 570,00 mensili in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. codice fiscale Controparte_1 il versamento di tale assegno da C.F._2 corrispondersi a decorrere da gennaio 2024 entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal gennaio 2025.
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale Controparte_1 al pagamento del 50% delle spese C.F._2 straordinarie mediche non previste dal SSN sostenute dalla madre per i figli nonché di quelle scolastiche, sportive e ludiche
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 14 previamente concordate, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di NO pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di NO (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in NO il giorno 7 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di NO - Sezione IV Pagina 15