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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
MASI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. NOCCHI Controparte_2 C.F._2 ALICE e dell'Avv. SOPPELSA EMILIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), piazza Dante 10, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 18/10/2024, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, Sindaco di Viareggio, ha citato in giudizio per Controparte_1 Controparte_2 sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno al decoro, all'onore, all'immagine e alla reputazione da quest'ultimo cagionatogli, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., attraverso le espressioni contenute in vari articoli pubblicati sui quotidiani “La e “ ”, CP_3 CP_4
pagina 1 di 18 nonché tramite le dichiarazioni rilasciate all'emittente televisiva “50 News Versilia”, per un importo pari ad € 150.000,00, ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: è un ex Controparte_2
amministratore del Comune di Viareggio – di cui è stato assessore con delega all'urbanistica, all'edilizia privata, alle infrastrutture e mobilità per dieci anni, dal 1998 al 2008 - tra i protagonisti della stagione politica culminata, nel 2014, con la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune, che l'attuale amministrazione ha ereditato e superato;
difatti, la propria candidatura a Sindaco di Viareggio era stata presentata, nel 2015, su richiesta e con l'esclusivo sostegno di liste civiche prive di connotazioni politico-partitiche, proprio allo scopo di risolvere, grazie alle proprie riconosciute competenze gestionali ed amministrative, il grave stato di dissesto finanziario in cui versava il Comune, deliberato con provvedimento del
02.10.2024; con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020, egli è pienamente riuscito nell'obiettivo di risanamento dei conti dell'ente locale, tanto che, nelle successive elezioni tenutesi nel settembre 2020, al primo turno, è stato confermato nella carica di Sindaco;
oggi il pur senza ricoprire alcun ruolo all'interno dell'amministrazione comunale, è un CP_2 esponente del partito “ ”, all'opposizione in entrambi i mandati della NT CP_5 [...]
, essendosi reso protagonista di una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi CP_1
confronti, perpetrata attraverso una serie di attacchi personali e portata avanti sui mezzi di informazione locale e sui social network:
- L'escalation denigratoria del ha avuto inizio con un comunicato stampa CP_2 apparso in data 24.04.2020 sulle colonne del quotidiano “La Nazione”, nelle quali l'odierno convenuto ha affermato che le politiche infrastrutturali intraprese dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco avrebbero denotato CP_1
“una profonda inadeguatezza politico culturale”;
- Successivamente, in data 03.05.2020, ovvero poco tempo prima delle elezioni amministrative che l'avrebbero visto ricandidarsi quale Sindaco uscente, il CP_2 con un nuovo comunicato stampa pubblicato sui giornali “La Nazione” e “ ”, CP_4
ha annunciato di avere depositato una formale querela per diffamazione nei suoi pagina 2 di 18 confronti, accusandolo di avere pubblicamente stigmatizzato il modus operandi della
“vecchia politica viareggina”, causa del dissesto finanziario del Comune;
- Ancora, in data 07.05.2020, sulle pagine del quotidiano “ ” il ha CP_4 CP_2
definito il progetto di riqualificazione del mercato di Piazza Cavour a Viareggio, elaborato dall'amministrazione guidata dal , come “un concentrato di CP_1 arroganza e di protervia” e “di avventatezza irresponsabile nel merito creando i presupposti per una svendita di fatto di una parte fondamentale del patrimonio pubblico e dell'utilizzo dello stesso […] in termini monopolistici” e che, inoltre, tale progetto rappresenterebbe “la sintesi di fine mandato di un'amministrazione che, giustificandolo come risanamento, da un lato ha svenduto i gioielli di famiglia […] dall'altro ne ha lasciato allo sbaraglio tanti altri […] e dall'altro ha cosparso e vorrebbe continuare a farlo, tutto il resto di annunci e promesse stucchevoli e irritanti”, affermando che la propria opposizione al progetto servirebbe, tra le altre cose, “a evidenziare anche la totale inadeguatezza politica e culturale di un sindaco nell'affrontare i problemi dell'oggi e del futuro della nostra città che non ha bisogno di improbabili apprendisti stregoni ma di amministratori avveduti e consapevoli” e definendolo un amministratore “d'importazione e di passaggio”, nonché facendo gratuito e chiaro riferimento dispregiativo alla sua origine non viareggina;
- In data 13.06.2020, sulle colonne del quotidiano “La Nazione” venivano nuovamente riportate alcune dichiarazioni rese dal convenuto - definito dallo stesso giornalista redattore dell'articolo “Fabrizio RI di ariostesca memoria” proprio per sottolineare la violenza verbale di tali esternazioni - il quale, dopo averlo accusato di
“fare sperimentazioni improvvisate sulla pelle della città” in merito al nuovo progetto di pedonalizzazione cittadino, si è poi riferito allo stesso Sindaco con una serie di giudizi dispregiativi dal seguente tenore: “commissario liquidatore …” con “metodi podestarili”; “provetto reiteratore di annunci e promesse a destra ed a manca”, che “si prende la scena con l'assunzione di provvedimenti suggestivi agli occhi di una parte dell'opinione pubblica, ma in realtà sono frutto di improvvisazione e superficialità”;
“Senza aver pianificato nulla in 5 anni, con l'alibi della ripartenza dopo la clausura, si diletta come un Dottor Stranamore, ad improvvisare sperimentazioni su temi e materie
pagina 3 di 18 che necessiterebbero ben altro approccio e competenza”; “Se non trova di meglio che ricandidarsi a sindaco, provi a farlo con qualche straccio di idea e di proposta che non sia rincorrere pezzi di elettorato funzionale a puntellare la sua coalizione ibrida e informe”; affermazioni caratterizzate da “toni durissimi” – come sottolineato dal redattore dell'articolo – che, secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero indotto la coalizione di , suo avversario quale candidato Sindaco alle elezioni del Parte_1
2020 e sostenuto dal a prendere le distanze da simili interventi e ad “invitare CP_2
i suoi a fare campagna elettorale per qualcosa, e non contro qualcuno”;
- Il 17.02.2020, di fronte ai microfoni della televisione locale 50 News Versilia, il ha inoltre affermato che “Il Sindaco uscente è l'intralcio alla CP_2 CP_1 competizione vera tra le forze progressiste e la destra … è sostenuto da ambienti ben chiari e definitivi … da un civismo ripiegato su di sé ormai di natura più opportunistica
...”;
- In un'altra occasione, di fronte alla medesima emittente, in data 22.06.2020, il CP_2 ha dichiarato, parlando di lui: “Non è il caso di farsi abbindolare appunto dall'imbonitore che ora ho visto promette di tutto e di più, tutto ciò che non ha fatto in
5 anni in due ore è buono di prometterlo, insomma, dalle politiche dei rifiuti, di cui è stato in guerra con tutti i Comuni fino all'altro giorno, portando in dissesto la SEA, in fallimento la SEA … Lo è stato, lo sfasciatore della Versilia in questi anni, ha fatto crollare la società della salute …”; tali ultime affermazioni, prima ancora che dal carattere denigratorio, sono false, in quanto tutt'altro che in Parte_2 dissesto o fallita, è parte integrante del sistema dell'ambito Toscana Costa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti ad opera del gestore unico Reti Ambiente Spa, partecipata dal Comune di Viareggio e socio unico di mentre la Parte_2
non è “crollata” a causa di condotte del Sindaco di Viareggio, ma è Controparte_6 stata sciolta per effetto di una delibera di tutti i Sindaci della Versilia, all'esito di un'assemblea alla quale, peraltro, non era presente il Comune di Viareggio;
- Ancora, in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione della struttura c.d. “Ex Casa del Fascio”, in un comunicato stampa pubblicato il 16.10.2021 sui quotidiani “La Nazione” ed ”, egli è stato nuovamente accusato dal CP_4 CP_2
pagina 4 di 18 di essere “un sindaco che ha assistito alla svendita di fondamentali strutture del patrimonio pubblico (palasport, piscina, campo scuola, Principino, case per
l'emergenza abitativa) e vuole svenderne ulteriormente altre (Piazza Cavour e
Parcheggio del Gasometro) un sindaco che ne lascia altre nel degrado o nell'abbandono da anni (Stadio, Centro Zappelli)” ed inoltre, di essere fautore di
“demagogia propagandistica da un lato e superficialità pericolosa dall'altro, di cui potrebbero pagare le conseguenze i cittadini viareggini”;
- Il 27.10.2021, il sulle pagine del giornale “La Nazione” ha commentato la CP_2 notizia circa un'ipotesi paventata da parte di alcuni mass media ed esponenti politici di una sua possibile candidatura a Sindaco alle elezioni amministrative della città di
Lucca, previste per il 2022, nei seguenti termini: “Mi sembra una cosa indegna e indecorosa per le istituzioni democratiche. I cittadini di Viareggio non possono non sentirsi l'ultima ruota del carro in una situazione in cui il sindaco rieletto l'anno scorso se ne va in un'altra città: L'ho sempre detto che a lui di Viareggio non importa nulla, è venuto qui solo per rimanere sulla ribalta con l'unica opportunità che aveva anni fa. E ha usato spregiudicatamente Viareggio come scenario per le sue carriere politiche”, oltre ad accusarlo di “turismo amministrativo”, affermando che “finora abbiamo visto i podestà, ma non siamo arrivati ancora al principe che trasferisce la carica per eredità e va via”; anche nel caso di tale ultimo articolo, lo stesso giornalista estensore ha evidenziato che il “ha il dente avvelenato” e che “il giudizio è CP_2 pesante, ma insiste”, a sottolineare nuovamente la violenza verbale e CP_2
l'acredine gratuita rivoltagli;
- Infine, nel corso della trasmissione “Sulla Costa dell'Onda” del 19.11.2021, il ha dichiarato, a sé riferendosi: “Poi cammin facendo l'uomo si è rivelato CP_2
essere davvero, ecco, personaggio sui generis, cioè uno tipico della stagione in cui si vive in cui la crisi dei partiti e della politica ha sdoganato protagonisti di questo tipo, populisti e demagoghi”.
In diritto, parte attrice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa o televisione sia avvenuto attraverso quotidiani o emittenti a diffusione solamente locale, l'elemento della comunicazione a più
pagina 5 di 18 persone della notizia diffamatoria relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi in re ipsa; al contempo, ha evidenziato che, in ogni caso, anche a voler applicare l'orientamento più rigoroso, per cui il danno all'onore e alla reputazione deve essere allegato e provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni e al fatto notorio, questo comunque emerge dalla considerazione dei parametri indicati dalla giurisprudenza (Cass., sent n. 21852 del 30.08.2019), quali “la diffusione dello scritto” o del video, “la rilevanza dell'offesa” e “la posizione sociale della vittima”; ed in effetti, gli articoli per i quali è causa sono stati pubblicati su quotidiani cartacei e riportati, in parte, sui siti internet degli stessi giornali “La Nazione” e
“Il ”, nelle sezioni specificamente dedicate alla città di Viareggio e alla Versilia, ovvero CP_4
nella cronaca locale, che ha come destinatari privilegiati i residenti nella Provincia di Lucca, raggiungendo in media oltre 12.000 persone nel solo giorno di pubblicazione dei quotidiani cartacei;
inoltre, le trasmissioni dell'emittente “50 News Versilia” di cui trattasi, che hanno raggiungo quantomeno 24.000 persone, sono state pubblicate anche sul sito internet della stessa emittente;
quanto alla rilevanza dell'offesa, la violenza verbale, la gravità ed esasperazione dei toni usati dal appaiono espliciti ed inequivoci, tanto da essere state CP_2
evidenziate anche dai giornalisti estensori degli articoli;
infatti, dal tenore degli attacchi perpetrati non emerge alcun nesso tra la posizione politica del pur esponente del CP_2 partito ”, e l'azione amministrativa del Sindaco, ma esclusivamente una gratuita CP_5
animosità di carattere personale che non trova alcuna giustificazione e la cui gravità si fa maggiore considerando anche il contesto di alta professionalità caratterizzante il lavoro svolto dall'attore, nonché il delicato ruolo di amministratore pubblico, chiamato a risanare i conti di un Comune in una situazione di dissesto finanziario;
è altresì indubbia la notorietà di cui il medesimo attore gode, non sono a livello locale, quale Sindaco di Viareggio, ma anche a livello regionale, visti i numerosi incarichi amministrativi ricoperti negli anni;
pertanto, non è applicabile alle esternazioni del convenuto l'esimente del diritto di critica politica, in quanto questa, pur caratterizzandosi per una più ampia libertà dialettica rispetto a quella che regola i rapporti tra privati cittadini, non può trasmodare in ingiuriosi attacchi personali, né assumere contenuto lesivo dell'onore e del decoro, né consistere in affermazioni false, quali, nel caso di specie, quelle relative alla responsabilità del Sindaco in relazione al fallimento di
[...]
parimenti dimostrato è l'elemento soggettivo della condotta diffamatoria, Parte_2
pagina 6 di 18 considerata anche la reiterazione della condotta e il costante utilizzo dei medesimi termini dispregiativi.
Il convenuto si è costituito contestando quanto segue, in relazione ai singoli episodi menzionati da parte attrice:
- Riguardo all'articolo del 24.04.2020, questo rappresenta l'esternazione, da parte di un membro di un partito di opposizione, di un giudizio critico esclusivamente riferito ad alcune scelte politiche dell'amministrazione comunale guidata dall'attore, all'epoca
Sindaco di Viareggio al primo mandato e riguardanti, in particolare, i progetti in materia di infrastrutture, all'attenzione del dibattito politico del tempo, ed in esso non compare alcuna espressione offensiva diretta alla persona di , né emerge CP_1
la volontà di ledere o screditare la di lui reputazione sia come Sindaco, sia al di fuori del suo ruolo istituzionale;
- Parimenti privo di contenuto diffamatorio è il comunicato stampa del 03.05.2020 pubblicato sui quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno”, atteso che gli articoli fanno riferimento ad un fatto ben noto e veritiero, quale la presentazione da parte del di una querela per diffamazione nei confronti del Sindaco odierno attore, fatto CP_2
di sicuro rilievo pubblico, tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative, che lo stesso convenuto ha ritenuto di sottoporre all'attenzione dei cittadini;
- In ordine all'articolo del 07.05.2020 apparso sul quotidiano “ ”, basato sul CP_4
comunicato stampa inviato dal medesimo convenuto al giornale, le espressioni in esso contenute non sono dirette ad offendere la persona del Sindaco ma solo ad esprimere una legittima disapprovazione di una scelta politica proveniente non dal singolo soggetto, ma dall'amministrazione comunale allora governante, svolgendosi in un contesto di dibattito politico nel quale entrambe le parti rivestono ruoli “istituzionali”;
- Allo stesso modo, relativamente all'articolo di giornale datato 13.06.2020, pubblicato sul quotidiano “La Nazione”, le espressioni in esso riportate non rappresentano insulti gratuiti alla persona dell'attore, ma sono state utilizzate in un contesto di pura dialettica politica, in contrasto all'operato dello stesso in veste di primo cittadino, da parte di uno dei rappresentanti dell'opposizione e nell'ambito della campagna elettorale preparatoria alle imminenti elezioni amministrative, dovendo essere lette quali espressioni di giudizi pagina 7 di 18 critici al suo modus operandi in qualità di Sindaco, senza superare i confini della lecita manifestazione di un'opinione politica, seppur di dissenso, tant'è che il termine
“RI ” è stato utilizzato dal giornalista in senso ironico ed Controparte_7 esorbitante, all'unico scopo di meglio attirare l'attenzione dei lettori;
- Parimenti, sono prive di contenuto diffamatorio le frasi pronunciate dinnanzi alla televisione locale “50 News Versilia” in data 17.02.2020 e 22.06.2020, in quanto i termini “ dissesto” e “fallimento” sono stati utilizzati non nel loro stretto significato giuridico, ma in funzione retorica, atteso che nel momento temporale in cui il CP_2
rilasciava le dichiarazioni di cui si discute, vi era un oggettivo pericolo per la solidità economica della società e la decisione di scioglimento della Parte_2 [...]
, pur formalmente adottata da tutti i Sindaci della Versilia, ha visto il ruolo CP_6
determinante delle volontà dei Comuni di Viareggio e Pietrasanta, che rappresentavano la maggioranza della società;
- Egualmente privi di contenuto diffamatorio sono il comunicato stampa versato negli articoli pubblicati il 16.10.2021 sui quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno”, nonché le esternazioni proferite nel corso della trasmissione “Sulla Costa dell'Onda” il
19.11.2021, essendosi limitato il convenuto a criticare l'operato attribuibile all'attore nella sua veste di primo cittadino, dunque in un contesto di vivace dialettica politica su questioni di rilevanza sociale;
- Infine, in relazione al comunicato stampa apparso sul quotidiano “La Nazione” in data
27.10.2021, nessuna natura e volontà diffamatoria è ravvisabile nel suddetto scritto, che
è volto solamente a dare voce ad una legittima opinione politica, proveniente da un rappresentante dell'opposto schieramento, sulla presunta volontà del Sindaco
[...]
di candidarsi presso un altro Comune, prima della fine del mandato, diffusa CP_1 già al tempo da gran parte dei media locali e dalla stampa e, dunque, d'interesse sociale.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, considerata sia l'assenza di qualsiasi portata offensiva nelle espressioni utilizzate, sia la mancata prova, da parte dell'attore, del pregiudizio concreto subito, nonché, in ogni caso, sussistendo i presupposti per l'operatività della scriminante del diritto di critica politica, alla luce del rispetto dei limiti dell'interesse pagina 8 di 18 pubblico delle notizie, della verità dei fatti e della continenza delle espressioni utilizzate. Ha altresì contestato la quantificazione del danno, in quanto spropositata.
È seguito lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'udienza del
18.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui i procuratori hanno rinunciato espressamente.
***
La decisione della controversia richiede di valutare il carattere diffamatorio o meno del contenuto delle dichiarazioni rese dal convenuto nei confronti dell'attore, Sindaco di
[.. Viareggio, in parte tramite comunicati stampa dallo stesso inviati ai quotidiani locali “
” e “La Nazione” e da questi pubblicati all'interno di articoli di giornale, in parte di CP_4 persona, ai microfoni della rete locale “50 News Versilia”, il cui tenore è stato sopra riportato, per le parti di interesse.
Gli articoli di giornale riportano le dichiarazioni rese dal convenuto nei riguardi del primo cittadino e della sua azione politica menzionando espressamente la qualità di ex assessore all'urbanistica (docc. 5 e 8 allegati all'atto di citazione) nonché attuale esponente del partito
Articolo 1 (docc. 3, 6, 7, 8, 9), “tra i principali fautori della candidatura a sindaco di
[...]
per il centrosinistra” (doc. 4). Dunque, non v'è dubbio che queste si inseriscano Pt_1 nell'ambito del diritto di critica, ed in particolare del diritto di critica politica, tanto più considerando che alcune di esse sono state effettuate in prossimità delle elezioni amministrative locali.
Il convenuto, infatti, non si limita a riportare i fatti, ma li utilizza, complessivamente considerati, per effettuare una valutazione di inadeguatezza politica dell'operato del Sindaco in carica, inserendosi nel dibattito politico elettorale.
Ciò chiarito, è utile effettuare una premessa in diritto.
È ormai consolidato l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità circa i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, che rappresenta estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero ed ha quindi rango costituzionale e che prevale sui diritti, parimenti di rango costituzionale, all'onore e alla reputazione, a condizione che siano rispettati i seguenti limiti: la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della pagina 9 di 18 critica;
la continenza, ossia la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel senso che l'informazione critica non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
la corrispondenza della narrazione con i fatti realmente accaduti (Cass. civ., ord.
12/04/2022 n. 11767; ord. 3/12/2021 n. 38215; ord. 31/01/2018 n. 2357; sent. 20/06/2013 n.
15443).
La Cassazione ha affermato che l'esercizio del diritto di critica non soggiace ad un vincolo di obiettività, in quanto, a differenza del diritto di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime mediante un giudizio o un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Pertanto, “il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Cass., sez. V
Penale, sent. n. 43598/2018). Pertanto la critica, per non esaurirsi in un mero pretesto per ledere l'integrità morale altrui, deve riferirsi a fatti o eventi veri o realmente accaduti.
In altre parole, i limiti entro i quali il diritto di critica politica può essere legittimamente esercitato consistono: nel non attribuire fatti non veri, nella sussistenza di un interesse pubblico a conoscerli e nella continenza delle espressioni utilizzate, seppure attenuata rispetto alla cronaca, essendo consentito l'utilizzo di un linguaggio più pungente (Cass., sent. 28/02/2017 n.
5005). In proposito, vale la pena riportare le parole utilizzate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 841 del 20/01/2015: “ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica – che, come detto, mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali – non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico,
pagina 10 di 18 cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto”.
Sempre con precipuo riferimento alla critica politica, la Cassazione ha ribadito che essa consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendersi come correttezza formale dell'esposizione e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass., ord. 12/04/2022 n.
11767; sent. 20/01/2015 n. 841). È stato anche affermato che trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, anche tramite l'utilizzo di toni allusivi, insinuanti, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (Cass., sent. 29/10/2019 n. 27592).
L'applicazione dei richiamati principi di diritto, che il Tribunale condivide, alla fattispecie concreta, determina l'accoglimento della domanda secondo quanto si viene a motivare.
Non può negarsi la sussistenza dell'interesse pubblico a conoscere le opinioni, i dubbi, le perplessità ed anche la contrarietà di un esponente del partito di opposizione – nel caso di specie, con un passato nell'amministrazione del Comune di Viareggio, quale ex assessore con rilevanti deleghe – rispetto alle decisioni, alle azioni e ai comportamenti tenuti dal primo cittadino e, più in generale, dall'amministrazione comunale su questioni riguardanti la vita pubblica della città. Ed i fatti oggetto delle notizie di cronaca riportate e presupposto dei giudizi espressi sono sicuramente rilevanti in quest'ottica, riguardando le scelte amministrative connesse alle politiche infrastrutturali ed economico-finanziarie (docc. 3, 6, 7, 8, 9 allegati alla citazione), nonché la possibile candidatura dell'attore, già primo cittadino di Viareggio, alle elezioni amministrative della città capoluogo di Provincia (doc. 10), ovvero la querela sporta dal convenuto per presunte dichiarazioni dal contenuto diffamatorio espresse nei suoi confronti dall'attore e riguardanti il modus operandi delle passate amministrazioni comunali (docc. 4 e
5).
Con riferimento al requisito della verità, richiamata la premessa in diritto sopra svolta, ovvero la necessità che, nell'ambito della critica politica, il giudizio espresso non abbia ad oggetto fatti pagina 11 di 18 non veri, la relativa ricorrenza sarà esaminata di volta in volta, laddove la critica è fondata su fatti valutabili come verosimili.
Quanto al limite della continenza sia formale che sostanziale, se questo può dirsi rispettato per quanto concerne le esternazioni rese dal convenuto nei comunicati stampa fatti oggetto degli articoli di giornale del 24.04.2020, in cui egli aveva accusato l'attore di “profonda inadeguatezza politico-culturale” (doc. 3 allegato alla citazione), e del 03.05.2020 (docc. 4 e
5), aventi ad oggetto l'annuncio di una querela per diffamazione presentata dall'attore medesimo nei confronti del convenuto, risultando in entrambi i casi la forma espressiva utilizzata proporzionata all'intento della critica, ciò non può dirsi per gli altri articoli e interviste televisive poste all'attenzione del Tribunale, i quali travalicano il consentito.
C In particolare, quanto all'articolo del 07.05.2020 sul quotidiano Tirreno”, risultano evidentemente offensive le parole del convenuto, il quale, nel criticare il progetto di riqualificazione del mercato di Piazza Cavour a Viareggio, elaborato dalla NT
[...]
, ha definito la relativa scelta amministrativa come “un concentrato di protervia e di CP_1
arroganza nel metodo e di avventatezza irresponsabile nel merito creando i presupposti per una svendita di fatto di una parte fondamentale del patrimonio pubblico e dell'utilizzo dello stesso […] in termini monopolistici” e che, inoltre, tale progetto rappresenterebbe “la sintesi di fine mandato di un'amministrazione che, giustificandolo come risanamento, da un lato ha svenduto i gioielli di famiglia […] dall'altro ne ha lasciato allo sbaraglio tanti altri […] e dall'altro ha cosparso e vorrebbe continuare a farlo, tutto il resto di annunci e promesse stucchevoli e irritanti”; dall'altra parte, ha affermato, con specifico riguardo all'attore e con chiaro intento denigratorio, “la totale inadeguatezza politica e culturale di un sindaco nell'affrontare i problemi dell'oggi e del futuro della nostra città che non ha bisogno di improbabili apprendisti stregoni ma di amministratori avveduti e consapevoli” e l'ha definito un amministratore “d'importazione e di passaggio” (doc. 6), con riferimento alla sua origine non viareggina.
Tali espressioni sono tese a veicolare l'idea, nel lettore, che le iniziative del Sindaco si pongano in contrasto con i principi di buon andamento della buona amministrazione, e siano mosse raffazzonate, dettate da improvvisazione e millanteria. In particolare, poi, l'avere in pagina 12 di 18 questa occasione accusato il Sindaco della svendita del patrimonio pubblico, senza circostanziare l'affermazione, che risulta sfornita di ogni appiglio fattuale, di modo che sfugge ad ogni vaglio di veridicità, denota il carattere meramente gratuito degli addebiti.
Le medesime considerazioni possono essere replicate nell'analizzare l'articolo pubblicato il
13.06.2020 sulle pagine del quotidiano “La Nazione”, dove sono riportate alcune dichiarazioni rese dal convenuto, il quale, riferendosi al nuovo progetto di pedonalizzazione cittadina, ha accusato l'attore di “fare sperimentazioni improvvisate sulla pelle della città”, riferendosi poi allo stesso con i seguenti appellativi: “commissario liquidatore …” con “metodi podestarili”;
“provetto reiteratore di annunci e promesse a destra ed a manca”, che “si prende la scena con
l'assunzione di provvedimenti suggestivi agli occhi di una parte dell'opinione pubblica, ma in realtà sono frutto di improvvisazione e superficialità”; “Senza aver pianificato nulla in 5 anni, con l'alibi della ripartenza dopo la clausura, si diletta come un Dottor Stranamore, ad improvvisare sperimentazioni su temi e materie che necessiterebbero ben altro approccio e competenza”; “Se non trova di meglio che ricandidarsi a sindaco, provi a farlo con qualche straccio di idea e di proposta che non sia rincorrere pezzi di elettorato funzionale a puntellare la sua coalizione ibrida e informe” (doc. 7).
È evidente che le espressioni utilizzate, dai toni sproporzionatamente accesi e teatrali, non risultino strettamente funzionali a veicolare il messaggio critico del convenuto, ma si risolvano, tramite accostamenti offensivi e suggestionanti, in un attacco al Sindaco e, quindi, in una gratuita aggressione del suo patrimonio morale. Spicca all'occhio del lettore il riferimento all'inconsistenza sul piano politico-amministrativo dell'azione del Sindaco, priva di lungimiranza, tanto da risultare dannosa per la collettività.
Peraltro, in questo caso, è lo stesso giornalista redattore dell'articolo ad aggettivare come
“durissimi” i toni utilizzati, tant'è che, secondo quanto afferma il giornalista, la coalizione di
, avversario dell'attore quale candidato Sindaco alle elezioni amministrative Parte_1
del 2020 e sostenuto dal convenuto, avrebbe preso le distanze dall'intervento, invitando “i suoi
a fare campagna elettorale per qualcosa, e non contro qualcuno”.
Parimenti diffamatorie devono essere ritenute le affermazioni rese dal convenuto di fronte ai microfoni della televisione locale 50 News Versilia il 17.02.2020, laddove lo stesso ha pagina 13 di 18 affermato che “Il Sindaco uscente è l'intralcio alla competizione vera tra le CP_1 forze progressiste e la destra ... è sostenuto da ambienti ben chiari e definitivi … da un civismo ripiegato su di sé ormai di natura più opportunistica ...”, nonché il 22.6.2020, quando egli ha dichiarato, parlando del Sindaco : “Non è il caso di farsi abbindolare appunto CP_1 dall'imbonitore che ora ho visto promette di tutto e di più, tutto ciò che non ha fatto in 5 anni in due ore è buono di prometterlo, insomma, dalle politiche dei rifiuti, di cui è stato in guerra con tutti i Comuni fino all'altro giorno, portando in dissesto la SEA, in fallimento la SEA … Lo
è stato, lo sfasciatore della Versilia in questi anni, ha fatto crollare la società della salute …”, emergendo palesemente la natura denigratoria delle locuzioni utilizzate, delle quali si palesa con evidenza l'esagerazione espressiva e che, pertanto, risultano piuttosto attacchi gratuiti alla persona del Sindaco, odierno attore.
Inoltre, l'addebito mosso al Sindaco, reo di avere condotto al fallimento la Parte_2
non rispetta il limite della verità. È, infatti, incontestato che la SEA non è fallita, onde non si giustifica in alcun modo l'utilizzo di un termine che ha un preciso significato. Anche l'accusa di avere fatto crollare la – il riferimento fattuale è legato alla decisione Controparte_6
assunta dai Comuni di Viareggio e di Pietrasanta di recedere dal Controparte_8
(come risulta dalla deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 28.12.2017 prodotta sub doc. 23 del fascicolo attoreo) – è strumentale a definire l'attore quale “sfasciatore della Versilia”.
Allo stesso modo, travalicano i limiti della continenza verbale le espressioni utilizzate dal convenuto in un comunicato stampa pubblicato il 16.10.2021 sui quotidiani “La Nazione” ed
“Il ” in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione della struttura c.d. CP_4
“Ex Casa del Fascio”: nell'articolo pubblicato su “ ”, il convenuto ha accusato l'attore CP_4 di condurre una gestione della cosa pubblica “populistica e autoritaria” e di essere “un sindaco che ha assistito alla svendita di fondamentali strutture del patrimonio pubblico (palasport, piscina, campo scuola, Principino, case per l'emergenza abitativa) e vuole svenderne ulteriormente altre (Piazza Cavour e Parcheggio del Gasometro) un sindaco che ne lascia altre nel degrado o nell'abbandono da anni (Stadio, Centro Zappelli)” (doc.8 allegato alla citazione); nell'articolo pubblicato su “La Nazione”, all'accusa di “svendita” del patrimonio pubblico ha aggiunto quella di essere, il Sindaco, espressione di “demagogia propagandistica
pagina 14 di 18 da un lato e superficialità pericolosa dall'altro, di cui potrebbero pagare le conseguenze i cittadini viareggini” (doc. 9).
Accuse dal medesimo contenuto sono quelle proferite dal convenuto durante la trasmissione
“Sulla Costa dell'Onda” del 19.11.2021, in cui lo stesso ha dichiarato, riferendosi all'attore:
“Poi cammin facendo l'uomo si è rivelato essere davvero, ecco, personaggio sui generis, cioè uno tipico della stagione in cui si vive in cui la crisi dei partiti e della politica ha sdoganato protagonisti di questo tipo, populisti e demagoghi”.
Trattasi, in tutti i casi appena esaminati, di espressioni denigratorie, che restituiscono a chi legge l'idea che l'azione amministrativa del Sindaco sia guidata non dal principio ispiratore dell'interesse pubblico, bensì da logiche arbitrarie e dispotiche, tese esclusivamente alla conservazione del potere. Particolarmente gravi le accuse di demagogia e populismo, risultando chiaro, ancora una volta, il riferimento al carattere arbitrario ed antieconomico della gestione della cosa pubblica da parte dell'amministratore. E ciò in ragione della deliberazione di un project financing.
Ugualmente, trasmoda in un'invettiva volta ad aggredire personalmente l'attore, concretandosi in locuzioni lesive della sua integrità morale, il commento esternato dal convenuto sulle pagine del quotidiano “La Nazione” il 27.10.2021 in merito ad un'ipotesi ventilata da parte di alcuni mass media ed esponenti politici circa la possibile candidatura dell'attore a Sindaco della città di Lucca, nell'ambito delle elezioni amministrative previste per il 2022. In particolare, in tale occasione, il convenuto si è espresso nei seguenti termini: “Mi sembra una cosa indegna e indecorosa per le istituzioni democratiche. I cittadini di Viareggio non possono non sentirsi
l'ultima ruota del carro in una situazione in cui il sindaco rieletto l'anno scorso se ne va in un'altra città: L'ho sempre detto che a lui di Viareggio non importa nulla, è venuto qui solo per rimanere sulla ribalta con l'unica opportunità che aveva anni fa. E ha usato spregiudicatamente Viareggio come scenario per le sue carriere politiche”, oltre ad accusare l'attore di “turismo amministrativo”, affermando che “finora abbiamo visto i podestà, ma non siamo arrivati ancora al principe che trasferisce la carica per eredità e va via” (doc. 10 allegato alla citazione). È evidente la forte carica offensiva delle espressioni utilizzate, giacché il convenuto accusa sostanzialmente l'attore di essere un carrierista che utilizza la città di pagina 15 di 18 Viareggio come mero palcoscenico e trampolino, senza nutrire scrupoli o remore di ordine morale, ed accosta la sua azione a metodi di governo agli antipodi della democrazia, giudicandolo peggio di un podestà e a mo' di un principe. Tanto che il giornalista, nel riportare le parole del convenuto, vi ha anteposto un proprio giudizio, ovvero che lo stesso abbia “il dente avvelenato”.
Sulla base delle considerazioni espresse, la diffamazione risulta integrata con riferimento alle espressioni di cui sopra.
Occorre adesso procedere all'accertamento della sussistenza dei danni e alla relativa quantificazione.
Sul punto, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione, non costituendo un danno-evento, ossia non essendo configurabile un danno in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (da ultimo, Cass., ord. n. 19551/2023) e che la prova del danno patito per effetto della diffamazione può essere legittimamente fornita anche in via presuntiva, in quanto emergente dall'osservazione degli elementi della fattispecie concreta (ex multis, Cass., ord. n.
13153/2017, secondo cui “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale”).
Nella fattispecie i mezzi utilizzati, ovvero i quotidiani “La e “ ”, nonché la CP_3 CP_4 rete televisiva “50 News Versilia”, sono ampiamente diffusi a livello locale, quali principali fonti di informazione per la cronaca del territorio, avendo, quale bacino di utenza, il medesimo contesto territoriale di competenza dell'azione amministrativa del Sindaco.
Ulteriore elemento senz'altro meritevole di considerazione è il destinatario dell'offesa, la cui attività, in quanto soggetto apicale dell'amministrazione della città di Viareggio, dunque anche con funzioni di rappresentanza della comunità locale, è costantemente sottoposta al controllo dei cittadini, che vi guardano con una sensibilità senza dubbio particolare, in quanto produttiva pagina 16 di 18 di effetti immediatamente percepibili nel vissuto quotidiano. Adeguata rilevanza, alla luce delle espressioni diffamatorie utilizzate, deve essere data anche all'attività professionale svolta dall'attore, tributarista e revisore legale di lungo corso, nonché alle cariche di rilievo dallo stesso ricoperte in passato, anche a livello regionale, come dallo stesso dedotto in citazione.
In ordine alla rilevanza dell'offesa, le espressioni sopra stigmatizzate (tra le quali si citano le locuzioni “apprendista stregone”, “metodi podestarili”, “Dott. Stranamore”, “imbonitore”,
“sfasciatore della Versilia”) devono ritenersi gravi ed idonee a produrre il danno invocato, avuto riguardo al peso delle parole in sé considerate, alla contestualizzazione di queste nel contesto di riferimento (il mandato di un Sindaco impegnato in un progetto di risanamento dei conti comunali), nonché alla reiterazione delle condotte diffamatorie, concretizzatesi in più episodi;
ragione, questa, che conduce a ritenere integrato anche il profilo soggettivo del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale.
Ciò posto, con riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, configurata l'offesa come di media gravità, si condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidandolo nella somma di € 27.000,00, da intendersi già attualizzata, ossia già rivalutata dalla data del fatto secondo l'insegnamento della Cassazione (S.U. n. 1712/1995), sulla quale sono da calcolarsi i successivi interessi al tasso di legge sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto e liquidate in €
7.616,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre alle spese di iscrizione a ruolo del procedimento (€ 786,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accertata la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate dal convenuto nei termini di cui in motivazione, lo condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito da parte attrice, liquidato in € 27.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo;
pagina 17 di 18 - Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso di € 786,00 per spese di iscrizione a ruolo.
Lucca, 10/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
MASI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. NOCCHI Controparte_2 C.F._2 ALICE e dell'Avv. SOPPELSA EMILIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), piazza Dante 10, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 18/10/2024, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, Sindaco di Viareggio, ha citato in giudizio per Controparte_1 Controparte_2 sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno al decoro, all'onore, all'immagine e alla reputazione da quest'ultimo cagionatogli, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., attraverso le espressioni contenute in vari articoli pubblicati sui quotidiani “La e “ ”, CP_3 CP_4
pagina 1 di 18 nonché tramite le dichiarazioni rilasciate all'emittente televisiva “50 News Versilia”, per un importo pari ad € 150.000,00, ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: è un ex Controparte_2
amministratore del Comune di Viareggio – di cui è stato assessore con delega all'urbanistica, all'edilizia privata, alle infrastrutture e mobilità per dieci anni, dal 1998 al 2008 - tra i protagonisti della stagione politica culminata, nel 2014, con la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune, che l'attuale amministrazione ha ereditato e superato;
difatti, la propria candidatura a Sindaco di Viareggio era stata presentata, nel 2015, su richiesta e con l'esclusivo sostegno di liste civiche prive di connotazioni politico-partitiche, proprio allo scopo di risolvere, grazie alle proprie riconosciute competenze gestionali ed amministrative, il grave stato di dissesto finanziario in cui versava il Comune, deliberato con provvedimento del
02.10.2024; con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020, egli è pienamente riuscito nell'obiettivo di risanamento dei conti dell'ente locale, tanto che, nelle successive elezioni tenutesi nel settembre 2020, al primo turno, è stato confermato nella carica di Sindaco;
oggi il pur senza ricoprire alcun ruolo all'interno dell'amministrazione comunale, è un CP_2 esponente del partito “ ”, all'opposizione in entrambi i mandati della NT CP_5 [...]
, essendosi reso protagonista di una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi CP_1
confronti, perpetrata attraverso una serie di attacchi personali e portata avanti sui mezzi di informazione locale e sui social network:
- L'escalation denigratoria del ha avuto inizio con un comunicato stampa CP_2 apparso in data 24.04.2020 sulle colonne del quotidiano “La Nazione”, nelle quali l'odierno convenuto ha affermato che le politiche infrastrutturali intraprese dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco avrebbero denotato CP_1
“una profonda inadeguatezza politico culturale”;
- Successivamente, in data 03.05.2020, ovvero poco tempo prima delle elezioni amministrative che l'avrebbero visto ricandidarsi quale Sindaco uscente, il CP_2 con un nuovo comunicato stampa pubblicato sui giornali “La Nazione” e “ ”, CP_4
ha annunciato di avere depositato una formale querela per diffamazione nei suoi pagina 2 di 18 confronti, accusandolo di avere pubblicamente stigmatizzato il modus operandi della
“vecchia politica viareggina”, causa del dissesto finanziario del Comune;
- Ancora, in data 07.05.2020, sulle pagine del quotidiano “ ” il ha CP_4 CP_2
definito il progetto di riqualificazione del mercato di Piazza Cavour a Viareggio, elaborato dall'amministrazione guidata dal , come “un concentrato di CP_1 arroganza e di protervia” e “di avventatezza irresponsabile nel merito creando i presupposti per una svendita di fatto di una parte fondamentale del patrimonio pubblico e dell'utilizzo dello stesso […] in termini monopolistici” e che, inoltre, tale progetto rappresenterebbe “la sintesi di fine mandato di un'amministrazione che, giustificandolo come risanamento, da un lato ha svenduto i gioielli di famiglia […] dall'altro ne ha lasciato allo sbaraglio tanti altri […] e dall'altro ha cosparso e vorrebbe continuare a farlo, tutto il resto di annunci e promesse stucchevoli e irritanti”, affermando che la propria opposizione al progetto servirebbe, tra le altre cose, “a evidenziare anche la totale inadeguatezza politica e culturale di un sindaco nell'affrontare i problemi dell'oggi e del futuro della nostra città che non ha bisogno di improbabili apprendisti stregoni ma di amministratori avveduti e consapevoli” e definendolo un amministratore “d'importazione e di passaggio”, nonché facendo gratuito e chiaro riferimento dispregiativo alla sua origine non viareggina;
- In data 13.06.2020, sulle colonne del quotidiano “La Nazione” venivano nuovamente riportate alcune dichiarazioni rese dal convenuto - definito dallo stesso giornalista redattore dell'articolo “Fabrizio RI di ariostesca memoria” proprio per sottolineare la violenza verbale di tali esternazioni - il quale, dopo averlo accusato di
“fare sperimentazioni improvvisate sulla pelle della città” in merito al nuovo progetto di pedonalizzazione cittadino, si è poi riferito allo stesso Sindaco con una serie di giudizi dispregiativi dal seguente tenore: “commissario liquidatore …” con “metodi podestarili”; “provetto reiteratore di annunci e promesse a destra ed a manca”, che “si prende la scena con l'assunzione di provvedimenti suggestivi agli occhi di una parte dell'opinione pubblica, ma in realtà sono frutto di improvvisazione e superficialità”;
“Senza aver pianificato nulla in 5 anni, con l'alibi della ripartenza dopo la clausura, si diletta come un Dottor Stranamore, ad improvvisare sperimentazioni su temi e materie
pagina 3 di 18 che necessiterebbero ben altro approccio e competenza”; “Se non trova di meglio che ricandidarsi a sindaco, provi a farlo con qualche straccio di idea e di proposta che non sia rincorrere pezzi di elettorato funzionale a puntellare la sua coalizione ibrida e informe”; affermazioni caratterizzate da “toni durissimi” – come sottolineato dal redattore dell'articolo – che, secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero indotto la coalizione di , suo avversario quale candidato Sindaco alle elezioni del Parte_1
2020 e sostenuto dal a prendere le distanze da simili interventi e ad “invitare CP_2
i suoi a fare campagna elettorale per qualcosa, e non contro qualcuno”;
- Il 17.02.2020, di fronte ai microfoni della televisione locale 50 News Versilia, il ha inoltre affermato che “Il Sindaco uscente è l'intralcio alla CP_2 CP_1 competizione vera tra le forze progressiste e la destra … è sostenuto da ambienti ben chiari e definitivi … da un civismo ripiegato su di sé ormai di natura più opportunistica
...”;
- In un'altra occasione, di fronte alla medesima emittente, in data 22.06.2020, il CP_2 ha dichiarato, parlando di lui: “Non è il caso di farsi abbindolare appunto dall'imbonitore che ora ho visto promette di tutto e di più, tutto ciò che non ha fatto in
5 anni in due ore è buono di prometterlo, insomma, dalle politiche dei rifiuti, di cui è stato in guerra con tutti i Comuni fino all'altro giorno, portando in dissesto la SEA, in fallimento la SEA … Lo è stato, lo sfasciatore della Versilia in questi anni, ha fatto crollare la società della salute …”; tali ultime affermazioni, prima ancora che dal carattere denigratorio, sono false, in quanto tutt'altro che in Parte_2 dissesto o fallita, è parte integrante del sistema dell'ambito Toscana Costa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti ad opera del gestore unico Reti Ambiente Spa, partecipata dal Comune di Viareggio e socio unico di mentre la Parte_2
non è “crollata” a causa di condotte del Sindaco di Viareggio, ma è Controparte_6 stata sciolta per effetto di una delibera di tutti i Sindaci della Versilia, all'esito di un'assemblea alla quale, peraltro, non era presente il Comune di Viareggio;
- Ancora, in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione della struttura c.d. “Ex Casa del Fascio”, in un comunicato stampa pubblicato il 16.10.2021 sui quotidiani “La Nazione” ed ”, egli è stato nuovamente accusato dal CP_4 CP_2
pagina 4 di 18 di essere “un sindaco che ha assistito alla svendita di fondamentali strutture del patrimonio pubblico (palasport, piscina, campo scuola, Principino, case per
l'emergenza abitativa) e vuole svenderne ulteriormente altre (Piazza Cavour e
Parcheggio del Gasometro) un sindaco che ne lascia altre nel degrado o nell'abbandono da anni (Stadio, Centro Zappelli)” ed inoltre, di essere fautore di
“demagogia propagandistica da un lato e superficialità pericolosa dall'altro, di cui potrebbero pagare le conseguenze i cittadini viareggini”;
- Il 27.10.2021, il sulle pagine del giornale “La Nazione” ha commentato la CP_2 notizia circa un'ipotesi paventata da parte di alcuni mass media ed esponenti politici di una sua possibile candidatura a Sindaco alle elezioni amministrative della città di
Lucca, previste per il 2022, nei seguenti termini: “Mi sembra una cosa indegna e indecorosa per le istituzioni democratiche. I cittadini di Viareggio non possono non sentirsi l'ultima ruota del carro in una situazione in cui il sindaco rieletto l'anno scorso se ne va in un'altra città: L'ho sempre detto che a lui di Viareggio non importa nulla, è venuto qui solo per rimanere sulla ribalta con l'unica opportunità che aveva anni fa. E ha usato spregiudicatamente Viareggio come scenario per le sue carriere politiche”, oltre ad accusarlo di “turismo amministrativo”, affermando che “finora abbiamo visto i podestà, ma non siamo arrivati ancora al principe che trasferisce la carica per eredità e va via”; anche nel caso di tale ultimo articolo, lo stesso giornalista estensore ha evidenziato che il “ha il dente avvelenato” e che “il giudizio è CP_2 pesante, ma insiste”, a sottolineare nuovamente la violenza verbale e CP_2
l'acredine gratuita rivoltagli;
- Infine, nel corso della trasmissione “Sulla Costa dell'Onda” del 19.11.2021, il ha dichiarato, a sé riferendosi: “Poi cammin facendo l'uomo si è rivelato CP_2
essere davvero, ecco, personaggio sui generis, cioè uno tipico della stagione in cui si vive in cui la crisi dei partiti e della politica ha sdoganato protagonisti di questo tipo, populisti e demagoghi”.
In diritto, parte attrice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa o televisione sia avvenuto attraverso quotidiani o emittenti a diffusione solamente locale, l'elemento della comunicazione a più
pagina 5 di 18 persone della notizia diffamatoria relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi in re ipsa; al contempo, ha evidenziato che, in ogni caso, anche a voler applicare l'orientamento più rigoroso, per cui il danno all'onore e alla reputazione deve essere allegato e provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni e al fatto notorio, questo comunque emerge dalla considerazione dei parametri indicati dalla giurisprudenza (Cass., sent n. 21852 del 30.08.2019), quali “la diffusione dello scritto” o del video, “la rilevanza dell'offesa” e “la posizione sociale della vittima”; ed in effetti, gli articoli per i quali è causa sono stati pubblicati su quotidiani cartacei e riportati, in parte, sui siti internet degli stessi giornali “La Nazione” e
“Il ”, nelle sezioni specificamente dedicate alla città di Viareggio e alla Versilia, ovvero CP_4
nella cronaca locale, che ha come destinatari privilegiati i residenti nella Provincia di Lucca, raggiungendo in media oltre 12.000 persone nel solo giorno di pubblicazione dei quotidiani cartacei;
inoltre, le trasmissioni dell'emittente “50 News Versilia” di cui trattasi, che hanno raggiungo quantomeno 24.000 persone, sono state pubblicate anche sul sito internet della stessa emittente;
quanto alla rilevanza dell'offesa, la violenza verbale, la gravità ed esasperazione dei toni usati dal appaiono espliciti ed inequivoci, tanto da essere state CP_2
evidenziate anche dai giornalisti estensori degli articoli;
infatti, dal tenore degli attacchi perpetrati non emerge alcun nesso tra la posizione politica del pur esponente del CP_2 partito ”, e l'azione amministrativa del Sindaco, ma esclusivamente una gratuita CP_5
animosità di carattere personale che non trova alcuna giustificazione e la cui gravità si fa maggiore considerando anche il contesto di alta professionalità caratterizzante il lavoro svolto dall'attore, nonché il delicato ruolo di amministratore pubblico, chiamato a risanare i conti di un Comune in una situazione di dissesto finanziario;
è altresì indubbia la notorietà di cui il medesimo attore gode, non sono a livello locale, quale Sindaco di Viareggio, ma anche a livello regionale, visti i numerosi incarichi amministrativi ricoperti negli anni;
pertanto, non è applicabile alle esternazioni del convenuto l'esimente del diritto di critica politica, in quanto questa, pur caratterizzandosi per una più ampia libertà dialettica rispetto a quella che regola i rapporti tra privati cittadini, non può trasmodare in ingiuriosi attacchi personali, né assumere contenuto lesivo dell'onore e del decoro, né consistere in affermazioni false, quali, nel caso di specie, quelle relative alla responsabilità del Sindaco in relazione al fallimento di
[...]
parimenti dimostrato è l'elemento soggettivo della condotta diffamatoria, Parte_2
pagina 6 di 18 considerata anche la reiterazione della condotta e il costante utilizzo dei medesimi termini dispregiativi.
Il convenuto si è costituito contestando quanto segue, in relazione ai singoli episodi menzionati da parte attrice:
- Riguardo all'articolo del 24.04.2020, questo rappresenta l'esternazione, da parte di un membro di un partito di opposizione, di un giudizio critico esclusivamente riferito ad alcune scelte politiche dell'amministrazione comunale guidata dall'attore, all'epoca
Sindaco di Viareggio al primo mandato e riguardanti, in particolare, i progetti in materia di infrastrutture, all'attenzione del dibattito politico del tempo, ed in esso non compare alcuna espressione offensiva diretta alla persona di , né emerge CP_1
la volontà di ledere o screditare la di lui reputazione sia come Sindaco, sia al di fuori del suo ruolo istituzionale;
- Parimenti privo di contenuto diffamatorio è il comunicato stampa del 03.05.2020 pubblicato sui quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno”, atteso che gli articoli fanno riferimento ad un fatto ben noto e veritiero, quale la presentazione da parte del di una querela per diffamazione nei confronti del Sindaco odierno attore, fatto CP_2
di sicuro rilievo pubblico, tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative, che lo stesso convenuto ha ritenuto di sottoporre all'attenzione dei cittadini;
- In ordine all'articolo del 07.05.2020 apparso sul quotidiano “ ”, basato sul CP_4
comunicato stampa inviato dal medesimo convenuto al giornale, le espressioni in esso contenute non sono dirette ad offendere la persona del Sindaco ma solo ad esprimere una legittima disapprovazione di una scelta politica proveniente non dal singolo soggetto, ma dall'amministrazione comunale allora governante, svolgendosi in un contesto di dibattito politico nel quale entrambe le parti rivestono ruoli “istituzionali”;
- Allo stesso modo, relativamente all'articolo di giornale datato 13.06.2020, pubblicato sul quotidiano “La Nazione”, le espressioni in esso riportate non rappresentano insulti gratuiti alla persona dell'attore, ma sono state utilizzate in un contesto di pura dialettica politica, in contrasto all'operato dello stesso in veste di primo cittadino, da parte di uno dei rappresentanti dell'opposizione e nell'ambito della campagna elettorale preparatoria alle imminenti elezioni amministrative, dovendo essere lette quali espressioni di giudizi pagina 7 di 18 critici al suo modus operandi in qualità di Sindaco, senza superare i confini della lecita manifestazione di un'opinione politica, seppur di dissenso, tant'è che il termine
“RI ” è stato utilizzato dal giornalista in senso ironico ed Controparte_7 esorbitante, all'unico scopo di meglio attirare l'attenzione dei lettori;
- Parimenti, sono prive di contenuto diffamatorio le frasi pronunciate dinnanzi alla televisione locale “50 News Versilia” in data 17.02.2020 e 22.06.2020, in quanto i termini “ dissesto” e “fallimento” sono stati utilizzati non nel loro stretto significato giuridico, ma in funzione retorica, atteso che nel momento temporale in cui il CP_2
rilasciava le dichiarazioni di cui si discute, vi era un oggettivo pericolo per la solidità economica della società e la decisione di scioglimento della Parte_2 [...]
, pur formalmente adottata da tutti i Sindaci della Versilia, ha visto il ruolo CP_6
determinante delle volontà dei Comuni di Viareggio e Pietrasanta, che rappresentavano la maggioranza della società;
- Egualmente privi di contenuto diffamatorio sono il comunicato stampa versato negli articoli pubblicati il 16.10.2021 sui quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno”, nonché le esternazioni proferite nel corso della trasmissione “Sulla Costa dell'Onda” il
19.11.2021, essendosi limitato il convenuto a criticare l'operato attribuibile all'attore nella sua veste di primo cittadino, dunque in un contesto di vivace dialettica politica su questioni di rilevanza sociale;
- Infine, in relazione al comunicato stampa apparso sul quotidiano “La Nazione” in data
27.10.2021, nessuna natura e volontà diffamatoria è ravvisabile nel suddetto scritto, che
è volto solamente a dare voce ad una legittima opinione politica, proveniente da un rappresentante dell'opposto schieramento, sulla presunta volontà del Sindaco
[...]
di candidarsi presso un altro Comune, prima della fine del mandato, diffusa CP_1 già al tempo da gran parte dei media locali e dalla stampa e, dunque, d'interesse sociale.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, considerata sia l'assenza di qualsiasi portata offensiva nelle espressioni utilizzate, sia la mancata prova, da parte dell'attore, del pregiudizio concreto subito, nonché, in ogni caso, sussistendo i presupposti per l'operatività della scriminante del diritto di critica politica, alla luce del rispetto dei limiti dell'interesse pagina 8 di 18 pubblico delle notizie, della verità dei fatti e della continenza delle espressioni utilizzate. Ha altresì contestato la quantificazione del danno, in quanto spropositata.
È seguito lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'udienza del
18.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui i procuratori hanno rinunciato espressamente.
***
La decisione della controversia richiede di valutare il carattere diffamatorio o meno del contenuto delle dichiarazioni rese dal convenuto nei confronti dell'attore, Sindaco di
[.. Viareggio, in parte tramite comunicati stampa dallo stesso inviati ai quotidiani locali “
” e “La Nazione” e da questi pubblicati all'interno di articoli di giornale, in parte di CP_4 persona, ai microfoni della rete locale “50 News Versilia”, il cui tenore è stato sopra riportato, per le parti di interesse.
Gli articoli di giornale riportano le dichiarazioni rese dal convenuto nei riguardi del primo cittadino e della sua azione politica menzionando espressamente la qualità di ex assessore all'urbanistica (docc. 5 e 8 allegati all'atto di citazione) nonché attuale esponente del partito
Articolo 1 (docc. 3, 6, 7, 8, 9), “tra i principali fautori della candidatura a sindaco di
[...]
per il centrosinistra” (doc. 4). Dunque, non v'è dubbio che queste si inseriscano Pt_1 nell'ambito del diritto di critica, ed in particolare del diritto di critica politica, tanto più considerando che alcune di esse sono state effettuate in prossimità delle elezioni amministrative locali.
Il convenuto, infatti, non si limita a riportare i fatti, ma li utilizza, complessivamente considerati, per effettuare una valutazione di inadeguatezza politica dell'operato del Sindaco in carica, inserendosi nel dibattito politico elettorale.
Ciò chiarito, è utile effettuare una premessa in diritto.
È ormai consolidato l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità circa i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, che rappresenta estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero ed ha quindi rango costituzionale e che prevale sui diritti, parimenti di rango costituzionale, all'onore e alla reputazione, a condizione che siano rispettati i seguenti limiti: la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della pagina 9 di 18 critica;
la continenza, ossia la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel senso che l'informazione critica non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
la corrispondenza della narrazione con i fatti realmente accaduti (Cass. civ., ord.
12/04/2022 n. 11767; ord. 3/12/2021 n. 38215; ord. 31/01/2018 n. 2357; sent. 20/06/2013 n.
15443).
La Cassazione ha affermato che l'esercizio del diritto di critica non soggiace ad un vincolo di obiettività, in quanto, a differenza del diritto di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime mediante un giudizio o un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Pertanto, “il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Cass., sez. V
Penale, sent. n. 43598/2018). Pertanto la critica, per non esaurirsi in un mero pretesto per ledere l'integrità morale altrui, deve riferirsi a fatti o eventi veri o realmente accaduti.
In altre parole, i limiti entro i quali il diritto di critica politica può essere legittimamente esercitato consistono: nel non attribuire fatti non veri, nella sussistenza di un interesse pubblico a conoscerli e nella continenza delle espressioni utilizzate, seppure attenuata rispetto alla cronaca, essendo consentito l'utilizzo di un linguaggio più pungente (Cass., sent. 28/02/2017 n.
5005). In proposito, vale la pena riportare le parole utilizzate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 841 del 20/01/2015: “ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica – che, come detto, mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali – non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico,
pagina 10 di 18 cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto”.
Sempre con precipuo riferimento alla critica politica, la Cassazione ha ribadito che essa consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendersi come correttezza formale dell'esposizione e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass., ord. 12/04/2022 n.
11767; sent. 20/01/2015 n. 841). È stato anche affermato che trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, anche tramite l'utilizzo di toni allusivi, insinuanti, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (Cass., sent. 29/10/2019 n. 27592).
L'applicazione dei richiamati principi di diritto, che il Tribunale condivide, alla fattispecie concreta, determina l'accoglimento della domanda secondo quanto si viene a motivare.
Non può negarsi la sussistenza dell'interesse pubblico a conoscere le opinioni, i dubbi, le perplessità ed anche la contrarietà di un esponente del partito di opposizione – nel caso di specie, con un passato nell'amministrazione del Comune di Viareggio, quale ex assessore con rilevanti deleghe – rispetto alle decisioni, alle azioni e ai comportamenti tenuti dal primo cittadino e, più in generale, dall'amministrazione comunale su questioni riguardanti la vita pubblica della città. Ed i fatti oggetto delle notizie di cronaca riportate e presupposto dei giudizi espressi sono sicuramente rilevanti in quest'ottica, riguardando le scelte amministrative connesse alle politiche infrastrutturali ed economico-finanziarie (docc. 3, 6, 7, 8, 9 allegati alla citazione), nonché la possibile candidatura dell'attore, già primo cittadino di Viareggio, alle elezioni amministrative della città capoluogo di Provincia (doc. 10), ovvero la querela sporta dal convenuto per presunte dichiarazioni dal contenuto diffamatorio espresse nei suoi confronti dall'attore e riguardanti il modus operandi delle passate amministrazioni comunali (docc. 4 e
5).
Con riferimento al requisito della verità, richiamata la premessa in diritto sopra svolta, ovvero la necessità che, nell'ambito della critica politica, il giudizio espresso non abbia ad oggetto fatti pagina 11 di 18 non veri, la relativa ricorrenza sarà esaminata di volta in volta, laddove la critica è fondata su fatti valutabili come verosimili.
Quanto al limite della continenza sia formale che sostanziale, se questo può dirsi rispettato per quanto concerne le esternazioni rese dal convenuto nei comunicati stampa fatti oggetto degli articoli di giornale del 24.04.2020, in cui egli aveva accusato l'attore di “profonda inadeguatezza politico-culturale” (doc. 3 allegato alla citazione), e del 03.05.2020 (docc. 4 e
5), aventi ad oggetto l'annuncio di una querela per diffamazione presentata dall'attore medesimo nei confronti del convenuto, risultando in entrambi i casi la forma espressiva utilizzata proporzionata all'intento della critica, ciò non può dirsi per gli altri articoli e interviste televisive poste all'attenzione del Tribunale, i quali travalicano il consentito.
C In particolare, quanto all'articolo del 07.05.2020 sul quotidiano Tirreno”, risultano evidentemente offensive le parole del convenuto, il quale, nel criticare il progetto di riqualificazione del mercato di Piazza Cavour a Viareggio, elaborato dalla NT
[...]
, ha definito la relativa scelta amministrativa come “un concentrato di protervia e di CP_1
arroganza nel metodo e di avventatezza irresponsabile nel merito creando i presupposti per una svendita di fatto di una parte fondamentale del patrimonio pubblico e dell'utilizzo dello stesso […] in termini monopolistici” e che, inoltre, tale progetto rappresenterebbe “la sintesi di fine mandato di un'amministrazione che, giustificandolo come risanamento, da un lato ha svenduto i gioielli di famiglia […] dall'altro ne ha lasciato allo sbaraglio tanti altri […] e dall'altro ha cosparso e vorrebbe continuare a farlo, tutto il resto di annunci e promesse stucchevoli e irritanti”; dall'altra parte, ha affermato, con specifico riguardo all'attore e con chiaro intento denigratorio, “la totale inadeguatezza politica e culturale di un sindaco nell'affrontare i problemi dell'oggi e del futuro della nostra città che non ha bisogno di improbabili apprendisti stregoni ma di amministratori avveduti e consapevoli” e l'ha definito un amministratore “d'importazione e di passaggio” (doc. 6), con riferimento alla sua origine non viareggina.
Tali espressioni sono tese a veicolare l'idea, nel lettore, che le iniziative del Sindaco si pongano in contrasto con i principi di buon andamento della buona amministrazione, e siano mosse raffazzonate, dettate da improvvisazione e millanteria. In particolare, poi, l'avere in pagina 12 di 18 questa occasione accusato il Sindaco della svendita del patrimonio pubblico, senza circostanziare l'affermazione, che risulta sfornita di ogni appiglio fattuale, di modo che sfugge ad ogni vaglio di veridicità, denota il carattere meramente gratuito degli addebiti.
Le medesime considerazioni possono essere replicate nell'analizzare l'articolo pubblicato il
13.06.2020 sulle pagine del quotidiano “La Nazione”, dove sono riportate alcune dichiarazioni rese dal convenuto, il quale, riferendosi al nuovo progetto di pedonalizzazione cittadina, ha accusato l'attore di “fare sperimentazioni improvvisate sulla pelle della città”, riferendosi poi allo stesso con i seguenti appellativi: “commissario liquidatore …” con “metodi podestarili”;
“provetto reiteratore di annunci e promesse a destra ed a manca”, che “si prende la scena con
l'assunzione di provvedimenti suggestivi agli occhi di una parte dell'opinione pubblica, ma in realtà sono frutto di improvvisazione e superficialità”; “Senza aver pianificato nulla in 5 anni, con l'alibi della ripartenza dopo la clausura, si diletta come un Dottor Stranamore, ad improvvisare sperimentazioni su temi e materie che necessiterebbero ben altro approccio e competenza”; “Se non trova di meglio che ricandidarsi a sindaco, provi a farlo con qualche straccio di idea e di proposta che non sia rincorrere pezzi di elettorato funzionale a puntellare la sua coalizione ibrida e informe” (doc. 7).
È evidente che le espressioni utilizzate, dai toni sproporzionatamente accesi e teatrali, non risultino strettamente funzionali a veicolare il messaggio critico del convenuto, ma si risolvano, tramite accostamenti offensivi e suggestionanti, in un attacco al Sindaco e, quindi, in una gratuita aggressione del suo patrimonio morale. Spicca all'occhio del lettore il riferimento all'inconsistenza sul piano politico-amministrativo dell'azione del Sindaco, priva di lungimiranza, tanto da risultare dannosa per la collettività.
Peraltro, in questo caso, è lo stesso giornalista redattore dell'articolo ad aggettivare come
“durissimi” i toni utilizzati, tant'è che, secondo quanto afferma il giornalista, la coalizione di
, avversario dell'attore quale candidato Sindaco alle elezioni amministrative Parte_1
del 2020 e sostenuto dal convenuto, avrebbe preso le distanze dall'intervento, invitando “i suoi
a fare campagna elettorale per qualcosa, e non contro qualcuno”.
Parimenti diffamatorie devono essere ritenute le affermazioni rese dal convenuto di fronte ai microfoni della televisione locale 50 News Versilia il 17.02.2020, laddove lo stesso ha pagina 13 di 18 affermato che “Il Sindaco uscente è l'intralcio alla competizione vera tra le CP_1 forze progressiste e la destra ... è sostenuto da ambienti ben chiari e definitivi … da un civismo ripiegato su di sé ormai di natura più opportunistica ...”, nonché il 22.6.2020, quando egli ha dichiarato, parlando del Sindaco : “Non è il caso di farsi abbindolare appunto CP_1 dall'imbonitore che ora ho visto promette di tutto e di più, tutto ciò che non ha fatto in 5 anni in due ore è buono di prometterlo, insomma, dalle politiche dei rifiuti, di cui è stato in guerra con tutti i Comuni fino all'altro giorno, portando in dissesto la SEA, in fallimento la SEA … Lo
è stato, lo sfasciatore della Versilia in questi anni, ha fatto crollare la società della salute …”, emergendo palesemente la natura denigratoria delle locuzioni utilizzate, delle quali si palesa con evidenza l'esagerazione espressiva e che, pertanto, risultano piuttosto attacchi gratuiti alla persona del Sindaco, odierno attore.
Inoltre, l'addebito mosso al Sindaco, reo di avere condotto al fallimento la Parte_2
non rispetta il limite della verità. È, infatti, incontestato che la SEA non è fallita, onde non si giustifica in alcun modo l'utilizzo di un termine che ha un preciso significato. Anche l'accusa di avere fatto crollare la – il riferimento fattuale è legato alla decisione Controparte_6
assunta dai Comuni di Viareggio e di Pietrasanta di recedere dal Controparte_8
(come risulta dalla deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 28.12.2017 prodotta sub doc. 23 del fascicolo attoreo) – è strumentale a definire l'attore quale “sfasciatore della Versilia”.
Allo stesso modo, travalicano i limiti della continenza verbale le espressioni utilizzate dal convenuto in un comunicato stampa pubblicato il 16.10.2021 sui quotidiani “La Nazione” ed
“Il ” in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione della struttura c.d. CP_4
“Ex Casa del Fascio”: nell'articolo pubblicato su “ ”, il convenuto ha accusato l'attore CP_4 di condurre una gestione della cosa pubblica “populistica e autoritaria” e di essere “un sindaco che ha assistito alla svendita di fondamentali strutture del patrimonio pubblico (palasport, piscina, campo scuola, Principino, case per l'emergenza abitativa) e vuole svenderne ulteriormente altre (Piazza Cavour e Parcheggio del Gasometro) un sindaco che ne lascia altre nel degrado o nell'abbandono da anni (Stadio, Centro Zappelli)” (doc.8 allegato alla citazione); nell'articolo pubblicato su “La Nazione”, all'accusa di “svendita” del patrimonio pubblico ha aggiunto quella di essere, il Sindaco, espressione di “demagogia propagandistica
pagina 14 di 18 da un lato e superficialità pericolosa dall'altro, di cui potrebbero pagare le conseguenze i cittadini viareggini” (doc. 9).
Accuse dal medesimo contenuto sono quelle proferite dal convenuto durante la trasmissione
“Sulla Costa dell'Onda” del 19.11.2021, in cui lo stesso ha dichiarato, riferendosi all'attore:
“Poi cammin facendo l'uomo si è rivelato essere davvero, ecco, personaggio sui generis, cioè uno tipico della stagione in cui si vive in cui la crisi dei partiti e della politica ha sdoganato protagonisti di questo tipo, populisti e demagoghi”.
Trattasi, in tutti i casi appena esaminati, di espressioni denigratorie, che restituiscono a chi legge l'idea che l'azione amministrativa del Sindaco sia guidata non dal principio ispiratore dell'interesse pubblico, bensì da logiche arbitrarie e dispotiche, tese esclusivamente alla conservazione del potere. Particolarmente gravi le accuse di demagogia e populismo, risultando chiaro, ancora una volta, il riferimento al carattere arbitrario ed antieconomico della gestione della cosa pubblica da parte dell'amministratore. E ciò in ragione della deliberazione di un project financing.
Ugualmente, trasmoda in un'invettiva volta ad aggredire personalmente l'attore, concretandosi in locuzioni lesive della sua integrità morale, il commento esternato dal convenuto sulle pagine del quotidiano “La Nazione” il 27.10.2021 in merito ad un'ipotesi ventilata da parte di alcuni mass media ed esponenti politici circa la possibile candidatura dell'attore a Sindaco della città di Lucca, nell'ambito delle elezioni amministrative previste per il 2022. In particolare, in tale occasione, il convenuto si è espresso nei seguenti termini: “Mi sembra una cosa indegna e indecorosa per le istituzioni democratiche. I cittadini di Viareggio non possono non sentirsi
l'ultima ruota del carro in una situazione in cui il sindaco rieletto l'anno scorso se ne va in un'altra città: L'ho sempre detto che a lui di Viareggio non importa nulla, è venuto qui solo per rimanere sulla ribalta con l'unica opportunità che aveva anni fa. E ha usato spregiudicatamente Viareggio come scenario per le sue carriere politiche”, oltre ad accusare l'attore di “turismo amministrativo”, affermando che “finora abbiamo visto i podestà, ma non siamo arrivati ancora al principe che trasferisce la carica per eredità e va via” (doc. 10 allegato alla citazione). È evidente la forte carica offensiva delle espressioni utilizzate, giacché il convenuto accusa sostanzialmente l'attore di essere un carrierista che utilizza la città di pagina 15 di 18 Viareggio come mero palcoscenico e trampolino, senza nutrire scrupoli o remore di ordine morale, ed accosta la sua azione a metodi di governo agli antipodi della democrazia, giudicandolo peggio di un podestà e a mo' di un principe. Tanto che il giornalista, nel riportare le parole del convenuto, vi ha anteposto un proprio giudizio, ovvero che lo stesso abbia “il dente avvelenato”.
Sulla base delle considerazioni espresse, la diffamazione risulta integrata con riferimento alle espressioni di cui sopra.
Occorre adesso procedere all'accertamento della sussistenza dei danni e alla relativa quantificazione.
Sul punto, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione, non costituendo un danno-evento, ossia non essendo configurabile un danno in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (da ultimo, Cass., ord. n. 19551/2023) e che la prova del danno patito per effetto della diffamazione può essere legittimamente fornita anche in via presuntiva, in quanto emergente dall'osservazione degli elementi della fattispecie concreta (ex multis, Cass., ord. n.
13153/2017, secondo cui “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale”).
Nella fattispecie i mezzi utilizzati, ovvero i quotidiani “La e “ ”, nonché la CP_3 CP_4 rete televisiva “50 News Versilia”, sono ampiamente diffusi a livello locale, quali principali fonti di informazione per la cronaca del territorio, avendo, quale bacino di utenza, il medesimo contesto territoriale di competenza dell'azione amministrativa del Sindaco.
Ulteriore elemento senz'altro meritevole di considerazione è il destinatario dell'offesa, la cui attività, in quanto soggetto apicale dell'amministrazione della città di Viareggio, dunque anche con funzioni di rappresentanza della comunità locale, è costantemente sottoposta al controllo dei cittadini, che vi guardano con una sensibilità senza dubbio particolare, in quanto produttiva pagina 16 di 18 di effetti immediatamente percepibili nel vissuto quotidiano. Adeguata rilevanza, alla luce delle espressioni diffamatorie utilizzate, deve essere data anche all'attività professionale svolta dall'attore, tributarista e revisore legale di lungo corso, nonché alle cariche di rilievo dallo stesso ricoperte in passato, anche a livello regionale, come dallo stesso dedotto in citazione.
In ordine alla rilevanza dell'offesa, le espressioni sopra stigmatizzate (tra le quali si citano le locuzioni “apprendista stregone”, “metodi podestarili”, “Dott. Stranamore”, “imbonitore”,
“sfasciatore della Versilia”) devono ritenersi gravi ed idonee a produrre il danno invocato, avuto riguardo al peso delle parole in sé considerate, alla contestualizzazione di queste nel contesto di riferimento (il mandato di un Sindaco impegnato in un progetto di risanamento dei conti comunali), nonché alla reiterazione delle condotte diffamatorie, concretizzatesi in più episodi;
ragione, questa, che conduce a ritenere integrato anche il profilo soggettivo del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale.
Ciò posto, con riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, configurata l'offesa come di media gravità, si condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidandolo nella somma di € 27.000,00, da intendersi già attualizzata, ossia già rivalutata dalla data del fatto secondo l'insegnamento della Cassazione (S.U. n. 1712/1995), sulla quale sono da calcolarsi i successivi interessi al tasso di legge sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto e liquidate in €
7.616,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre alle spese di iscrizione a ruolo del procedimento (€ 786,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accertata la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate dal convenuto nei termini di cui in motivazione, lo condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito da parte attrice, liquidato in € 27.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo;
pagina 17 di 18 - Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso di € 786,00 per spese di iscrizione a ruolo.
Lucca, 10/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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