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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2024
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice relatore est. dott.ssa Giulia Nicolai Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NICCOLÒ MORICONI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SABRINA CP_1 CodiceFiscale_2
VERONA,
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2025, con riferimento a quelle contenute nel foglio allegato alle note scritte depositate il 14.11.2025, da intendersi qui trascritte.
Fatti della causa e ragioni della decisione
1 1. ha promosso ricorso nei confronti di suo compagno fino al Parte_1 CP_1 mese di aprile 2024 e padre della figlia nata a [...] il [...], PE1 deducendo il completo disinteresse morale e materiale dello stesso nei confronti della minore, non avendo egli mai versato alcunché a titolo di contributo al mantenimento, né essendosi mai curato della crescita della figlia, che frequenta in maniera discontinua.
Pertanto, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni: affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
disporre il versamento, da parte del padre, di un contributo per il mantenimento della minore pari ad €350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo
Tribunale; attribuire a sé in via esclusiva la percezione dell'assegno unico universale INPS;
prevedere un calendario di frequentazioni padre-figlia secondo quanto indicato nel ricorso.
2. All'udienza del 31.01.2025, la ricorrente ha dedotto di aver presentato una denuncia nei confronti del resistente per il reato di stalking in proprio danno, nonché il peggioramento dei rapporti padre-figlia, come meglio descritto nella memoria depositata il 19.02.2025. In particolare, ella ha precisato che nelle ultime settimane la minore ha iniziato a temere il padre, avendo confidato tale sentimento di paura anche a due insegnanti, nonché, e si rifiuta di frequentarlo;
inoltre, ha aggiunto che il resistente è da tempo in cura presso il SerD di
Viareggio a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti, circostanza che la preoccupa nel consentirgli di frequentare liberamente la figlia. Pertanto, alla luce dei mutati rapporti e dello stato psicologico della minore, ritenuta quantomeno la carenza di sufficienti capacità genitoriali in capo al resistente, ha rappresentato di non voler più proporre le condizioni di affidamento contenute nel ricorso introduttivo, formulando istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai Servizi Sociali di Pietrasanta, in passato occupatisi della situazione familiare, delle relative relazioni, nonché al SerD di Viareggio, dei referti degli accertamenti tossicologici svolti negli ultimi dodici mesi nei confronti del resistente;
inoltre, in via istruttoria, ha chiesto disporsi una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di vagliare la capacità genitoriale delle parti e lo stato psicologico della minore e, per
2 conseguenza, stabilire il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazioni, nel superiore interesse della minore.
3. Il 22.05.2025 sono pervenuti gli atti del fascicolo relativo al procedimento penale n.
896/2025 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, iscritto a carico del resistente per il reato di cui all'art. 612bis c.p.c. in danno della ricorrente, in relazione al quale il P.M. risulta aver presentato richiesta di archiviazione per insussistenza di sufficienti elementi per la configurazione del reato e, in ogni caso, per difetto di querela da parte della persona offesa.
Nel fascicolo è altresì contenuta una relazione del 19.03.2025 dei Servizi Sociali del
Comune di Pietrasanta, nella quale l'Assistente Sociale rappresenta che Parte_2 il nucleo è conosciuto e seguito sin dal 2022, su disposizione del Tribunale per i Minorenni.
4. La causa è stata istruita mediante indagine patrimoniale delegata alla Guardia di Finanza, al fine di acquisire informazioni in merito alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente;
tramite l'acquisizione di una relazione da parte del SerD di Viareggio con riferimento al percorso del resistente presso tale Servizio (pervenuta il 17.03.2025 e riportante la scarsa consapevolezza del resistente rispetto alle proprie problematiche di dipendenza, nonché la scarsa aderenza al percorso e la discontinuità del rilascio dei campioni per i controlli tossicologici, molti dei quali risultati positivi ad alcol e cocaina) ed altresì mediante c.t.u., volta a stabilire il miglior regime di affidamento della minore, previa analisi dello stato psicologico di quest'ultima e di quello dei genitori.
5. Il 21.07.2025 il c.t.u. incaricato, Dott. ha depositato l'elaborato peritale. Lo PE2 specialista, ritenuta la sussistenza di carenze in capo ad entrambe le figure genitoriali, ed in misura maggiore in capo al padre – per le ragioni che verranno esplicitate nella parte motiva – ha suggerito: “la modalità dell'affido ai servizi sociali per almeno otto mesi;
il mandato ai servizi sociali, competenti per territorio di residenza del padre, al fine di PE acquisire maggiori informazioni, nell'interesse esclusivo della figlia;
l'attivazione di un servizio domiciliare sia presso l'abitazione della madre che quella del padre;
visite protette padre figlia, al fine di valutare l'effettivo esercizio del ruolo genitoriale paterno;
proseguire il mandato al servizio SERD per il padre, data la discontinuità della aderenza
3 al progetto;
l'attivazione di un percorso psicologico per la minore presso servizio UFMIA;
l'attivazione di un percorso di sostegno al ruolo genitoriale da genitori separasti presso il
Consultorio USL Versilia, per entrambi i genitori, da effettuarsi singolarmente;
Si suggerisce che gli incontri protetti, siano subordinati al parere del servizio che CP_2 segue la minore ed il servizio sociale coinvolto”.
6. Il 03.10.2025 il resistente si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione offerta dalla ricorrente ed in particolare deducendo che: successivamente alla fine della relazione con la ricorrente, egli ha avuto un crollo emotivo che lo ha allontanato dalle buone abitudini e ha dovuto lasciare il proprio posto di lavoro, non riuscendo pertanto, in tale periodo, a concordare un preciso calendario di frequentazione con la figlia, ma avendo comunque sempre provveduto al suo mantenimento, tramite somme consegnate brevi manu alla ricorrente dallo stesso o dai propri familiari, ovvero acquistando direttamente abbigliamento e materiale scolastico. Ha concluso aderendo alla domanda della ricorrente di corresponsione di un contributo al mantenimento della minore, nell'importo dalla stessa richiesto, nonché al calendario di frequentazioni indicato nel ricorso, corrispondente a quello attuato in via di fatto;
inoltre, si è detto disponibile ad aderire anche ai suggerimenti del c.t.u., laddove ritenuti necessari nell'interesse della figlia minore.
7. Il 14.11.2025, le parti hanno depositato note scritte contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili rivalutabili
[...] annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento ordinario per la figlia PE;
- Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di
Lucca;
- Disporre che l'assegno unico universale continui ad essere percepito per intero ed esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
4 - Disporre che il padre non collocatario possa tenere con sé la figlia ogni sabato pomeriggio (o domenica) dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del medesimo giorno e prevedere che, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere la figlia anche durante gli altri giorni della settimana, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed PE extrascolastici della minore;
disporre inoltre che, salvo diverso accordo dei genitori, la minore trascorrerà le principali festività in maniera alternata tra i genitori”.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, riportandosi a quelle allegate alle suddette note scritte, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
8. Le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere che corrisponda al superiore interesse della figlia minore disporre l'affidamento della stessa ai
Servizi Sociali di Pietrasanta, come condivisibilmente suggerito dal c.t.u.
9. Difatti, già dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio è emersa la particolare complessità della situazione familiare, risultando, peraltro, dalla relazione depositata dai
Servizi Sociali nel procedimento penale n. 896/2025 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, che il nucleo è già stato oggetto di una indagine familiare delegata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con successiva apertura di un fascicolo presso tale Tribunale.
10. Della condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti del resistente ha dato atto il
SerD nella relazione depositata il 17.03.2025, nella quale è stata rappresentata la forte discontinuità dell'aderenza del medesimo al percorso, intrapreso su invito del Tribunale per i Minorenni ma portato avanti con scarsa consapevolezza e motivazione (“diversi gli appuntamenti ai quali ha mancato di presentarsi, scarso e discontinuo il rilascio di controlli tossicologici, peraltro interrotto a metà gennaio e ripreso i primi di febbraio u.s.
(molti dei quali risultati positivi ad alcool e cocaina)”).
11.Tali criticità sono state indagate dal consulente incaricato, Dott. il quale ha PE2 restituito la presenza di dinamiche genitoriali di significativa complessità. In particolare,
5 per quanto concerne la persona del resistente, lo specialista ha dato atto del fatto che “Il signor ha partecipato ad un solo incontro, non si è costituito nel procedimento, ha CP_1 chiesto di incontrare la figlia per un pomeriggio a settimana. Per quanto emerso non sembra avere mostrato un livello di ruolo genitoriale adeguato”, ritenendo invece, per quanto concerne la ricorrente, che ella “ha dimostrato di farsi carico della figlia”, dimostrando sufficienti capacità accuditive, “anche se la situazione familiare ha influito sull'esercizio del suo ruolo genitoriale, come emerso nell'ultimo incontro, dove ha mostrato di comprendere la situazione e chiedere aiuto, nell'interesse della figlia”, avendo ella “necessità di aiuto e sostegno, per potenziare la capacità di ascolto e di risposta alle richieste provenienti dalla figlia” in quanto “non sembra essere in grado di gestire la relazione con il signor nell'ambito dei ruoli genitoriali, nel rispetto dei diritti della CP_1
PE piccola ”.
Il consulente ha altresì specificato che “Le figure genitoriali, tra di loro, non sembrano esprimere capacità di dialogo e di confronto, con il signor che sembra riconoscere CP_1 maggiormente la signora nel ruolo di ex compagna che non in quella di madre, Pt_1 mostrando di essere ancora ancorato al rapporto relazionale passato, non sapendo o non volendo riconoscere la realtà attuale…”; “La mancanza di questo stadio di evoluzione, dal singolo soggetto a coppia genitoriale, in uno dei due genitori, può avere effetti negativi sul processo evolutivo del figlio e nella coppia. Il signor e la signora non hanno CP_1 Pt_1
PE maturato questo importante passaggio, nei confronti della figlia ”. (cfr. elaborato peritale depositato il 21.07.2025).
Infine, per quanto concerne la minore, è emerso che “La situazione familiare, con la presenza del conflitto tra le figure genitoriali condiziona il vissuto della minore con la presenza di uno stato di sofferenza che al momento non sembra influire sul suo percorso evolutivo. Mostra di riconoscere la figura genitoriale materna e paterna, anche se la figura materna appare come quella di maggiore riferimento”.
12. Alla luce delle fragilità emerse in capo ad entrambe le parti, nei termini sopra specificati per ciascuna figura, il Tribunale condivide le conclusioni del c.t.u., ritenendo che la primaria necessità di considerare il superiore interesse della minore allo stato, PE3
6 di affidare la stessa ai Servizi Sociali del Comune di Pietrasanta, competenti in ordine al luogo di residenza di entrambe le parti, con conferimento ai predetti Servizi anche di un mandato di monitoraggio e sostegno, comprensivo dell'attivazione dell'educativa domiciliare, sia presso l'abitazione materna che presso l'abitazione paterna, e di ogni altro intervento ritenuto opportuno.
13. La minore sarà collocata presso la madre, residente a [...] in Via Lago di
Bolsena n. 8, la quale, nonostante le sopra menzionate vulnerabilità, è risultata essere la figura di maggior riferimento per la minore, avendo comunque “mostrato di occuparsi materialmente della figlia, di essere in grado di soddisfarne i bisogni primari”. La stessa beneficerà del supporto dei Servizi sociali affidatari, secondo il mandato sopra attribuito.
14. Per quanto concerne le frequentazioni padre-figlia, non sussistono le condizioni per accogliere le conclusioni congiuntamente rassegnate sul punto dalle parti, le quali hanno richiesto incontri liberi con cadenza settimanale, dovendosi valutare con particolare prudenza la situazione familiare, soprattutto alla luce della situazione psicofisica del resistente, nonché degli importanti deficit riscontrati dal consulente in capo allo stesso, quanto all'esercizio delle funzioni genitoriali;
pertanto, in accoglimento dei suggerimenti avanzati sul punto dal Dott. è rimessa ai Servizi Sociali affidatari la valutazione PE2 in ordine all'opportunità, ai tempi, ai luoghi e alle modalità concrete degli incontri, comunque da svolgersi in forma osservata, alla presenza di un educatore, nonché la loro eventuale organizzazione, comunque subordinata all'espletamento, da parte del resistente, con positivo esito, di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'
[...]
territorialmente competente. CP_3
15. A tale scopo, si invita dunque il resistente allo svolgimento del percorso di sostegno alla genitorialità sopra indicato, al fine di prendere consapevolezza del proprio ruolo genitoriale ed acquisire le relative competenze.
Il medesimo invito viene rivolto alla ricorrente, con la finalità di implementare le proprie capacità genitoriali e ricevere supporto nella gestione delle criticità familiari.
16. Si dispone altresì la presa in carico della minore presso la competenza PE1 CP_2 territoriale, affinché la minore possa usufruire di uno spazio di ascolto che le consenta di
7 elaborare le vicende familiari.
17. Infine, si invita il resistente alla fattiva e costante intrapresa di un percorso presso il
Serd, al fine di risolvere le proprie fragilità, di sicura incidenza anche sulla capacità di esercizio di adeguate competenze genitoriali.
18. I Servizi Sociali e, per il loro tramite, l' e l' relazioneranno al Giudice CP_3 CP_2 tutelare con cadenza semestrale per un periodo di 18 mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento, salva proroga.
19. Relativamente statuizioni economiche, non sussistono ragioni per discostarsi dall'accordo raggiunto sul punto dalle parti, nel senso di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della minore,
€350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale, e con integrale percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente;
tale importo, infatti, risulta idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore, nonché equo in ragione delle condizioni economiche delle parti, come risultanti dai documenti agli atti del giudizio.
20. Alla luce dell'esito della lite in relazione alle condizioni di affidamento, collocamento e frequentazioni della minore con il padre, nonché del recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente ai profili economici, sussistono i presupposti per dichiarare le spese del giudizio compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Affida la minore ai Servizi Sociali del Comune di Pietrasanta;
PE1
- Dispone il collocamento della minore presso la madre Parte_1
- Incarica i Servizi sociali del del monitoraggio e del supporto della Controparte_4 situazione familiare, con i compiti di cui in motivazione, nonché dell'eventuale organizzazione di incontri protetti padre-figlia, secondo quanto detto in parte motiva;
- Invita le parti all'intrapresa disgiunta di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' onsultoriale territorialmente competente, con le finalità espresse in CP_3
8 motivazione;
- Invita il resistente alla fattiva e costante intrapresa di un percorso presso il Serd;
- Dispone la presa in carico della minore da parte dell' territorialmente CP_2 competente, al fine specificato in parte motiva;
- Invita i Servizi sociali, l' e l' a relazionare al Giudice tutelare con CP_3 CP_2 cadenza semestrale a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, per un periodo di 18 mesi, prorogabile
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore €350,00 mensili, PE1 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo
Tribunale;
- Attribuisce la percezione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla ricorrente;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
9
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice relatore est. dott.ssa Giulia Nicolai Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NICCOLÒ MORICONI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SABRINA CP_1 CodiceFiscale_2
VERONA,
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2025, con riferimento a quelle contenute nel foglio allegato alle note scritte depositate il 14.11.2025, da intendersi qui trascritte.
Fatti della causa e ragioni della decisione
1 1. ha promosso ricorso nei confronti di suo compagno fino al Parte_1 CP_1 mese di aprile 2024 e padre della figlia nata a [...] il [...], PE1 deducendo il completo disinteresse morale e materiale dello stesso nei confronti della minore, non avendo egli mai versato alcunché a titolo di contributo al mantenimento, né essendosi mai curato della crescita della figlia, che frequenta in maniera discontinua.
Pertanto, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni: affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
disporre il versamento, da parte del padre, di un contributo per il mantenimento della minore pari ad €350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo
Tribunale; attribuire a sé in via esclusiva la percezione dell'assegno unico universale INPS;
prevedere un calendario di frequentazioni padre-figlia secondo quanto indicato nel ricorso.
2. All'udienza del 31.01.2025, la ricorrente ha dedotto di aver presentato una denuncia nei confronti del resistente per il reato di stalking in proprio danno, nonché il peggioramento dei rapporti padre-figlia, come meglio descritto nella memoria depositata il 19.02.2025. In particolare, ella ha precisato che nelle ultime settimane la minore ha iniziato a temere il padre, avendo confidato tale sentimento di paura anche a due insegnanti, nonché, e si rifiuta di frequentarlo;
inoltre, ha aggiunto che il resistente è da tempo in cura presso il SerD di
Viareggio a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti, circostanza che la preoccupa nel consentirgli di frequentare liberamente la figlia. Pertanto, alla luce dei mutati rapporti e dello stato psicologico della minore, ritenuta quantomeno la carenza di sufficienti capacità genitoriali in capo al resistente, ha rappresentato di non voler più proporre le condizioni di affidamento contenute nel ricorso introduttivo, formulando istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai Servizi Sociali di Pietrasanta, in passato occupatisi della situazione familiare, delle relative relazioni, nonché al SerD di Viareggio, dei referti degli accertamenti tossicologici svolti negli ultimi dodici mesi nei confronti del resistente;
inoltre, in via istruttoria, ha chiesto disporsi una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di vagliare la capacità genitoriale delle parti e lo stato psicologico della minore e, per
2 conseguenza, stabilire il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazioni, nel superiore interesse della minore.
3. Il 22.05.2025 sono pervenuti gli atti del fascicolo relativo al procedimento penale n.
896/2025 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, iscritto a carico del resistente per il reato di cui all'art. 612bis c.p.c. in danno della ricorrente, in relazione al quale il P.M. risulta aver presentato richiesta di archiviazione per insussistenza di sufficienti elementi per la configurazione del reato e, in ogni caso, per difetto di querela da parte della persona offesa.
Nel fascicolo è altresì contenuta una relazione del 19.03.2025 dei Servizi Sociali del
Comune di Pietrasanta, nella quale l'Assistente Sociale rappresenta che Parte_2 il nucleo è conosciuto e seguito sin dal 2022, su disposizione del Tribunale per i Minorenni.
4. La causa è stata istruita mediante indagine patrimoniale delegata alla Guardia di Finanza, al fine di acquisire informazioni in merito alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente;
tramite l'acquisizione di una relazione da parte del SerD di Viareggio con riferimento al percorso del resistente presso tale Servizio (pervenuta il 17.03.2025 e riportante la scarsa consapevolezza del resistente rispetto alle proprie problematiche di dipendenza, nonché la scarsa aderenza al percorso e la discontinuità del rilascio dei campioni per i controlli tossicologici, molti dei quali risultati positivi ad alcol e cocaina) ed altresì mediante c.t.u., volta a stabilire il miglior regime di affidamento della minore, previa analisi dello stato psicologico di quest'ultima e di quello dei genitori.
5. Il 21.07.2025 il c.t.u. incaricato, Dott. ha depositato l'elaborato peritale. Lo PE2 specialista, ritenuta la sussistenza di carenze in capo ad entrambe le figure genitoriali, ed in misura maggiore in capo al padre – per le ragioni che verranno esplicitate nella parte motiva – ha suggerito: “la modalità dell'affido ai servizi sociali per almeno otto mesi;
il mandato ai servizi sociali, competenti per territorio di residenza del padre, al fine di PE acquisire maggiori informazioni, nell'interesse esclusivo della figlia;
l'attivazione di un servizio domiciliare sia presso l'abitazione della madre che quella del padre;
visite protette padre figlia, al fine di valutare l'effettivo esercizio del ruolo genitoriale paterno;
proseguire il mandato al servizio SERD per il padre, data la discontinuità della aderenza
3 al progetto;
l'attivazione di un percorso psicologico per la minore presso servizio UFMIA;
l'attivazione di un percorso di sostegno al ruolo genitoriale da genitori separasti presso il
Consultorio USL Versilia, per entrambi i genitori, da effettuarsi singolarmente;
Si suggerisce che gli incontri protetti, siano subordinati al parere del servizio che CP_2 segue la minore ed il servizio sociale coinvolto”.
6. Il 03.10.2025 il resistente si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione offerta dalla ricorrente ed in particolare deducendo che: successivamente alla fine della relazione con la ricorrente, egli ha avuto un crollo emotivo che lo ha allontanato dalle buone abitudini e ha dovuto lasciare il proprio posto di lavoro, non riuscendo pertanto, in tale periodo, a concordare un preciso calendario di frequentazione con la figlia, ma avendo comunque sempre provveduto al suo mantenimento, tramite somme consegnate brevi manu alla ricorrente dallo stesso o dai propri familiari, ovvero acquistando direttamente abbigliamento e materiale scolastico. Ha concluso aderendo alla domanda della ricorrente di corresponsione di un contributo al mantenimento della minore, nell'importo dalla stessa richiesto, nonché al calendario di frequentazioni indicato nel ricorso, corrispondente a quello attuato in via di fatto;
inoltre, si è detto disponibile ad aderire anche ai suggerimenti del c.t.u., laddove ritenuti necessari nell'interesse della figlia minore.
7. Il 14.11.2025, le parti hanno depositato note scritte contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili rivalutabili
[...] annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento ordinario per la figlia PE;
- Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di
Lucca;
- Disporre che l'assegno unico universale continui ad essere percepito per intero ed esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
4 - Disporre che il padre non collocatario possa tenere con sé la figlia ogni sabato pomeriggio (o domenica) dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del medesimo giorno e prevedere che, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere la figlia anche durante gli altri giorni della settimana, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed PE extrascolastici della minore;
disporre inoltre che, salvo diverso accordo dei genitori, la minore trascorrerà le principali festività in maniera alternata tra i genitori”.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, riportandosi a quelle allegate alle suddette note scritte, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8. Le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere che corrisponda al superiore interesse della figlia minore disporre l'affidamento della stessa ai
Servizi Sociali di Pietrasanta, come condivisibilmente suggerito dal c.t.u.
9. Difatti, già dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio è emersa la particolare complessità della situazione familiare, risultando, peraltro, dalla relazione depositata dai
Servizi Sociali nel procedimento penale n. 896/2025 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, che il nucleo è già stato oggetto di una indagine familiare delegata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con successiva apertura di un fascicolo presso tale Tribunale.
10. Della condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti del resistente ha dato atto il
SerD nella relazione depositata il 17.03.2025, nella quale è stata rappresentata la forte discontinuità dell'aderenza del medesimo al percorso, intrapreso su invito del Tribunale per i Minorenni ma portato avanti con scarsa consapevolezza e motivazione (“diversi gli appuntamenti ai quali ha mancato di presentarsi, scarso e discontinuo il rilascio di controlli tossicologici, peraltro interrotto a metà gennaio e ripreso i primi di febbraio u.s.
(molti dei quali risultati positivi ad alcool e cocaina)”).
11.Tali criticità sono state indagate dal consulente incaricato, Dott. il quale ha PE2 restituito la presenza di dinamiche genitoriali di significativa complessità. In particolare,
5 per quanto concerne la persona del resistente, lo specialista ha dato atto del fatto che “Il signor ha partecipato ad un solo incontro, non si è costituito nel procedimento, ha CP_1 chiesto di incontrare la figlia per un pomeriggio a settimana. Per quanto emerso non sembra avere mostrato un livello di ruolo genitoriale adeguato”, ritenendo invece, per quanto concerne la ricorrente, che ella “ha dimostrato di farsi carico della figlia”, dimostrando sufficienti capacità accuditive, “anche se la situazione familiare ha influito sull'esercizio del suo ruolo genitoriale, come emerso nell'ultimo incontro, dove ha mostrato di comprendere la situazione e chiedere aiuto, nell'interesse della figlia”, avendo ella “necessità di aiuto e sostegno, per potenziare la capacità di ascolto e di risposta alle richieste provenienti dalla figlia” in quanto “non sembra essere in grado di gestire la relazione con il signor nell'ambito dei ruoli genitoriali, nel rispetto dei diritti della CP_1
PE piccola ”.
Il consulente ha altresì specificato che “Le figure genitoriali, tra di loro, non sembrano esprimere capacità di dialogo e di confronto, con il signor che sembra riconoscere CP_1 maggiormente la signora nel ruolo di ex compagna che non in quella di madre, Pt_1 mostrando di essere ancora ancorato al rapporto relazionale passato, non sapendo o non volendo riconoscere la realtà attuale…”; “La mancanza di questo stadio di evoluzione, dal singolo soggetto a coppia genitoriale, in uno dei due genitori, può avere effetti negativi sul processo evolutivo del figlio e nella coppia. Il signor e la signora non hanno CP_1 Pt_1
PE maturato questo importante passaggio, nei confronti della figlia ”. (cfr. elaborato peritale depositato il 21.07.2025).
Infine, per quanto concerne la minore, è emerso che “La situazione familiare, con la presenza del conflitto tra le figure genitoriali condiziona il vissuto della minore con la presenza di uno stato di sofferenza che al momento non sembra influire sul suo percorso evolutivo. Mostra di riconoscere la figura genitoriale materna e paterna, anche se la figura materna appare come quella di maggiore riferimento”.
12. Alla luce delle fragilità emerse in capo ad entrambe le parti, nei termini sopra specificati per ciascuna figura, il Tribunale condivide le conclusioni del c.t.u., ritenendo che la primaria necessità di considerare il superiore interesse della minore allo stato, PE3
6 di affidare la stessa ai Servizi Sociali del Comune di Pietrasanta, competenti in ordine al luogo di residenza di entrambe le parti, con conferimento ai predetti Servizi anche di un mandato di monitoraggio e sostegno, comprensivo dell'attivazione dell'educativa domiciliare, sia presso l'abitazione materna che presso l'abitazione paterna, e di ogni altro intervento ritenuto opportuno.
13. La minore sarà collocata presso la madre, residente a [...] in Via Lago di
Bolsena n. 8, la quale, nonostante le sopra menzionate vulnerabilità, è risultata essere la figura di maggior riferimento per la minore, avendo comunque “mostrato di occuparsi materialmente della figlia, di essere in grado di soddisfarne i bisogni primari”. La stessa beneficerà del supporto dei Servizi sociali affidatari, secondo il mandato sopra attribuito.
14. Per quanto concerne le frequentazioni padre-figlia, non sussistono le condizioni per accogliere le conclusioni congiuntamente rassegnate sul punto dalle parti, le quali hanno richiesto incontri liberi con cadenza settimanale, dovendosi valutare con particolare prudenza la situazione familiare, soprattutto alla luce della situazione psicofisica del resistente, nonché degli importanti deficit riscontrati dal consulente in capo allo stesso, quanto all'esercizio delle funzioni genitoriali;
pertanto, in accoglimento dei suggerimenti avanzati sul punto dal Dott. è rimessa ai Servizi Sociali affidatari la valutazione PE2 in ordine all'opportunità, ai tempi, ai luoghi e alle modalità concrete degli incontri, comunque da svolgersi in forma osservata, alla presenza di un educatore, nonché la loro eventuale organizzazione, comunque subordinata all'espletamento, da parte del resistente, con positivo esito, di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'
[...]
territorialmente competente. CP_3
15. A tale scopo, si invita dunque il resistente allo svolgimento del percorso di sostegno alla genitorialità sopra indicato, al fine di prendere consapevolezza del proprio ruolo genitoriale ed acquisire le relative competenze.
Il medesimo invito viene rivolto alla ricorrente, con la finalità di implementare le proprie capacità genitoriali e ricevere supporto nella gestione delle criticità familiari.
16. Si dispone altresì la presa in carico della minore presso la competenza PE1 CP_2 territoriale, affinché la minore possa usufruire di uno spazio di ascolto che le consenta di
7 elaborare le vicende familiari.
17. Infine, si invita il resistente alla fattiva e costante intrapresa di un percorso presso il
Serd, al fine di risolvere le proprie fragilità, di sicura incidenza anche sulla capacità di esercizio di adeguate competenze genitoriali.
18. I Servizi Sociali e, per il loro tramite, l' e l' relazioneranno al Giudice CP_3 CP_2 tutelare con cadenza semestrale per un periodo di 18 mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento, salva proroga.
19. Relativamente statuizioni economiche, non sussistono ragioni per discostarsi dall'accordo raggiunto sul punto dalle parti, nel senso di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della minore,
€350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale, e con integrale percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente;
tale importo, infatti, risulta idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore, nonché equo in ragione delle condizioni economiche delle parti, come risultanti dai documenti agli atti del giudizio.
20. Alla luce dell'esito della lite in relazione alle condizioni di affidamento, collocamento e frequentazioni della minore con il padre, nonché del recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente ai profili economici, sussistono i presupposti per dichiarare le spese del giudizio compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Affida la minore ai Servizi Sociali del Comune di Pietrasanta;
PE1
- Dispone il collocamento della minore presso la madre Parte_1
- Incarica i Servizi sociali del del monitoraggio e del supporto della Controparte_4 situazione familiare, con i compiti di cui in motivazione, nonché dell'eventuale organizzazione di incontri protetti padre-figlia, secondo quanto detto in parte motiva;
- Invita le parti all'intrapresa disgiunta di un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' onsultoriale territorialmente competente, con le finalità espresse in CP_3
8 motivazione;
- Invita il resistente alla fattiva e costante intrapresa di un percorso presso il Serd;
- Dispone la presa in carico della minore da parte dell' territorialmente CP_2 competente, al fine specificato in parte motiva;
- Invita i Servizi sociali, l' e l' a relazionare al Giudice tutelare con CP_3 CP_2 cadenza semestrale a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, per un periodo di 18 mesi, prorogabile
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore €350,00 mensili, PE1 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo
Tribunale;
- Attribuisce la percezione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla ricorrente;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
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