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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 453/2020 R.G. e vertente tra:
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di erede di (deceduta il C.F._2 Persona_1
07.05.2017), ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
, nella qualità di erede di (deceduta il 19.01.2018),
[...] Persona_2
, nata a [...] il [...] e residente in Lesa (Novara) Parte_5 via Stazione, ( ), nella qualità di procuratore Parte_6 C.F._4 speciale di ( ), Parte_7 C.F._5 Parte_8
( ) e ( , tutti C.F._6 Parte_9 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaella Crucitti
APPELLANTI
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._8
SE ON
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1610/2019, pubblicata in data 5/12/2019, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 2080/2011.
Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Persona_1
, , e hanno adito il Parte_3 Persona_2 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Reggio Calabria, al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del testamento olografo di , datato 23.09.2002 e pubblicato giorno Persona_3
08.10.2010, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in Controparte_1 loro favore della massa dei beni ereditati in virtù di disposizioni nulle, con accessori e frutti come per legge, nonché l'accertamento e la dichiarazione di decorrenza della successione legittima.
Al riguardo, hanno rappresentato che:
(a) in data 31.08.2010 era deceduto in Reggio Calabria il loro germano , Persona_3 nato il [...], vedovo di morta in data 30.07.1994, dal cui Persona_4 matrimonio non erano nati figli;
(b) il de cuius aveva dieci fratelli, sei dei quali erano gli attori, e gli altri quattro erano premorti ( , , ); Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
(c) il patrimonio del de cuius risultava composto da un immobile sito in via Manfroce n. 77 piano S1, di valore pari ad € 13.786,11;
(d) in data 10.12.2010, gli eredi legittimi avevano depositato dichiarazione di successione e pagato la relativa imposta, apprendendo, poi, che in data 08.10.2010 la sig.ra CP_1
convivente more uxorio del de cuius, aveva chiesto al notaio la
[...] Persona_9 pubblicazione di una scheda olografa attribuita al defunto recante data 23.09.2002, Per_1 con la quale il de cuius aveva istituito la predetta erede universale, nulla lasciando agli CP_1 altri eredi e familiari;
2 (e) tale scheda testamentaria era tuttavia nulla ai sensi dell'art. 606 c.c. in quanto mancante dell'autografia, essendo stata scritta da altra mano.
A sostegno della domanda hanno prodotto prove documentali e consulenza tecnica di parte, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di c.t.u. calligrafica e l'acquisizione, laddove ritenuto utile ed opportuno, della documentazione provante il grado di istruzione del de cuius.
costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e in Controparte_1 particolare ha dedotto:
(a) di aver convissuto more uxorio con il defunto dal 1997, anno di celebrazione del Per_1 loro matrimonio canonico, non seguito dal matrimonio civile in modo che ciascun coniuge potesse continuare a fruire delle pensioni di reversibilità dei rispettivi coniugi già deceduti;
(b) che tale convivenza era avvenuta presso l'immobile di via Manfroce n. 77 di proprietà del de cuius ed alla cui ristrutturazione aveva partecipato anche lei;
(c) di aver accudito amorevolmente il marito fino al decesso, il che, probabilmente aveva indotto il de cuius a designarla quale erede universale;
(d) che il testamento de quo era stato redatto presso lo studio del notaio Persona_10 interamente di pugno, datato (23.09.2002) e sottoscritto dal de cuius, il quale a quel momento era perfettamente in grado di intendere e volere, soffrendo solo di cataratta all'occhio destro, per la quale si era sottoposto ad intervento chirurgico nel 1998, ed all'occhio sinistro, per la quale aveva subito analogo intervento nel 2001;
(e) che soltanto quattro anni dopo la redazione del testamento de quo, ossia il 27.04.2006,
aveva presentato domanda alla commissione medica dell'Asl n. 11 di Persona_3
Reggio Calabria per richiedere l'accertamento dell'invalidità civile, ottenendo, nel dicembre del 2006, il riconoscimento delle provvidenze per cieco civile con residuo visivo (e non per cieco assoluto), il che dimostrava l'integrità delle capacità fisiche e percettive all'atto della redazione del predetto testamento;
(f) che alla morte dello SC, ella aveva provveduto a far pubblicare il testamento olografo e conseguentemente a pagare le relative imposte di successione.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, contestando le risultanze della consulenza attorea con le opposte risultanze della propria c.t.p. e, chiedendo anch'ella, in via istruttoria, l'ammissione di c.t.u. calligrafica.
3 Sulla scorta di ciò, la convenuta ha chiesto al Tribunale adito di respingere la temeraria domanda attorea, dichiarare la piena validità del testamento olografo redatto dal de cuius, riconoscendo la stessa erede universale di , con condanna degli attori alle Persona_3 spese e competenze di giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Spiegando intervento in giudizio, all'udienza del 23.05.2013 si sono costituiti, in persona della loro procuratrice speciale - l'Avv. Crucitti Raffaella Anna Maria - , Parte_7 Pt_8
e quali eredi di , figlio di prima
[...] Parte_9 Persona_11 Persona_4 moglie di , a questi premorta, rappresentando che: Persona_3
(a) la coniugata con lo in regime di comunione dei beni, risultava Per_4 Per_1 proprietaria della metà dell'immobile, mentre soltanto la restante quota era intestata al coniuge
; Per_1
(b) lo non aveva mai provveduto a denunciare la successione della moglie, morta il Per_1
30.07.1994, rimanendo, pertanto, titolare non già dell'intero, ma soltanto della metà della casa della quale soltanto avrebbe potuto disporre in vita;
(c) in seguito alla denuncia di successione della eseguita in data 06.02.2013 dagli Per_4 eredi per incarico conferito all'Avv. Crucitti (procura speciale intervenuta per atto del Pt_7 notaio Dott. , datata 29.01.2013, rep. n. 8.977) e dagli stessi interamente pagata Persona_12 per un importo pari ad € 585,26, lo diveniva proprietario di una ulteriore quota pari a Per_1
¼ dell'immobile.
Sulla scorta di ciò, i terzi intervenuti, qualificatisi proprietari per successione legittima della quota di proprietà della nonna hanno chiesto al giudice di prime cure di Persona_4 condannare chiunque fosse stato dichiarato proprietario dell'immobile al rimborso delle spese sostenute per la successione della quota della allo , pari ad € Per_4 Persona_3
438,94, e di “ordinare al conservatore di Reggio Calabria di indicare chiaramente la divisione delle quote dell'immobile, in quanto le quota degli eredi legittimi sono postergate rispetto a quello della sig.ra , pur essendo precedenti”. Controparte_1
Non si sono invece costituiti gli eredi di ( e ), Persona_8 CP_2 Persona_13 gli eredi di ( , SE e , gli eredi di Persona_6 CP_3 Persona_14 Per_5
( e ), nonché gli eredi di coniugata
[...] CP_4 Persona_15 Persona_7
( , e , indicati dagli attori come Per_16 CP_5 Controparte_6 Persona_17 contraddittori.
4 Nel corso del procedimento di prime cure si è svolto apposito sub-procedimento incidentale di natura cautelare (proc. n. 2080-1/2011 R.G.), originante dal ricorso in corso di causa proposto dall'Avv. Crucitti, in qualità di procuratrice speciale e legale degli eredi di , Persona_11 con domanda ex art. 640 c.p.c., per conseguire il sequestro giudiziario o ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a garantire il legittimo diritto di proprietà degli assistiti, sub- procedimento definito in data 10.05.2018 con ordinanza di rigetto per inammissibilità.
Il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale, è stato definito con la sentenza n. 1610/2019, qui gravata, depositata il 05.12.2019, con la quale il primo giudicante ha: (1) rigettato tutte le domande degli attori, ritenendo certa la provenienza della scheda testamentaria datata
23.09.2022 dal de cuius ; (2) rigettato, altresì, le domande degli Persona_3 interventori (tardivi) prive di idonei riscontri documentali posti a fondamento delle Pt_7 pretese avanzate e, in particolare, della prova della loro qualità di eredi della (3) Per_4 regolato le spese di lite, condannando gli attori soccombenti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali in favore della controparte, e ponendo a carico degli interventori, in solido tra loro, le spese di giudizio anche per il procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c., con distrazione in favore del difensore della convenuta;
(4) posto definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u.
1.2 Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , nella Parte_1 Parte_2 qualità di erede di (deceduta il 7.05.2017), , Persona_1 Parte_3 Parte_4
nella qualità di erede di (deceduta il 19.01.2018),
[...] Persona_2 Parte_5
, nella qualità di procuratore speciale di
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_8
e eredi di figlio di deducendo
[...] Parte_9 Persona_11 Persona_4
l'erroneità della pronuncia di prime cure, e in particolare, eccependo:
(a) l'erronea valutazione del giudice di prime cure sia in punto di asserita carenza dell'allegazione della qualifica di eredi della da parte dei sia in punto di Per_4 Pt_7 ritenuta esclusività della proprietà del bene in capo a;
Persona_3
(b) il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione l'approfondimento peritale d'ufficio, limitandosi ad acquisirlo acriticamente, senza dare atto, come invece avrebbe dovuto, delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le osservazioni formulate dal c.t.p., contestate in sentenza soltanto in modo
5 generico. Al riguardo, hanno lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudicante, anche delle controdeduzioni formulate dal c.t.p. ed evidenziato le diverse criticità delle risultanze peritali d'ufficio, chiedendo pertanto la rinnovazione della c.t.u.
A sostegno delle rassegnate conclusioni hanno prodotto nuove prove documentali.
Sulla scorta di ciò, gli appellanti hanno chiesto alla Corte, previa sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in virtù degli artt. 283 e 351 c.p.c., in accoglimento dell'appello, di: dichiarare la nullità del testamento olografo impugnato, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione in loro favore della massa dei beni ereditati, con accessori e frutti come per legge;
dichiarare la decorrenza della successione legittima;
riconoscere agli eredi della il rimborso delle spese sostenute per la successione ed Per_4 ordinare al Conservatore di regolarizzare la posizione dei medesimi quanto alla quota della nonna loro spettante, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 14.05.2022 si è costituita in appello , Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni e in particolare chiedendo a questa Corte: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348 bis c.p.c; altresì, di rigettare la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
nel merito, di rigettare integralmente il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, anche della fase cautelare, da distarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nel corso del giudizio di gravame, poi, con ordinanza del 19.01.2024 si è provveduto, per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui richiamate per relationem, a disattendere sia l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., avanzata dalla parte appellata, sia la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., avanzata dalla parte appellante, fissandosi pertanto udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza collegiale del giorno 22.04.2025, comunicata alle parti in data 24.04.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre svolgere le seguenti precisazioni sia sull'eccezione ex art. 342
c.p.c. avanzata dalla parte appellata, sia sul perimetro del presente thema decidendum.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed
6 esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente “l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, qui di seguito da scrutinarsi, è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. n. 6732/2020 e Cass. civ. Sez. un., n. 27199/2017), non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
Quanto poi al perimetro del presente decidere, giova rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n.
27199/2017 e Cass. civ. SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU 21/03/2019, n. 7940).
3. Ancora in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti nel giudizio di impugnazione dagli appellanti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c.,
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
Il divieto può dunque essere superato soltanto laddove si accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (cfr. da ultimo Cass. civ. 20786/2025).
7 Nella fattispecie, gli appellanti hanno prodotto la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria sezione lavoro pubblicata in data 11.05.2010 tra e l' nel giudizio RG Persona_3 CP_7
6446/2010 e c.t.u. del 23.03.2010 espletata nel suddetto procedimento, ossia documenti aventi data anteriore rispetto all'introduzione del procedimento di primo grado definito con la sentenza qui gravata (RG 2080/2011 iscritto a ruolo il 13.05.2011). Dunque, in assenza di prova circa l'impossibilità della produzione documentale anzidetta nel giudizio di primo grado, non fornita nella fattispecie, essendosi le parti limitate ad affermare di essere venute a conoscenza del procedimento giurisdizionale RG 6446/2010 in modo del tutto casuale, è inammissibile l'acquisizione della documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione.
Gli appellanti hanno inoltre prodotto vari allegati concernenti fatti di epoca anteriore rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado senza motivare la ragione del deposito per la prima volta in appello: foto del matrimonio dell'avv. Crucitti, certificato di matrimonio dell'avv. Crucitti, estratto dell'atto di nascita di stato di famiglia di Persona_11 Per_11
[...]
Per le medesime ragioni sopra esposte anche tali documenti sono inammissibili.
Ancora in ordine alle richieste istruttorie, va affermata l'inammissibilità dell'istanza di acquisizione del documento di identità di prodotto all'ASP unitamente Persona_3 alla domanda della pensione di invalidità ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avanzata con l'atto introduttivo del gravame dagli appellanti, i quali hanno lamentato l'omessa pronuncia del
Tribunale sul punto: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.03.2019 nel giudizio di primo grado, la parte si è genericamente riportata alle domande già avanzate senza alcuno specifico richiamo alle istanze istruttorie, sicché la domanda deve intendersi implicitamente rinunciata (Cass. civ. n. 22709/2017).
Peraltro, non avendo la parte dimostrato l'acquisizione di propria iniziativa del suddetto documento, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento anche laddove tempestivamente e ritualmente riproposta (Cass. civ. 18152/2020).
4. Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito, il gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Quanto al primo motivo, gli appellanti hanno domandato il rimborso delle spese sostenute da , e “per la successione del marito della Parte_7 Parte_8 Parte_9
8 nonna” e l'ordine “al conservatore di porre in essere tutti gli atti necessari a fare subentrare gli istanti nella quota della nonna a loro spettante”. La prima domanda è stata rigettata dal
Tribunale per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi degli istanti, mentre la seconda è stata dichiarata inammissibile. Nella presente fase gli appellanti hanno censurato la sentenza deducendo che la prova della qualità di erede può essere fornita con ogni mezzo e che la compravendita del bene fatta dal coniuge in comunione legale determina l'acquisto anche a favore dell'altro coniuge.
Come correttamente rilevato dal primo giudicante, la denuncia di successione (unico documento prodotto dai terzi intervenuti) è un atto di parte avente carattere meramente fiscale ed è del tutto irrilevante nonché insufficiente al fine di accertare che gli istanti abbiano acquistato iure successionis la quota eventualmente appartenuta a coniuge Persona_4 di al momento della compravendita con il quale quest'ultimo, con Persona_3
Per_1 contratto per notaio del 24.11.1988 rep. n. 4881, è divenuto proprietario dell'immobile in via Manfroci n 77/F (rapporto di coniugio invero risultante esclusivamente dal contratto di compravendita in questione).
E pacifico che in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire: “per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. civ. 10519/2024).
Dunque, avendo il Tribunale fatto applicazione del principio di diritto sopra richiamato, va rigettato il primo motivo di impugnazione.
4.2 Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello con cui gli appellanti hanno contestato la pronuncia di primo grado per aver recepito acriticamente la c.t.u. senza esaminare le osservazioni mosse dal consulente di parte.
9 E' pacifico che nell'ipotesi in cui ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte. Viceversa, allorchè il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico il quale nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, “esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(cfr. da ultimo Cass. civ. 12195/2024 in parte motiva).
Nella fattispecie, il Tribunale ha richiamato i più rilevanti passaggi dell'accertamento condotto dalla c.t.u., spiegando le ragioni della condivisione delle risultanze dell'elaborato peritale anche nella parte relativa alla risposta alle osservazioni del consulente di parte (pagg. 9,10 della sentenza gravata).
L'ausiliario designato dal Tribunale, il quale all'esito di un'analitica ed accurata indagine, ha concluso nel senso che “Il testamento, oggetto di esame nella presente c.t.u., datato 23 settembre 2002 a firma " ", alla luce delle scritture di comparazione Persona_3 individuate dalle parti coinvolte nel giudizio, è certamente da ritenersi autografo, in quanto scritto per intero dal sig. ”, ha dedicato un'apposita ed estesa sezione Persona_3 della relazione alla risposta alle controdeduzioni del c.t.p. di parte attrice (29 pagine) con cui ha puntualmente esaminato le osservazioni mosse dalla consulenza di parte sia in punto di verifica tra il testamento e le scritture di comparazione, sia in punto di compatibilità tra la scrittura del testamento e la grafia della signora CP_1
Pertanto, nessuna carenza motivazionale è riscontrabile nella sentenza impugnata.
Peralto, in ragione delle contestazioni reiterate dagli appellanti nel presente giudizio, occorre evidenziare che:
A) la consulente di parte attrice ha limitato l'indagine alle scritture di comparazione prodotte dalla medesima parte (firma apposta al consenso all'intervento presente nella cartella clinica
10 relativa ai ricoveri del 19-20/1/98 e del 3-6/2/98; firma apposta al consenso presente nella cartella clinica inerente il ricovero del 20-23/10/2001; firma apposta alla procura notarile datata 05.05.1989 ed autenticata dal notaio , mentre l'ausiliario designato dal Persona_18
Tribunale ha correttamente preso in esame anche le scritture di comparazione prodotte da parte convenuta, esaminando così complessivamente ben 31 firme (tutte indicate alle pagg.
3-7 dell'elaborato peritale), alcune apposte innanzi a pubblici ufficiali, riferibili ad un esteso arco temporale (dal 1982 al 2009) e a più momenti della vita del de cuius, pertanto “idonee a delineare il quadro grafo-motorio del de cuius ed enucleare eventuali e in ogni caso naturali variazioni grafiche e motorie, indici di quel genuino logoramento che si avvera a livello neurologico con l'avanzare dell'età con conseguenti effetti sul prodotto grafico”.
Inoltre il c.t.u. ha visionato sia la scheda testamentaria (testamento olografo pubblicato a mezzo notaio n data 08.10.2010 rep. n. 17026 racc. n. 10164, datato 22.09.2002) sia il Per_9 complesso delle scritture di comparazione nella versione originale;
B) non condivisibile è l'impostazione della consulente di parte attrice Persona_19 nella parte in cui ha concentrato la propria indagine sulla ricerca di punti di contatto tra la sottoscrizione del de cuius nel testamento in verifica e la firma della convenuta CP_1
nonché tra le sottoscrizioni di apposte in calce alle scritture di
[...] Persona_3 comparazione prodotte dalla convenuta e la firma della convenuta medesima (pagg. 35-72 della relazione del 02.01.2013).
Al riguardo la c.t.u. ha affermato che si riconosce nel testamento “una gestualità personale e qualitativa che non può essere frutto di improvvisazione ma manifestazione di una gestualità connaturata alle abitudini ed agli automatismi personali del suo autore: è infatti impensabile anche solo ipotizzare che la sig.ra nell'intento di imitare la grafia del sig. sia CP_1 Per_1 riuscita contestualmente ad "appropriarsi" delle forme grafiche appartenenti al de cuius
(tanto da riuscire persino a proporre le varianti grafiche compatibilmente all'ambito di variabilità naturale e personale appartenente al gesto autografo del de cuius) secondo uno stile così coerente all'anamnesi di tale soggetto tanto da imitare e far emergere quel complesso di connotazioni fisiologiche e motorie qualificanti i gesti, più che i prodotti, autografi del sig. (stentatezza, rigidità, contrazioni) riuscendo, nel contempo, a Per_1 soffocare le proprie naturali spinte espressive”.
11 Ed ancora, in relazione all'indagine eseguita dalla consulente di parte attrice, il c.t.u. ha osservato che la c.t.p. fonda l'indagine ed il giudizio finale “su aspetti di scarso valore segnaletico (forme, coincidenza fra singoli tratti, analogie differenziali se opportunamente lette all'interno del complesso contesto grafomotorio), tralasciando invece l'analisi di aspetti determinanti quali, la qualità dei tratti, le connotazioni dei gesti e dei movimenti, le specifiche movenze e gli automatismi, il ritmo e la cadenza interna ai singoli tracciati, lo stile grafico e le potenzialità grafomotorie qualificanti l'unicità dei gesti osservati”. Dunque, “il confronto è al quanto riduttivo, mira ai soli aspetti morfologici dei tracciati non approfondisce l'aspetto dinamico, motorio e fisiologico insito in queste produzioni, l'esame esula da qualsiasi principio e fondamento grafonomico, e grafologico per cui appare carente di rigore metodologico”;
C) le condizioni visive del de cuius (della cui gravità non vi è prova all'epoca di redazione del testamento nè negli anni precedenti o immediatamente successivi, così come non vi è prova dell'esito sfavorevole delle operazioni come rappresentato dalla consulente di parte attrice, su cui cfr. pag 74 della relazione del 02.01.2013) non escludono la capacità di scrittura;
D) le discordanze ravvisate dall'ausiliario di parte tra il testamento redatto dal de cuius e le scritture di comparazione rientrano proprio nell'ambito di variabilità grafica che connota l'unicità grafomotoria di ognuno. Maggiori delle discordanze sono comunque le compatibilità grafomotorie (conformazione e grandezza delle lettere, “dinamica curva-angolosa” inerente i tracciati grafici, modalità di unire e collegare le lettere “soprattutto i gruppi letterali sc”, andamento del tracciato firma rispetto all'allineamento col rigo prestampato, coerenze ritmiche e motorie, dinamiche stilistiche e fisiologiche , gestione degli spazi interni nelle parole;
cfr. anche pagg. 14 e seguenti della risposta alle osservazioni del c.t.u. laddove il c.t.u ravvisa una “stentatezza grafomotoria nella scrittura del testamento che trova riscontro nelle scritture di comparazione”).
5. Le spese processuali, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore dell'appellata sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,01 ad euro 26.000,00) parametri medi per le fasi introduttiva, studio e decisoria, minimi
12 per la fase di trattazione. Le spese così determinate vanno distratte in favore del procuratore della parte appellata dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G.
453/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1610/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 05/12/2019, a definizione della causa n. R.G. 2080/2011, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente procedimento che liquida in € 4888,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 14 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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