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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11085/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GILBERTI ELENA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GILBERTI ELENA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 25/05/2025, con cui e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Ome-BS in data 25.4.03 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ome al numero 1 parte II serie A dell'anno 2003), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 28.9.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I sig.ri e , essendo entrambi attualmente occupati, danno atto di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e, pertanto, dichiarano di rinunziare a qualsiasi mantenimento reciproco ed a qualunque richiesta di alimenti. A dimostrazione del patrimonio dei ricorrenti si
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producono le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni, da cui risulta, per il sig. , un reddito Controparte_1 imponibile per l'anno 2024 di Euro 28.742,25, per l'anno 2023 di Euro 25.080,90 e per l'anno 2022 di Euro 26.551,52; il reddito della sig.ra è stato invece di Euro 42.226,11 per l'anno 2024, di Euro Parte_1
21.314,10 per l'anno 2023 e pari ad Euro 21.170,66 per l'anno 2022.
3) I coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in Comune di Ome (Bs) alla Via Pianello n. 3, censita al Catasto Fabbricati, sez. NCT, foglio 20, Mappale 599, sub. 17, cat. A/2, cl. 6, vani 6, rendita Euro 356,36 con relativa pertinenza censita al Catasto Fabbricati, sez. NCT, foglio 20, mappale 599, sub. 5, cat. C/6, classe 3, mq. 15, rendita Euro 27,89.
I ricorrenti sono altresì titolari del conto corrente n. 000102103466 presso la , filiale di CE Controparte_2
SA (Bs), che al 31 marzo 2025 portava un saldo negativo di Euro 2.570,76.
I ricorrenti hanno inoltre sottoscritto a settembre 2021 un prestito personale n. 20421858 -sempre con il medesimo Istituto bancario- di Euro 13.680,09 (quota capitale), della durata di 72 mesi;
al 20 maggio 2025 il debito residuo è pari ad Euro 6.081,19.
Il sig. è proprietario di una autovettura di marca Volkswagen, modello Golf, targata Controparte_1
FC895SM; la sig.ra è invece proprietaria di una autovettura di marca Volkswagen, modello Polo, Parte_1 targata FZ484VZ.
4) Mantenimento della prole: in considerazione del fatto che la figlia , ora maggiorenne, Persona_1 trascorrerà un identico periodo mensile tanto dal padre sig. quanto dalla madre sig.ra Controparte_1 Pt_1
, che a breve si trasferirà in un'altra abitazione sita sempre in comune di Ome (Bs) ed in considerazione altresì
[...] della sostanziale equivalenza dei redditi dei ricorrenti, gli stessi stabiliscono che non vi sarà alcun mantenimento ordinario per la figlia ed ognuno provvederà alle rispettive incombenze quando ella vivrà con ciascuno di loro.
5) Spese straordinarie per la figlia: obbligo di ogni genitore di provvedere al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia in ragione del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia:
SPESE PER LA SALUTE:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
SPESE PER L'ISTRUZIONE:
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO:
Spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
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attrezzature; b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
6) Le spese straordinarie, indicate al punto precedente, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione della documentazione concernente dette spese da parte del genitore che vi ha provveduto. Esibizione che dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dall'ottenimento del documento comprovante i predetti esborsi.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene la richiesta scritta dell'altro (anche via mail, sms o messaggio whatsapp) dovrà manifestare esplicito e motivato dissenso entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà pertanto essere rimborsata per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione attestante l'esborso. I documenti giustificativi idonei a costituire valida esibizione sono: ricevute o fatture di pagamento;
prescrizione medica con scontrino della farmacia o rivenditore medicinali da banco;
scontrini di spesa, ecc.
7) Eventuali assegni per il nucleo famigliare/Assegno unico relativi alla figlia saranno percepiti dal coniuge sig.
. Controparte_1
8) La casa coniugale sita in Comune di Ome (Bs) alla Via Pianello n. 3 in comproprietà tra i ricorrenti, viene assegnata al sig. con tutti i mobili che l'arredano. Al tal riguardo la sig.ra si Controparte_1 Parte_1 impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al sig. CP_1
, che si obbliga ad accettare, al prezzo di Euro 80.000,00, la propria quota di comproprietà, pari al 50%
[...] dell'abitazione coniugale con relativa pertinenza, come sopra meglio descritte, con la relativa quota proporzionale delle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c. c.
Le spese, tasse ed onorari notarili del trasferimento di proprietà saranno a carico del sig. . Detto Controparte_1 rogito dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni successivi all'avvenuto deposito della Sentenza di separazione, avanti il Notaio che sarà scelto dal predetto sig. CP_1
9) La figlia manterrà la residenza presso l'abitazione assegnata al padre. Persona_1
10) I ricorrenti si impegnano ad estinguere -entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto- il conto corrente n. 000102103466 presso la , filiale di CE SA (Bs). Controparte_2
11) Il sig. si impegna a versare le rate mensili del prestito personale n. 20421858 in essere presso il CP_1 medesimo Istituto bancario, sino all'estinzione, con effetto liberatorio per la moglie.
12) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo già definito ogni rapporto economico ad eccezione di quanto sopra meglio precisato e descritto.
13) Le due autovetture rimarranno di proprietà degli attuali intestatari.
14) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
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compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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