TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5423/2014 promossa da:
P.IVA con sede in Napoli alla Via G.Pica 2/16, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, dagli Avv. Raffaele Seccia e Massimo Falco, giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
OPPONENTE
Contro ditta , con sede in S. Egidio del Monte Albino, (SA), alla via SS. Controparte_1
Martiri, 108, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., sig. P.IVA_2 CP_1
, c.fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
[...] C.F._1
Bruno giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 975/14, reso in dall'intestato Tribunale in favore della ditta e con il quale veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 7.972,30 oltre interessi e spese della procedura a titolo di corrispettivo per l'incarico dello smontaggio delle insegne dell'Hotel gestito in Napoli alla via G.Pica denominato e montaggio di nuove insegne Controparte_2 luminose nonché per la fornitura di cartelline e buste intestate come da ordine del pagina 1 di 4 15.5.2013, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo notificato, eccependo in primis l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Napoli essendo la prestazione eseguita a Napoli sede della società opponente;
in secundis l'insussistenza del credito azionato dalle fatture esibite, quindi l'inadempimento contrattuale del sig. per CP_1 violazione degli artt. 1655 e ss c.c., in subordine la riduzione della somma di cui al monitorio opposto ad euro 6180,56 in virtù del mancato riconoscimento delle fatture nr. 769/764/730 e degli acconti ricevuti, vinte le spese di lite. Più nello specifico, l'opponente ha dedotto di aver convenuto con la ditta opposta un preventivo di euro 9980,00 iva inclusa e di aver pagato, all'atto dell'ordine, un acconto di 2000,00 euro. Avvenuta la consegna degli impianti pubblicitari, in data 7.8.2013, si evidenziavano subito carenze strutturali e mancanza di luminosità degli stessi. In data 13.8.2013 le parti concordavano la prosecuzione del rapporto previo accordo in merito alla riparazione dei vizi riscontrati, con il versamento da parte dell'opponente di ulteriori 800,00 euro in contanti, e, in data 28.10.2013, un ulteriore acconto di euro 1000,00. Quindi, senza che la ditta opposta provvedesse all'eliminazione dei problemi riscontrati, si vedeva notificare il monitorio opposto. Regolarmente si è costituita in giudizio la ditta opposta, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni, negando qualsivoglia inadempimento ed eccependo a sua volta la mancata tempestiva denuncia dei vizi nel termine di cui all'art. 1495 c.c. Instaurato il contraddittorio, il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e all'esito il Giudicante formulava proposta transattiva che non veniva accettata dall'opponente. Ammessa la prova testimoniale come richiesta dall'opponente, la stessa non veniva esperita a causa della decadenza dalla stessa per mancata partecipazione all'udienza fissata sia della parte opponente che dei testi ammessi. All'esito il Giudicante concedeva, ex art. 186 bis cpc, la provvisoria esecuzione del monitorio opposto per la somma non contestata pari ad euro 6180,56. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare va rilevata priva di pregio la sollevata eccezione sull'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, in quanto, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è la sede della ditta opposta, luogo in cui è stato sottoscritto, dal legale rappresentante della ditta opponente, la proposta-ordine contrattuale, quindi nessun dubbio ricorre sulla competenza del Tribunale adito.
Il giudizio di opposizione, come noto, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase eventuale a cognizione piena. Il decreto ingiuntivo è infatti un accertamento anticipatorio, con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena pagina 2 di 4 caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. E' dunque innanzitutto onere della parte opposta dare la prova della pretesa creditoria. Nel caso che ci occupa, in relazione al credito vantato, parte opposta ha fornita piena ed adeguata prova del proprio credito depositando i preventivi, le conferme d'ordine, ossia tutta la documentazione posta alla base del rapporto intrattenuto con la parte opponente nonché delle fatture azionate e provando per tabulas l'inadempimento dell'opponente. L'opponente, dal canto suo, aveva l'onere di dare la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, prova che quest'ultimo non ha fornito. Risulta invero provato e non contestato il rapporto contrattuale tra le parti in causa essendo oggetto di contestazione, peraltro generica, solo alcune delle fatture poste a fondamento del monitorio opposto, in particolare le numero 730/769/784. L'opposizione proposta, nella sostanza, si fonda, quindi, oltre che sul mancato riconoscimento di parte dell'importo richiesto, non documentato e non provato, sulla contestazione in merito a carenze strutturali e mancanza di luminosità degli impianti cartellonistici oggetto dell'ordine effettuato dalla società alla ditta Parte_1
. In ordine a quest'ultimo aspetto era onere dell'opponente provare la Controparte_1 sussistenza del danno subito, spettando alla controparte fornire la prova dell'esatto adempimento. Invece parte opponente nulla ha provato circa l'effettiva sussistenza dei lamentati danni.
Ed invero!
L'unico atto allegato dall'opponente per lamentare l'inadempimento è la relazione esibita, redatta per suo conto, a firma di della ditta omonima di Persona_1 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali di Giugliano in Campania (Na), la quale ex se non può evidentemente costituire un'idonea prova. Inoltre, l'opponente, pur essendo stato ammesso all'espletamento della prova testi, come richiesta, è decaduto dalla stessa, non presenziando all'udienza fissata per tale incombenza, unitamente ai testi ammessi, né ha insistito per la richiesta di una consulenza tecnica volta a verificare il mal posizionamento dell'insegna come lamentato. Non va, infine, sottaciuto il comportamento processuale della parte opponente che, oltre a non documentare e provare adeguatamente la propria domanda, ha, altresì, rifiutato l'adesione alla proposta transattiva come proposta dal Giudicante con Ordinanza del 18.8.2017. Orbene la mancanza di prove a supporto della domanda come avanzata, unitamente al comportamento processuale tenuto dall'opponente non può che condurre al rigetto della proposta opposizione.
Ogni altra questione ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto da parte opponente.
P.Q.M.
Il GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 3 di 4 1) Dichiara infondata l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il D.I 975/2014 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario, quantificate nell'importo di euro 3.397,00, iva, cpa e rimborso forfettario.
Nocera Inferiore il 20 maggio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5423/2014 promossa da:
P.IVA con sede in Napoli alla Via G.Pica 2/16, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, dagli Avv. Raffaele Seccia e Massimo Falco, giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
OPPONENTE
Contro ditta , con sede in S. Egidio del Monte Albino, (SA), alla via SS. Controparte_1
Martiri, 108, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., sig. P.IVA_2 CP_1
, c.fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
[...] C.F._1
Bruno giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 975/14, reso in dall'intestato Tribunale in favore della ditta e con il quale veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 7.972,30 oltre interessi e spese della procedura a titolo di corrispettivo per l'incarico dello smontaggio delle insegne dell'Hotel gestito in Napoli alla via G.Pica denominato e montaggio di nuove insegne Controparte_2 luminose nonché per la fornitura di cartelline e buste intestate come da ordine del pagina 1 di 4 15.5.2013, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo notificato, eccependo in primis l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Napoli essendo la prestazione eseguita a Napoli sede della società opponente;
in secundis l'insussistenza del credito azionato dalle fatture esibite, quindi l'inadempimento contrattuale del sig. per CP_1 violazione degli artt. 1655 e ss c.c., in subordine la riduzione della somma di cui al monitorio opposto ad euro 6180,56 in virtù del mancato riconoscimento delle fatture nr. 769/764/730 e degli acconti ricevuti, vinte le spese di lite. Più nello specifico, l'opponente ha dedotto di aver convenuto con la ditta opposta un preventivo di euro 9980,00 iva inclusa e di aver pagato, all'atto dell'ordine, un acconto di 2000,00 euro. Avvenuta la consegna degli impianti pubblicitari, in data 7.8.2013, si evidenziavano subito carenze strutturali e mancanza di luminosità degli stessi. In data 13.8.2013 le parti concordavano la prosecuzione del rapporto previo accordo in merito alla riparazione dei vizi riscontrati, con il versamento da parte dell'opponente di ulteriori 800,00 euro in contanti, e, in data 28.10.2013, un ulteriore acconto di euro 1000,00. Quindi, senza che la ditta opposta provvedesse all'eliminazione dei problemi riscontrati, si vedeva notificare il monitorio opposto. Regolarmente si è costituita in giudizio la ditta opposta, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni, negando qualsivoglia inadempimento ed eccependo a sua volta la mancata tempestiva denuncia dei vizi nel termine di cui all'art. 1495 c.c. Instaurato il contraddittorio, il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e all'esito il Giudicante formulava proposta transattiva che non veniva accettata dall'opponente. Ammessa la prova testimoniale come richiesta dall'opponente, la stessa non veniva esperita a causa della decadenza dalla stessa per mancata partecipazione all'udienza fissata sia della parte opponente che dei testi ammessi. All'esito il Giudicante concedeva, ex art. 186 bis cpc, la provvisoria esecuzione del monitorio opposto per la somma non contestata pari ad euro 6180,56. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare va rilevata priva di pregio la sollevata eccezione sull'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, in quanto, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è la sede della ditta opposta, luogo in cui è stato sottoscritto, dal legale rappresentante della ditta opponente, la proposta-ordine contrattuale, quindi nessun dubbio ricorre sulla competenza del Tribunale adito.
Il giudizio di opposizione, come noto, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase eventuale a cognizione piena. Il decreto ingiuntivo è infatti un accertamento anticipatorio, con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena pagina 2 di 4 caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. E' dunque innanzitutto onere della parte opposta dare la prova della pretesa creditoria. Nel caso che ci occupa, in relazione al credito vantato, parte opposta ha fornita piena ed adeguata prova del proprio credito depositando i preventivi, le conferme d'ordine, ossia tutta la documentazione posta alla base del rapporto intrattenuto con la parte opponente nonché delle fatture azionate e provando per tabulas l'inadempimento dell'opponente. L'opponente, dal canto suo, aveva l'onere di dare la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, prova che quest'ultimo non ha fornito. Risulta invero provato e non contestato il rapporto contrattuale tra le parti in causa essendo oggetto di contestazione, peraltro generica, solo alcune delle fatture poste a fondamento del monitorio opposto, in particolare le numero 730/769/784. L'opposizione proposta, nella sostanza, si fonda, quindi, oltre che sul mancato riconoscimento di parte dell'importo richiesto, non documentato e non provato, sulla contestazione in merito a carenze strutturali e mancanza di luminosità degli impianti cartellonistici oggetto dell'ordine effettuato dalla società alla ditta Parte_1
. In ordine a quest'ultimo aspetto era onere dell'opponente provare la Controparte_1 sussistenza del danno subito, spettando alla controparte fornire la prova dell'esatto adempimento. Invece parte opponente nulla ha provato circa l'effettiva sussistenza dei lamentati danni.
Ed invero!
L'unico atto allegato dall'opponente per lamentare l'inadempimento è la relazione esibita, redatta per suo conto, a firma di della ditta omonima di Persona_1 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali di Giugliano in Campania (Na), la quale ex se non può evidentemente costituire un'idonea prova. Inoltre, l'opponente, pur essendo stato ammesso all'espletamento della prova testi, come richiesta, è decaduto dalla stessa, non presenziando all'udienza fissata per tale incombenza, unitamente ai testi ammessi, né ha insistito per la richiesta di una consulenza tecnica volta a verificare il mal posizionamento dell'insegna come lamentato. Non va, infine, sottaciuto il comportamento processuale della parte opponente che, oltre a non documentare e provare adeguatamente la propria domanda, ha, altresì, rifiutato l'adesione alla proposta transattiva come proposta dal Giudicante con Ordinanza del 18.8.2017. Orbene la mancanza di prove a supporto della domanda come avanzata, unitamente al comportamento processuale tenuto dall'opponente non può che condurre al rigetto della proposta opposizione.
Ogni altra questione ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto da parte opponente.
P.Q.M.
Il GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 3 di 4 1) Dichiara infondata l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il D.I 975/2014 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario, quantificate nell'importo di euro 3.397,00, iva, cpa e rimborso forfettario.
Nocera Inferiore il 20 maggio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4