Articolo 17 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 novembre 1990
Art. 17. 1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facolta' di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attivita' coperte da forme di previdenza obbligatorie.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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