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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/09/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 781/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 18.06.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_2 C.F._2 Parte_3
[...]
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_4 C.F._3 Parte_3
[...]
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_5 C.F._4 Parte_3
[...]
(c.f. n.q. di erede di Parte_6 C.F._5
Parte_3
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_7 C.F._6 Parte_3
[...]
Tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Daniela
Terracciano (c.f. , che li rappresenta e difende per procura in C.F._7 atti -APPELLANTI -
E
TR Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Lorenza
Rosica (c.f. ) e l'avvocato Massimo Rosica (c.f. CodiceFiscale_8
r.g. n. 1 , che lo rappresentano e difendono per procure in atti - C.F._9
APPELLATO-
Oggetto: appello di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
, nei confronti di in
[...] Parte_6 Parte_7 TR
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale CP_1 Controparte_2
Ordinario di Civitavecchia, n° 1290/2022, pubblicata in data 09.12.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 61/2022 promosso da e nei Parte_1 Parte_3 confronti di a decreto ingiuntivo – Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30.12.2021, e Parte_1 Parte_3 convengono in giudizio, dinanzi il primo Giudice, il TR
e impugnando il d.ing. n.1098/2021, emesso per il pagamento CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 8.641,08, oltre interessi e spese, rassegnano le seguenti conclusioni:
“(…) in via preliminare sospendere e/o revocare l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda svolta dal sito in Largo M. TR CP_1
Buonarroti n. 8; in via subordinata, fatte le eventuali compensazioni dei crediti e in forza dell'art. 2033 c.c., accertare come eventualmente dovuta dagli opponenti la differente o minor somma che verrà determinata di giustizia”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allegano:
- Il decreto ingiuntivo opposto (n. 1098/2021 -n.r.g. 3142/2021) ordina loro il pagamento dell'importo di euro 8.641,08, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del CO (euro 8.291,08, da consuntivo 2020 e preventivo 2021 oltre euro 350,00 per spese legali da attività stragiudiziale);
- tali importi non sono dovuti, in quanto non documentati e privi di specifici riferimenti contabili;
- gli importi azionati in sede monitoria, riferiti ai bilanci richiamati, sono relativi all'appartamento e alla cantina di proprietà degli opponenti e all'anno di spesa
2020, per euro 7.610,18 (il bilancio consuntivo approvato e azionato, infatti, prevede un onere di conguaglio per l'appartamento, pari a euro 3.410,63, per la cantina, pari a euro 4.199,55);
- di avere versato oneri condominiali per l'anno 2021;
r.g. n.
2 - l'importo richiesto a titolo di spese legali (diffida stragiudiziale) non è documentato;
- la scheda contabile relativa all'anno di spesa 2021 non tiene conto dei pagamenti effettuati: euro 117,78 in data 11.01.2021 (I bimestre); euro 111,78, in data 5 maggio 2021 (II bimestre); euro 111,70, in data 09.07.2021 (III bimestre); euro
193,12 in data 08.09.2021 (IV bimestre) e addebita il V bimestre (settembre- ottobre 2021) e il VI bimestre (novembre-dicembre) non ancora esigibili;
- quanto agli importi relativi all'anno 2020, il d.ing. non è corredato da scheda contabile, ma dal solo bilancio consuntivo e non tiene conto dei pagamenti effettuati (euro 111,78 per il primi sei bimestri);
- quanto a crediti anteriori al 31.12.2019, il consuntivo al 31.12.2020, riporta a conguaglio del 2019, euro 3.525,46 per l'appartamento ed euro 4.202,40 per cantina, per un totale di euro 7.727,80, laddove gli opponenti hanno già corrisposto al la somma complessiva di euro 6.066,70 dal 2011 al CP_1
2019.
Si costituisce il CO;
resiste alla impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni: “In via principale RIGETTARE le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e/o pretestuose secondo quanto illustrato con il presente atto e per
l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n.
1098/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia e CONDANNARE gli opponenti medesimi al pagamento delle somme dovute e al risarcimento del danno nei confronti del CO anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa. In via subordinata RIGETTARE le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e/o pretestuose secondo quanto illustrato con il presente atto e per l'effetto, ACCERTATO l'eventuale diverso importo dovuto dagli opponenti CONDANNARE gli opponenti medesimi al pagamento delle somme dovute e al risarcimento del danno nei confronti del ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'articolo 96 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa. Il tutto con vittoria di spese competenze onorari, IVA e cap e spese generali come per legge, del presente giudizio”.
A sostegno delle riportate conclusioni, il allega che il debito degli attori è CP_1 documentato nei bilanci e corrisponde a conguagli, per spese straordinarie, mai corrisposti dai medesimi negli ultimi dieci anni e che i bilanci che riportano tali voci di credito sono stati approvati con delibere non impugnate.
r.g. n. 3 La controversia, istruita solo documentalmente, è definita, con la sentenza impugnata, come di seguito:
<< -ACCOGLIE parzialmente l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo e
CONDANNA e al pagamento in favore del Parte_3 Parte_1
sito in CERVETERI LARGO BUONARROTI N. 8 della somma TR di euro 7.742,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-CONDANNA
[...]
al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 TR sito in CERVETERI LARGO BUONARROTI N. 8 delle spese di lite da liquidarsi nell'importo complessivo di euro 3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge>>.
Di seguito, i motivi della decisione.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ed emesso, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, la delibera assembleare costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale CP_1 credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna, del , a pagare le somme nel giudizio di opposizione;
CP_1
- l'ambito del giudizio di opposizione è ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere;
- i conteggi contenuti nei consuntivi o preventivi e riparti approvati e non impugnati non sono discutibili nella loro valenza di accertamento di esistenza di debiti verso il;
CP_1
- possono essere presi in considerazione solo fatti successivi alla approvazione dei bilanci approvati in sede monitoria;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che la annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, a condizione però che quest'ultima sia oggetto di apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio ivi previsto;
- non è stata impugnata la delibera assembleare del 7.05.2021, con la quale sono stati approvati il preventivo 2021, il consuntivo 2020 e i relativi riparti;
r.g. n.
4 - rilevano, ai fini del presente giudizio, i soli pagamenti intervenuti successivamente alla approvazione della delibera e non scomputati al momento della emissione e successiva notificazione del decreto ingiuntivo opposto che nel concreto sono relativi all'anno 2021 e pari ad euro 548,79;
- l'importo di euro 350,00 per le spese connesse all'attività stragiudiziale non è dovuto in quanto la spesa non è documentata;
- residua la somma di euro 7.742,29 dovuta dagli opponenti al CO;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della domanda accolta.
Con l'atto di appello, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
, rassegnano le seguenti conclusioni: << (…),
[...] Parte_6 Parte_7 in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di primo grado, così come sopra riportata. Disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione>>.
Il resiste alle cesure e chiede respingersi il gravame, con favore delle spese CP_1 del grado.
Gli appellanti articolano quattro motivi di appello.
1) Rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110 c.p.c. per omessa pronuncia su specifica domanda. Nullità della sentenza.”. Vi si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'indebito ex art. 2033 c.c. e sulla compensazione degli importi o la condanna, del a restituire le somme versate e non dovute. Sul CP_1 punto gli appellanti richiamano le ricevute di pagamento emesse tra il 2010 e il
2021, prodotte e non contestate dal CP_1
2) Rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui tiene conto solo dei pagamenti intervenuti successivamente all'approvazione della delibera del 07.05.2021 con la quale venivano approvati il preventivo 2021 e il consuntivo 2020. A tal fine, sostengono gli appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto considerare l'intera posizione creditoria debitoria delle parti e accertare l'eventuale somma indebitamente versata e che agli attori avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di chiedere la restituzione degli importi già corrisposti, dato che con la proposta opposizione è rischiata la revoca del decreto ingiuntivo, ma è richiesto r.g. n. 5 anche di accertare il versamento di importi non dovuti e corrisposto nel corso degli anni.
3) Rubricato: “Sui versamenti degli oneri condominiali”. Vi si censura la decisione nella parte in cui non tiene conto degli importi corrisposti tra il 2011 e il 2020, per complessivi euro 6.995,58, a fronte di un debito riportato nel bilancio consuntivo al 31.12.2020 di euro 7.610,18.
4) Rubricato: “Sulla condanna alle spese del giudizio di opposizione – violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc”. Vi si censura la decisione assunta in punto di regolamentazione delle spese di lite e condanna alla rifusione delle spese di lite, nonostante l'accoglimento, seppure parziale, della opposizione.
Il mancato riconoscimento del credito di euro 350,00 per spese da difesa tecnica stragiudiziale non è oggetto di censure e, dunque, l'oggetto dell'odierno decidere verte, esclusivamente, sul pagamento degli importi attribuiti agli odierni appellanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2020, comprensivo di crediti relativi ai pregressi bilanci nonché dal bilancio preventivo per l'anno 2021.
La decisione impugnata motiva diffusamente sui principi di diritto applicati (con richiamo a specifiche pronunce della Corte di Cassazione e di merito) in punto di mancata impugnazione delle delibere assembleari azionate;
di rilevanza dei soli pagamenti eseguiti in epoca successiva alla approvazione assembleare dei bilanci, che riconosce avvenuti per l'importo complessivo di euro 548,79); di distribuzione dell'onere della prova.
I primi tre motivi di impugnazione sono tutti diretti ad ottenere un diverso accertamento del rapporto dare-avere tra i condomini e il , nonché la CP_1 restituzione di importi asseritamente già corrisposti per le ragioni di causa nel corso dell'ultimo decennio;
vengono valutati congiuntamente;
non inficiano la decisione e vengono respinti.
Con il primo motivo di impugnazione, infatti, gli appellanti si limitano a sostenere, genericamente, di aver richiesto, con la opposizione introdotta, l'accertamento dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., la compensazione degli importi o la condanna del “a restituire le somme versate e non dovute”, sostenendo di aver CP_1 prodotto “ricevute di pagamento decorrenti dall'anno 2010 all'anni 2021” e la sostanziale inutilizzabilità della copiosa documentazione versata in atti dal CO opposto.
r.g. n. 6 Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti si limitano a sostenere che il primo giudice avrebbe dovuto esaminare “l'intera posizione creditoria- debitoria e accertare l'eventuale somma indebitamente versata”, senza precisare, laddove il primo giudice ha comunque accolto, in parte, le difese dei condomini e determinato l'importo dovuto in misura inferiore rispetto al all'importo azionato in sede monitoria, quali sono i pagamenti non considerati in sentenza e non dovuti nonché i principi di diritto, diversi da quelli applicati in sentenza, in base ai quali tali ( non indicati) ulteriori pagamenti avrebbero dovuto essere scomputati dalla posizione debitoria accertata in sentenza.
Sempre con il motivo in esame, gli appellanti sostengono, in maniera sostanzialmente assertiva, in quanto non adeguatamente circostanziata, che “il D.I. fondato su verbale assembleare non impugnato non avrebbe potuto essere revocato” e che la sentenza impugnata comporta pagamenti non dovuti in quanto già effettuati nel corso dell'ultimo decennio, senza tuttavia svolgere censure specifiche sui punti di motivazione esplicitati nella sentenza impugnata per i quali, ripetesi, i pagamenti rilevanti sono sollo quelli successivi alla delibera di approvazione dei due bilanci azionati, non impugnata, circostanza, questa, pacifica tra le parti.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti ancora richiamano pagamenti eseguiti in annualità precedenti a quelle oggetto dei due bilanci azionati dal , CP_1 senza articolare difese utili a inficiare la decisione impugnata, nella parte in cui esclude che tali pagamenti abbiano rilevanza.
Motivo di appello sub 4).
Non ha pregio.
Il primo giudice condanna gli opponenti a rifondere, al le spese del CP_1 giudizio di opposizione (non del giudizio monitorio), che parametra al credito accertato, in sede contenziosa, a carico degli opponenti.
Gli appellanti lamentano la necessità della proposizione dell'azione, diversamente sarebbero stati tenuti a corrispondere anche il 10% degli importi che il giudizio ha accertato non essere dovuto e invocano la compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite.
Il si è visto liquidare le sole spese del giudizio di opposizione ( e non le CP_1 spese del giudizio monitorio).
L'importo è stato parametrato al decisum.
r.g. n. 7 Gli opponenti neppure allegano di aver eseguito pagamenti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, nelle more della decorrenza dei termini per opporsi e relativi agli importi di causa.
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. n. 17854 del 27/08/2020).
La decisione impugnata applica tale principio e le censure non inficiano la decisione.
Spese di lite relative al grado di appello.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Ulteriore tributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti di in
[...] Parte_7 TR CP_1
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_2
Civitavecchia, n° 1290/2022, pubblicata in data 09.12.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 61/2022 promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
ogni diversa istanza disattesa, così provvede: CP_1
- Respinge l'appello.
- Condanna , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
in solido, a rifondere, a Parte_6 Parte_7 TR
, le spese di lite che liquida, in euro 5.809,00 per CP_1 Controparte_2 compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da r.g. n. 8 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 10.09.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9