Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 907 /2024 da:
L'avv. SURACE G.M. PATRIZIA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARAVELLI LUIGI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 907 del RGAC dell'anno 2024 avente ad og getto appello avverso la sentenza n. 144/2024 emessa il 13 aprile 2024 dal Giudice di Pace di Trebisacce e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e del l.r.p.t., rap presentato e difeso dall'avv. Giuseppina Maria Patrizia Surace Parte_2
Appellante
E
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_1 P.IVA_3
Caravelli
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 144/2024 del Giudice di Pace di
Trebisacce, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. M31002/2023 emesso dal Comune Polizia Municipale, per violazione dell 'art. 142, comma 7-11 Controparte_2
C.d.S. e notificato il 25 ottobre 2023.
Ha dedotto: a) l'erronea valutazione del Giudice di primo grado e l'errata motivazione in ordine alla mancata omologazione dello strumento di rilevazione della velocità, risultando sufficiente l a sola approvazione, trattandosi di attestazioni identiche tra loro;
b) l'erronea valutazione circa
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Ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la condanna al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate tramite il verbale.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. Nel merito l'appello è infondato, assumendo rilievo decisivo la questione su lla distinzione tra omologazione e approvazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato.
Al riguardo, secondo il qui condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di violazioni del codice della strada per superament o del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedim enti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. Civ. Sez. II, 29 febbraio 2024, n. 10505).
Pertanto, non essendo stata prodotta l'omologazione del dispositivo utilizzato, l'appello deve essere respinto.
3. La novità della questione, sulla quale non si è ancora formato un consolidato orientamento di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente giudizio d'appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizi o di appello.
Così deciso in Castrovillari, 23 maggio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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