Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2025, proposto da
IL RO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Orrù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Corpo Forestale Dipartimento Cagliari Regione Sardegna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego esplicito del 23.09.25 sull’istanza di accesso agli atti, trasmessa, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e successive modifiche, in data 14.08.2025 a mezzo PEC dal Ricorrente al Corpo Forestale, sopra meglio individuato, al fine prendere visione e estrarre copia di tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 14.08.2025, con conseguente ordine all’ Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RT IX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. IL RO ER ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di parziale diniego del 23.09.25 frapposto dall’amministrazione resistente rispetto all’istanza di accesso agli atti, presentata in data 14 agosto, e avente ad oggetto la richiesta di copia o prova formale della segnalazione inviata dal Corpo Forestale alle autorità competenti (Comune, ARPA, Polizia Locale etc.) riguardo alla situazione di degrado ambientale segnalato dal ricorrente e interessante la strada comunale denominata “Bingia e Spada” in agro di Quartu S.Elena.
2. Espone il ricorrente di aver costantemente informato il Corpo Forestale della R.A.S. circa il reiterarsi del fenomeno di abbandono di rifiuti lungo la sopra indicata strada comunale, e di aver richiesto copia, al medesimo Organo di Vigilanza, della documentazione attestante l’avvenuto coinvolgimento sulla questione delle altre amministrazioni competenti, quali il Comune, l’ARPA, la Polizia Locale etc.
3. Decorso il termine di legge senza che alcuna risposta venisse fornita al ricorrente, il medesimo, in data 20/09/2025, inviava un infruttuoso sollecito.
4. Assume il ricorrente che solo in data 23.09.2025 il Corpo Forestale trasmetteva un atto, risalente all’anno 2023, del tutto estraneo rispetto al periodo richiesto.
5. In data 27.09.2025 l’esponente presentava ricorso amministrativo al Difensore Civico regionale chiedendo il riesame del diniego frapposto dal Corpo Forestale.
6. In data 15.10.2025 tale Organo trasmetteva riscontro con prot. n. 10681/2025, allegando la nota del Corpo Forestale del 09/09/2025 e dichiarava chiuso il procedimento, essendo venuta meno la materia del contendere.
7. Il ricorrente inoltrava apposita replica al difensore civico senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta.
8. Avverso tale contegno è insorto il ricorrente che ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, artt. 22 ss., dell’art. 3 della L. 241/1990; difetto di motivazione, violazione dell’art. 116 c.p.a.
8.1. Assume il ricorrente di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale in quanto la strada oggetto delle segnalazioni conduce alla propria abitazione ed attività economica ed evidenzia che i documenti richiesti sarebbero funzionali ad accertare la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente.
8.2. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe formalmente dichiarato l’inesistenza degli atti relativi agli anni 2024-2025, nè l’eventuale richiamo generico al “vaglio dell’Autorità giudiziaria ” sarebbe sufficiente a legittimare l’esclusione dall’accesso in assenza di una puntuale indicazione dell’autorità procedente, del numero di procedimento e della concreta incidenza del segreto istruttorio sugli atti richiesti.
8.3. In ogni caso, gli atti in questione rivestirebbero natura amministrativa, essendo finalizzati unicamente ad attivare le competenze del Comune in materia di igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti. Essi, pertanto, non potrebbero essere ricompresi tra gli atti coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., riservato esclusivamente agli atti di indagine penale trasmessi alla Procura della Repubblica.
9. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale che ha, tra gli altri, rappresentato di aver riformato in autotutela, a seguito di opportuno supplemento istruttorio, la nota del 9 settembre 2025 di solo parziale accoglimento dell’istanza di accesso, e di aver all’uopo emanato il provvedimento prot. 79079 del 4.11.2025 unitamente al quale sono stati inoltrati tutti gli atti amministrativi pertinenti all’istanza, concludendo per la reiezione del gravame con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 21 gennaio 2025.
11. Osserva il Collegio come, alla luce della predetta sopravvenienza provvedimentale, rappresentata dalla nota RAS prot. 79079 del 4 novembre 2025 che esplica una portata integralmente satisfattiva delle ragioni della parte ricorrente concretando il raggiungimento del bene della vita invocato con l’iniziativa giurisdizionale intrapresa, siano sorti i presupposti per la declaratoria della cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
12. In punto di spese, ritiene il Collegio che queste possano essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente, atteso che l’iniziale istanza di accesso agli atti si limitava a richiedere l’invio di copia o prova formale circa la segnalazione del fatto alle autorità competenti senza individuazione di alcun arco temporale cui la segnalazione avrebbe dovuto riferirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato, che viene posto a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RT IX, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT IX | Marco LI |
IL SEGRETARIO