Articolo 1456 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1455Articolo 1457
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9 ottobre 2010
Art. 1456. Reclamo 1. E' ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo e' deciso dal Ministero della difesa, quando le autorita' militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide. 2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa puo', dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010