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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di NC sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. INGROIA ANTONIO elett. Parte_1
dom.to in VIA CALABRIA 56 00187 ROMA
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NC . elett.te dom.to in CORSO
MAZZINI NC
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
già dipendente del come Parte_1 Controparte_2 docente di canto lirico presso il Conservatorio Statale di musica “G.B. PERGOLESI” di Fermo, propone appello avverso la sentenza n. 169/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, con la quale veniva respinta la sua impugnazione al licenziamento per motivi disciplinari irrogatole con comunicazione a firma del Dirigente Dott. del 19.7.2023. Persona_1
pagina 1 di 11 Riteneva il primo giudice che, sul piano formale, il avesse rispettato i termini perentori CP_1
di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti per la formalizzazione della contestazione e di centoventi giorni da tale momento per la conclusione del procedimento;
che, sulla base delle indagini penali, risultavano provati gli addebiti contestati “per aver la fatto parte delle Commissioni d'esame Pt_1
d'ammissione al Conservatorio di Fermo su candidati cui ella aveva in precedenza impartito lezioni private, per aver ella utilizzato le aule del conservatorio per effettuare lezioni private a soggetti non iscritti in vista dell'ammissione, per aver ella impartito lezioni private a pagamento ad allievi dei propri corsi iscritti al Conservatorio e per aver ella chiesto e, in certi casi indotto o obbligato, alcuni studenti di origine cinese alla frequenza di proprie lezioni private a pagamento, senza le quali ad essi non sarebbe stato concesso il superamento degli esami di ammissione o di profitto”. Anche la mancata compilazione del registro, di cui al punto sub 2 dell'addebito, oltre ad esser stato in gran parte ammesso della ricorrente, risultava documentalmente provato, così come le violazioni di esercizio di attività commerciale per fine di lucro incompatibile con quella della docenza, reiterate infrazioni di presenza a
Commissioni d'esame in cui erano esaminati alunni cui erano state impartite lezioni private dalla
[...] ed induzione a frequentare i corsi nei confronti degli studenti e dell'associazione che aveva in Pt_1
essere la convenzione con il Conservatorio, con conseguente lesione del vincolo fiduciario per comportamenti incompatibili con l'esercizio responsabile dell'attività di docenza.
Ritiene, invece, l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 50 del Contratto AFAM normativo 2002-2005; violazione dell'art. 55 bis, comma 4, del D. lgs.
n. 165 del 2001 - decadenza dell'azione disciplinare del;
2) Violazione del principio CP_1 dell'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale;
3) Violazione degli artt. 115 e 420, comma 5, c.p.c.; 4) Nel merito. Errata interpretazione delle lezioni svolte dalla docente di in Pt_1 particolar modo del metodo di cui alle Masterclass ICS (IcanSing); violazione dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001; violazione dell'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994; violazione e/o falsa applicazione della Nota M.U.R 3305 del 2014 (con particolare riferimento agli addebiti sub. 3 e 4); 5)
Errata valutazione del Giudice di prime cure circa la prova e legittimità degli addebiti contestati alla docente di violazione dell'art. 116 c.p.c. (con particolare riferimento agli addebiti sub. 5 e 6); 6) Pt_1
Illegittimità ed infondatezza degli addebiti contestati alla docente di , in particolare con riguardo Pt_1 all'addebito sub. 7; 7) assenza di giusta causa e conseguente illegittimità e/o proporzionalità della sanzione.
Si è costituito nel presente grado il appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
pagina 2 di 11 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato, dovendosi ritenere che la valutazione della regolarità della procedura disciplinare e la ricostruzione della condotta del lavoratore come compiute dal primo giudice siano, sostanzialmente, corrette.
1.- Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe erroneamente rilevato l'intervenuta decadenza dal potere disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001.
Il caso in esame è, infatti, contraddistinto da una singolare evenienza: alcuni dei fatti oggetto, poi, nel 2023 di formale contestazione disciplinare, erano giunti a conoscenza del Direttore del
Conservatorio già nel 2019. Egli, anziché avviare un procedimento disciplinare, nominava una
Commissione di indagine che effettuava alcuni accertamenti all'esito dei quali il direttore inviava alla una nota informativa sulle risultanze dell'indagine stesse. Con la tale nota, il direttore si Pt_1 limitava, in sostanza, a ripercorrere i fatti e ad invitare la docente “a prestare maggiore attenzione a questo problema in relazione alla sensibilità individuale di ogni allievo” e “a dedicare maggiore attenzione e dedizione nella tenuta dei Suoi registri personali perché si tratta di atti d'ufficio di cui Lei ha la responsabilità”.
Dunque, secondo l'appellante, il dies a quo, al fine di verificare l'effettiva tempestività dell'esercizio del potere disciplinare dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, dovrebbe farsi coincidere con quello relativo al verbale di Commissione di Indagine, o, tutt'al più, quello relativo alla nota del direttore prof. (luglio 2020) e non, come affermato in sentenza, quello dell'8.3.2023 Per_2 relativo al momento in cui l'Ufficio competente ha ricevuto gli atti da parte della Procura di Fermo.
Sostiene l'appellante che la mancata trasmissione, entro dieci giorni, da parte del direttore del
Conservatorio, della segnalazione dei fatti di rilevanza disciplinare/penale di cui era venuto a conoscenza e che, dunque, avrebbero potuto comportare sanzioni superiori al rimprovero verbale, dovrebbe comportare la decadenza dell'azione disciplinare del come previsto dall'art. 55 bis CP_1
comma 9 ter del D. Lgs. n. 165/ 2001.
Ebbene, sul punto, la Cassazione ha ripetutamente affermato (v. da ultimo Cass. n. 26936/2024) he il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n.
Parte 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l' riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi pagina 3 di 11 fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n.
11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte, il termine di 10 giorni assegnato al Responsabile
Parte dell'Ufficio per comunicare i fatti all' assolve ad una funzione meramente sollecitatoria, a meno che la trasmissione degli atti non sia stata ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito (indirizzo costante;
fra le tante:
Cass. n. 17153 del 2015 e, da ultimo, Cass n. 7642 del 2022).
Nel caso in esame, peraltro, non vi è stato un mero ritardo da parte del direttore del Conservatorio Parte nel trasmettere gli atti all' ma una totale omissione di tale segnalazione, dovuta ad una superficiale minimizzazione dei fatti se non, addirittura, ad una situazione di connivenza, poi puntualmente
Parte sanzionata anche questa disciplinarmente da parte dell' .
Dunque, la Direzione Generale riceveva notizia di fatti di potenziale rilevanza disciplinare soltanto con la trasmissione, a dicembre 2022 (e non a giugno 2022, come, ad abundantiam sostenuto dalla appellante), della richiesta di archiviazione del PM e dell'informativa prot. n. 108962 del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo priva degli allegati. Tali ulteriori documenti venivano inviati, su richiesta della , solo tramite nota del Parte_3
06.03.2023 della Procura di Fermo, acquisita dall'ufficio procedimenti disciplinari Parte_4
con prot. n. 2977 del 08.03.2023 (v. all. n. 4 – memoria difensiva di primo grado) e l'avvio del procedimento disciplinare aveva luogo con nota prot. n. 4362 del 04.04.2023 (Cfr. all. n. 2 – memoria difensiva di primo grado), nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente ex art. 55 del dlgs. n. 165 del 2001.
Parte Dunque, solo dall'8 marzo 2023, l' aveva sufficienti elementi per poter dare avvio al procedimento disciplinare, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare” (v. Cass. n.
11635/2021).
Appare, dunque, corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui l'amministrazione, formalizzando la contestazione disciplinare il 4 aprile 2024 e concludendo il procedimento con l'irrogazione del licenziamento per giusta causa il 19 luglio 2024, abbia rispettato pienamente i termini perentori di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti per la formalizzazione della contestazione e di centoventi giorni da tale momento per la conclusione del procedimento.
pagina 4 di 11 Il motivo di appello, incentrato sostanzialmente sulla doglianza di decadenza per mancato rispetto dei termini ex art. 55 bis va, dunque, respinto, osservandosi, per completezza, come non sia stata avanzata alcuna precisa doglianza di eventuale compromissione dei propri diritti di difesa, alla luce della risalenza nel tempo dei fatti contestati.
Né, d'altronde, si potrebbe ipotizzare che l'indagine del direttore del conservatorio abbia consumato il potere disciplinare, in quanto la consumazione presuppone che tale potere sia stato effettivamente esercitato mediante applicazione di una sanzione in relazione a determinati fatti, circostanza che non viene qui in evidenza (da ultimo Cass. n. 12321 del 2022).
2.- Lamenta, poi, l'appellante la violazione del principio dell'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale.
Anche tale motivo non può essere ritenuto fondato, essendo, al contrario, evidente come tale separazione sia stata effettiva, atteso che l'archiviazione dell'indagine penale non ha impedito di esercitare, per i medesimi fatti, il potere disciplinare, essendo diverse le valutazioni involte nelle rispettive fattispecie.
Il mero fatto che il giudice civile abbia fondato la propria decisione sugli elementi raccolti in sede di indagini penali senza ammettere le prove articolate dalla lavoratrice non concreta la violazione denunciata ma potrebbe, semmai, rilevare quale compromissione dei propri diritti di difesa (questione rilevante al motivo successivo).
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che i risultati delle indagini penali sono acquisibili dal giudice civile e da questi liberamente valutabili anche ai fini di costituire una prova, ove univoci (v. Cass. Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019: “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità”).
3.- Si duole l'appellante della mancata ammissione delle prove da lei richieste.
pagina 5 di 11 Si ritiene, tuttavia, corretta la decisione del primo giudice di non svolgere attività istruttoria, apparendo i capitolati di prova irrilevanti al fine di dimostrare la valenza non disciplinare delle contestazioni mosse, dovendosi sul punto rimandare a quanto si dirà in relazione ai motivi attinenti al merito.
Si tratta, infatti, per lo più di capitolati meramente ripetitivi della documentazione già versata in atti e scarsamente attinenti ai fatti contestati, come in relazione al cambio di classe dello studente CP_3
che non è stato oggetto di specifico addebito.
4.- Nel merito, ritiene l'appellante l'infondatezza delle contestazioni disciplinari a lei mosse.
Si ricorda, in via di premessa, che con la citata nota riservata personale del 4 Aprile 2023 venivano contestati alla lavoratrice - ai sensi dell'art. 55 bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 - diversi addebiti disciplinari, così sintetizzati: 1) “Sia titolare dell'impresa individuale “ di Parte_1
rispetto alla quale non risulta chiaro l'oggetto e per il cui esercizio non risulta alcuna
[...] autorizzazione da parte delle istituzioni di appartenenza”; 2) “avrebbe omesso in modo rilevante la compilazione del registro nell'anno accademico 2019/2020 con particolare riferimento alla omessa menzione in quest'ultimo degli studenti presenti assenti in ogni singola lezione nonché degli argomenti trattati”; 3) “avrebbe fatto parte della commissione d'esame di ammissione al conservatorio di musica di Fermo di candidati ai quali avrebbe precedentemente impartito lezioni private”; 4) “avrebbe utilizzato le aule del Conservatorio per lo svolgimento di lezioni private nei confronti di studenti non iscritti che avrebbero dovuto sostenere gli esami di ammissione al medesimo”; 5) “avrebbe impartito lezioni private a pagamento ad allievi dei propri corsi scritti al conservatorio presso il quale presta servizio;
” 6) “avrebbe chiesto ed in alcun casi indotto e/o obbligato alcuni propri studenti di nazionalità cinese alla frequenza di lezioni private a pagamento senza le quale agli stessi non sarebbe stato concesso il superamento degli esami di ammissione o di profitto previsti nell'ordinamento”; 7)
“avrebbe ottenuto che l'associazione “Yuanyou” titolare di una convenzione in esclusiva con il conservatorio di musica di Fermo indicasse ai propri utenti aspiranti studenti di nazionalità cinese di tale Conservatorio la necessità di seguire lezioni private a pagamento tenute dalla di al fine del Pt_1 superamento dell'esame di ammissione”.
Ebbene, in relazione all'addebito (che in appello viene riferito al punto 4, mentre si tratta del punto 5) di aver trasgredito quanto previsto dall'art. 508, D. Lgs. n. 297/1994, il quale impone al personale docente di non impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto, l'appellante rileva di avere “svolto attività extrascolastica al di fuori dell'ordinaria attività didattica e al di fuori dei locali del pagina 6 di 11 conservatorio solamente dopo aver inoltrato apposita comunicazione del 16.9.2019, già prodotta agli atti (cfr. All. 14 del ricorso ex art. 414 c.p.c.)”.
Sul punto, occorre, tuttavia, obiettare come l'autorizzazione sia richiesta solo per attività di docenza privata a studenti esterni, mentre per gli alunni dell'istituto di assegnazione questa sia totalmente vietata (v. anche articolo 27, del CCNL del comparto delle Istituzioni Afam sottoscritto il
16.02.2005), a prescindere dalla tipologia di docenza ed essendo, comunque, il metodo proposto dalla
, quale speciale applicazione del metodo Feldenkrais, finalizzato al canto lirico, sua materia di Pt_1
insegnamento.
Quanto al fatto peculiare di cui al punto sub 4), l'appello non contiene alcuna specifica contestazione sul fatto, affermato dal primo giudice, secondo cui la avrebbe utilizzato le aule Pt_1
del Conservatorio per tenere lezioni a studenti non ancora iscritti che avrebbero dovuto tenere gli esami di ammissione. L'addebito va, dunque, confermato nella sua materiale verificazione.
Quanto all'addebito di cui sub. 3), secondo cui la docente avrebbe “fatto parte delle Pt_1
Commissioni d'esame d'ammissione al Conservatorio di Fermo su candidati cui ella aveva in precedenza impartito lezioni private”, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato la documentazione agli atti circa l'assetto delle Commissioni di esame (cfr. All. 20 - verbali commissioni di esame - ricorso ex art. 414 c.p.c., fascicolo di primo grado), che, al contrario, dimostrerebbe che l'appellante non ha mai partecipato a commissioni esaminatrici di allievi che avevano frequentato le sue Masterclass.
Si tratta, tuttavia, di motivo privo di alcuna specificità, non essendo dedotto né provato che i verbali depositati attengano alle ammissioni di tutti gli studenti coinvolti nell'indagine.
Al contrario, dagli atti relativi all'indagine penale è emerso che, ad esempio, la studentessa Pt_5
dichiarava di avere frequentato le Masterclass della negli anni 2019/2020, circostanza che
[...] Pt_1 trova conferma nella messaggistica whatsapp riportata nell'informativa di P.G., venendo, poi, ammessa al conservatorio da commissione composta anche dalla docente appellante (v. foglio 51 dell'informativa); ugualmente anche la studentessa frequentava le masteclass della Persona_3 Pt_1
nel 2017, venendo poi ammessa al conservatorio per il triennio di canto da commissione di cui faceva parte la stessa (pag. 44 e ss. dell'informativa) Pt_1
Altri elementi a sostegno dell'addebito disciplinare si ricavano anche dalle dichiarazioni rese alla
P.G. da colleghi del conservatorio (v. prof.ssa che, commentando la reazione avuta dalla Tes_1 [...]
in merito alla impreparazione della studentessa preparata a pagamento dalla Pt_1 Pt_6
Par ricorrente, riferiva: “….la reazione del maestro IENA, a mio avviso, fu molto esagerata ed utilizzò un tono offensivo nei miei confronti. I toni si accesero di più quando iniziò l'esame una studentessa pagina 7 di 11 cinese la quale fece una brutta prestazione e pertanto fu giudicata non idonea da me e dal Pt_6
maestro Il maestro andò in escandescenza, sostenendo che la studentessa era brava CP_4 Pt_1
e che era solo emozionata. Ebbi la sensazione che la la conoscesse già, o meglio, conosceva Pt_1 già il suo modo di cantare...”; dichiarazioni del M° “Ricordo, inoltre, che alcuni allievi che Tes_2
hanno assistito e partecipato attivamente alle lezioni della che io ho accompagnato, li ho Pt_1 riconosciuti il giorno dell'esame di ammissione al triennio di I Livello di canto, tenutosi il 23 settembre
2020”. “Un altro episodio che ricordo è che la professoressa docente di musica vocale da Tes_1 camera, ha interrotto lo svolgimento dell'esame di ammissione di un allievo/a, accusando la prof.
[...]
che l'allievo esaminato aveva svolto lezioni private prima dell'esame con lei, che faceva, tra Pt_1
l'altro, parte della commissione d'esame. In tale circostanza ho notato che la le ha risposto Pt_1 che aveva preparato lei gli allievi per l'ammissione al Conservatorio e che non c'era nulla di male”).
(Cfr. Informativa 45529).
L'addebito appare, dunque, provato e la motivazione del primo giudice non sufficientemente posta a critica.
Irrilevante, ai fini disciplinari, appare, per il resto, l'errata o meno interpretazione del Metodo
Masterclass ICS (IcanSing) proposto dalla trattandosi, comunque, di insegnamento volto a Pt_1
migliorare le tecniche di canto.
5.- Ai punti sub. 5) e 6) della lettera di contestazione, si addebita alla docente che “avrebbe impartito lezioni private a pagamento ad allievi dei propri corsi scritti al conservatorio presso il quale presta servizio” ed “avrebbe chiesto ed in alcun casi indotto e/o obbligato alcuni propri studenti di nazionalità cinese alla frequenza di lezioni private a pagamento senza le quale agli stessi non sarebbe stato concesso il superamento degli esami di ammissione o di profitto previsti nell'ordinamento”.
In proposito, lamenta l'appellante che il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulle risultanze dell'istruttoria penale ossia sulle dichiarazioni rese dagli studenti durante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, incorrendo, nel disattendere il materiale probatorio offerto dalla lavoratrice in sede di ricorso, in una violazione dell'art. 116 c.p.c., per aver considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi che dovevano essere sottoposti invece a critica valutazione.
Ebbene, con riguardo alla contestazione sub punto 5) si è detto al precedente paragrafo, risultando sostanzialmente non contestato l'addebito.
Quanto all'addebito di cui al punto 6), anche in tale caso, il motivo appare privo di specificità, limitandosi la parte ad affermare che la totale assenza di qualsivoglia imposizione emergerebbe pagina 8 di 11 inconfutabilmente da una serie di conversazioni Whatsapp prodotte agli atti ed intrattenute con gli Per_ studenti (detta ), (detta e (detto ) (cfr. all. 26 Per_4 Persona_6 Per_7 Persona_8 CP_3
quater, bis e ter).
Ebbene, tali conversazioni, seppure non appaiono sintomatiche, in quei singoli casi, di imposizioni, confermano la prassi della docente di impartire lezioni a pagamento ai propri Pt_1
studenti del Conservatorio.
In ogni caso, si tratta di tre singoli screen shot che non consentono di smentire la mole di elementi di accusa raccolti in sede di indagine penale, consistenti in dichiarazioni testimoniali, conversazioni whatsapp, documentazione scolastica.
Da tali elementi di prova emerge chiaramente e senza equivocità che in mancanza di frequenza ai suoi corsi privati la docente non avrebbe consentito il conseguimento della laurea (v. gli stralci delle conversazioni whatsapp riportati in sentenza: “se non fate questa cosa non riuscite a prendere la laurea, io non faccio più i corsi di ventun giorni in classe non li faccio più… io devo avere l'anticipo sennò non mi prendo questo incarico… avete dieci giorni per mettere insieme questi soldi… per insegnarvi quello è l'unico modo, se vuoi fare lezione in classe farai questo corso… questo è il mio prezzo comunque… non puoi chiedere di andare in un'altra classe, se volessi andare in un'altra classe gli insegnanti non prendono gli allievi se l'insegnante da cui vengono dice “sì lo puoi prendere” chiaro?... se voi non fate questa cosa per me è l'ultima volta che ci vediamo”). In tal senso appaiono rilevanti anche le dichiarazioni di e le chat su Whatsapp con l'insegnante: “entreranno in classe solo Per_4 gli studenti che avranno i requisiti da me richiesti: se io dico che c'è bisogno di due Masterclass lo studente deve frequentare 2 Masterclass. In caso contrario semplicemente io dico al Direttore che la classe è piena”, “fino a quando non l'avrete finita [Masterclass] non sarete ammessi all'esame” (v. foglio 38 e ss. dell'informativa).
Quanto, infine, alla dichiarazione della studentessa riportata nell'atto di appello, si tratta Per_9
di affermazione evidentemente irrilevante, avendo la stessa riferito di avere assistito a delle lezioni della Masterclass ma di non averle mai pagate perché la riteneva che la studentessa non ne Pt_1 avesse bisogno perché brava. D'altronde, il pur lodevole fine della preparazione professionale degli studenti non può giustificare l'imposizione di lezioni a pagamento tenute dalla stessa, trattandosi di condotta espressamente vietata dalla normativa scolastica (e potendo tale finalità essere ugualmente perseguita consigliando agli studenti lezioni con docenti esterni al conservatorio).
Anche tale motivo di appello si manifesta, dunque, infondato, non riuscendo a scalfire le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata.
pagina 9 di 11 6.- L'appellante contesta l'addebito di cui al punto 7) secondo cui la stessa “avrebbe ottenuto che l'associazione “Yuanyou” titolare di una convenzione in esclusiva con il conservatorio di musica di
Fermo indicasse ai propri utenti aspiranti studenti di nazionalità cinese di tale Conservatorio la necessità di seguire lezioni private a pagamento tenute dalla al fine del superamento Pt_1 dell'esame di ammissione”.
Secondo l'appellante tale addebito sarebbe stato ritenuto fondato dal primo giudice sulla base di una dichiarazione della docente riportata all'allegato 19 dell'informativa di reato, senza considerare il contenuto concreto della comunicazione intercorsa tra la ed il legale rappresentante Pt_1 dell'associazione cinese da cui si evincerebbe che la stessa si era solamente limitata a valorizzare l'efficacia del suo metodo ai fini di un eventuale ingresso in Conservatorio e non di certo ponendo la stessa quale “condicio sine qua non” rispetto all'eventuale ammissione.
Anche tale doglianza appare piuttosto generica, non essendo specificate le ragioni che dovrebbero portare ad interpretare in tal modo le comunicazioni in atti.
Al contrario, le indagini penali svolte hanno permesso di provare le pressioni esercitate dalla
[...] nei confronti del direttore affinchè convincesse il legale rappresentante dell'associazione Pt_1 Per_2
cinese a continuare ad avvalersi del contributo della stessa per preparare gli studenti cinesi all'ammissione al conservatorio, dietro il pagamento di somme (v. messaggi audio watshapp acquisiti dalla P.G. e versati in atti, laddove la chiedeva al di intercedere con l'associazione Pt_1 Per_2
cinese Yuanyou, affinché continuasse a mandarle studenti da preparare privatamente, poiché in caso contrario avrebbe, appunto, “perso una fonte di guadagno importante”, e affinché spiegasse al responsabile dell'associazione che senza preparazione privata gli studenti non sarebbero stati ammessi
(messaggio audio Whatsapp del 6.11.2020 (n. 3251) di cui all' informativa n. 108962 nonché messaggio Whatsapp delle ore 15:20 del 17 luglio 2019, di cui alla medesima informativa).
In questo quadro, le indagini bancarie hanno permesso di accertare il versamento nel conto corrente della di oltre 8.000,00 nell'estate 2020 da parte del predetto per conto Pt_1 Per_10 dell'associazione cinese.
Anche tale addebito appare, pertanto, confermato.
7.- Con l'ultimo motivo di appello, si lamenta la mancanza di giusta causa e illegittimità/sproporzione della sanzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi, innanzitutto, che gli addebiti formulati a carico della docente siano da ritenersi provati.
pagina 10 di 11 In particolare, ne emerge un quadro di indebito asservimento del ruolo di docente di conservatorio pubblico a finalità di lucro privato, avviando, anche tramite pressioni e minacce, gli studenti cinesi, aspiranti all'ammissione al conservatorio ma anche già studenti dello stesso, verso la propria attività di docenza privata (seppure camuffata quale sorta di conferenza pubblica) ricevendone un vantaggio economico, in una poco trasparente commistione tra interessi pubblici e privati.
Come sottolineato dall'amministrazione, la legge 190/2012 prevede, espressamente, che si escludano “…situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente...”. L'obbligo di imparzialità a carico del dipendente pubblico trova, infatti, il suo fondamento nei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., in intima connessione al canone di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
La vastità del fenomeno in esame che ha coinvolto molteplici studenti in un vero e proprio sistema collaudato, parallelo all'istituzione pubblica, depone per la gravità dei fatti in esame che rendono legittima la massima sanzione disciplinare, conseguendo all'abuso della qualità e dei poteri di docente la perdita della fiducia nella lavoratrice.
L'appello va, di conseguenza, globalmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata: 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellato che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di NC sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. INGROIA ANTONIO elett. Parte_1
dom.to in VIA CALABRIA 56 00187 ROMA
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NC . elett.te dom.to in CORSO
MAZZINI NC
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
già dipendente del come Parte_1 Controparte_2 docente di canto lirico presso il Conservatorio Statale di musica “G.B. PERGOLESI” di Fermo, propone appello avverso la sentenza n. 169/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, con la quale veniva respinta la sua impugnazione al licenziamento per motivi disciplinari irrogatole con comunicazione a firma del Dirigente Dott. del 19.7.2023. Persona_1
pagina 1 di 11 Riteneva il primo giudice che, sul piano formale, il avesse rispettato i termini perentori CP_1
di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti per la formalizzazione della contestazione e di centoventi giorni da tale momento per la conclusione del procedimento;
che, sulla base delle indagini penali, risultavano provati gli addebiti contestati “per aver la fatto parte delle Commissioni d'esame Pt_1
d'ammissione al Conservatorio di Fermo su candidati cui ella aveva in precedenza impartito lezioni private, per aver ella utilizzato le aule del conservatorio per effettuare lezioni private a soggetti non iscritti in vista dell'ammissione, per aver ella impartito lezioni private a pagamento ad allievi dei propri corsi iscritti al Conservatorio e per aver ella chiesto e, in certi casi indotto o obbligato, alcuni studenti di origine cinese alla frequenza di proprie lezioni private a pagamento, senza le quali ad essi non sarebbe stato concesso il superamento degli esami di ammissione o di profitto”. Anche la mancata compilazione del registro, di cui al punto sub 2 dell'addebito, oltre ad esser stato in gran parte ammesso della ricorrente, risultava documentalmente provato, così come le violazioni di esercizio di attività commerciale per fine di lucro incompatibile con quella della docenza, reiterate infrazioni di presenza a
Commissioni d'esame in cui erano esaminati alunni cui erano state impartite lezioni private dalla
[...] ed induzione a frequentare i corsi nei confronti degli studenti e dell'associazione che aveva in Pt_1
essere la convenzione con il Conservatorio, con conseguente lesione del vincolo fiduciario per comportamenti incompatibili con l'esercizio responsabile dell'attività di docenza.
Ritiene, invece, l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 50 del Contratto AFAM normativo 2002-2005; violazione dell'art. 55 bis, comma 4, del D. lgs.
n. 165 del 2001 - decadenza dell'azione disciplinare del;
2) Violazione del principio CP_1 dell'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale;
3) Violazione degli artt. 115 e 420, comma 5, c.p.c.; 4) Nel merito. Errata interpretazione delle lezioni svolte dalla docente di in Pt_1 particolar modo del metodo di cui alle Masterclass ICS (IcanSing); violazione dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001; violazione dell'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994; violazione e/o falsa applicazione della Nota M.U.R 3305 del 2014 (con particolare riferimento agli addebiti sub. 3 e 4); 5)
Errata valutazione del Giudice di prime cure circa la prova e legittimità degli addebiti contestati alla docente di violazione dell'art. 116 c.p.c. (con particolare riferimento agli addebiti sub. 5 e 6); 6) Pt_1
Illegittimità ed infondatezza degli addebiti contestati alla docente di , in particolare con riguardo Pt_1 all'addebito sub. 7; 7) assenza di giusta causa e conseguente illegittimità e/o proporzionalità della sanzione.
Si è costituito nel presente grado il appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
pagina 2 di 11 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato, dovendosi ritenere che la valutazione della regolarità della procedura disciplinare e la ricostruzione della condotta del lavoratore come compiute dal primo giudice siano, sostanzialmente, corrette.
1.- Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe erroneamente rilevato l'intervenuta decadenza dal potere disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001.
Il caso in esame è, infatti, contraddistinto da una singolare evenienza: alcuni dei fatti oggetto, poi, nel 2023 di formale contestazione disciplinare, erano giunti a conoscenza del Direttore del
Conservatorio già nel 2019. Egli, anziché avviare un procedimento disciplinare, nominava una
Commissione di indagine che effettuava alcuni accertamenti all'esito dei quali il direttore inviava alla una nota informativa sulle risultanze dell'indagine stesse. Con la tale nota, il direttore si Pt_1 limitava, in sostanza, a ripercorrere i fatti e ad invitare la docente “a prestare maggiore attenzione a questo problema in relazione alla sensibilità individuale di ogni allievo” e “a dedicare maggiore attenzione e dedizione nella tenuta dei Suoi registri personali perché si tratta di atti d'ufficio di cui Lei ha la responsabilità”.
Dunque, secondo l'appellante, il dies a quo, al fine di verificare l'effettiva tempestività dell'esercizio del potere disciplinare dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, dovrebbe farsi coincidere con quello relativo al verbale di Commissione di Indagine, o, tutt'al più, quello relativo alla nota del direttore prof. (luglio 2020) e non, come affermato in sentenza, quello dell'8.3.2023 Per_2 relativo al momento in cui l'Ufficio competente ha ricevuto gli atti da parte della Procura di Fermo.
Sostiene l'appellante che la mancata trasmissione, entro dieci giorni, da parte del direttore del
Conservatorio, della segnalazione dei fatti di rilevanza disciplinare/penale di cui era venuto a conoscenza e che, dunque, avrebbero potuto comportare sanzioni superiori al rimprovero verbale, dovrebbe comportare la decadenza dell'azione disciplinare del come previsto dall'art. 55 bis CP_1
comma 9 ter del D. Lgs. n. 165/ 2001.
Ebbene, sul punto, la Cassazione ha ripetutamente affermato (v. da ultimo Cass. n. 26936/2024) he il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n.
Parte 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l' riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi pagina 3 di 11 fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n.
11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte, il termine di 10 giorni assegnato al Responsabile
Parte dell'Ufficio per comunicare i fatti all' assolve ad una funzione meramente sollecitatoria, a meno che la trasmissione degli atti non sia stata ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito (indirizzo costante;
fra le tante:
Cass. n. 17153 del 2015 e, da ultimo, Cass n. 7642 del 2022).
Nel caso in esame, peraltro, non vi è stato un mero ritardo da parte del direttore del Conservatorio Parte nel trasmettere gli atti all' ma una totale omissione di tale segnalazione, dovuta ad una superficiale minimizzazione dei fatti se non, addirittura, ad una situazione di connivenza, poi puntualmente
Parte sanzionata anche questa disciplinarmente da parte dell' .
Dunque, la Direzione Generale riceveva notizia di fatti di potenziale rilevanza disciplinare soltanto con la trasmissione, a dicembre 2022 (e non a giugno 2022, come, ad abundantiam sostenuto dalla appellante), della richiesta di archiviazione del PM e dell'informativa prot. n. 108962 del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo priva degli allegati. Tali ulteriori documenti venivano inviati, su richiesta della , solo tramite nota del Parte_3
06.03.2023 della Procura di Fermo, acquisita dall'ufficio procedimenti disciplinari Parte_4
con prot. n. 2977 del 08.03.2023 (v. all. n. 4 – memoria difensiva di primo grado) e l'avvio del procedimento disciplinare aveva luogo con nota prot. n. 4362 del 04.04.2023 (Cfr. all. n. 2 – memoria difensiva di primo grado), nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente ex art. 55 del dlgs. n. 165 del 2001.
Parte Dunque, solo dall'8 marzo 2023, l' aveva sufficienti elementi per poter dare avvio al procedimento disciplinare, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare” (v. Cass. n.
11635/2021).
Appare, dunque, corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui l'amministrazione, formalizzando la contestazione disciplinare il 4 aprile 2024 e concludendo il procedimento con l'irrogazione del licenziamento per giusta causa il 19 luglio 2024, abbia rispettato pienamente i termini perentori di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti per la formalizzazione della contestazione e di centoventi giorni da tale momento per la conclusione del procedimento.
pagina 4 di 11 Il motivo di appello, incentrato sostanzialmente sulla doglianza di decadenza per mancato rispetto dei termini ex art. 55 bis va, dunque, respinto, osservandosi, per completezza, come non sia stata avanzata alcuna precisa doglianza di eventuale compromissione dei propri diritti di difesa, alla luce della risalenza nel tempo dei fatti contestati.
Né, d'altronde, si potrebbe ipotizzare che l'indagine del direttore del conservatorio abbia consumato il potere disciplinare, in quanto la consumazione presuppone che tale potere sia stato effettivamente esercitato mediante applicazione di una sanzione in relazione a determinati fatti, circostanza che non viene qui in evidenza (da ultimo Cass. n. 12321 del 2022).
2.- Lamenta, poi, l'appellante la violazione del principio dell'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale.
Anche tale motivo non può essere ritenuto fondato, essendo, al contrario, evidente come tale separazione sia stata effettiva, atteso che l'archiviazione dell'indagine penale non ha impedito di esercitare, per i medesimi fatti, il potere disciplinare, essendo diverse le valutazioni involte nelle rispettive fattispecie.
Il mero fatto che il giudice civile abbia fondato la propria decisione sugli elementi raccolti in sede di indagini penali senza ammettere le prove articolate dalla lavoratrice non concreta la violazione denunciata ma potrebbe, semmai, rilevare quale compromissione dei propri diritti di difesa (questione rilevante al motivo successivo).
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che i risultati delle indagini penali sono acquisibili dal giudice civile e da questi liberamente valutabili anche ai fini di costituire una prova, ove univoci (v. Cass. Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019: “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità”).
3.- Si duole l'appellante della mancata ammissione delle prove da lei richieste.
pagina 5 di 11 Si ritiene, tuttavia, corretta la decisione del primo giudice di non svolgere attività istruttoria, apparendo i capitolati di prova irrilevanti al fine di dimostrare la valenza non disciplinare delle contestazioni mosse, dovendosi sul punto rimandare a quanto si dirà in relazione ai motivi attinenti al merito.
Si tratta, infatti, per lo più di capitolati meramente ripetitivi della documentazione già versata in atti e scarsamente attinenti ai fatti contestati, come in relazione al cambio di classe dello studente CP_3
che non è stato oggetto di specifico addebito.
4.- Nel merito, ritiene l'appellante l'infondatezza delle contestazioni disciplinari a lei mosse.
Si ricorda, in via di premessa, che con la citata nota riservata personale del 4 Aprile 2023 venivano contestati alla lavoratrice - ai sensi dell'art. 55 bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 - diversi addebiti disciplinari, così sintetizzati: 1) “Sia titolare dell'impresa individuale “ di Parte_1
rispetto alla quale non risulta chiaro l'oggetto e per il cui esercizio non risulta alcuna
[...] autorizzazione da parte delle istituzioni di appartenenza”; 2) “avrebbe omesso in modo rilevante la compilazione del registro nell'anno accademico 2019/2020 con particolare riferimento alla omessa menzione in quest'ultimo degli studenti presenti assenti in ogni singola lezione nonché degli argomenti trattati”; 3) “avrebbe fatto parte della commissione d'esame di ammissione al conservatorio di musica di Fermo di candidati ai quali avrebbe precedentemente impartito lezioni private”; 4) “avrebbe utilizzato le aule del Conservatorio per lo svolgimento di lezioni private nei confronti di studenti non iscritti che avrebbero dovuto sostenere gli esami di ammissione al medesimo”; 5) “avrebbe impartito lezioni private a pagamento ad allievi dei propri corsi scritti al conservatorio presso il quale presta servizio;
” 6) “avrebbe chiesto ed in alcun casi indotto e/o obbligato alcuni propri studenti di nazionalità cinese alla frequenza di lezioni private a pagamento senza le quale agli stessi non sarebbe stato concesso il superamento degli esami di ammissione o di profitto previsti nell'ordinamento”; 7)
“avrebbe ottenuto che l'associazione “Yuanyou” titolare di una convenzione in esclusiva con il conservatorio di musica di Fermo indicasse ai propri utenti aspiranti studenti di nazionalità cinese di tale Conservatorio la necessità di seguire lezioni private a pagamento tenute dalla di al fine del Pt_1 superamento dell'esame di ammissione”.
Ebbene, in relazione all'addebito (che in appello viene riferito al punto 4, mentre si tratta del punto 5) di aver trasgredito quanto previsto dall'art. 508, D. Lgs. n. 297/1994, il quale impone al personale docente di non impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto, l'appellante rileva di avere “svolto attività extrascolastica al di fuori dell'ordinaria attività didattica e al di fuori dei locali del pagina 6 di 11 conservatorio solamente dopo aver inoltrato apposita comunicazione del 16.9.2019, già prodotta agli atti (cfr. All. 14 del ricorso ex art. 414 c.p.c.)”.
Sul punto, occorre, tuttavia, obiettare come l'autorizzazione sia richiesta solo per attività di docenza privata a studenti esterni, mentre per gli alunni dell'istituto di assegnazione questa sia totalmente vietata (v. anche articolo 27, del CCNL del comparto delle Istituzioni Afam sottoscritto il
16.02.2005), a prescindere dalla tipologia di docenza ed essendo, comunque, il metodo proposto dalla
, quale speciale applicazione del metodo Feldenkrais, finalizzato al canto lirico, sua materia di Pt_1
insegnamento.
Quanto al fatto peculiare di cui al punto sub 4), l'appello non contiene alcuna specifica contestazione sul fatto, affermato dal primo giudice, secondo cui la avrebbe utilizzato le aule Pt_1
del Conservatorio per tenere lezioni a studenti non ancora iscritti che avrebbero dovuto tenere gli esami di ammissione. L'addebito va, dunque, confermato nella sua materiale verificazione.
Quanto all'addebito di cui sub. 3), secondo cui la docente avrebbe “fatto parte delle Pt_1
Commissioni d'esame d'ammissione al Conservatorio di Fermo su candidati cui ella aveva in precedenza impartito lezioni private”, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato la documentazione agli atti circa l'assetto delle Commissioni di esame (cfr. All. 20 - verbali commissioni di esame - ricorso ex art. 414 c.p.c., fascicolo di primo grado), che, al contrario, dimostrerebbe che l'appellante non ha mai partecipato a commissioni esaminatrici di allievi che avevano frequentato le sue Masterclass.
Si tratta, tuttavia, di motivo privo di alcuna specificità, non essendo dedotto né provato che i verbali depositati attengano alle ammissioni di tutti gli studenti coinvolti nell'indagine.
Al contrario, dagli atti relativi all'indagine penale è emerso che, ad esempio, la studentessa Pt_5
dichiarava di avere frequentato le Masterclass della negli anni 2019/2020, circostanza che
[...] Pt_1 trova conferma nella messaggistica whatsapp riportata nell'informativa di P.G., venendo, poi, ammessa al conservatorio da commissione composta anche dalla docente appellante (v. foglio 51 dell'informativa); ugualmente anche la studentessa frequentava le masteclass della Persona_3 Pt_1
nel 2017, venendo poi ammessa al conservatorio per il triennio di canto da commissione di cui faceva parte la stessa (pag. 44 e ss. dell'informativa) Pt_1
Altri elementi a sostegno dell'addebito disciplinare si ricavano anche dalle dichiarazioni rese alla
P.G. da colleghi del conservatorio (v. prof.ssa che, commentando la reazione avuta dalla Tes_1 [...]
in merito alla impreparazione della studentessa preparata a pagamento dalla Pt_1 Pt_6
Par ricorrente, riferiva: “….la reazione del maestro IENA, a mio avviso, fu molto esagerata ed utilizzò un tono offensivo nei miei confronti. I toni si accesero di più quando iniziò l'esame una studentessa pagina 7 di 11 cinese la quale fece una brutta prestazione e pertanto fu giudicata non idonea da me e dal Pt_6
maestro Il maestro andò in escandescenza, sostenendo che la studentessa era brava CP_4 Pt_1
e che era solo emozionata. Ebbi la sensazione che la la conoscesse già, o meglio, conosceva Pt_1 già il suo modo di cantare...”; dichiarazioni del M° “Ricordo, inoltre, che alcuni allievi che Tes_2
hanno assistito e partecipato attivamente alle lezioni della che io ho accompagnato, li ho Pt_1 riconosciuti il giorno dell'esame di ammissione al triennio di I Livello di canto, tenutosi il 23 settembre
2020”. “Un altro episodio che ricordo è che la professoressa docente di musica vocale da Tes_1 camera, ha interrotto lo svolgimento dell'esame di ammissione di un allievo/a, accusando la prof.
[...]
che l'allievo esaminato aveva svolto lezioni private prima dell'esame con lei, che faceva, tra Pt_1
l'altro, parte della commissione d'esame. In tale circostanza ho notato che la le ha risposto Pt_1 che aveva preparato lei gli allievi per l'ammissione al Conservatorio e che non c'era nulla di male”).
(Cfr. Informativa 45529).
L'addebito appare, dunque, provato e la motivazione del primo giudice non sufficientemente posta a critica.
Irrilevante, ai fini disciplinari, appare, per il resto, l'errata o meno interpretazione del Metodo
Masterclass ICS (IcanSing) proposto dalla trattandosi, comunque, di insegnamento volto a Pt_1
migliorare le tecniche di canto.
5.- Ai punti sub. 5) e 6) della lettera di contestazione, si addebita alla docente che “avrebbe impartito lezioni private a pagamento ad allievi dei propri corsi scritti al conservatorio presso il quale presta servizio” ed “avrebbe chiesto ed in alcun casi indotto e/o obbligato alcuni propri studenti di nazionalità cinese alla frequenza di lezioni private a pagamento senza le quale agli stessi non sarebbe stato concesso il superamento degli esami di ammissione o di profitto previsti nell'ordinamento”.
In proposito, lamenta l'appellante che il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulle risultanze dell'istruttoria penale ossia sulle dichiarazioni rese dagli studenti durante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, incorrendo, nel disattendere il materiale probatorio offerto dalla lavoratrice in sede di ricorso, in una violazione dell'art. 116 c.p.c., per aver considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi che dovevano essere sottoposti invece a critica valutazione.
Ebbene, con riguardo alla contestazione sub punto 5) si è detto al precedente paragrafo, risultando sostanzialmente non contestato l'addebito.
Quanto all'addebito di cui al punto 6), anche in tale caso, il motivo appare privo di specificità, limitandosi la parte ad affermare che la totale assenza di qualsivoglia imposizione emergerebbe pagina 8 di 11 inconfutabilmente da una serie di conversazioni Whatsapp prodotte agli atti ed intrattenute con gli Per_ studenti (detta ), (detta e (detto ) (cfr. all. 26 Per_4 Persona_6 Per_7 Persona_8 CP_3
quater, bis e ter).
Ebbene, tali conversazioni, seppure non appaiono sintomatiche, in quei singoli casi, di imposizioni, confermano la prassi della docente di impartire lezioni a pagamento ai propri Pt_1
studenti del Conservatorio.
In ogni caso, si tratta di tre singoli screen shot che non consentono di smentire la mole di elementi di accusa raccolti in sede di indagine penale, consistenti in dichiarazioni testimoniali, conversazioni whatsapp, documentazione scolastica.
Da tali elementi di prova emerge chiaramente e senza equivocità che in mancanza di frequenza ai suoi corsi privati la docente non avrebbe consentito il conseguimento della laurea (v. gli stralci delle conversazioni whatsapp riportati in sentenza: “se non fate questa cosa non riuscite a prendere la laurea, io non faccio più i corsi di ventun giorni in classe non li faccio più… io devo avere l'anticipo sennò non mi prendo questo incarico… avete dieci giorni per mettere insieme questi soldi… per insegnarvi quello è l'unico modo, se vuoi fare lezione in classe farai questo corso… questo è il mio prezzo comunque… non puoi chiedere di andare in un'altra classe, se volessi andare in un'altra classe gli insegnanti non prendono gli allievi se l'insegnante da cui vengono dice “sì lo puoi prendere” chiaro?... se voi non fate questa cosa per me è l'ultima volta che ci vediamo”). In tal senso appaiono rilevanti anche le dichiarazioni di e le chat su Whatsapp con l'insegnante: “entreranno in classe solo Per_4 gli studenti che avranno i requisiti da me richiesti: se io dico che c'è bisogno di due Masterclass lo studente deve frequentare 2 Masterclass. In caso contrario semplicemente io dico al Direttore che la classe è piena”, “fino a quando non l'avrete finita [Masterclass] non sarete ammessi all'esame” (v. foglio 38 e ss. dell'informativa).
Quanto, infine, alla dichiarazione della studentessa riportata nell'atto di appello, si tratta Per_9
di affermazione evidentemente irrilevante, avendo la stessa riferito di avere assistito a delle lezioni della Masterclass ma di non averle mai pagate perché la riteneva che la studentessa non ne Pt_1 avesse bisogno perché brava. D'altronde, il pur lodevole fine della preparazione professionale degli studenti non può giustificare l'imposizione di lezioni a pagamento tenute dalla stessa, trattandosi di condotta espressamente vietata dalla normativa scolastica (e potendo tale finalità essere ugualmente perseguita consigliando agli studenti lezioni con docenti esterni al conservatorio).
Anche tale motivo di appello si manifesta, dunque, infondato, non riuscendo a scalfire le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata.
pagina 9 di 11 6.- L'appellante contesta l'addebito di cui al punto 7) secondo cui la stessa “avrebbe ottenuto che l'associazione “Yuanyou” titolare di una convenzione in esclusiva con il conservatorio di musica di
Fermo indicasse ai propri utenti aspiranti studenti di nazionalità cinese di tale Conservatorio la necessità di seguire lezioni private a pagamento tenute dalla al fine del superamento Pt_1 dell'esame di ammissione”.
Secondo l'appellante tale addebito sarebbe stato ritenuto fondato dal primo giudice sulla base di una dichiarazione della docente riportata all'allegato 19 dell'informativa di reato, senza considerare il contenuto concreto della comunicazione intercorsa tra la ed il legale rappresentante Pt_1 dell'associazione cinese da cui si evincerebbe che la stessa si era solamente limitata a valorizzare l'efficacia del suo metodo ai fini di un eventuale ingresso in Conservatorio e non di certo ponendo la stessa quale “condicio sine qua non” rispetto all'eventuale ammissione.
Anche tale doglianza appare piuttosto generica, non essendo specificate le ragioni che dovrebbero portare ad interpretare in tal modo le comunicazioni in atti.
Al contrario, le indagini penali svolte hanno permesso di provare le pressioni esercitate dalla
[...] nei confronti del direttore affinchè convincesse il legale rappresentante dell'associazione Pt_1 Per_2
cinese a continuare ad avvalersi del contributo della stessa per preparare gli studenti cinesi all'ammissione al conservatorio, dietro il pagamento di somme (v. messaggi audio watshapp acquisiti dalla P.G. e versati in atti, laddove la chiedeva al di intercedere con l'associazione Pt_1 Per_2
cinese Yuanyou, affinché continuasse a mandarle studenti da preparare privatamente, poiché in caso contrario avrebbe, appunto, “perso una fonte di guadagno importante”, e affinché spiegasse al responsabile dell'associazione che senza preparazione privata gli studenti non sarebbero stati ammessi
(messaggio audio Whatsapp del 6.11.2020 (n. 3251) di cui all' informativa n. 108962 nonché messaggio Whatsapp delle ore 15:20 del 17 luglio 2019, di cui alla medesima informativa).
In questo quadro, le indagini bancarie hanno permesso di accertare il versamento nel conto corrente della di oltre 8.000,00 nell'estate 2020 da parte del predetto per conto Pt_1 Per_10 dell'associazione cinese.
Anche tale addebito appare, pertanto, confermato.
7.- Con l'ultimo motivo di appello, si lamenta la mancanza di giusta causa e illegittimità/sproporzione della sanzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi, innanzitutto, che gli addebiti formulati a carico della docente siano da ritenersi provati.
pagina 10 di 11 In particolare, ne emerge un quadro di indebito asservimento del ruolo di docente di conservatorio pubblico a finalità di lucro privato, avviando, anche tramite pressioni e minacce, gli studenti cinesi, aspiranti all'ammissione al conservatorio ma anche già studenti dello stesso, verso la propria attività di docenza privata (seppure camuffata quale sorta di conferenza pubblica) ricevendone un vantaggio economico, in una poco trasparente commistione tra interessi pubblici e privati.
Come sottolineato dall'amministrazione, la legge 190/2012 prevede, espressamente, che si escludano “…situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente...”. L'obbligo di imparzialità a carico del dipendente pubblico trova, infatti, il suo fondamento nei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., in intima connessione al canone di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
La vastità del fenomeno in esame che ha coinvolto molteplici studenti in un vero e proprio sistema collaudato, parallelo all'istituzione pubblica, depone per la gravità dei fatti in esame che rendono legittima la massima sanzione disciplinare, conseguendo all'abuso della qualità e dei poteri di docente la perdita della fiducia nella lavoratrice.
L'appello va, di conseguenza, globalmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata: 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellato che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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