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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4355/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso da sé Parte_1 stesso e dall'Avv. Francesco Ferritto;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00083546 36 000, notificato in data 01.06.23, con cui l'Istituto previdenziale gli richiedeva contributi relativi alla gestione separata per l'annualità 2012, stante la sua iscrizione CP_1
d'ufficio alla predetta Gestione, per il medesimo periodo. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, sulla scorta della propria interpretazione dell'art. 2 comma 26, L. 335/1995 nonché dell'art. 18 D.L. 98/2011, l'intervenuta prescrizione del credito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. 46/99. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la non debenza delle somme di cui all'atto impugnato. Vinte le spese. L' nel costituirsi in giudizio deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese. In punto di prescrizione evidenziava la decorrenza del termine quinquennale dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. INTEGRITÀ CONTRADDITTORIO Va preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile nei confronti di in CP_2 quanto esso non risulta notificato alla società né vi è mai stata richiesta di concessione di un termine per la notifica. La questione ha rilevanza marginale, tuttavia, non sussistendo alcuna legittimazione passiva in capo alla società. Invero, sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore ( e cessionario ( CP_1 CP_2 nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (Aziende agricole con dipendenti e Lavoratori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio. VIZIO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI FORMA Sono infondate le doglianze di difetto di motivazione e vizio di forma, rilevato che l'avviso di addebito risulta redatto in conformità al modello ministeriale e che dall'esame dello stesso risulta ben evincibile la causale dell'iscrizione a ruolo, l'annualità di riferimento e tutti gli ulteriori elementi imprescindibili per l'esercizio del diritto di difesa. La censura, pertanto, è infondata. LEGITTIMITÀ ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA Occorre valutare in primo luogo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
CP_1
A tal proposito, è utile premettere che la disciplina fondamentale in materia si rinviene nell' art. 2, comma 26, L. 335/95 il cui testo dispone: “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. Detta norma è stata, poi, oggetto di un intervento chiarificatore del Legislatore, mediante l'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011. Trattasi di norma dichiaratamente interpretativa adottata quindi allo scopo di rendere univoco il disposto normativo di cui al richiamato art. 2, comma 26, L. 335/1995, individuando quali liberi professionisti sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata e dunque al pagamento della contribuzione. Ebbene, l'art. 18, comma 12, dispone che il comma 26 del citato art. 2 L. 335/1995 vada inteso nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti CP_1 che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”. La norma, benché di natura interpretativa non è di piana interpretazione ed è stata oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, oggi (almeno in parte) sopito dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità cui il Tribunale ritiene di doversi conformare ed uniformare, in adesione convinta alle motivazioni ivi espresse, fondate su un'interpretazione insieme letterale e sistematica delle disposizioni. Con sentenza n. 32167/18 la Corte di Cassazione ha chiarito (ancora una volta, ed espressamente estendendo agli avvocati e altri liberi professionisti, i principi già elaborati per gli ingegneri ed architetti) che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. 335/95 come chiarita dall'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' CP_1
La Cassazione ha quindi affermato che: “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. n. 32167/2018). Da ciò discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003. Si tratta, dunque, del principio di universalizzazione della copertura assicurativa secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso in esame, la parte ricorrente deduce in ricorso di essere stata iscritta, per l'annualità oggetto dell'avviso impugnato, solo all'albo dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio (e di aver prodotto un reddito professionale di poco superiore agli 8.000 euro). Osserva, tuttavia, il Tribunale, che la circostanza non è dirimente. Invero, il principio di universalizzazione soggettiva ed oggettiva della copertura assicurativa obbligatoria per come innanzi descritto si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale “…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000…..”) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad un'altra gestione, tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di un obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Ebbene, nel caso de quo, l'abitualità dell'attività professionale del ricorrente nel periodo oggetto di causa deriva dalla stessa regolamentazione dell'attività del praticante avvocato abilitato al patrocinio che, differentemente dal mero praticante avvocato, è assoggettato al regime di incompatibilità dell'avvocato e a cui è pertanto precluso lo svolgimento di qualsivoglia altra attività lavorativa subordinata ed autonoma. A ciò si aggiunga che il reddito prodotto è ben superiore rispetto alla soglia di euro 5.000 prevista dalla richiamata normativa, sicchè non sussistono dubbi in ordine alla legittimità dell'iscrizione. La relativa domanda, pertanto, va rigettata. DECADENZA EX ART. 25 D.LGS. N. 46/99 Del pari, non può trovare accoglimento la censura in ordine alla violazione dell'art. 25 D.Lgs. 46/99. Si consideri, infatti, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (cfr. da ultimo Cass. n. 24134/21). PRESCRIZIONE È, invece, condivisa la spiegata eccezione di prescrizione. Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la individuazione del giorno di inizio della decorrenza di tale termine. In proposito il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento di recente espresso, in proposito dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) secondo cui bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… dalla data di scadenza per il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione(…)”). La stessa Corte (Cass. Ord. n. 5379/2019) ha ritenuto di dare continuità a tale orientamento ribadendo che anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.” Ancora, più di recente, tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 9588/23, che ha confermato, per un verso la decorrenza del termine dalla data di scadenza del termine di pagamento (e non da quella di presentazione della dichiarazione), per altro verso l'efficacia dei D.M. di proroga dei termini ai fini dello slittamento in vanti del dies a quo di decorrenza del termine. Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione. In particolare, per quanto in questa sede interessa, la scadenza, per l'anno 2012 è quella è quello del 08.07.2013 in base alla proroga prevista dal DPCM del 13.06.2013. La pretesa creditoria dell' pertanto, in relazione all'anno 2012 è prescritta, considerato CP_1 che la parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione di iscrizione in data 25.09.2018. Il ricorso, pertanto, va accolto. Va, inoltre, precisato che nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi non può assegnarsi efficacia interruttiva della prescrizione, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo. Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel quadro RE, redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 691010 (attività degli studi legali) del modello Unico - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a differenza di quanto sostenuto dall' – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione CP_1 nella sentenza n. 27950/2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione. Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata. Sono condivise, al riguardo le argomentazioni già espresse da questo Tribunale e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo – ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. È irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito. Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva. Ancora, e ad ulteriore conferma delle argomentazioni innanzi sviluppate, è opportuno riportare in questa sede il disposto dell'art. 10 D.Lgs. 241/97, che individua i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR nei “soggetti iscritti all per i propri contributi previdenziali, CP_1 ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all' devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei CP_3 redditi”. Orbene, è evidente che nell'anno 2012, la parte ricorrente non fosse iscritta all' e CP_1 ponesse, altresì, un legittimo affidamento circa il fatto di non dovervisi iscrivere, con la conseguenza che nessun dolo può ritenersi sussistente nella mancata compilazione del quadro RR. Per di più il giudicante osserva che le coordinate interpretative offerte dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6677/2019) sono applicabili ai casi in cui il debitore abbia tenuto una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità ad agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., Cass. n. 26269/2018 richiamata dalla stessa Cass. n. 6677/2019). Sennonché, nel caso di specie la parte ricorrente ha indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 un reddito da lavoro autonomo e lo stesso nella comunicazione CP_1 di iscrizione, ha dato atto che “da una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2012 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni”. Né più puntuali allegazioni l' ha introdotto a sostegno della sospensione. CP_1
Sul punto è utile rammentare che di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); in riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, in concreto, che la mancata denuncia del reddito non equivaleva, per la discutibilità della sussistenza stessa dell'obbligo, ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l , tra la Pt_2 mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo” (Cass. n. 37559/2021). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara prescritte le somme di cui all'avviso di addebito impugnato;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.04.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso da sé Parte_1 stesso e dall'Avv. Francesco Ferritto;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00083546 36 000, notificato in data 01.06.23, con cui l'Istituto previdenziale gli richiedeva contributi relativi alla gestione separata per l'annualità 2012, stante la sua iscrizione CP_1
d'ufficio alla predetta Gestione, per il medesimo periodo. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, sulla scorta della propria interpretazione dell'art. 2 comma 26, L. 335/1995 nonché dell'art. 18 D.L. 98/2011, l'intervenuta prescrizione del credito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. 46/99. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la non debenza delle somme di cui all'atto impugnato. Vinte le spese. L' nel costituirsi in giudizio deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese. In punto di prescrizione evidenziava la decorrenza del termine quinquennale dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. INTEGRITÀ CONTRADDITTORIO Va preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile nei confronti di in CP_2 quanto esso non risulta notificato alla società né vi è mai stata richiesta di concessione di un termine per la notifica. La questione ha rilevanza marginale, tuttavia, non sussistendo alcuna legittimazione passiva in capo alla società. Invero, sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore ( e cessionario ( CP_1 CP_2 nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (Aziende agricole con dipendenti e Lavoratori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio. VIZIO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI FORMA Sono infondate le doglianze di difetto di motivazione e vizio di forma, rilevato che l'avviso di addebito risulta redatto in conformità al modello ministeriale e che dall'esame dello stesso risulta ben evincibile la causale dell'iscrizione a ruolo, l'annualità di riferimento e tutti gli ulteriori elementi imprescindibili per l'esercizio del diritto di difesa. La censura, pertanto, è infondata. LEGITTIMITÀ ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA Occorre valutare in primo luogo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
CP_1
A tal proposito, è utile premettere che la disciplina fondamentale in materia si rinviene nell' art. 2, comma 26, L. 335/95 il cui testo dispone: “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. Detta norma è stata, poi, oggetto di un intervento chiarificatore del Legislatore, mediante l'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011. Trattasi di norma dichiaratamente interpretativa adottata quindi allo scopo di rendere univoco il disposto normativo di cui al richiamato art. 2, comma 26, L. 335/1995, individuando quali liberi professionisti sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata e dunque al pagamento della contribuzione. Ebbene, l'art. 18, comma 12, dispone che il comma 26 del citato art. 2 L. 335/1995 vada inteso nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti CP_1 che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”. La norma, benché di natura interpretativa non è di piana interpretazione ed è stata oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, oggi (almeno in parte) sopito dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità cui il Tribunale ritiene di doversi conformare ed uniformare, in adesione convinta alle motivazioni ivi espresse, fondate su un'interpretazione insieme letterale e sistematica delle disposizioni. Con sentenza n. 32167/18 la Corte di Cassazione ha chiarito (ancora una volta, ed espressamente estendendo agli avvocati e altri liberi professionisti, i principi già elaborati per gli ingegneri ed architetti) che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. 335/95 come chiarita dall'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' CP_1
La Cassazione ha quindi affermato che: “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. n. 32167/2018). Da ciò discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003. Si tratta, dunque, del principio di universalizzazione della copertura assicurativa secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso in esame, la parte ricorrente deduce in ricorso di essere stata iscritta, per l'annualità oggetto dell'avviso impugnato, solo all'albo dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio (e di aver prodotto un reddito professionale di poco superiore agli 8.000 euro). Osserva, tuttavia, il Tribunale, che la circostanza non è dirimente. Invero, il principio di universalizzazione soggettiva ed oggettiva della copertura assicurativa obbligatoria per come innanzi descritto si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale “…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000…..”) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco;
ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad un'altra gestione, tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di un obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Ebbene, nel caso de quo, l'abitualità dell'attività professionale del ricorrente nel periodo oggetto di causa deriva dalla stessa regolamentazione dell'attività del praticante avvocato abilitato al patrocinio che, differentemente dal mero praticante avvocato, è assoggettato al regime di incompatibilità dell'avvocato e a cui è pertanto precluso lo svolgimento di qualsivoglia altra attività lavorativa subordinata ed autonoma. A ciò si aggiunga che il reddito prodotto è ben superiore rispetto alla soglia di euro 5.000 prevista dalla richiamata normativa, sicchè non sussistono dubbi in ordine alla legittimità dell'iscrizione. La relativa domanda, pertanto, va rigettata. DECADENZA EX ART. 25 D.LGS. N. 46/99 Del pari, non può trovare accoglimento la censura in ordine alla violazione dell'art. 25 D.Lgs. 46/99. Si consideri, infatti, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (cfr. da ultimo Cass. n. 24134/21). PRESCRIZIONE È, invece, condivisa la spiegata eccezione di prescrizione. Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la individuazione del giorno di inizio della decorrenza di tale termine. In proposito il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento di recente espresso, in proposito dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) secondo cui bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… dalla data di scadenza per il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione(…)”). La stessa Corte (Cass. Ord. n. 5379/2019) ha ritenuto di dare continuità a tale orientamento ribadendo che anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.” Ancora, più di recente, tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 9588/23, che ha confermato, per un verso la decorrenza del termine dalla data di scadenza del termine di pagamento (e non da quella di presentazione della dichiarazione), per altro verso l'efficacia dei D.M. di proroga dei termini ai fini dello slittamento in vanti del dies a quo di decorrenza del termine. Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione. In particolare, per quanto in questa sede interessa, la scadenza, per l'anno 2012 è quella è quello del 08.07.2013 in base alla proroga prevista dal DPCM del 13.06.2013. La pretesa creditoria dell' pertanto, in relazione all'anno 2012 è prescritta, considerato CP_1 che la parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione di iscrizione in data 25.09.2018. Il ricorso, pertanto, va accolto. Va, inoltre, precisato che nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi non può assegnarsi efficacia interruttiva della prescrizione, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo. Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel quadro RE, redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 691010 (attività degli studi legali) del modello Unico - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a differenza di quanto sostenuto dall' – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione CP_1 nella sentenza n. 27950/2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione. Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata. Sono condivise, al riguardo le argomentazioni già espresse da questo Tribunale e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo – ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. È irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito. Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva. Ancora, e ad ulteriore conferma delle argomentazioni innanzi sviluppate, è opportuno riportare in questa sede il disposto dell'art. 10 D.Lgs. 241/97, che individua i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR nei “soggetti iscritti all per i propri contributi previdenziali, CP_1 ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all' devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei CP_3 redditi”. Orbene, è evidente che nell'anno 2012, la parte ricorrente non fosse iscritta all' e CP_1 ponesse, altresì, un legittimo affidamento circa il fatto di non dovervisi iscrivere, con la conseguenza che nessun dolo può ritenersi sussistente nella mancata compilazione del quadro RR. Per di più il giudicante osserva che le coordinate interpretative offerte dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6677/2019) sono applicabili ai casi in cui il debitore abbia tenuto una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità ad agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., Cass. n. 26269/2018 richiamata dalla stessa Cass. n. 6677/2019). Sennonché, nel caso di specie la parte ricorrente ha indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 un reddito da lavoro autonomo e lo stesso nella comunicazione CP_1 di iscrizione, ha dato atto che “da una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2012 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni”. Né più puntuali allegazioni l' ha introdotto a sostegno della sospensione. CP_1
Sul punto è utile rammentare che di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); in riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, in concreto, che la mancata denuncia del reddito non equivaleva, per la discutibilità della sussistenza stessa dell'obbligo, ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l , tra la Pt_2 mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo” (Cass. n. 37559/2021). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara prescritte le somme di cui all'avviso di addebito impugnato;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.04.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli