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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/01/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4832/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Adriana Di Gennaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Scipione
Rovito n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Bosone Giuseppe,
Guillot Vittorio, Lauri Giuseppe, Maione Raffaele, Napolitano Annibale, Salemme DA, TR MA, RR MA, VI EL ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.09.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso che, con sentenza n. 3555/2015 del 18.11.2015, resa nel procedimento ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
R.G. n. 326/2013, il Tribunale di Nola aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile da agosto 2013, riferiva che, nonostante la regolare notifica del provvedimento, l' non aveva provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione assistenziale in oggetto.
Affermando la sussistenza delle condizioni sanitarie e socio-economiche per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “… sulla base della sentenza dichiarativa n. 3555/15, accertata la CP_1 sussistenza dei requisiti socio economici in capo alla ricorrente, condannare l' al pagamento CP_1 in favore della sig.ra dell'assegno di invalidità a decorrere dal 01.08.13, Parte_1 condannando altresì il convenuto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dalla riconosciuta decorrenza per un importo totale di €.34.452,37, oltre interessi al soddisfo come da conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o di quella maggiore o minore somma o per quel diverso periodo che si determinerà in corso di causa;
in via subordinata ove il giudicante non ritenga sufficiente l'accertamento di cui alla sentenza dichiarativa n. 3555/15, accertare e dichiarare, anche a mezzo ctu, che la ricorrente è invalida nella misura dell'80% a decorrere dal 01.08.13”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando che “in esecuzione della sentenza n. 3555/2015 del 18.11.2015, corretta con ordinanza del 09.04.2019 emesse dal Tribunale di Nola … in data 23/03/2023 l' resistente CP_1 emetteva la comunicazione di liquidazione della prestazione di assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07510498, con decorrenza dal 01/08/2013 (cfr. comunicazione di liquidazione allegata). Per l'effetto in data 07/04/2023 si provvedeva al pagamento dell'intera somma riconosciuta in favore del ricorrente, comprensiva degli arretrati (cfr. documentazione probatoria allegata). Si evidenzia, inoltre, che a tutt'oggi il ricorrente percepisce regolarmente la prestazione di assegno mensile di assistenza”; concludeva per la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con le odierne note di trattazione scritta, confermava l'avvenuta liquidazione dei ratei dell'assegno di invalidità civile da parte dell' , aderendo alla richiesta di cessazione della CP_1 materia del contendere, ma insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_1 con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In ragione del riconoscimento del diritto in via amministrativa e dell'avvenuta liquidazione nelle more del giudizio della prestazione di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente titolare del credito abbia proceduto solo dopo la notifica del ricorso (febbraio 2023) a corrispondere le somme di cui la ricorrente chiedeva pagamento
(aprile 2023) riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Pertanto, le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, dei parametri minimi e della riduzione al 30% ex art. 4, comma 4, T.U. spese di giustizia – vanno integralmente poste a carico dell' , con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.303,70 CP_1 oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/01/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/01/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4832/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Adriana Di Gennaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via Scipione
Rovito n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Bosone Giuseppe,
Guillot Vittorio, Lauri Giuseppe, Maione Raffaele, Napolitano Annibale, Salemme DA, TR MA, RR MA, VI EL ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.09.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso che, con sentenza n. 3555/2015 del 18.11.2015, resa nel procedimento ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
R.G. n. 326/2013, il Tribunale di Nola aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile da agosto 2013, riferiva che, nonostante la regolare notifica del provvedimento, l' non aveva provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione assistenziale in oggetto.
Affermando la sussistenza delle condizioni sanitarie e socio-economiche per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “… sulla base della sentenza dichiarativa n. 3555/15, accertata la CP_1 sussistenza dei requisiti socio economici in capo alla ricorrente, condannare l' al pagamento CP_1 in favore della sig.ra dell'assegno di invalidità a decorrere dal 01.08.13, Parte_1 condannando altresì il convenuto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dalla riconosciuta decorrenza per un importo totale di €.34.452,37, oltre interessi al soddisfo come da conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o di quella maggiore o minore somma o per quel diverso periodo che si determinerà in corso di causa;
in via subordinata ove il giudicante non ritenga sufficiente l'accertamento di cui alla sentenza dichiarativa n. 3555/15, accertare e dichiarare, anche a mezzo ctu, che la ricorrente è invalida nella misura dell'80% a decorrere dal 01.08.13”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando che “in esecuzione della sentenza n. 3555/2015 del 18.11.2015, corretta con ordinanza del 09.04.2019 emesse dal Tribunale di Nola … in data 23/03/2023 l' resistente CP_1 emetteva la comunicazione di liquidazione della prestazione di assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07510498, con decorrenza dal 01/08/2013 (cfr. comunicazione di liquidazione allegata). Per l'effetto in data 07/04/2023 si provvedeva al pagamento dell'intera somma riconosciuta in favore del ricorrente, comprensiva degli arretrati (cfr. documentazione probatoria allegata). Si evidenzia, inoltre, che a tutt'oggi il ricorrente percepisce regolarmente la prestazione di assegno mensile di assistenza”; concludeva per la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con le odierne note di trattazione scritta, confermava l'avvenuta liquidazione dei ratei dell'assegno di invalidità civile da parte dell' , aderendo alla richiesta di cessazione della CP_1 materia del contendere, ma insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_1 con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In ragione del riconoscimento del diritto in via amministrativa e dell'avvenuta liquidazione nelle more del giudizio della prestazione di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente titolare del credito abbia proceduto solo dopo la notifica del ricorso (febbraio 2023) a corrispondere le somme di cui la ricorrente chiedeva pagamento
(aprile 2023) riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Pertanto, le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, dei parametri minimi e della riduzione al 30% ex art. 4, comma 4, T.U. spese di giustizia – vanno integralmente poste a carico dell' , con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.303,70 CP_1 oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/01/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno