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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8839 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14933/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14933/2022 r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] a Parte_1
CA (NA) c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Aceto C.F._1
( del Foro di Benevento, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale in 82037 TELESE TERME (BN) al Viale Minieri, nr. 161, giusta procura in atti.
- Attrice
E
Controparte_1
(c.f.: , C.F. con sede legale in Roma, Via
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Aurelia Antica n. 438, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sac. Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio
[...] C.F._3
dall'avv. Alberto De Cristofaro in virtù di mandato in atti.
- Convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art.2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09 giugno 2022, la signora ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_2
(sin d'ora “l' ”) per vedere accolte le seguenti
[...] CP_3
1
conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che le lesioni subite in data 29 marzo 2022 dalla sig.ra
sono state causate per responsabilità esclusiva della Parte_1 [...]
proprietaria dello spazio/ Controparte_4
cortile ove è occorso il sinistro;
b) condannare, conseguentemente, la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'istante come quantificati in premessa in €.
12.000,00, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa con consulenza medico legale, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'evento e fino al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procurato- re anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto:
1) che in data 29 marzo 2022, alle ore 16:00 circa, in Secondigliano di Napoli, nell'area antistante la Chiesa appartenente alla Controparte_6
, area custodita e adibita a parcheggio, la sig.ra , nello
[...] Parte_1
scendere dalla propria autovettura per recarsi a prelevare i bambini dalla scuola che lì ha sede, a causa del dislivello presente sulla pavimentazione e della presenza di buche colme di acqua non visibili, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
2) che l'anzidetta situazione di pericolo non era individuabile perché in alcun modo segnalata e, pertanto, l'istante non riusciva ad evitare l'insidi;
3) che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla convenuta che, in quanto proprietaria dell'area interessata, non provvedeva a mettere in sicurezza e a manutene- re lo spazio teatro del sinistro de quo;
4) che, a seguito della caduta, parte attrice subiva le lesioni meglio descritte in cita- zione, valutate nella misura del 4-5% di danno biologico permanente, con credito risarcitorio quantificato, sulla base delle tabelle di Milano, in € 12.000,00, oltre persona- lizzazione del danno, interessi e rivalutazione;
10) che, con lettera del 09.05.2022 inoltrata a mezzo pec, alla Provincia Italiana della
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e alla Cattolica Ass.ni S.p.a. la quale garantisce per Controparte_6
eventuali danni a titolo di responsabilità civile la predetta Congregazione, veniva formalmente richiesto il ristoro delle lesioni subite da parte attrice.
In diritto, l'attrice ha invocato la responsabilità del proprietario/custode ex art.2051
c.c..
Il convenuto Istituto ha contestato l'invocata responsabilità affermando che:
➢ la dinamica descritta dall'attrice è generica e non dimostra un nesso causale tra lo stato del luogo e i danni subiti;
➢ l'area in questione, secondo un'indagine della compagnia assicurativa, era in buone condizioni e priva di dislivelli;
➢ la caduta era, in realtà, attribuibile a una distrazione della sig.ra , Parte_1
abituale frequentatrice del luogo;
➢ la richiesta di risarcimento, pari ad € 12.000,00 non era supportata da prove adeguate.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria con condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali.
Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché ctu medico legale (affidata al dot- tor , la causa (nelle more riassegnata all'intestato G.U.) è stata Persona_1
rinviata alla data del 6 ottobre 2025 per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., disponen- dosi al contempo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
***
Prima di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre brevemente delineare
l'impianto deduttivo e valutare se lo stesso risulti provato all'esito dell'espletata prova testimoniale.
In citazione parte attrice ha sostenuto che “in data 29 marzo 2022, alle ore 16:00 circa, in Secondigliano di Napoli, nell'area antistante la Chiesa appartenente alla
, area custodita e adibita a Controparte_4
parcheggio, la sig.ra , nello scendere dalla propria autovettura per recarsi a Parte_1
prelevare i bambini dalla scuola che lì ha sede, a causa del dislivello presente sulla
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pavimentazione e della presenza di buche colme di acqua non visibili, perdeva
l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra”; anche nella lettera di messa in mora (cfr. pec del 09 maggio 2022 allegata dall'attore) parte attrice ha confermato la dinamica come sopra descritta, segnalando, in particolare, che, nel mentre scendeva dall'autovettura, avrebbe perso l'equilibrio a causa di un dislivello presente sulla pavimentazione;
“più nel dettaglio occorre precisare che sull'area interessata erano presenti delle buche colme di acqua non visibili e delle quali non era possibile stabilire la profondità; purtroppo una di queste pozzanghere si trovava esattamente all'altezza dell'auto della mia assistita, al quale, aprendo la portiera, ci finiva letteralmente dentro” (cfr. lettera di messa in mora del 09 maggio 2022).
In sintesi, la dinamica può così riassumersi: la signora , nell'aprire la portiera Pt_1
dell'auto e nel discendere dalla stessa, avrebbe posto il piede in una pozzanghera posta sulla superficie del parcheggio, di cui non era possibile percepire la profondità; in ragione di ciò, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe rovinata al suolo, subendo le lesioni descritte in citazione.
Parte attrice ha prodotto n.5 reperti fotografici, a suo dire rappresentativi dello stato dei luoghi;
escludendo la rilevanza probatoria della foto in cui l'attrice viene ripresa mentre cammina con le stampelle ovvero della foto rappresentativa di porzioni di radici sporgenti rispetto alla superficie dell'area di parcheggio, vengono in rilievo, invece, sia una foto rappresentativa dell'intera area destinata a parcheggio, sia, ancora, n.2 fotogrammi che forniscono la rappresentazione di pozzanghere formatesi sull'area in questione in occasione di precipitazioni atmosferiche.
Il convenuto non ha contestato il verificarsi del sinistro, ma ha contestato che CP_3
lo stesso fosse da ricondursi ad anomalie della superficie del parcheggio;
in particolare ha sostenuto che la lesione fosse da addebitarsi a distrazione dell'attrice, anche alla luce degli accertamenti sullo stato dei luoghi operati dalla coinvolta compagnia di assicurazione (accertamenti non meglio specificati) da cui sarebbe emersa l'esistenza di un'area asfaltata piuttosto regolare e priva di dislivelli.
Va segnalato che le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art.183 6° com- ma 1° termine, limitandosi a depositare le memorie di cui all'art.183 6° comma 2°
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termine c.p.c. volte all'articolazione dei mezzi istruttori.
Parte attrice, in particolare, ha fornito una rappresentazione dello stato dei luoghi che testimonierebbe come l' , in epoca successiva al sinistro, avrebbe ricoperto CP_3
l'area ove ebbe a verificarsi l'evento con un tappeto di erba sintetica, ciò proprio al fine di porre rimedio all'insidia ed al pericolo derivanti dalla presenza delle buche sull'asfalto; ha, in ogni caso, segnalato l'inadeguatezza di tale intervento modificativo.
Così delineato il quadro deduttivo, occorre riportare le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
Nel corso dell'udienza del 26.10.2023 è stato escusso il primo teste di parte conve- nuta, il sig. , custode alle dipendenze dell' , il quale ha dichiara- Testimone_1 CP_3
to: “Non ho assistito al fatto, ma sono al corrente perché sono stato insieme al sig. il primo a prestare soccorso alla signora . Preciso che la sig.ra riferì Persona_2 Pt_1
di aver messo un piede in fallo e aveva dolore alla caviglia su cui applicammo le apposite cure di primo soccorso”; interrogato sul se il piazzale si presentasse uniforme al momen- to del sinistro, il teste ha risposto affermativamente;
invitato a rendere dichiarazioni in ordine alla presenza di buche e dislivelli, il teste ha dichiarato: “non è vero ..tutto il parcheggio è coperto da erba sintetica tipo campo di calcio ed è uniforme…Anche all'epoca del fatti ricordo che era applicato il tappeto di erba sintetica, circa da tre anni…Riconosco il progetto nelle foto che mi vengono esibite dal fascicolo telematico di parte attrice, ma non riconosco la foto con il piede ed il tappeto sollevato, perché è uniforme….Si è vero, non mi risultano altri incidenti nel parcheggio…Non ricordo se nel giorno indicato piovesse”.
Nel corso della medesima udienza è stato escusso il secondo teste di parte convenu- ta, sig. , qualificatosi “gestore dell' e dipendente Persona_2 Controparte_1
dell'Ente”, che ha dichiarato: “ conosco la sig.ra , poiché i bambini sono al Centro Pt_1
ed ogni volta che li viene a prendere firma in ufficio dove io lavoro….io non ho assistito al fatto, non ne sono al corrente perché la sig.ra entrò in ufficio con il piede dolorante Pt_1
ed un po' gonfio, ma che non impediva alla sig.ra di camminare e rientrare a casa con
l'automobile….Quanto al soccorso dichiaro di aver applicato sul piede dolorante il ghiaccio Spray e la pomata Fastum… è vero abbiamo un tappeto di erba sintetica che lo
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ricopre…..Posso escludere la presenza di buche o dislivelli, perché anche io parcheggio abitualmente la mia auto o lo scooter…..lavoro da 11 anni e questo è stato il primo caso…..Il tappeto è stato messo circa 3 anni fa…..Riconosco il tappeto nelle foto che mi vengono esibite, ma non le foto con il piede…..Preciso che il tappeto era presente anche al momento del fatto con la puntualizzazione che solo l'area parcheggio è ricoperta da tappeto, quindi nell'area dove si parcheggia, dall'entrata fino in fondo per tutto il perimetro del parcheggio è presente il tappeto.La signora mi disse di aver parcheggiato nel parcheggio”.
A fronte di tali dichiarazioni, è stato reintrodotto il teste il quale, a Testimone_1
richiesta, ha ribadito che le vetture sostavano al tempo dei fatti sul solo tappeto di erba sintetica, anche se, nella specifica circostanza dei fatti stessi, non aveva verificato de visu se la vettura di sostasse sul medesimo tappeto verde, essendo lui Parte_1
impegnato a prestare un primo soccorso alla sig.ra all'interno dell'edificio. Ha, inoltre, dichiarato “ribadisco che dopo il normale ingresso interno su asfalto le macchine possono parcheggiare solo sul tappeto verde, salva qualche eventuale breve sosta che può capitare sull'asfalto….Preciso che la sig.ra ha detto di essere caduta o inciam- Pt_1
pata nel parcheggio”.
Infine, nel corso della medesima udienza, è stato escusso l'unico teste di parte attri- ce, signor , il quale ha dichiarato che prima del sinistro non conosceva Tes_2
l'attrice ed era presente sui luoghi di causa in quanto frequentatore di una “persona che aveva i figli a scuola lì”.
Il teste, interrogato sul capo 1 della memoria istruttoria (“Vero che in data 29 marzo
2022, alle ore 16:00 circa, in Secondigliano di Napoli, nell'area antistante la Chiesa appartenente alla , area Controparte_4
custodita e adibita a parcheggio, la sig.ra , nello scendere dalla propria Parte_1
autovettura e nell'appoggiare il piede destro fuori dall'abitacolo, finiva in una buca presente sulla superficie dell'area adibita a parcheggio e cadeva rovinosamente a terra”) ha dichiarato: “è vero, sono a conoscenza del fatto perché ho visto la signora cadere.
Preciso che non ho visto dopo cosa accadesse, perché non ho prestato attenzione e mi sono allontanato, preciso di aver assistito e di averla alzata da terra. Preciso che la
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signora lamentava dolore ed io avrei voluto chiamare l'autoambulanza, ma la signora dichiarò che era necessario prendere i bambini”.
Sul capo 2 (““Vero che la superficie dell'area adibita a parcheggio è costituita da asfal- to bituminoso”) il teste ha dichiarato “ricordo che all'epoca dei fatti vi erano buche, radici di alberi ed era dissestato, non so come sia adesso, perché non frequento più il centro”.
Sul Capo 3 (“Vero che la buca/avvallamento non era visibile perché ricolma di acqua piovana”) il teste ha risposto “è vero quel giorno pioveva. Preciso di non aver visto alcun tappeto di erba sintetica, se c'era me lo ricordavo”.
Sul Capo 4 (“Vero che gli avvallamenti e le buche non erano in alcun modo segnalati”) il teste ha dichiarato “non vi era alcuna segnalazione della presenza di buche”.
Sul capo 5 (“Vero che successivamente alla caduta della sig.ra la Pt_1 [...]
ha ricoperto le sconnessioni dell'area parcheggio Controparte_7
con un tappeto di erba sintetica senza livellare il sottofondo aggravando la situazione di pericolo”) il teste ha risposto “fino ad un paio di mesi dopo non c'era nessun tappeto, non so cosa sia accaduto dopo…..Ribadisco che al momento dei fatti, allorquando, la signora cadde davanti alla Chiesa non vi era sul posto alcun tappeto verde di erba sintetica, né davanti, né intorno alla Chiesa ed in nessun punto del cortile interno”.
Orbene, passando alla valutazione del materiale istruttorio in esame, va riaffermata la sostanziale inattendibilità e non credibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, avuto riguardo alle uniche circostanze riferite ed astrattamente rilevanti ai fini ricostruttivi, non avendo assistito al sinistro.
Invero l'assunto riferito dai testimoni in questione, secondo cui al momento del sinistro la superficie del parcheggio si presentava completamente rivestita da un tappeto di erba sintetica, appare contrastare in maniera palese con l'impianto dedut- tivo e probatorio cristallizzatosi all'esito della decorrenza dei termini di cui all'art.183
6° comma c.p.c..
Invero:
a) parte attrice, in atto di citazione, non solo ha puntualmente descritto e dedotto le caratteristiche della superficie ove ebbe a verificarsi il sinistro, ma ha finanche de-
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positato ben 5 fotografie rappresentative dello stato dei luoghi, conformi a detta descrizione;
b) parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio e finanche in sede di memoria ex art.183 6° comma 2° comma c.p.c., non ha mai, neppure genericamente, so- stenuto che le fotografie prodotte in occasione dell'iscrizione a ruolo della causa non corrispondessero allo stato dei luoghi;
in nessun passaggio si rinviene, peral- tro, il richiamo ad un parcheggio delle auto integralmente rivestito a mezzo tappe- to di erba sintetica;
tale condotta processuale assume un indubbia rilevanza ai fini di quanto previsto dall'art.115 c.p.c. in quanto la descrizione e rappresentazione dello stato dei luoghi può farsi rientrare nel novero dei fatti non specificamente contestati;
la convenuta, nell'allegata descrizione dello stato dei luoghi, ha di con- tro fatto espresso riferimento ad una “area piuttosto ampia realizzata in asfalto piuttosto regolare e priva di dislivelli”;
c) le fotografie rappresentative di una superficie ricoperta da un tappeto di erba sintetica sono state depositate dall'attrice unitamente alla memoria di cui all'art.183 6° comma 2° c.p.c. proprio al fine di comprovare la modifica dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni presenti al momento del sinistro;
nulla ha speci- ficamente replicato o contestato la convenuta con la memoria di cui all'art.183 6° comma 3° termine c.p.c..
Tali circostanze si riverberano sulla valutazione di inattendibilità e non credibilità delle deposizioni dei testi di parte convenuta, sotto il profilo sopra indicato, corrobora- to, peraltro, dal palese interesse dei testi a rendere dichiarazioni compiacenti, ciò in virtù della dichiarata qualità di custode e gestore dell'istituto, circostanze che, ove adeguatamente approfondite, avrebbero potuto finanche condurre ad una declaratoria di incapacità a deporre, ove tempestivamente eccepito.
Alla luce di ciò, va, di contro, affermata la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice che ha sostanzialmente confermato l'impianto deduttivo della stessa e la dinamica descritta nell'atto introduttivo; non sono, invero, emersi significa- tivi elementi atti a far dubitare della credibilità ed attendibilità di detto testimone.
Tale valutazione è corroborata dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto
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presso il P.O. di Giugliano emerge, infine, che l'attrice ebbe a riferire di essersi infortu- nata a [...] presenza di un dislivello del manto stradale del parcheggio in esame.
Occorre, a tal punto, interrogarsi sul se tale dinamica sia, in ogni caso, idonea a confi- gurare una responsabilità del convenuto istituto.
Ritiene questo Giudice che possa dirsi accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione di dissesto (buca presente sul piano stradale) in cui versava il bene in titolarità/custodia di parte convenuta, e l'evento lesivo per cui è causa;
da ciò è possibile far derivare la valutazione di sussistenza della responsabilità del convenuto ente per i danni cagionati.
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibi- lità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato, come nel caso di specie, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costitui- ta dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene nella fattispecie, accertato il predetto nesso causale e l'assenza di circostanze integranti il fortuito, ritiene questo Giudice che sussistano in ogni caso i presupposti per riconoscere un non trascurabile concorso colposo della danneggiata nella produzione del sinistro, atteso che il sinistro si è verificato a causa di una buca ricolma d'acqua piovana (cfr. fotografie depositate dall'attrice in occasione della costituzione in giudi-
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zio), in un contesto, peraltro, di diffuso e generalizzato dissesto dell'intera area circo- stante, ove erano presenti altre pozzanghere.
Dall'esame del materiale fotografico prodotto dall'attrice, emergono in prima battuta le considerevoli e significative dimensioni delle pozzanghere, che avrebbero consentito una non complessa individuazione ad uno sguardo attento nell'incedere.
La possibilità per il soggetto danneggiato di avvedersi con facilità della fonte di peri- colo e,
per questi motivi
, di evitarla con un comportamento prudente, rende in parte corresponsabile del danno anche l'attrice.
Invero la Suprema Corte ha affermato che “a carico di chi transita su di una strada dissestata grava un onere massimo di attenzione. Ciò non può spingersi fino al punto di pretendere dall'utente la scelta di transitare per un'altra strada, ma comporta l'onere della massima prudenza in quanto la situazione di pericolo è altamente prevedibile” (cfr.
Cass. Civ., III sez., 20 gennaio 2014 n. 999).
A ciò va aggiunto che la buca in cui cadeva l'attrice era ricolma di acqua piovana e, pertanto, la presenza di una pozzanghera avrebbe dovuto consigliare alla stessa di prestare maggiore attenzione del solito nell'utilizzare la strada, potendo la pozzanghe- ra nascondere un pericolo (cfr. in tal senso Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
4778/2024 pubblicata il 26/11/2024, che, nel confermare la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, ha affermato che “dalle foto emerge che il tratto del marciapiede interessato dal sinistro era disconnesso in più punti e la buca al limite della quale è caduta .. era ripiena d'acqua, dati tutti che avrebbero dovuto consigliare una maggiore attenzione, dovendo, altresì, rilevarsi che, comunque, se non con luce particolarmente intensa, la strada era illuminata e, proprio guardando le rappresentazioni fotografiche, in quel punto non vi erano ostacoli alla visionale, tantomeno alberi che impedissero di scorgere il tratto di strada”).
Nel caso in esame l'orario in cui ebbe a verificarsi il sinistro garantiva un'ottima visibi- lità della superficie ove l'attrice ebbe a poggiare il piede, né sono state addotte circo- stanze (quali, ad esempio, l'esser in corso una pioggia copiosa) tali da ostacolare ovvero rendere più difficoltosa la percezione del pericolo rappresentato dalla pozzanghera in esame.
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Il comportamento colposo del danneggiato non è di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, concretamente riconoscibile nella misura del 40%.
Circa la quantificazione del danno procurato all'integrità psico-fisica dell'attrice, oc- corre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona del danneggiato in sé considerata, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico – sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé considerata, senza dover aver riguardo altresì all'attitudine del soggetto a procacciar- si redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'attrice riportò in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte in ctu, cui si rinvia.
Da tale evento traumatico in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati i seguenti danni:
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.T.) limitato a giorni 10, valutabile mediamente intorno al 100%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 20, valutabile mediamente intorno al 75%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 15, valutabile mediamente intorno al 50%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 15, valutabile mediamente intorno al 25%.
- postumi permanenti che, nel caso specifico, incidono esclusivamente sulla sua inte- grità psico -fisica (c.d. danno biologico) nella misura del 3%.
Pertanto, in linea con l'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la pronuncia n.
184/1986 della Corte Costituzionale («il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043
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c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico»), il danno fisico dall'attore subito può liquidarsi sotto il profilo del cd. danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica del soggetto, concetto che ricomprende il danno alla vita di relazione, da inabilità temporanea, da perdita di chance, non patrimoniale etc.
Il criterio di quantificazione utilizzato da questo Giudice è da rinvenirsi nelle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Ciò detto, alla luce dell'età della persona infortunata al momento dello stabilizzarsi dei postumi (34 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, può liquidarsi, all'attualità la somma di euro 8.627,75 (euro 3.926,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente calcolata al 3% ed euro 4.168,75 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea nonché euro 533,00 per spese medi- che riconosciute dal ctu come congrue).
Considerato che, inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto, con sentenza n. 26972/2008, la valenza unitaria del danno non patrimoniale, che la parte attrice ha domandato il risarcimento per tutti i danni, nessuno escluso, e tenuto conto della presumibile sussistenza delle sofferenze derivanti dalle lesioni patite valutate dal consulente tecnico, si riconosce, esclusivamente a titolo di danno morale, la somma di ulteriori euro 700,00, per un totale di euro 9.327,75.
In ragione di quanto sopra accertato e dell'applicazione della decurtazione del 40% in ragione dell'affermato concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva CP_8
di euro 5.596,65.
Perché possa applicarsi il calcolo degli interessi compensativi che vanno ad integrare il lucro cessante per mancato tempestivo godimento della somma liquidata, secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia del 17 febbraio
1995, n. 1712, e successive pronunce conformi, occorre rapportare detto importo al momento del fatto e successivamente riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale su detta somma, come rivalutata secondo indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'intera somma, come sopra determinata, vanno altresì computati gli interessi le-
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gali dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda, con loro attribuzione in favore dell'Avvocato Luisa Aceto ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese derivanti dalla consulenza tecnica di ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, la quale va condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo provvisoriamente corrisposte al nominato consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, in persona del Dr. Marcello Amura, defi- nitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna la convenuta la Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore
[...]
di , della complessiva somma di euro 5.596,65 per le ragioni di cui in motiva- Parte_1
zione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposi- to della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 15 aprile 2021 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, a partire dal 29 marzo 2022 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.;
2. condanna la convenuta Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese
[...]
di lite in favore dell'attrice nella misura di euro 3.700,00 per onorario, oltre Parte_1
rimborso spese esenti documentate, IVA, C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
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4. pone definitivamente a carico della convenuta la
[...]
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., le spese della consulenza tecnica resa dal medico legale, come liquidate in corso di causa, con condanna a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente già anticipate.
Così deciso in Napoli il 07 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14933/2022 r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] a Parte_1
CA (NA) c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Aceto C.F._1
( del Foro di Benevento, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale in 82037 TELESE TERME (BN) al Viale Minieri, nr. 161, giusta procura in atti.
- Attrice
E
Controparte_1
(c.f.: , C.F. con sede legale in Roma, Via
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Aurelia Antica n. 438, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sac. Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio
[...] C.F._3
dall'avv. Alberto De Cristofaro in virtù di mandato in atti.
- Convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art.2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09 giugno 2022, la signora ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_2
(sin d'ora “l' ”) per vedere accolte le seguenti
[...] CP_3
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conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che le lesioni subite in data 29 marzo 2022 dalla sig.ra
sono state causate per responsabilità esclusiva della Parte_1 [...]
proprietaria dello spazio/ Controparte_4
cortile ove è occorso il sinistro;
b) condannare, conseguentemente, la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'istante come quantificati in premessa in €.
12.000,00, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa con consulenza medico legale, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'evento e fino al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procurato- re anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto:
1) che in data 29 marzo 2022, alle ore 16:00 circa, in Secondigliano di Napoli, nell'area antistante la Chiesa appartenente alla Controparte_6
, area custodita e adibita a parcheggio, la sig.ra , nello
[...] Parte_1
scendere dalla propria autovettura per recarsi a prelevare i bambini dalla scuola che lì ha sede, a causa del dislivello presente sulla pavimentazione e della presenza di buche colme di acqua non visibili, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
2) che l'anzidetta situazione di pericolo non era individuabile perché in alcun modo segnalata e, pertanto, l'istante non riusciva ad evitare l'insidi;
3) che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla convenuta che, in quanto proprietaria dell'area interessata, non provvedeva a mettere in sicurezza e a manutene- re lo spazio teatro del sinistro de quo;
4) che, a seguito della caduta, parte attrice subiva le lesioni meglio descritte in cita- zione, valutate nella misura del 4-5% di danno biologico permanente, con credito risarcitorio quantificato, sulla base delle tabelle di Milano, in € 12.000,00, oltre persona- lizzazione del danno, interessi e rivalutazione;
10) che, con lettera del 09.05.2022 inoltrata a mezzo pec, alla Provincia Italiana della
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e alla Cattolica Ass.ni S.p.a. la quale garantisce per Controparte_6
eventuali danni a titolo di responsabilità civile la predetta Congregazione, veniva formalmente richiesto il ristoro delle lesioni subite da parte attrice.
In diritto, l'attrice ha invocato la responsabilità del proprietario/custode ex art.2051
c.c..
Il convenuto Istituto ha contestato l'invocata responsabilità affermando che:
➢ la dinamica descritta dall'attrice è generica e non dimostra un nesso causale tra lo stato del luogo e i danni subiti;
➢ l'area in questione, secondo un'indagine della compagnia assicurativa, era in buone condizioni e priva di dislivelli;
➢ la caduta era, in realtà, attribuibile a una distrazione della sig.ra , Parte_1
abituale frequentatrice del luogo;
➢ la richiesta di risarcimento, pari ad € 12.000,00 non era supportata da prove adeguate.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria con condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali.
Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché ctu medico legale (affidata al dot- tor , la causa (nelle more riassegnata all'intestato G.U.) è stata Persona_1
rinviata alla data del 6 ottobre 2025 per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., disponen- dosi al contempo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
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Prima di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre brevemente delineare
l'impianto deduttivo e valutare se lo stesso risulti provato all'esito dell'espletata prova testimoniale.
In citazione parte attrice ha sostenuto che “in data 29 marzo 2022, alle ore 16:00 circa, in Secondigliano di Napoli, nell'area antistante la Chiesa appartenente alla
, area custodita e adibita a Controparte_4
parcheggio, la sig.ra , nello scendere dalla propria autovettura per recarsi a Parte_1
prelevare i bambini dalla scuola che lì ha sede, a causa del dislivello presente sulla
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pavimentazione e della presenza di buche colme di acqua non visibili, perdeva
l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra”; anche nella lettera di messa in mora (cfr. pec del 09 maggio 2022 allegata dall'attore) parte attrice ha confermato la dinamica come sopra descritta, segnalando, in particolare, che, nel mentre scendeva dall'autovettura, avrebbe perso l'equilibrio a causa di un dislivello presente sulla pavimentazione;
“più nel dettaglio occorre precisare che sull'area interessata erano presenti delle buche colme di acqua non visibili e delle quali non era possibile stabilire la profondità; purtroppo una di queste pozzanghere si trovava esattamente all'altezza dell'auto della mia assistita, al quale, aprendo la portiera, ci finiva letteralmente dentro” (cfr. lettera di messa in mora del 09 maggio 2022).
In sintesi, la dinamica può così riassumersi: la signora , nell'aprire la portiera Pt_1
dell'auto e nel discendere dalla stessa, avrebbe posto il piede in una pozzanghera posta sulla superficie del parcheggio, di cui non era possibile percepire la profondità; in ragione di ciò, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe rovinata al suolo, subendo le lesioni descritte in citazione.
Parte attrice ha prodotto n.5 reperti fotografici, a suo dire rappresentativi dello stato dei luoghi;
escludendo la rilevanza probatoria della foto in cui l'attrice viene ripresa mentre cammina con le stampelle ovvero della foto rappresentativa di porzioni di radici sporgenti rispetto alla superficie dell'area di parcheggio, vengono in rilievo, invece, sia una foto rappresentativa dell'intera area destinata a parcheggio, sia, ancora, n.2 fotogrammi che forniscono la rappresentazione di pozzanghere formatesi sull'area in questione in occasione di precipitazioni atmosferiche.
Il convenuto non ha contestato il verificarsi del sinistro, ma ha contestato che CP_3
lo stesso fosse da ricondursi ad anomalie della superficie del parcheggio;
in particolare ha sostenuto che la lesione fosse da addebitarsi a distrazione dell'attrice, anche alla luce degli accertamenti sullo stato dei luoghi operati dalla coinvolta compagnia di assicurazione (accertamenti non meglio specificati) da cui sarebbe emersa l'esistenza di un'area asfaltata piuttosto regolare e priva di dislivelli.
Va segnalato che le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art.183 6° com- ma 1° termine, limitandosi a depositare le memorie di cui all'art.183 6° comma 2°
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termine c.p.c. volte all'articolazione dei mezzi istruttori.
Parte attrice, in particolare, ha fornito una rappresentazione dello stato dei luoghi che testimonierebbe come l' , in epoca successiva al sinistro, avrebbe ricoperto CP_3
l'area ove ebbe a verificarsi l'evento con un tappeto di erba sintetica, ciò proprio al fine di porre rimedio all'insidia ed al pericolo derivanti dalla presenza delle buche sull'asfalto; ha, in ogni caso, segnalato l'inadeguatezza di tale intervento modificativo.
Così delineato il quadro deduttivo, occorre riportare le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
Nel corso dell'udienza del 26.10.2023 è stato escusso il primo teste di parte conve- nuta, il sig. , custode alle dipendenze dell' , il quale ha dichiara- Testimone_1 CP_3
to: “Non ho assistito al fatto, ma sono al corrente perché sono stato insieme al sig. il primo a prestare soccorso alla signora . Preciso che la sig.ra riferì Persona_2 Pt_1
di aver messo un piede in fallo e aveva dolore alla caviglia su cui applicammo le apposite cure di primo soccorso”; interrogato sul se il piazzale si presentasse uniforme al momen- to del sinistro, il teste ha risposto affermativamente;
invitato a rendere dichiarazioni in ordine alla presenza di buche e dislivelli, il teste ha dichiarato: “non è vero ..tutto il parcheggio è coperto da erba sintetica tipo campo di calcio ed è uniforme…Anche all'epoca del fatti ricordo che era applicato il tappeto di erba sintetica, circa da tre anni…Riconosco il progetto nelle foto che mi vengono esibite dal fascicolo telematico di parte attrice, ma non riconosco la foto con il piede ed il tappeto sollevato, perché è uniforme….Si è vero, non mi risultano altri incidenti nel parcheggio…Non ricordo se nel giorno indicato piovesse”.
Nel corso della medesima udienza è stato escusso il secondo teste di parte convenu- ta, sig. , qualificatosi “gestore dell' e dipendente Persona_2 Controparte_1
dell'Ente”, che ha dichiarato: “ conosco la sig.ra , poiché i bambini sono al Centro Pt_1
ed ogni volta che li viene a prendere firma in ufficio dove io lavoro….io non ho assistito al fatto, non ne sono al corrente perché la sig.ra entrò in ufficio con il piede dolorante Pt_1
ed un po' gonfio, ma che non impediva alla sig.ra di camminare e rientrare a casa con
l'automobile….Quanto al soccorso dichiaro di aver applicato sul piede dolorante il ghiaccio Spray e la pomata Fastum… è vero abbiamo un tappeto di erba sintetica che lo
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ricopre…..Posso escludere la presenza di buche o dislivelli, perché anche io parcheggio abitualmente la mia auto o lo scooter…..lavoro da 11 anni e questo è stato il primo caso…..Il tappeto è stato messo circa 3 anni fa…..Riconosco il tappeto nelle foto che mi vengono esibite, ma non le foto con il piede…..Preciso che il tappeto era presente anche al momento del fatto con la puntualizzazione che solo l'area parcheggio è ricoperta da tappeto, quindi nell'area dove si parcheggia, dall'entrata fino in fondo per tutto il perimetro del parcheggio è presente il tappeto.La signora mi disse di aver parcheggiato nel parcheggio”.
A fronte di tali dichiarazioni, è stato reintrodotto il teste il quale, a Testimone_1
richiesta, ha ribadito che le vetture sostavano al tempo dei fatti sul solo tappeto di erba sintetica, anche se, nella specifica circostanza dei fatti stessi, non aveva verificato de visu se la vettura di sostasse sul medesimo tappeto verde, essendo lui Parte_1
impegnato a prestare un primo soccorso alla sig.ra all'interno dell'edificio. Ha, inoltre, dichiarato “ribadisco che dopo il normale ingresso interno su asfalto le macchine possono parcheggiare solo sul tappeto verde, salva qualche eventuale breve sosta che può capitare sull'asfalto….Preciso che la sig.ra ha detto di essere caduta o inciam- Pt_1
pata nel parcheggio”.
Infine, nel corso della medesima udienza, è stato escusso l'unico teste di parte attri- ce, signor , il quale ha dichiarato che prima del sinistro non conosceva Tes_2
l'attrice ed era presente sui luoghi di causa in quanto frequentatore di una “persona che aveva i figli a scuola lì”.
Il teste, interrogato sul capo 1 della memoria istruttoria (“Vero che in data 29 marzo
2022, alle ore 16:00 circa, in Secondigliano di Napoli, nell'area antistante la Chiesa appartenente alla , area Controparte_4
custodita e adibita a parcheggio, la sig.ra , nello scendere dalla propria Parte_1
autovettura e nell'appoggiare il piede destro fuori dall'abitacolo, finiva in una buca presente sulla superficie dell'area adibita a parcheggio e cadeva rovinosamente a terra”) ha dichiarato: “è vero, sono a conoscenza del fatto perché ho visto la signora cadere.
Preciso che non ho visto dopo cosa accadesse, perché non ho prestato attenzione e mi sono allontanato, preciso di aver assistito e di averla alzata da terra. Preciso che la
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signora lamentava dolore ed io avrei voluto chiamare l'autoambulanza, ma la signora dichiarò che era necessario prendere i bambini”.
Sul capo 2 (““Vero che la superficie dell'area adibita a parcheggio è costituita da asfal- to bituminoso”) il teste ha dichiarato “ricordo che all'epoca dei fatti vi erano buche, radici di alberi ed era dissestato, non so come sia adesso, perché non frequento più il centro”.
Sul Capo 3 (“Vero che la buca/avvallamento non era visibile perché ricolma di acqua piovana”) il teste ha risposto “è vero quel giorno pioveva. Preciso di non aver visto alcun tappeto di erba sintetica, se c'era me lo ricordavo”.
Sul Capo 4 (“Vero che gli avvallamenti e le buche non erano in alcun modo segnalati”) il teste ha dichiarato “non vi era alcuna segnalazione della presenza di buche”.
Sul capo 5 (“Vero che successivamente alla caduta della sig.ra la Pt_1 [...]
ha ricoperto le sconnessioni dell'area parcheggio Controparte_7
con un tappeto di erba sintetica senza livellare il sottofondo aggravando la situazione di pericolo”) il teste ha risposto “fino ad un paio di mesi dopo non c'era nessun tappeto, non so cosa sia accaduto dopo…..Ribadisco che al momento dei fatti, allorquando, la signora cadde davanti alla Chiesa non vi era sul posto alcun tappeto verde di erba sintetica, né davanti, né intorno alla Chiesa ed in nessun punto del cortile interno”.
Orbene, passando alla valutazione del materiale istruttorio in esame, va riaffermata la sostanziale inattendibilità e non credibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, avuto riguardo alle uniche circostanze riferite ed astrattamente rilevanti ai fini ricostruttivi, non avendo assistito al sinistro.
Invero l'assunto riferito dai testimoni in questione, secondo cui al momento del sinistro la superficie del parcheggio si presentava completamente rivestita da un tappeto di erba sintetica, appare contrastare in maniera palese con l'impianto dedut- tivo e probatorio cristallizzatosi all'esito della decorrenza dei termini di cui all'art.183
6° comma c.p.c..
Invero:
a) parte attrice, in atto di citazione, non solo ha puntualmente descritto e dedotto le caratteristiche della superficie ove ebbe a verificarsi il sinistro, ma ha finanche de-
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positato ben 5 fotografie rappresentative dello stato dei luoghi, conformi a detta descrizione;
b) parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio e finanche in sede di memoria ex art.183 6° comma 2° comma c.p.c., non ha mai, neppure genericamente, so- stenuto che le fotografie prodotte in occasione dell'iscrizione a ruolo della causa non corrispondessero allo stato dei luoghi;
in nessun passaggio si rinviene, peral- tro, il richiamo ad un parcheggio delle auto integralmente rivestito a mezzo tappe- to di erba sintetica;
tale condotta processuale assume un indubbia rilevanza ai fini di quanto previsto dall'art.115 c.p.c. in quanto la descrizione e rappresentazione dello stato dei luoghi può farsi rientrare nel novero dei fatti non specificamente contestati;
la convenuta, nell'allegata descrizione dello stato dei luoghi, ha di con- tro fatto espresso riferimento ad una “area piuttosto ampia realizzata in asfalto piuttosto regolare e priva di dislivelli”;
c) le fotografie rappresentative di una superficie ricoperta da un tappeto di erba sintetica sono state depositate dall'attrice unitamente alla memoria di cui all'art.183 6° comma 2° c.p.c. proprio al fine di comprovare la modifica dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni presenti al momento del sinistro;
nulla ha speci- ficamente replicato o contestato la convenuta con la memoria di cui all'art.183 6° comma 3° termine c.p.c..
Tali circostanze si riverberano sulla valutazione di inattendibilità e non credibilità delle deposizioni dei testi di parte convenuta, sotto il profilo sopra indicato, corrobora- to, peraltro, dal palese interesse dei testi a rendere dichiarazioni compiacenti, ciò in virtù della dichiarata qualità di custode e gestore dell'istituto, circostanze che, ove adeguatamente approfondite, avrebbero potuto finanche condurre ad una declaratoria di incapacità a deporre, ove tempestivamente eccepito.
Alla luce di ciò, va, di contro, affermata la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice che ha sostanzialmente confermato l'impianto deduttivo della stessa e la dinamica descritta nell'atto introduttivo; non sono, invero, emersi significa- tivi elementi atti a far dubitare della credibilità ed attendibilità di detto testimone.
Tale valutazione è corroborata dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto
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presso il P.O. di Giugliano emerge, infine, che l'attrice ebbe a riferire di essersi infortu- nata a [...] presenza di un dislivello del manto stradale del parcheggio in esame.
Occorre, a tal punto, interrogarsi sul se tale dinamica sia, in ogni caso, idonea a confi- gurare una responsabilità del convenuto istituto.
Ritiene questo Giudice che possa dirsi accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione di dissesto (buca presente sul piano stradale) in cui versava il bene in titolarità/custodia di parte convenuta, e l'evento lesivo per cui è causa;
da ciò è possibile far derivare la valutazione di sussistenza della responsabilità del convenuto ente per i danni cagionati.
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibi- lità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato, come nel caso di specie, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costitui- ta dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene nella fattispecie, accertato il predetto nesso causale e l'assenza di circostanze integranti il fortuito, ritiene questo Giudice che sussistano in ogni caso i presupposti per riconoscere un non trascurabile concorso colposo della danneggiata nella produzione del sinistro, atteso che il sinistro si è verificato a causa di una buca ricolma d'acqua piovana (cfr. fotografie depositate dall'attrice in occasione della costituzione in giudi-
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zio), in un contesto, peraltro, di diffuso e generalizzato dissesto dell'intera area circo- stante, ove erano presenti altre pozzanghere.
Dall'esame del materiale fotografico prodotto dall'attrice, emergono in prima battuta le considerevoli e significative dimensioni delle pozzanghere, che avrebbero consentito una non complessa individuazione ad uno sguardo attento nell'incedere.
La possibilità per il soggetto danneggiato di avvedersi con facilità della fonte di peri- colo e,
per questi motivi
, di evitarla con un comportamento prudente, rende in parte corresponsabile del danno anche l'attrice.
Invero la Suprema Corte ha affermato che “a carico di chi transita su di una strada dissestata grava un onere massimo di attenzione. Ciò non può spingersi fino al punto di pretendere dall'utente la scelta di transitare per un'altra strada, ma comporta l'onere della massima prudenza in quanto la situazione di pericolo è altamente prevedibile” (cfr.
Cass. Civ., III sez., 20 gennaio 2014 n. 999).
A ciò va aggiunto che la buca in cui cadeva l'attrice era ricolma di acqua piovana e, pertanto, la presenza di una pozzanghera avrebbe dovuto consigliare alla stessa di prestare maggiore attenzione del solito nell'utilizzare la strada, potendo la pozzanghe- ra nascondere un pericolo (cfr. in tal senso Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
4778/2024 pubblicata il 26/11/2024, che, nel confermare la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, ha affermato che “dalle foto emerge che il tratto del marciapiede interessato dal sinistro era disconnesso in più punti e la buca al limite della quale è caduta .. era ripiena d'acqua, dati tutti che avrebbero dovuto consigliare una maggiore attenzione, dovendo, altresì, rilevarsi che, comunque, se non con luce particolarmente intensa, la strada era illuminata e, proprio guardando le rappresentazioni fotografiche, in quel punto non vi erano ostacoli alla visionale, tantomeno alberi che impedissero di scorgere il tratto di strada”).
Nel caso in esame l'orario in cui ebbe a verificarsi il sinistro garantiva un'ottima visibi- lità della superficie ove l'attrice ebbe a poggiare il piede, né sono state addotte circo- stanze (quali, ad esempio, l'esser in corso una pioggia copiosa) tali da ostacolare ovvero rendere più difficoltosa la percezione del pericolo rappresentato dalla pozzanghera in esame.
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Il comportamento colposo del danneggiato non è di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, concretamente riconoscibile nella misura del 40%.
Circa la quantificazione del danno procurato all'integrità psico-fisica dell'attrice, oc- corre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona del danneggiato in sé considerata, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico – sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé considerata, senza dover aver riguardo altresì all'attitudine del soggetto a procacciar- si redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'attrice riportò in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte in ctu, cui si rinvia.
Da tale evento traumatico in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati i seguenti danni:
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.T.) limitato a giorni 10, valutabile mediamente intorno al 100%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 20, valutabile mediamente intorno al 75%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 15, valutabile mediamente intorno al 50%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 15, valutabile mediamente intorno al 25%.
- postumi permanenti che, nel caso specifico, incidono esclusivamente sulla sua inte- grità psico -fisica (c.d. danno biologico) nella misura del 3%.
Pertanto, in linea con l'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la pronuncia n.
184/1986 della Corte Costituzionale («il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043
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c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico»), il danno fisico dall'attore subito può liquidarsi sotto il profilo del cd. danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica del soggetto, concetto che ricomprende il danno alla vita di relazione, da inabilità temporanea, da perdita di chance, non patrimoniale etc.
Il criterio di quantificazione utilizzato da questo Giudice è da rinvenirsi nelle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Ciò detto, alla luce dell'età della persona infortunata al momento dello stabilizzarsi dei postumi (34 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, può liquidarsi, all'attualità la somma di euro 8.627,75 (euro 3.926,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente calcolata al 3% ed euro 4.168,75 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea nonché euro 533,00 per spese medi- che riconosciute dal ctu come congrue).
Considerato che, inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto, con sentenza n. 26972/2008, la valenza unitaria del danno non patrimoniale, che la parte attrice ha domandato il risarcimento per tutti i danni, nessuno escluso, e tenuto conto della presumibile sussistenza delle sofferenze derivanti dalle lesioni patite valutate dal consulente tecnico, si riconosce, esclusivamente a titolo di danno morale, la somma di ulteriori euro 700,00, per un totale di euro 9.327,75.
In ragione di quanto sopra accertato e dell'applicazione della decurtazione del 40% in ragione dell'affermato concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva CP_8
di euro 5.596,65.
Perché possa applicarsi il calcolo degli interessi compensativi che vanno ad integrare il lucro cessante per mancato tempestivo godimento della somma liquidata, secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia del 17 febbraio
1995, n. 1712, e successive pronunce conformi, occorre rapportare detto importo al momento del fatto e successivamente riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale su detta somma, come rivalutata secondo indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'intera somma, come sopra determinata, vanno altresì computati gli interessi le-
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gali dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda, con loro attribuzione in favore dell'Avvocato Luisa Aceto ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese derivanti dalla consulenza tecnica di ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, la quale va condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo provvisoriamente corrisposte al nominato consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, in persona del Dr. Marcello Amura, defi- nitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna la convenuta la Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore
[...]
di , della complessiva somma di euro 5.596,65 per le ragioni di cui in motiva- Parte_1
zione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposi- to della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 15 aprile 2021 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, a partire dal 29 marzo 2022 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.;
2. condanna la convenuta Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese
[...]
di lite in favore dell'attrice nella misura di euro 3.700,00 per onorario, oltre Parte_1
rimborso spese esenti documentate, IVA, C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
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4. pone definitivamente a carico della convenuta la
[...]
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., le spese della consulenza tecnica resa dal medico legale, come liquidate in corso di causa, con condanna a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente già anticipate.
Così deciso in Napoli il 07 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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