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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TO AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3585/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVFIR0300015 SANZIONI 2023
- sul ricorso n. 3586/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Srls -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70100 Bari BA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONI n. TVFIR0300017 SANZIONI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2894/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, tempestivamente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria il 28.11.2024 NRicorrente_1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA – P.IVA_1 ha impugnato l'atto di Avviso IRROGAZIONE SANZIONI N. TVFIR0300017-2024 per il periodo d'imposta: 2023 relativo a II.DD.
+ I.V.A.
La società ricorrente ha dedotto che il provvedimento scaturisce dai rilievi esposti nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Luogo_1 , in data 10/09/2023, da cui emergerebbe che una dipendente della società, presente all'interno del locale, affermava di aver regolarmente emesso il documento di cui alla contestazione dei militari verbalizzanti (scontrino). Contesta la ricorrente che il provvedimento emesso dalla Agenzia Entrate, non preciserebbe quale sia esattamente la natura della violazione contestata;
né sarebbe possibile comprendere se trattasi di mancata emissione del documento fiscale (circostanza esclusa dalla dichiarazione della dipendente) o se, diversamente, trattasi di “non tempestiva memorizzazione elettronica”. A giudizio della ricorrente alcuna violazione risulterebbe effettivamente contestata, né potrebbe essere addebitata alcuna responsabilità alla società. Infatti, da quanto esposto nel PVC e da quanto affermato dal personale presente, lo scontrino di cui trattasi risulterebbe regolarmente emesso, seppur non ritirato da parte dell'avventore, sempre che egli abbia effettivamente acquistato beni o consumato alimenti e bevande all'interno dell'esercizio. Ha chiesto dunque la società ricorrente:
“che sia annullata ogni sanzione nei confronti del contribuente in mancanza di ogni presupposto e comportamento illegittimo, stante anche, la assoluta inesistenza di danno erariale, considerato che il corrispettivo di cui alla contestazione è stato regolarmente dichiarato e sono state versate le relative imposte. VOGLIA Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, disporre l'annullamento dell'atto impositivo per le ragioni esposte e per manifesta illegittimità, infondatezza ed erroneità, sia nei presupposti, che nella procedura seguita dall'Ufficio e per quanto riguarda le motivazioni non chiaramente e compiutamente espresse” Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, in data 10 settembre 2023 due militari della Guardia di Finanza – TLuogo_2 , in servizio di appostamento per il controllo della regolare emissione di scontrini fiscali, in attuazione dell'obbligo prescritto dall'art. 1 della legge 26/01/1983, n. 18 da parte degli esercenti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in Santeramo in Colle, in prossimità del pizzeria intestata alla Ricorrente_1 S.r.l.s. sita al Indirizzo_1
, intorno alle ore 20:40 fermavano un cliente che era appena uscito dalla pizzeria in cui aveva speso 6 euro ed era sprovvisto di scontrino fiscale. Al momento dell'accesso presso l'esercizio commerciale, i due finanzieri procedevano ad identificare quale autrice della violazione, Nominativo_1 , moglie di LRappresentante_1 legale rappresentante della società e consocio unitamente al figlio Nominativo_2), la quale affermava quanto segue:
“Ricordo di averlo emesso ma non ho i codici per stampare il libro giornale”. Pertanto, i militari redigevano il processo verbale di constatazione n. 6244/2023, che veniva regolarmente sottoscritto e notificato alla Nominativo_1 mediante consegna di una copia. In data 06/12/2023 l'Ufficio Controlli notificava alla società atto di contestazione n. TVFCO0301832/2023, con cui determinava la sanzione irrogabile pari a € 500,00, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con l'avvertimento della possibilità di poter definire in modo agevolato la controversia, in mancanza di ricorso, pagando un terzo della sanzione, pari a € 166,67 entro il termine per la presentazione del ricorso o, in alternativa, entro il medesimo termine presentare le deduzioni difensive previste dall'art. 16, comma 4 del citato decreto legislativo n. 472/97. In data 30/10/2023 la società faceva pervenire all'Ufficio le memorie difensive, dichiarando:
“…Che contrariamente a quanto il PVC espone e quanto affermato dal personale presente, e il provvedimento specifica, lo scontrino di cui trattasi risulta regolarmente emesso, seppure non ritirato da parte dell'avventore, ancorché resti il dubbio, da verifiche effettuate, che quest'ultimo non abbia acquistato beni o consumato alimenti e bevande all'interno dell'esercizio” e ha chiesto l'annullamento di ogni sanzione nei confronti del contribuente in mancanza di ogni presupposto e comportamento illegittimo, stante anche, la assoluta inesistenza di danno erariale. L'Amministrazione, non ritenendo esaustive le deduzioni della contribuente, notificava l'atto di irrogazione sanzione n. TVFIR0300017/2024, con cui irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in relazione alla violazione di mancata emissione di scontrino fiscale. Con la costituzione l'Agenzia ha chiesto la riunione fra i procedimenti nn. 3585/24 e 3586/24 in presenza di connessione oggettiva e soggettiva, giusta art. 29 del D.lgs. n. 546/92, trattandosi, la prima, di fattispecie identica scaturente da altro verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza – tenenza di Luogo_1
l'11 giugno 2023 alle ore 22:23, per omessa emissione di scontrino fiscale dell'importo di € 10,00, pur se, con riferimento a tale procedimento la ricorrente non ha addotto alcun motivo di gravame, e ciò rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del D.Lgs. n. 546/92 per violazione dell'art. 18, comma
2 lett. e). L'Amministrazione ha chiesto comunque il rigetto di entrambi i ricorsi. All'odierna udienza, disposta la riunione del procedimento n. 3586/24 al procedimento n. 3585/24, la causa è stata decisa. Rileva la Corte che il primo ricorso relativo ricorso relativo ai fatti occorsi l'11 giugno 2023 alle ore 22:23 è inammissibile non essendo stato indicato qualsivoglia motivo di gravame o richiesta a questa Autorità; in ogni va rilevata comunque l'infondatezza delle censure. Posto che imostrato che la società, in data 11/06/2023 è incorsa nella violazione sanzionata dall'art. 6, comma
3, del DLGS n. 471 del 1997 che punisce l'inosservanza dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale. L'art. 1, comma 5 della L. n. 18/1983, a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31/05/2002, pubblicato nella G.U. n. 143 del 20/06/2002, prevede, infatti, che i dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale dagli apparecchi misuratori fiscali che certificano le operazioni nei locali aperti al pubblico e nel commercio effettuato su aree pubbliche, possono essere memorizzati oltre che mediante stampa su supporto cartaceo, denominato “giornale di fondo”, anche su idoneo supporto non cartaceo denominato
“giornale di fondo elettronico” (o sinteticamente “DGFE”), il quale ha la caratteristica di rendere i dati sicuri, non alterabili e archiviabili in forma indelebile, tali da conservare la loro valenza anche fiscale, ben oltre il biennio previsto dalla legge. Nella specie la ricorrente dapprima afferma di aver emesso lo scontrino, non ritirato da parte dell'avventore e contestualmente, e poi che non v'è prova che lo stesso abbia effettivamente acquistato beni o consumato alimenti e bevande all'interno dell'esercizio, nonostante i fatti fossero stati direttamente constatati da militari della G. di F. presenti sul posto e trasfusi nel PV. Val bene sul punto precisare che, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione, - per tutte Cass. ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018 -, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza “è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese“. Ne deriva che, alla luce della valenza probatoria del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in cui la violazione ascritta alla società è stata verbalizzata, in assenza di prova contraria, non può che ritenersi dimostrata la responsabilità della ricorrente in ordine alla violazione ascrittale e quindi legittima è la comminazione della sanzione di € 500,00, irrogata, peraltro, nel minimo edittale. Va poi evidenziato, che la società solo tre mesi prima, in data 11/06/2023, alle ore 22:23, come rilevato dai militari della Guardia di Finanza di Luogo_1 era incorsa nella medesima violazione, avendo la sua dipendente, moglie del legale rappresentante, omesso di emettere lo scontrino fiscale di € 10,00 ad un cliente fermato all'uscita dalla pizzeria, con ciò dimostrando la deliberata attitudine di evadere il Fisco non contabilizzando i corrispettivi, violando l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale al momento del pagamento del prezzo da parte dei clienti. I ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati, con le conseguenze in materia di spese che vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 300,00 oltre accessori se dovuti Così deciso in Bari, addì 15.12.25. Il giudice monocratico estensore dr. Maria TO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TO AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3585/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVFIR0300015 SANZIONI 2023
- sul ricorso n. 3586/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Srls -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70100 Bari BA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONI n. TVFIR0300017 SANZIONI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2894/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, tempestivamente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria il 28.11.2024 NRicorrente_1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA – P.IVA_1 ha impugnato l'atto di Avviso IRROGAZIONE SANZIONI N. TVFIR0300017-2024 per il periodo d'imposta: 2023 relativo a II.DD.
+ I.V.A.
La società ricorrente ha dedotto che il provvedimento scaturisce dai rilievi esposti nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Luogo_1 , in data 10/09/2023, da cui emergerebbe che una dipendente della società, presente all'interno del locale, affermava di aver regolarmente emesso il documento di cui alla contestazione dei militari verbalizzanti (scontrino). Contesta la ricorrente che il provvedimento emesso dalla Agenzia Entrate, non preciserebbe quale sia esattamente la natura della violazione contestata;
né sarebbe possibile comprendere se trattasi di mancata emissione del documento fiscale (circostanza esclusa dalla dichiarazione della dipendente) o se, diversamente, trattasi di “non tempestiva memorizzazione elettronica”. A giudizio della ricorrente alcuna violazione risulterebbe effettivamente contestata, né potrebbe essere addebitata alcuna responsabilità alla società. Infatti, da quanto esposto nel PVC e da quanto affermato dal personale presente, lo scontrino di cui trattasi risulterebbe regolarmente emesso, seppur non ritirato da parte dell'avventore, sempre che egli abbia effettivamente acquistato beni o consumato alimenti e bevande all'interno dell'esercizio. Ha chiesto dunque la società ricorrente:
“che sia annullata ogni sanzione nei confronti del contribuente in mancanza di ogni presupposto e comportamento illegittimo, stante anche, la assoluta inesistenza di danno erariale, considerato che il corrispettivo di cui alla contestazione è stato regolarmente dichiarato e sono state versate le relative imposte. VOGLIA Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, disporre l'annullamento dell'atto impositivo per le ragioni esposte e per manifesta illegittimità, infondatezza ed erroneità, sia nei presupposti, che nella procedura seguita dall'Ufficio e per quanto riguarda le motivazioni non chiaramente e compiutamente espresse” Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, in data 10 settembre 2023 due militari della Guardia di Finanza – TLuogo_2 , in servizio di appostamento per il controllo della regolare emissione di scontrini fiscali, in attuazione dell'obbligo prescritto dall'art. 1 della legge 26/01/1983, n. 18 da parte degli esercenti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in Santeramo in Colle, in prossimità del pizzeria intestata alla Ricorrente_1 S.r.l.s. sita al Indirizzo_1
, intorno alle ore 20:40 fermavano un cliente che era appena uscito dalla pizzeria in cui aveva speso 6 euro ed era sprovvisto di scontrino fiscale. Al momento dell'accesso presso l'esercizio commerciale, i due finanzieri procedevano ad identificare quale autrice della violazione, Nominativo_1 , moglie di LRappresentante_1 legale rappresentante della società e consocio unitamente al figlio Nominativo_2), la quale affermava quanto segue:
“Ricordo di averlo emesso ma non ho i codici per stampare il libro giornale”. Pertanto, i militari redigevano il processo verbale di constatazione n. 6244/2023, che veniva regolarmente sottoscritto e notificato alla Nominativo_1 mediante consegna di una copia. In data 06/12/2023 l'Ufficio Controlli notificava alla società atto di contestazione n. TVFCO0301832/2023, con cui determinava la sanzione irrogabile pari a € 500,00, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con l'avvertimento della possibilità di poter definire in modo agevolato la controversia, in mancanza di ricorso, pagando un terzo della sanzione, pari a € 166,67 entro il termine per la presentazione del ricorso o, in alternativa, entro il medesimo termine presentare le deduzioni difensive previste dall'art. 16, comma 4 del citato decreto legislativo n. 472/97. In data 30/10/2023 la società faceva pervenire all'Ufficio le memorie difensive, dichiarando:
“…Che contrariamente a quanto il PVC espone e quanto affermato dal personale presente, e il provvedimento specifica, lo scontrino di cui trattasi risulta regolarmente emesso, seppure non ritirato da parte dell'avventore, ancorché resti il dubbio, da verifiche effettuate, che quest'ultimo non abbia acquistato beni o consumato alimenti e bevande all'interno dell'esercizio” e ha chiesto l'annullamento di ogni sanzione nei confronti del contribuente in mancanza di ogni presupposto e comportamento illegittimo, stante anche, la assoluta inesistenza di danno erariale. L'Amministrazione, non ritenendo esaustive le deduzioni della contribuente, notificava l'atto di irrogazione sanzione n. TVFIR0300017/2024, con cui irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in relazione alla violazione di mancata emissione di scontrino fiscale. Con la costituzione l'Agenzia ha chiesto la riunione fra i procedimenti nn. 3585/24 e 3586/24 in presenza di connessione oggettiva e soggettiva, giusta art. 29 del D.lgs. n. 546/92, trattandosi, la prima, di fattispecie identica scaturente da altro verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza – tenenza di Luogo_1
l'11 giugno 2023 alle ore 22:23, per omessa emissione di scontrino fiscale dell'importo di € 10,00, pur se, con riferimento a tale procedimento la ricorrente non ha addotto alcun motivo di gravame, e ciò rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del D.Lgs. n. 546/92 per violazione dell'art. 18, comma
2 lett. e). L'Amministrazione ha chiesto comunque il rigetto di entrambi i ricorsi. All'odierna udienza, disposta la riunione del procedimento n. 3586/24 al procedimento n. 3585/24, la causa è stata decisa. Rileva la Corte che il primo ricorso relativo ricorso relativo ai fatti occorsi l'11 giugno 2023 alle ore 22:23 è inammissibile non essendo stato indicato qualsivoglia motivo di gravame o richiesta a questa Autorità; in ogni va rilevata comunque l'infondatezza delle censure. Posto che imostrato che la società, in data 11/06/2023 è incorsa nella violazione sanzionata dall'art. 6, comma
3, del DLGS n. 471 del 1997 che punisce l'inosservanza dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale. L'art. 1, comma 5 della L. n. 18/1983, a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31/05/2002, pubblicato nella G.U. n. 143 del 20/06/2002, prevede, infatti, che i dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale dagli apparecchi misuratori fiscali che certificano le operazioni nei locali aperti al pubblico e nel commercio effettuato su aree pubbliche, possono essere memorizzati oltre che mediante stampa su supporto cartaceo, denominato “giornale di fondo”, anche su idoneo supporto non cartaceo denominato
“giornale di fondo elettronico” (o sinteticamente “DGFE”), il quale ha la caratteristica di rendere i dati sicuri, non alterabili e archiviabili in forma indelebile, tali da conservare la loro valenza anche fiscale, ben oltre il biennio previsto dalla legge. Nella specie la ricorrente dapprima afferma di aver emesso lo scontrino, non ritirato da parte dell'avventore e contestualmente, e poi che non v'è prova che lo stesso abbia effettivamente acquistato beni o consumato alimenti e bevande all'interno dell'esercizio, nonostante i fatti fossero stati direttamente constatati da militari della G. di F. presenti sul posto e trasfusi nel PV. Val bene sul punto precisare che, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione, - per tutte Cass. ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018 -, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza “è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese“. Ne deriva che, alla luce della valenza probatoria del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in cui la violazione ascritta alla società è stata verbalizzata, in assenza di prova contraria, non può che ritenersi dimostrata la responsabilità della ricorrente in ordine alla violazione ascrittale e quindi legittima è la comminazione della sanzione di € 500,00, irrogata, peraltro, nel minimo edittale. Va poi evidenziato, che la società solo tre mesi prima, in data 11/06/2023, alle ore 22:23, come rilevato dai militari della Guardia di Finanza di Luogo_1 era incorsa nella medesima violazione, avendo la sua dipendente, moglie del legale rappresentante, omesso di emettere lo scontrino fiscale di € 10,00 ad un cliente fermato all'uscita dalla pizzeria, con ciò dimostrando la deliberata attitudine di evadere il Fisco non contabilizzando i corrispettivi, violando l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale al momento del pagamento del prezzo da parte dei clienti. I ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati, con le conseguenze in materia di spese che vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 300,00 oltre accessori se dovuti Così deciso in Bari, addì 15.12.25. Il giudice monocratico estensore dr. Maria TO