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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1471/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composta:
dott.ssa Franca Mangano Presidente
dott. ssa Caterina Garufi Consigliere est.
dott. Ing. Filippo Cascone Tecnico Esperto riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.12.2024 e vertente
TRA (C.F.: ) sito in Parte_1 P.IVA_1
Pescasseroli (AQ), alla Via delle Pinete snc, in persona del suo
Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via degli Orti di Galba 11 presso lo studio dell'Avv. Giulia Pucciarelli, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce al ricorso dall'Avv. Maurizio Pucciarelli ricorrente
E
Controparte_1 convenuta contumace
OGGETTO: impugnativa nota n.50932 del 10/02/2022 CP_1 CP_1 del Controparte_2
Ufficio Contabile e Finanziario, notificata con Pec del
[...]
10/02/2022-canone idrico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla Regione RU, il Parte_1
sito in Pescasseroli (AQ) alla Via delle Pinete snc, in persona del
[...] suo Amministratore pro tempore impugna la nota regionale Parte_2
n. 50932 del 10/2/2022, chiedendone l'annullamento. Con l'atto impugnato, l'Ente chiede il pagamento di complessivi euro 11.519,02, a
1 titolo di “richiesta provvisoria canoni periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2020 ai sensi del comma 3 dell'art.17 del r.d. n.1775/1933 e s.m.i. e canone 2021”, richiamando l'utenza AQ/D/2171 ed il “verbale n.6/2020 elevato dal Genio Civile Regionale di L'aquila” per il “prelievo di 1,4 l/s volume annuo 5.000 mq da pozzo ad uso consumo umano e antincendio sito al fg 24 part. 27 del in violazione dell'art.17 Controparte_3 del T.U. 1775/1993. Nella nota si rappresenta, altresì, che “In caso di mancato pagamento si farà luogo, senza altro avviso, alla riscossione coattiva del credito, oltre alle ulteriori spese del procedimento e per la tutela dei diritti erariali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 274 della legge 311/04. Avverso il presente avviso è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ricorso amministrativo alla
[...]
ovvero ricorso Controparte_4 giurisdizionale presso il Tribunale delle Acque Pubbliche, nei termini di legge. In alternativa, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per esclusivi motivi di legittimità ex art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971”.La nota appena citata conclude riferendo che “All' , ai fini del Controparte_5 recupero dell'importo di € 3.185,92 quale somma dei canoni pregressi relativi al periodo 01/01/1967 – 31/12/2000, la presente è trasmessa per gli adempimenti di propria competenza, unitamente a copia della documentazione presente nel fascicolo in atti”.
Inoltre, il rappresenta di aver fatto istanza di autotutela il Parte_1
4/3/2022 per l'annullamento della richiesta di pagamento dei canoni
(rimasta senza esito) e di aver subito dopo provveduto a versare una parte dei canoni richiesti (2017-2021 per euro 1738,65, oltre che l'annualità
2022 non interessata dalla nota impugnata).
Ciò premesso, mel ricorso censura:
1.a) la nullità della nota regionale impugnata per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del
[...]
stante la mancata allegazione del prospetto richiamato nella Parte_1 nota stessa. L'incertezza delle somme richieste, esplicitata anche dal carattere “provvisorio” della quantificazione -nella nota regionale “si comunica che codesta ditta dovrà Parte_1 corrispondere provvisoriamente alla , salvo ulteriore Controparte_1 conguaglio(..)”- non consentirebbero al Condominio di ricostruire i criteri di computo dei canoni dovuti dal Condominio e degli interessi, né di avere contezza dell'ammontare esatto e definitivo delle somme richieste. Con grave pregiudizio del diritto del a identificare i presupposti di Parte_1 fatto e di diritto degli importi richiesti;
1.b) l'intervenuta prescrizione delle somme richieste per le annualità 2001-
2016; 1.c) la liceità dell'utilizzo idrico da parte del Parte_1 in virtù dell'assenso a suo tempo prestato dalle competenti Autorità. A tal
2 fine richiama la relazione tecnico-illustrativa del Geom. Persona_1 del 26.7.2018, affermando che gli Enti preposti avrebbero autorizzato il suddetto utilizzo, perché le condutture del sistema idrico del di CP_3
Pescasseroli si arrestano a valle, a notevole distanza dalle numerose utenze del Parte_1
Conclude chiedendo di: “Annullare e/o dichiarare nulla la suindicata nota regionale impugnata n. 50932 del 10/02/2022, con ogni conseguente statuizione di legge. In subordine: - Accertare l'avvenuto pagamento dei canoni relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; - Nonché, accertare l'avvenuta prescrizione per i canoni dal 1967 al 2016”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Non si costituisce la , alla quale risulta ritualmente Controparte_1 notificato il ricorso.
2. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della (all'udienza monocratica del 16.4.2022), CP_1 all'udienza collegiale del 17.12.2024 il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVAZIONE
3. Oggetto del contendere è la pretesa di cui alla nota , Controparte_1
n. 50932 del 10/02/2022 con il quale l'Ente Controparte_2 richiede alla ricorrente il pagamento dei canoni dall' 1/01/2001 al
31/12/2021, ai sensi del comma 3 dell'art.17 del R.D. n.1775/1933, con riguardo all'utenza AQ/D/2171.
3.a) In ordine alle pretese di cui alle annualità dal 2017-2021, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto il ha dichiarato e documentato di aver versato, poco prima di Parte_1 presentare ricorso, le somme richieste nella citata nota (oltre che il canone per la successiva annualità 2022).
4.b) Per le pretese residue relative alle annualità pregresse dal 2001 al
2015, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione. Il canone richiesto è soggetto a prescrizione quinquennale (v.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2011, n. 3162) e, quindi, la non CP_1 può più ottenere il pagamento delle citate annualità.
Per completezza, si dà atto del provvedimento di sgravio dal pagamento del canone idrico adottato dall' relativamente alle Controparte_5 annualità dovute per il periodo precedente 1/1/1967-31/12/2000, in accoglimento della eccezione di prescrizione presentata dal Condominio;
annualità il cui recupero non competeva alla RU (la quale, CP_1 solo con il D.Lgs. 112/98 ha acquisito la gestione del demanio idrico, a partire dall'annualità 2001) e che vengono solamente richiamate nell'inciso finale della nota della (“All' , ai CP_1 Controparte_5 fini del recupero dell'importo di € 3.185,92 quale somma dei canoni pregressi relativi al periodo 01/01/1967 – 31/12/2000, la presente è trasmessa per gli adempimenti di propria competenza, unitamente a copia
3 della documentazione presente nel fascicolo in atti”). Precisamente, l' , “accogliendo le osservazioni contenute nella nota Controparte_5 del 10 marzo scorso, ha provveduto all'annullamento del modello F24 n. 90171168892 dell'importo € 3.185,92 con nota prot. 3393 in ordine ai canoni utenze idriche del Condominio ricorrente” per le annualità precedenti a quelle direttamente interessate (2001-2021) dal provvedimento qui impugnato.
In ordine alla residua annualità del 2016 (che non risulta prescritta considerando la sospensione disposta dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 previsto con l. n. 106/2021 cd. decreto sostegni bis per lo stato epidemiologico COVID-19), invece, è condivisibile la censura (1.b) sul difetto di motivazione. Il provvedimento chiede al di Parte_1
“corrispondere provvisoriamente alla , salvo ulteriore Controparte_1 conguaglio, la somma di: € 7.985,37 (Euro settemilanovecentoottantacinque/37), quale importo pari ai canoni non corrisposti per il periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2020, ai sensi dell'art.17 del R.D. n.1775/1933, comprensivo degli interessi legali maturati fino al 28/02/2022, come da prospetto allegato;
€ 347,73 (Euro trecentoquarantasette/73), per canone annualità 2021 ai sensi dell'art. 93 della L.R. 7/2003 e s.m.i., comprensivo degli per interessi legali maturati fino al 28/02/2022, come da prospetto allegato”. Nessun documento, però, risulta allegato alla richiesta di pagamento, stando a quanto riferito dalla parte ricorrente ed in assenza di diversa indicazione da parte dell'Ente, rimasto contumace. Quanto riportato nella nota in parola non consente al di poter comprendere i criteri per il computo degli importi e Parte_1 degli oneri accessori richiesti per ogni singola annualità, così pregiudicando il suo diritto alla difesa. L'art. 3 della l. n.241/1990 (richiamato dall'art. 7 della l. n.212/2000, cd. Statuto del contribuente) richiede che le risultanze dell'istruttoria che hanno portato all'emissione del provvedimento trovino corrispondenza nell'indicazione dei fatti e degli elementi posti alla base della pretesa tributaria, risultando così indispensabile l'allegazione di questi ultimi per consentire al ricorrente, come confermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis sentenza n.15595/2020), di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, evitandogli di dover svolgere indagini e ricerche che ridurrebbero inevitabilmente il termine concessogli per impugnare. Tale onere a carico dell'Amministrazione vale a maggior ragione nel caso di specie -nel quale, per la prima volta, si richiede il versamento di canoni relativi a venti annualità di canone idrico- per mettere il in Parte_1 condizione di valutare la correttezza e l'attendibilità dell'operato dell'Ufficio, non essendo sufficiente il mero e generico richiamo alla norma applicata.
4.Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della che, già in sede di autotutela, avrebbe potuto sgravare il CP_1
4 Condominio, quantomeno per le numerose annualità prescritte. In difetto di notula, sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia secondo i parametri medi.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede sul ricorso presentato dal nei confronti della Parte_1
, avverso la nota regione n.50932 del Controparte_1 CP_1
10/02/2022:
1) dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con riguardo alle annualità di canone idrico dal 2017 al 2021;
2) per le residue annualità (2001-2016), accoglie il ricorso e annulla la nota della n. 50932 del 10/2/2022; Controparte_1
3) condanna la alla refusione delle spese Controparte_1 processuali a favore della parte ricorrente, liquidate in euro
4900,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 17.12.2024
Il Cons. estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
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