Inammissibile
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2025REG.PROV.COLL.
N. 02424/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2024, proposto da DI CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Armao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;
contro
Rieco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Colombari, Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Giulianova, non costituito in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato– Sez. Quarta n. 00218/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rieco S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
La Rieco s.p.a. ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana indetta dal Comune di Giulianova con bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 21 giugno 2021, classificandosi al secondo posto con uno scarto di 0,647 punti rispetto alla A.T.I. aggiudicataria formata dalla DI CO s.r.l., nella qualità di mandataria, e dalla Tecno Service, società cooperativa, quale mandante.
Con ricorso al T.a.r. per l’Abruzzo, successivamente integrato con motivi aggiunti, la Rieco s.p.a ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della A.T.I. tra la DI CO s.r.l. e la Tecno Service, società cooperativa, e gli atti presupposti, puntualmente indicati nella sentenza appellata, deducendo nove motivi di ricorso.
Il T.a.r. per l’Abruzzo ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti con sentenza n. 175 del 2023 che la Rieco s.p.a. ha gravato in appello, contestandola limitatamente al capo con cui è stato respinto il primo motivo di ricorso avente ad oggetto: “Violazione dei “Criteri attribuzione punteggi”, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità, della contraddittorietà e dello sviamento manifesti. Violazione di principi di buona fede, trasparenza, correttezza, buon andamento, imparzialità, concorrenza, non discriminazione”.
La DI CO s.r.l. ha successivamente notificato appello incidentale condizionato – per l’ipotesi cioè di accoglimento dell’appello principale - avente ad oggetto la riproposizione del ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, finalizzato all’esclusione della appellante principale in relazione al carattere anomalo dell’offerta, dichiarato improcedibile dal T.a.r., in conseguenza della accertata infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5 gennaio 2024, n. 218, accoglieva l’appello principale e respingeva l’appello incidentale della DI CO.
Contro la sentenza del Consiglio di Stato la DI CO ha proposto ricorso per revocazione.
Si è costituita in giudizio la Rieco s.p.a., chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, infondato.
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza del 7 novembre 2024.
DIRITTO
Con un primo motivo il ricorrente deduce “Errore di fatto (ex art. 395, comma 1, punto 4) c.p.c.) per travisamento del significato letterale del documento di gara”.
Rileva, in particolare, l’appellante che, dalla lettura della sentenza impugnata, emergerebbe chiaramente come in relazione alla questione principale controversa, concernente l’interpretazione effettuata dalla Commissione di gara della clausola del bando richiedente, tra i requisiti di partecipazione, l’aver svolto il servizio di lettura dei mastelli dotati di codici a barre o di altri meccanismi di rilevazione indicati e di trasferimento del dato letto alla piattaforma gestionale “per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi in Comune con popolazione in inferiore a 5.000 abitanti, ove attiva la tariffa puntuale”, il Consiglio di Stato, nella sentenza oggetto di impugnazione, sarebbe incorso in un errore di fatto avendo attribuito al criterio in questione un significato diverso da quello letterale, attraverso il ricorso, a suo dire non dovuto, ad un’interpretazione sistematica – teleologica.
Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente le coordinate normative e giurisprudenziali in materia di vizio revocatorio.
L'art. 106 del c.p.a. prevede che, "salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile".
A sua volta, il citato art. 395, c.p.c., prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui (n. 4) "la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione hanno univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi delle suindicate disposizioni, può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.
A tal riguardo è stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative, deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia, quindi, in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Consiglio di Stato, sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.), i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, Consiglio di Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici, tutte ipotesi queste ultime che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
Alla stregua dei fondamentali principi suesposti, il primo motivo del ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile, posto che con esso si contesta il fatto che il Consiglio di Stato abbia adottato una interpretazione sistematica e non testuale delle clausole del bando di gara, segnatamente, in reazione al sub-criterio 1 del Fascicolo 6 dei “Criteri attribuzione punteggi” e, quindi, per le ragioni dianzi indicate, si censura una decisione che, se mai, può integrare un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.
Nel caso in esame, peraltro, una ulteriore ragione di inammissibilità del primo motivo di ricorso deriva dal fatto che la questione di come interpretare il sub-criterio 1 del Fascicolo 6 dei “Criteri attribuzione punteggi” ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza d’appello ha espressamente motivato.
Con un secondo mezzo di gravame la parte ricorrente deduce “Errore di fatto (ex art. 395, comma 1, punto 4) c.p.c.. per omessa valutazione delle censure sollevate con appello incidentale”.
Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata andrebbe revocata per omessa pronuncia in relazione alle censure sollevate, dalla odierna ricorrente, a margine dell’appello incidentale.
In particolare, l’omessa pronuncia deriverebbe, ad avviso della società ricorrente, dal fatto che la sentenza impugnata avrebbe motivato facendo riferimento agli scritti difensivi di controparte (da pag. 11 a pag. 18 della memoria conclusiva depositata dalla appellante in data 19 settembre 2023).
A sostegno di questa conclusione, la parte appellante evidenzia che, a pag.10 della pronuncia impugnata, il Collegio ha ritenuto, sic et simpliciter, di respingere il suddetto appello incidentale “….alla luce delle puntuali repliche contenute alle pagine da 11 a 18 della memoria conclusiva depositata dalla appellante in data 19 settembre 2023, cui si rinvia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.3, commi 1 e 2 e 129, comma 6 secondo periodo, c.p.a., e che il Collegio intende accogliere e fare proprie..”.
Il motivo è inammissibile.
Come la giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di chiarire, non può ritenersi suscettibile di revocazione la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. Nel medesimo ordine di idee, è stato anche escluso che possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2015 n° 642).
Tanto premesso, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente (che, peraltro, nel ricorso amputa dal passo della motivazione contestata il riferimento, in essa presente, alla non irrilevante congiunzione concessiva “anche”) la motivazione della sentenza impugnata, nel respingere l’appello incidentale proposto dalla DI CO s.r.l. non si è limita a riportare quanto indicato alla pagina 10 del ricorso per revocazione, ma ha fornito una puntuale motivazione, la quale trova conferma “anche alla luce” delle puntuali repliche contenute alle pagine da 11 a 18 della memoria conclusiva depositata dalla appellante in data 19 settembre 2023.
La decisione impugnata ha, infatti, sul punto ritenuto che: “ L’appello incidentale è infondato in quanto non sussistono elementi per ritenere che il giudizio di non anomalia possa ritenersi affetto da manifesta irragionevolezza: le doglianze appaiono piuttosto impingere nel merito della scelta amministrativa, senza superare la soglia di opinabilità delle valutazioni tecniche e ciò soprattutto in ragione del fatto che la commissione nel verbale n. 13 ha, tra l’altro, dato espressamente atto di aver “valutato altresì le condizioni favorevoli descritte da ciascun O.E. tali da garantire l'affidabilità dell'offerta”, condizioni che – insieme al fondo imprevisti di 180.000 euro - appaiono idonee a compensare le eventuali, possibili, sottostime di singole voci di costo, in linea con la valutazione operata dalla commissione che, per il resto, ha espressamente dato atto di aver provveduto, per le singole voci di costo, ad esaminare le giustificazioni inviate, ritenendole congrue.
Inoltre, la appellante incidentale, a sostegno delle proprie doglianze, assume ripetutamente a parametro di ragionevolezza delle voci di costo i contenuti della propria offerta economica laddove sarebbe stato necessario indicare dati oggettivi idonei a comprovare la effettiva inaffidabilità dell’offerta.
Quanto poi ai costi di smaltimento dei rifiuti ed ai ricavi per il riciclo di quelli provenienti dalla raccolta differenziata, l’appellante incidentale non considera la possibilità di accordi commerciali particolarmente vantaggiosi in grado di ridurre i primi ed incrementare i secondi che la commissione di gara ha potuto verificare sulla base delle specifiche conoscenze del settore.
Analogo discorso vale per i paventati maggiori costi per il carburante che, in ogni caso, non considera i meccanismi di adeguamento previsti nella fase esecutiva del contratto.
La giurisprudenza amministrativa, con insegnamento costante, ha chiarito che: “Il giudizio di anomalia dell'offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell'amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni di merito della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta” (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 04 giugno 2020, n. 3528; Consiglio di Stato, sez. V , 02 ottobre 2020, n. 5777).
Inoltre trattandosi di doglianze parcellizzate - riferite cioè a singole voci di costo – le stesse si pongono in contrasto con il costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante Consiglio di Stato , sez. V , 27 luglio 2017 , n. 3702) per cui il giudizio di non anomalia è una valutazione di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e non un giudizio di tipo analitico, mentre nel caso di specie non sono state addotte circostanze idonee a infirmare la complessiva attendibilità del giudizio espresso dal RUP.
Sul punto anche di recente è stato ribadito al riguardo che “la valutazione dell'affidabilità dell'offerta economica è l'esito di un giudizio complessivo, necessariamente globale e sintetico, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437). L'affidabilità e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo economico è, quindi, l'esito di una valutazione complessiva che nel cui prisma rientrano tutte le voci che compongono il quadro economico dell'offerta” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7857).
Come evidenziato, la ricorrenza di “condizioni favorevoli” segnalate da ciascun operatore economico in sede di giustificazioni e favorevolmente apprezzate dalla commissione, è stata ritenuta circostanza idonea, in concorso con altre, per ritenere l’offerta affidabile e ciò vale anche con riferimento alle voci di costo segnalate nell’appello incidentale che ben possono trovare adeguata compensazione in siffatte condizioni, ai fini della sostenibilità complessiva dell’offerta, fermo restando che le incongruenze prospettate con il predetto gravame incidentale non sono tali da palesare profili di manifesta irragionevolezza nel giudizio espresso dalla commissione di gara – come tali attingibili dal sindacato del giudice amministrativo – anche alla luce delle puntuali repliche contenute alle pagine da 11 a 18 della memoria conclusiva depositata dalla appellante in data 19 settembre 2023, cui si rinvia ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 3, commi 1 e 2, e 129, comma 6, secondo periodo c.p.a. e che il Collegio intende accogliere e fare proprie, sia in quanto forniscono giustificazioni plausibili sia perché non contestate dall’appellante incidentale ” .
Per le ragioni complessivamente esposte il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00 (settemila), oltre accessori di legge, da corrispondere in favore della Rieco s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO