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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU AR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 520/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2263/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M204337/2022 RITENUTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno la “Ricorrente_1 SRL” , rappresentata e difesa come in atti, si opponeva all' avviso di accertamento TF903M202942/2022 per l'anno d'imposta 2016, con cui venivano accertati maggiori ricavi per € 95.997,00.
Nello specifico, attesa la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio a soci di società a ristretta base azionaria, veniva recuperata l'omessa ritenuta sui dividendi presuntivamente distribuiti ai soci - Nominativo_1 e Nominativo_2 - titolari di partecipazione non qualificata.
In particolare si eccepiva: 1) il mancato assolvimento dell'onere a carico dell'A.F. di dimostrare l'effettiva distribuzione ai soci – Nominativo_1 --- e – degli utili extrabilancio;
2) la violazione della normativa sulla notificazione degli atti impoesattivi;
3) il difetto di sottoscrizione dell'atto; 4) l'errata irrogazione delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio l'Ufficio contestava le predette eccezioni inastando, quindi, per la conferma dell'avviso con vittoria di spese.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna alle spese per euro 800,00 oltre accessori, ritenendo corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Ha interposto appello la contribuente reiterando le prime due eccezioni;
si è costituito l'Ufficio ribadendo, per l'effetto, le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Con la sentenza n.5902/2025 questo Collegio, nei 2/3 dell'attuale composizione, rigettava il gravame proposto da Nominativo_1, che si era opposta all'avviso di accertamento n. TF901M204331/2022, con il quale veniva imputato, a norma degli artt. 38, 39 e 41 bis del DPR 600/73, in qualità di socia, il maggior reddito di capitale di €. 16.705,00 relativo all'accertamento, cui fa riferimento l'odierna impugnazione, emesso nei confronti della“Ricorrente_1 Srl”, sulla scorta della seguente motivazione: “.. La Corte ritiene che nessun errore e/o contraddittorietà si può riscontrare nella sentenza di 1° grado, in quanto nella stessa, i giudici di prime cure hanno fatto espresso riferimento a tutte le eccezioni proposte ed hanno operato una corretta valutazione del fatto che ha dato origine alla controversia ed hanno applicato le norme riconducibili al caso de quo, pertanto la sentenza non è caratterizzata da una omessa o apparente motivazione. La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26477/2022 si è occupata del vizio di motivazione delle sentenze tributarie, con particolare riferimento alla cosiddetta motivazione meramente apparente. I Giudici di Piazza Cavour ricordano che “...ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 9105 del
07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020). La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023 ribadisce ed afferma quanto segue: “Si è in presenza di una «motivazione apparente » allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice”. I Giudici di Legittimità hanno ricordato come sia possibile parlare di carenza di motivazione solo allorquando la motivazione, pur essendo graficamente esistente non rende percepibili le ragioni della decisione, presentando argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici(Cassazione Ordinanza n.
16958/2023). I giudici di piazza Cavour, inoltre, hanno precisato, con l'Ordinanza n. 23026 depositata il
28 luglio 2023 che, “… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata”. Si constata che l'avviso di accertamento emesso nei confronti delle società “Ricorrente_1 Srl”, di cui la ricorrente è socio al 35% e stato deciso in data 14/07/25 dalla CGT di 2° grado Sez. 9 di Salerno, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto.
La Corte fa presente che tra i due accertamenti vi è diretta conseguenzialità, per cui le vicende dell'atto principale riguardante la società si ripercuotono inevitabilmente sul secondo accertamento essendo i rapporti collegati da un rapporto di pregiudizialità. La Corte rileva che, in linea generale, la “società a ristretta base azionaria ” può essere definita come la società di capitali la cui compagine è costituita da un numero limitato di soci, legati spesso da vincoli di parentela e/o affinità. Proprio in relazione a tale tipo societario, nel corso degli anni, si è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
3579/2025, n. 30598/2024, n. 29289/2024, n. 26473/2024, n. 4603/2024, n. 2752/2024) secondo il quale
è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e salva facoltà degli stessi di fornire la prova contraria. Se viene dimostrato che la società non ha dichiarato ricavi, il fatto che la compagine sociale sia estremamente ristretta (pochi soci, “more solito” familiari e/o affini) fa presumere che vi sia un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e, di conseguenza, che il maggior reddito sia stato anche ripartito “pro quota” tra i soci. In tali ipotesi,
l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad emettere distinti accertamenti, nei confronti della società e nei confronti dei soci. Tale forma di presunzione, secondo la Corte di Cassazione, non viola il divieto di doppia presunzione (“praesumptio de praesumpto”) o di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto, che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale
(cfr. Cass. n. 15995/2024, n. 29794/2021, n. 5581/2015). E' ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale (cfr. Cass. n.
31932/2024, n. 5567/2023, n. 13485/2008). La ristretta base azionaria è assunta come fatto noto per presumere, con sufficiente probabilità, che gli utili non dichiarati dalla società siano stati effettivamente distribuiti ai soci, che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui li avrebbe prodotti la società e nella stessa proporzione della quota di partecipazione al capitale sociale. La Cassazione con l'ordinanza n. 2464/2025, ha confermato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base, i maggiori utili accertati dall'Amministrazione finanziaria si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi forniscano la prova contraria. In merito all'onere della prova la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024, intervenendo sul comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 inerente l'obbligo gravante sull'Amministrazione finanziaria in tema di prova, ha ribadito che “… In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale …”. Per i giudici di legittimità “… la nuova formulazione legislativa, che prevede che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l'atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. …”. Tale orientamento viene confermato dalla Suprema Corte, sentenza n. 16629 del 14 giugno 2024, che ha specificato che “… l'accertamento tributario, sia con riferimento all'imposizione diretta che all'IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove “certe”.
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. "(cfr. Cass.
n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26473/2024 del 10/10/2024 riafferma: “…In tema di onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.
546 del 1992, … non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. La Corte, inoltre, sul tema della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, afferma: “Tuttavia, in questa sede, si intende ribadire la tesi emersa più di recente … e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale,
l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci”. Pertanto, laddove il socio intenda opporsi all'applicazione della presunzione è chiamato a fornire una prova contraria precisa e documentata, atta a dimostrare sia la destinazione differente dei ricavi sia l'eventuale appropriazione di utili da parte di soggetti terzi. In assenza di tali evidenze, il principio di trasparenza e controllo reciproco che caratterizza le società di capitali a ristretta base societaria rende legittima, seppur non invalicabile, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo ai soci della stessa…”.
Orbene, avendo, come suesposto, l'appellante incentrato la prima doglianza sul mancato assolvimento da parte dell'A.F. dell'onere di “dimostrare in modalità puntuale che i maggiori valori imputati alla società accertata, abbiamo permesso di conseguire una "Provvista distribuibile" ai soci della stessa, nonché il flusso finanziario e monetario attraverso il quale i maggiori utili accertati sarebbero pervenuti ai soci” non possono che richiamarsi le argomentazioni articolate sul punto dal provvedimento sopra riportato.
In ordine al secondo motivo di appello si osserva che la S.C., con l'ordinanza 10109/2023 ha ribadito la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari dall'articolo 14 della legge n. 890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè
l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'articolo 29 del decreto legge n. 79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione dell'atto di accertamento “impoesattivo”. Le spese sguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1000,00, oltre Iva ed accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU AR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 520/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2263/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M204337/2022 RITENUTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno la “Ricorrente_1 SRL” , rappresentata e difesa come in atti, si opponeva all' avviso di accertamento TF903M202942/2022 per l'anno d'imposta 2016, con cui venivano accertati maggiori ricavi per € 95.997,00.
Nello specifico, attesa la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio a soci di società a ristretta base azionaria, veniva recuperata l'omessa ritenuta sui dividendi presuntivamente distribuiti ai soci - Nominativo_1 e Nominativo_2 - titolari di partecipazione non qualificata.
In particolare si eccepiva: 1) il mancato assolvimento dell'onere a carico dell'A.F. di dimostrare l'effettiva distribuzione ai soci – Nominativo_1 --- e – degli utili extrabilancio;
2) la violazione della normativa sulla notificazione degli atti impoesattivi;
3) il difetto di sottoscrizione dell'atto; 4) l'errata irrogazione delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio l'Ufficio contestava le predette eccezioni inastando, quindi, per la conferma dell'avviso con vittoria di spese.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna alle spese per euro 800,00 oltre accessori, ritenendo corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Ha interposto appello la contribuente reiterando le prime due eccezioni;
si è costituito l'Ufficio ribadendo, per l'effetto, le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Con la sentenza n.5902/2025 questo Collegio, nei 2/3 dell'attuale composizione, rigettava il gravame proposto da Nominativo_1, che si era opposta all'avviso di accertamento n. TF901M204331/2022, con il quale veniva imputato, a norma degli artt. 38, 39 e 41 bis del DPR 600/73, in qualità di socia, il maggior reddito di capitale di €. 16.705,00 relativo all'accertamento, cui fa riferimento l'odierna impugnazione, emesso nei confronti della“Ricorrente_1 Srl”, sulla scorta della seguente motivazione: “.. La Corte ritiene che nessun errore e/o contraddittorietà si può riscontrare nella sentenza di 1° grado, in quanto nella stessa, i giudici di prime cure hanno fatto espresso riferimento a tutte le eccezioni proposte ed hanno operato una corretta valutazione del fatto che ha dato origine alla controversia ed hanno applicato le norme riconducibili al caso de quo, pertanto la sentenza non è caratterizzata da una omessa o apparente motivazione. La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26477/2022 si è occupata del vizio di motivazione delle sentenze tributarie, con particolare riferimento alla cosiddetta motivazione meramente apparente. I Giudici di Piazza Cavour ricordano che “...ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 9105 del
07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020). La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023 ribadisce ed afferma quanto segue: “Si è in presenza di una «motivazione apparente » allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice”. I Giudici di Legittimità hanno ricordato come sia possibile parlare di carenza di motivazione solo allorquando la motivazione, pur essendo graficamente esistente non rende percepibili le ragioni della decisione, presentando argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici(Cassazione Ordinanza n.
16958/2023). I giudici di piazza Cavour, inoltre, hanno precisato, con l'Ordinanza n. 23026 depositata il
28 luglio 2023 che, “… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata”. Si constata che l'avviso di accertamento emesso nei confronti delle società “Ricorrente_1 Srl”, di cui la ricorrente è socio al 35% e stato deciso in data 14/07/25 dalla CGT di 2° grado Sez. 9 di Salerno, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto.
La Corte fa presente che tra i due accertamenti vi è diretta conseguenzialità, per cui le vicende dell'atto principale riguardante la società si ripercuotono inevitabilmente sul secondo accertamento essendo i rapporti collegati da un rapporto di pregiudizialità. La Corte rileva che, in linea generale, la “società a ristretta base azionaria ” può essere definita come la società di capitali la cui compagine è costituita da un numero limitato di soci, legati spesso da vincoli di parentela e/o affinità. Proprio in relazione a tale tipo societario, nel corso degli anni, si è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
3579/2025, n. 30598/2024, n. 29289/2024, n. 26473/2024, n. 4603/2024, n. 2752/2024) secondo il quale
è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e salva facoltà degli stessi di fornire la prova contraria. Se viene dimostrato che la società non ha dichiarato ricavi, il fatto che la compagine sociale sia estremamente ristretta (pochi soci, “more solito” familiari e/o affini) fa presumere che vi sia un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e, di conseguenza, che il maggior reddito sia stato anche ripartito “pro quota” tra i soci. In tali ipotesi,
l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad emettere distinti accertamenti, nei confronti della società e nei confronti dei soci. Tale forma di presunzione, secondo la Corte di Cassazione, non viola il divieto di doppia presunzione (“praesumptio de praesumpto”) o di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto, che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale
(cfr. Cass. n. 15995/2024, n. 29794/2021, n. 5581/2015). E' ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale (cfr. Cass. n.
31932/2024, n. 5567/2023, n. 13485/2008). La ristretta base azionaria è assunta come fatto noto per presumere, con sufficiente probabilità, che gli utili non dichiarati dalla società siano stati effettivamente distribuiti ai soci, che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui li avrebbe prodotti la società e nella stessa proporzione della quota di partecipazione al capitale sociale. La Cassazione con l'ordinanza n. 2464/2025, ha confermato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base, i maggiori utili accertati dall'Amministrazione finanziaria si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi forniscano la prova contraria. In merito all'onere della prova la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024, intervenendo sul comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 inerente l'obbligo gravante sull'Amministrazione finanziaria in tema di prova, ha ribadito che “… In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale …”. Per i giudici di legittimità “… la nuova formulazione legislativa, che prevede che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l'atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. …”. Tale orientamento viene confermato dalla Suprema Corte, sentenza n. 16629 del 14 giugno 2024, che ha specificato che “… l'accertamento tributario, sia con riferimento all'imposizione diretta che all'IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove “certe”.
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. "(cfr. Cass.
n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26473/2024 del 10/10/2024 riafferma: “…In tema di onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.
546 del 1992, … non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. La Corte, inoltre, sul tema della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, afferma: “Tuttavia, in questa sede, si intende ribadire la tesi emersa più di recente … e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale,
l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci”. Pertanto, laddove il socio intenda opporsi all'applicazione della presunzione è chiamato a fornire una prova contraria precisa e documentata, atta a dimostrare sia la destinazione differente dei ricavi sia l'eventuale appropriazione di utili da parte di soggetti terzi. In assenza di tali evidenze, il principio di trasparenza e controllo reciproco che caratterizza le società di capitali a ristretta base societaria rende legittima, seppur non invalicabile, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo ai soci della stessa…”.
Orbene, avendo, come suesposto, l'appellante incentrato la prima doglianza sul mancato assolvimento da parte dell'A.F. dell'onere di “dimostrare in modalità puntuale che i maggiori valori imputati alla società accertata, abbiamo permesso di conseguire una "Provvista distribuibile" ai soci della stessa, nonché il flusso finanziario e monetario attraverso il quale i maggiori utili accertati sarebbero pervenuti ai soci” non possono che richiamarsi le argomentazioni articolate sul punto dal provvedimento sopra riportato.
In ordine al secondo motivo di appello si osserva che la S.C., con l'ordinanza 10109/2023 ha ribadito la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari dall'articolo 14 della legge n. 890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè
l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'articolo 29 del decreto legge n. 79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione dell'atto di accertamento “impoesattivo”. Le spese sguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1000,00, oltre Iva ed accessori come per legge se dovuti.