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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3902/2021 RG discussa all'udienza del 21/03/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PALADINI ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMANELLO ANTONIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
-Accertare il rapporto di lavoro subordinato tra […] e il sig. titolare Parte_1 CP_1 della omonima di ditta (P.iva ), dal 01.01.2014 al 31.08.2019, e per l'effetto riconoscersi P.IVA_1 la continuità del rapporto di lavoro dal 01.01.2014 al 31.08.2019, dichiarando l'inefficacia di qualsivoglia documento che la ditta abbia fatto sottoscrivere al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.
-Condannarsi il sig. titolare della omonima ditta al pagamento della somma pari ad Euro CP_1
18.483,07, di cui la somma pari ad € 15.387.13 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi;
la somma pari ad € 3095,94 a titolo di TFR e ogni altro emolumento ed indennità prevista per legge e per contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
1 legge e salve le somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, anche a seguito di C.T.U della quale fin d'ora si fa richiesta per determinare l'esatto ammontare di quanto dovuto.
-Condannarsi al risarcimento dei danni in favore del sig. per omessa CP_1 Parte_1 contribuzione obbligatoria nella somma che l'Ill.Mo Giudicante riterrà congrua. …
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Il sig. ha lavorato come autista trasportatore alle dipendenze della ditta Parte_1 CP_1
(P.iva ) con sede in Leverano alla via G. Garibaldi, 190, dal 01.01.2014 al 31.08.2019, P.IVA_1 esclusi i periodi di lavoro come bracciante agricolo, naspi e malattia.
Part 2) Durante il rapporto di lavoro, il sig. ha lavorato con la mansione di autista di camion -viaggi in
Calabria e all'estero per la Grecia-, con trasporto fiori recisi, senza percepire la giusta retribuzione, i contributi previdenziali e senza contratto di lavoro.
Part 3) Il sig. a lavorato quattro giorni a settimana percependo una retribuzione pari ad € 250.00 a viaggio.
4) Il lavoratore durante tutto il rapporto di lavoro non ha, quindi, percepito una adeguata retribuzione e, pertanto, è sua intenzione chiedere tutte le retribuzioni ad oggi maturate. Sono dovute, inoltre, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi e contributi previdenziali.
5)Pertanto, da quanto sopra dedotto, emerge che al lavoratore devono essere corrisposti a titolo di retribuzioni la somma pari ad Euro 18.483,07, di cui a titolo di retribuzione ordinaria tredicesima e quattordicesima mensilità ferie e permessi la somma pari ad € 15.387.13, a titolo di TFR la somma pari ad Euro 3095,94
e ogni altro emolumento ed indennità prevista per legge e per contratto, oltre alla somme da versare a titolo di contribuzione obbligatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, così come indicato nei conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato sono quindi formulate le riportate conclusioni.
Part Parte resistente, nel costituirsi, ha fatto presente che le affermazioni del non Part costituivano circostanze veritiere e che: … Più precisamente, la collaborazione richiesta al sig. consisteva nell'effettuare sporadicamente un viaggio in Calabria che si esauriva in una giornata e talvolta in
Grecia.
Non corrisponde al vero, pertanto, che il ricorrente lavorasse in maniera costante per quattro giorni a settimana, poiché non vi era alcuna regolarità nell'attività da lui effettuata, come innanzi ricostruito.
2 Ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso. Ha contestato la produzione dei cronotachigrafi. Ha eccepito prescrizione del credito.
***
1. L'eccezione di nullità appare infondata, tenuto conto del fatto che – seppur in maniera non sempre precisa – il ricorso illustra la domanda, l'attività svolta, il luogo di svolgimento e la sua estensione temporale nonché le voci economiche richieste.
2. Sull'eccezione di prescrizione si tornerà all'esito della valutazione delle prove. Si può però dire sin da ora che le voci ferie, permessi e 14ma non sono dovute;
per quest'ultima in quanto voce contrattuale e in questo caso il rapporto è in nero. Per le prime due nulla è dovuto per l'assoluta carenza di allegazione in ricorso (né alcunché è emerso dall'istruttoria).
3. Non sussiste alcun divieto di utilizzabilità del cronotachigrafo in copia da parte del lavoratore. Trattasi di documento attinente anche alla sicurezza del lavoratore e alla sua posizione (arg. ex Cass. 21802/2023 e Cass. 25682/2014).
4. Appare ora necessario riportare il contenuto della prova testi. Il teste ha fatto Tes_1 presente che:
ADR: conosco il signor Parte_1
ADR: per quel poco che l'hopotuto conoscere in ambito lavorativo.
ADR: operaio nel magazzino di fiori.
ADR: sono dipendente del sig. CP_1
Part ADR: il sig. er quello che ho potuto conoscere io lavorava una volta tanto a chiamata per la ditta
[...]
Faceva l'autista. CP_1
ADR: camion
ADR: per trasportare i fiori.
ADR: una volta al mese massimo due veniva. Contr ADR: il camion era della ditta
ADR: o in Calabria o in Grecia. Part ADR: per gli spostamenti i Grecia a volte veniva un altro camion ma non era il sig. a guidarlo.
ADR: era una ditta esterna. Controparte_2
ADR: per consegnare li consegno io personalmente. Le consegne ai commercianti della provincia le faccio.
ADR: solo per i trasporti a distanza veniva il MY
3 ADR: anche l'azienda ZE e i negozi IT e li rifornivo io. Parte_2
ADR: quando andava in Grecia non so quanto stava fuori.
ADR: non so dire quanto stava fuori quando andava in Calabria.
ADR: io arrivo presto la mattina per il magazzino. Per le 6 sono operativo.
ADR: quando doveva caricare il camion lo caricava dal magazzino.
ADR: non lo caricavo io ma gli altri addetti. Non so dire a che ora lo caricavano.
ADR: non so dire le partenze per Grecia e Calabria a che ora erano. Part ADR: non usavamo lo stesso veicolo io e il
ADR: i trasporti in provincia anche durante le ricorrenze o le feste li facevo sempre io. Io usavo un Iveco
Daily. Part ADR: il veicolo che usava il ra un vero e proprio camion. Part ADR: io ho cominciato a fine 2016/2017. Non l'ho visto sempre il Faccio orari diversi da loro.
Smonto alle 13.30/13. Inizio alle 6. Non faccio il pomeriggio.
ADR: i locali erano nella sede del magazzino. Anche il camion.
ADR:che io sappia risultava come bracciante agricolo. Non ricordo l'azienda. Ricordo che aveva qualcosa del genere. Lo sapevo io.
Il teste ha fatto presente che: …ADR: il magazzino di ingrosso fiori. Parte_2 CP_1 CP_3
il titolare.
[...]
ADR: da parecchio che non lo vedo. Di mattina, prendeva le pedane di legno perché si costruiva mobili sedie divani.
ADR: io questo ho visto. Vedevo che prendeva queste pedane e me ne andavo.
ADR: molto prima del Covid.
ADR: raramente lo ho visto. Più che altro lo vedevo il mercoledì quando arrivava lo scarico dall'Olanda.
ADR: io vado ogni giorno. Lo vedevo lì soprattutto il mercoledì perché c'erano queste pedane di legno.
ADR: sono ancora cliente del sig. Re.
ADR: non ha mai scaricato fiori nel mio negozio.
ADR: qualche volta me li portavano. Il ragazzo si chiama , se non mi sbaglio. Persona_1
Part ADR: io ho accompagnato una volta il un deposito per prendere buste di plastica, con la mia macchina perché ero di ritorno a Copertino e mi ha chiesto un passaggio. Non so cosa doveva fare lì. Co ADR: lo ho accompagnato lì dal magazzino di ino al deposito dove fanno buste di plastica.
ADR: ribadisco che non so cosa facesse lì.
4 ADR: non so chi fosse il proprietario del deposito di buste di plastica. Una sola volta è successo.
ADR: mi trattenevo giusto il tempo di prendere i fiori. 10/15 minuti massimo. Quando lo vedevo lo vedevo per questo scorcio di tempo.
ADR: non ho la cella frigorifera in negozio.
ADR: non ricordo che giorno lo accompagnai.
ADR: non ricordo per quanto lo ho visto. È da una vita che non lo vedo. Da molto prima del Covid. Tre
o quattro anni prima del Covid.
Il teste ha fatto presente che: Tes_2
ADR: conosco di vista il ricorrente.
ADR: è un cliente che viene in officina. Ho un'officina meccanica.
ADR: riparo mezzi da lavoro. mezzi da giardino. Riparazione agricola.
ADR: portava uno scooter da me.
ADR: un mezzo personale.
ADR: ancora mio cliente è
ADR: sempre di vista conosco il sig. Re. Parte
ADR: non ho mai avuto conoscenza diretta dell'attività lavorativa del sig. Co
ADR: il sig. o conosco come paesano. Part Co
ADR: dei rapporti lavorativi del sig. on il sig. ulla so dire.
ADR: so che il My faceva l'autista e basta. Con ADR: non si è mai recato in officina con mezzi del sig.
ADR: è venuto sempre in officina per mezzi propri.
ADR: riparo mezzi agricoli e scooter.
ADR: a fianco c'è una produzione di buste.
ADR:forse una società tra e è la proprietà. e il cognome di CP_4 Per_2 Testimone_3 non lo ricordo Per_2
ADR: il cognome di è Per_2 Per_3
ADR: non ricordo di aver visto il My parcheggiare nel capanno di Per_3
ADR: so che ha una macchina sua. Non ricordo di averlo mai visto su un mezzo di lavoro, camion o furgonato
ADR: non ricordo di averlo visto dai signori e Può essere che lo abbia visto ma non Tes_3 Per_3 posso assicurare.
5 ADR: ricordo che una volta mi ha lasciato lo scooter la mattina e lo ha preso la sera o il giorno dopo. Mi sembra la sera.
ADR: mi disse che doveva andare in Calabria. Non mi disse perché o per conto di chi doveva andare in
Calabria.
ADR: non ricordo quando ciò è accaduto.
ADR: preciso che me lo lasciò per riparazione lo scooter in questo episodio che ho raccontato
ADR: me lo disse lui che andava in Calabria emerse nella conversazione.
ADR: io gli ho riparato una volta lo scooter ma non so dire quando ciò è avvenuto […]
5. Dalle testimonianze assunte emerge chiaramente come solo il teste abbia Tes_1 confermato l'attività del ricorrente in favore del Re. Gli altri due testi escussi non apportano alcun utile ulteriore elemento ai fini della qualificazione del rapporto.
Nondimeno, esistono elementi certi che consentono di qualificare come subordinazione il rapporto intercorso tra le parti dell'odierno giudizio.
In primo luogo, appare provato che il ricorrente agisse nell'interesse della ditta resistente.
Egli era quindi inserito nell'attività produttiva svolgendo la funzione di trasporto. E' CP_ parimenti certo che i trasporti avvenissero con i mezzi della resistente (circostanza pacifica e confermata dal teste , dipendente del resistente). Sussistono quindi una Tes_4 serie di elementi univoci che depongono nel senso del riscontro della subordinazione, ossia una attività materiale (guida) svolta nell'interesse della ditta e con mezzi della ditta stessa
(quindi sotto il suo controllo e nel suo interesse per finalità del ciclo economico della ditta stessa).
Quanto sopra si inserisce pienamente nell'art. 2094 cc., tanto più che la subordinazione può pacificamente riscontrarsi anche in presenza di prestazioni discontinue (arg ex Cass.
23056/2017: …invero il concetto di subordinazione di cui all'art.2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa , potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti , di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.).
Non appare quindi fondata l'argomentazione spesa anche in sede di discussione da parte resistente circa la mancanza di domanda subordinata rispetto alle prestazioni discontinue svolte. Invero, la giurisprudenza sopra riportata riconosce questo tipo di subordinazione
6 non continua e inoltre, per il principio di continenza, in ogni caso, la domanda di maggiore ampiezza contempla anche la condanna per minor somma.
6. Definita la tipologia di rapporto intercorsa tra le parti, spetta ora quantificare il dovuto.
I testi escussi non provano il quantum spettante. Lo stesso deve essere calcolato in base alla documentazione in atti, tenendo anche presente il combinato disposto degli artt. 36 Cost.
e 2099 cc.
7. Parte resistente, nelle note di trattazione, ha fatto presente quanto segue:
Quanto alla produzione documentale avversa (che si torna a impugnare e contestare per tutti i motivi esposti nei propri atti e scritti difensivi, tra cui le presenti note) corre l'obbligo di fornire alcune precisazioni ed evidenze che emergono dagli allegati di controparte.
- Doc. 9 (biglietti di viaggio relativi ai viaggi in Grecia) Grecia): nel premettere che il documento 9 contiene biglietti di viaggio spesso ripetuti, è d'u opo rilevare che gli stessi afferiscono al periodo da settembre 2017 ad agosto 2019 (dunque, i predetti biglietti di viaggio non forniscono alcun elemento utile in riferimento all'arco temporale gennaio 2014 agosto 2017).
Oltretutto alcuni dei succitati biglietti sono ripetuti e alcuni di essi non recano neppure l'indicazione del nominativo del ricorrente, potrebbero appartenere a chiunque.
Risultano alcuni viaggi in Grecia solo da metà settembre 2017 sino a metà dicembre 2017 (andata e ritorno, come di seguito riportato: 16.9 18.9, 23.9 25.9, 30.9 2.10, 14.10 16.10, 21.10 23.10, 28.10
30.10, 4.11 7.11, 11.11 – 14.11, 18.11 21.11, 25.11 28.11, 9.12 11.12, 17.12 19.12), una decina di viaggi nel 2018 (6.01 8.01, 24.3 27.3, 3.4 4.4, 2.6 4.6, 28.7 30.7, 24.06 26.11 più altri sei biglietti che afferiscono a viaggi di sola andata o solo ritorno) e anche meno nel 2019 (20.4 22.4, 24.4 26.4, 22.6
24.6, 29.6 01.7, 24.8 28.8 più altri quattro biglietti relativi alla sola andata o al solo ritorno).
- Doc. 8 (dischi tachigrafici di cui si contesta la produzione in giudizio per i motivi ampiamente esplicitati nella memoria difensiva e che in questa sede si intendono espressamente richiamati): essi attengono esclusivamente all'anno 2014, con prevalenza nei mesi di aprile 2014 (9, 14, 23, 28, 30), maggio 2014
(5, 7, 12, 14, 19, 26, 27, 28), giugno 2014 (6, 10, 12, 16, 20), poi 14.01.2014, 2.2.2014,
24.03.2014, 26.03.2014, 21.11.2014.
Con riferimento ai dischi tachigrafici depositati si evidenzia quanto segue: solo tre di essi recano l'indicazione della località di destinazione (Tarsia, Napoli, Reggio Calabria), negli altri lo spazio della destinazione non
7 è stato compilato. In ogni caso dai predetti dischi tachigrafici emerge come ogni viaggio si esaurisse in una giornata.
Orbene, tale brano riassume – in maniera utile per la decisione – il contenuto dei documenti in atti. Rispetto a quanto affermato dalle note del resistente, va precisato che per il 2018 risultano anche come biglietti andata e ritorno anche le date dell'11-13 agosto e 30.6-2.7;
31.3.18/3.4.18 (oltre ai 6 biglietti di sola andata/ritorno già menzionati).
Per il 2019 oltre ai viaggi riconosciuti dalle note del resistente i viaggi con biglietto singolo sono 7.
8. Vanno ora tratte le conclusioni in tema di prescrizione e quantificazione del dovuto.
Orbene, non vi è prova di un rapporto unitario. E' ben vero che un rapporto può essere subordinato ancorché discontinuo ma taluni elementi fanno ritenere che non si possa individuare una volontà di continuità nel periodo “buco” tra il 2014 e il 2017. Si tratta infatti di rapporti separati. Questo si deduce dal fatto che il ricorrente, nel frattempo, ha impiegato le proprie energie anche in altri lavori e dall'assenza di prova per il 2015/2016. Né emerge CP_ in alcun caso una continua messa a disposizione di energie in favore della resistente.
Pertanto, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sia fondata per il 2014, mentre nessuna prova di attività vi è per il 2015 e il 2016. I dischi cronotachigrafi diventano quindi superflui mentre il primo atto interruttivo del 2020 rende da calcolarsi il dovuto per il periodo
2018/2019, stante l'assenza di qualsiasi domanda per il 2017 (il che rende invero privo di interesse anche alla luce di quanto detto per gli anni precedenti l'accertamento e la declaratoria di un vincolo di subordinazione per tale anno).
I giorni di lavoro effettivi quindi si possono provare tramite i documenti in atti e un ragionamento presuntivo che, in linea col ricorso, vede lo svolgimento di 4 gg lavorativi in presenza di biglietto di andata e ritorno.
Laddove vi siano solo un biglietto di andata o di ritorno devono considerarsi tre giorni totali a disposizione del datore (in quanto è circostanza ovvia che il camion datoriale sia partito e tornato e che sia stato effettuato un giorno di carico/scarico ma non vi sono elementi per una maggior quantificazione).
Riassumendo: per il 2014 vi è prescrizione. Per il periodo 2015/2016 non vi è prova del rapporto e comunque le indicazioni dei testi sono generiche. Per il 2017, pur essendovi
8 prova documentale di viaggi svolti in favore della ditta, nessuna domanda è posta e ciò si evince chiaramente dai conteggi che portano zero come cifra dovuta e neppure indicano somme da accantonamento TFR. Tale anno è quindi irrilevante (anche ai fini della domanda risarcitoria previdenziale in quanto per stessa ammissione del ricorso nessuna contribuzione risulta logicamente omessa) per come è strutturata la domanda.
Per il 2018 si ha prova di 54 giorni lavorativi (considerando 4 gg di lavoro allorquando vi è biglietto di andata e ritorno e 3 – sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti sopra indicate – quando vi è un solo biglietto); per il 2019 vi sono 41 gg di lavoro riconosciuti sulla base dei documenti in atti e dei criteri sopra illustrati.
Come detto, non sono richieste somme per differenze ordinarie per questi due anni tranne che per gennaio 2018. Tuttavia, la 13ma e il TFR possono essere calcolati solo sulla base di quanto qui accertato in fatto (ossia i giorni di lavoro riconosciuti) e come tali vanno calcolati.
In sostanza – tenuto conto che è provato l'an del rapporto e dei viaggi in Grecia, ma non il quantum – si ritiene di potersi basare sulle superiori indicazioni che fanno ritenere non contestati tali viaggi nell'interesse della ditta resistente.
Come detto, i conteggi – alla voce retribuzione ordinaria – riportano una differenza solo nel mese di gennaio 2018 per il quale il ricorrente non ritiene di aver percepito somma alcuna. Ma in tale mese – dai biglietti in atti – appare provato un solo viaggio (ossia 4 gg di lavoro). Vi sono poi alcune differenze di 1,25 euro mensili che derivano da istituti di matrice prettamente contrattuale e che non sono direttamente applicabili al caso di specie (lavoro nero) mentre viene ammessa come ricevuta una somma che dagli stessi conteggi porta a zero il dovuto in via “ordinaria”.
Inoltre, per il 2017 nulla viene chiesto, a nessun titolo (come ampiamente detto). Mentre, per il 2014 è maturata la prescrizione e per il 2015/2016 nessuna prova è data.
Vi sono quindi differenze retributive ordinarie per il solo mese di gennaio 2018.
Le altre differenze sono per ferie, permessi, 14ma e 13ma e TFR
Orbene, per i primi tre istituti si è già argomentato sulla non spettanza (i colloqui tenuti con lo studio incaricato di elaborare le buste paga del datore a soli fini conciliativi non fanno prova). Spettano invece la 13ma e il TFR.
Le stesse voci vanno calcolate tenuto conto di uno stipendio equitativamente determinato ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 cc in € 58,04 giornaliere (base di calcolo teorica: € 1508,95
9 mensili con divisore 26). Per gennaio 2018 spettano quindi € 232,16. Spettano anche €
261,18 per 13ma 2018, € 198,30 per 13ma 2019 nonché € 411,92 per TFR
Può altresì disporsi condanna generica al risarcimento del danno per i contributi non prescritti sino a questo momento (Cass. 2630/14).
Va precisato che la domanda di condanna generica al risarcimento del danno previdenziale
(ammissibile) non comporta alcuna necessità di porsi questioni sulla sussistenza o meno di un litisconsorzio con CP_6
9. Circa le spese, appare vero che parte ricorrente ha rifiutato offerta conciliativa superiore a quanto riconosciuto in giudizio (note del resistente del 9.12.22). Questo – ai sensi di C. cost. 268/2020 – comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3902/2021, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di € 232,16 per gennaio 2018; € 261,18 per 13ma 2018, € 198,30 per 13ma 2019 nonché € 411,92 per TFR il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte ricorrente al risarcimento del danno per contribuzione relativa agli anni
2018 e 2019 omessa e già prescritta al momento della presente sentenza;
spese compensate.
Lecce, 21/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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