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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896/24 r.g.
TRA
ed Consiglia rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Soprano Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Luongo Controparte_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c gli istanti, dipendenti del Consiglio regionale della Controparte_1 insorgevano avverso la nota con la quale veniva loro preannunciato l'avvio delle procedure di recupero delle somme percepite ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale. Si costituiva ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate procedure di recupero erano Controparte_1
state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente -in ragione di tale intervento della Corte Costituzionale- percepite, nel corso del servizio prestato presso il
Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 dichiarate CP_1
costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, così come ordinato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la con Decisione n. CP_1
172/2019 PARI del 30.7.2019.
All'esito del giudizio il Tribunale di Napoli Sezipone Lavoro emetteva la sentenza n. 5954/23 con la quale rigettava integralmente il ricorso di e, per , previo Parte_1 Controparte_2 accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti maturati oltre il decennio dalla richiesta di restituzione, statuiva la irripetibilità solo di quanto erogato nell'anno 2010 e nel gennaio 2011.
Avverso la pronuncia hanno proposto appello le parti di cui in epigrafe dolendosi sostanzialmente della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale inidonea, a loro dire, a travolgere le prestazioni già eseguite e comunque la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata di accogliere integralmente la pretesa di irripetibilità di cui al ricorso introduttivo del primo grado.
La costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 25.3.25 questa Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va evidenziato che, in assenza di appello incidentale da parte della CP_1
è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale prescrizione della pretesa restitutoria
[...] di cui è causa relativamente alla posizione dell'appellante . Pt_2
Nel merito l'appello è infondato e va respinto condividendo il Collegio le motivazioni espresse da questa Corte di Appello, in altra composizione, nella sentenza n. 496/2024, e poi, da ultimo, nella sentenza 219/25.
Come condivisibilmente già sottolineato da parte del primo Giudice va rammentato che la controversia vede, in fatto, la decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la
–in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016 di rilievo dell'avvenuto CP_1
esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del
Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003; perciò sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. La
Corte Costituzionale rilevava che il trattamento economico stabilito da quella normativa violava la riserva ex art. 117 Cost. e la Corte dei Conti in ragione di tale statuizione emanava le decisioni n.
172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, si realizzava la natura indebita delle somme versate agli odierni ricorrenti con obbligo per la di chiederne la restituzione. Controparte_1
Va, inoltre, condiviso il pertinente richiamo del primo Giudice sulla retroattività dell'indebito e il rilievo per cui la censura maggiore, ovvero l'avere inciso su “rapporti esauriti”, è del tutto errato secondo l'insegnamento di Cass. 14085/20. Ragione per cui l'ente coinvolto ha correttamente operato, quale compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione.
Quanto all'invocazione del principio dell'affidamento nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore, il preciso richiamo alla pronuncia della Corte Cost. 8/23 toglie ogni spazio di rilevanza alla relativa censura con i suoi richiami alla elaborazione in materia della Corte EDU, ovvero in termini di buona fede soggettiva del beneficiario, provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico in base a disposizione di legge, regolamento o contratto, e poi circa il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc;
elaborazione per cui resta spazio, secondo la Corte Costituzionale, solo agli aspetti delle modalità di recupero e/o di inesigibilità temporanea o parziale.
Alla luce di tanto, dunque, e quindi sia della documentata rateizzazione del recupero mediante trattenuta, sia dei principi di legittimità sullo spazio applicativo dell'art. 2126 cod. civ. (Cass.
21523/18 e Cass. 32263/21, Cass. 36358/21 circa la limitazione a prestazioni “eseguite” e non anche a meri aumenti della retribuzione) va confermata la legittimità della pretesa restitutoria per cui è causa.
Analoga condivisione circa la esclusione di un ingiustificato arricchimento, a valere ex art. 2041 cod. civ.. in ragione della assenza di una autonoma remunerabilità delle attività svolte e circa la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e, dunque, per il più breve termine di prescrizione su cui Cass. 284365/19.
Nella controversia in specie, dunque vale il solo limitato intervento della prescrizione decennale inerente la appellante . Pt_2
Gli appellanti, in particolare, lamentano che il Tribunale abbia discettato dell'art. 2033 cod. civ. quando la stessa avanzava la pretesa ex art. 2041 cod. civ. ma va sottolineato come la CP_1
qualificazione resta nella disponibilità del giudicante.
Intendono evocare pronunce della Corte di Cassazione circa la irripetibilità in caso di impossibile retroattività della prestazione;
invocano sul punto, ma inefficacemente, l'art. 36 Cost.; ma la vicenda che ci occupa non attiene, atteso che -come correttamente valutato dal Tribunale sulla scorta di Corte
Cost.- qui si tratta di emolumento legato meramente al ruolo/assegnazione e non a specifiche attribuzioni.
Si insiste sullo “esaurimento” dei rapporti che avrebbe impedito di far retroagire la dichiarazione di incostituzionalità e sul legittimo affidamento;
ma tali difese non tengono in alcun conto quanto, sopra già richiamato e condiviso, affermato da Corte Cost. 8/23. I medesimi motivi (complessità della vicenda e intervento medio tempore della Corte Costituzionale) che hanno condotto il primo Giudice alla compensazione integrale delle spese di lite valgono anche in questo grado per analoga regolazione di queste ultime.
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 25.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896/24 r.g.
TRA
ed Consiglia rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Soprano Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Luongo Controparte_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c gli istanti, dipendenti del Consiglio regionale della Controparte_1 insorgevano avverso la nota con la quale veniva loro preannunciato l'avvio delle procedure di recupero delle somme percepite ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale. Si costituiva ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate procedure di recupero erano Controparte_1
state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente -in ragione di tale intervento della Corte Costituzionale- percepite, nel corso del servizio prestato presso il
Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 dichiarate CP_1
costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, così come ordinato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la con Decisione n. CP_1
172/2019 PARI del 30.7.2019.
All'esito del giudizio il Tribunale di Napoli Sezipone Lavoro emetteva la sentenza n. 5954/23 con la quale rigettava integralmente il ricorso di e, per , previo Parte_1 Controparte_2 accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti maturati oltre il decennio dalla richiesta di restituzione, statuiva la irripetibilità solo di quanto erogato nell'anno 2010 e nel gennaio 2011.
Avverso la pronuncia hanno proposto appello le parti di cui in epigrafe dolendosi sostanzialmente della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale inidonea, a loro dire, a travolgere le prestazioni già eseguite e comunque la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata di accogliere integralmente la pretesa di irripetibilità di cui al ricorso introduttivo del primo grado.
La costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 25.3.25 questa Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va evidenziato che, in assenza di appello incidentale da parte della CP_1
è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale prescrizione della pretesa restitutoria
[...] di cui è causa relativamente alla posizione dell'appellante . Pt_2
Nel merito l'appello è infondato e va respinto condividendo il Collegio le motivazioni espresse da questa Corte di Appello, in altra composizione, nella sentenza n. 496/2024, e poi, da ultimo, nella sentenza 219/25.
Come condivisibilmente già sottolineato da parte del primo Giudice va rammentato che la controversia vede, in fatto, la decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la
–in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016 di rilievo dell'avvenuto CP_1
esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del
Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003; perciò sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. La
Corte Costituzionale rilevava che il trattamento economico stabilito da quella normativa violava la riserva ex art. 117 Cost. e la Corte dei Conti in ragione di tale statuizione emanava le decisioni n.
172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, si realizzava la natura indebita delle somme versate agli odierni ricorrenti con obbligo per la di chiederne la restituzione. Controparte_1
Va, inoltre, condiviso il pertinente richiamo del primo Giudice sulla retroattività dell'indebito e il rilievo per cui la censura maggiore, ovvero l'avere inciso su “rapporti esauriti”, è del tutto errato secondo l'insegnamento di Cass. 14085/20. Ragione per cui l'ente coinvolto ha correttamente operato, quale compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione.
Quanto all'invocazione del principio dell'affidamento nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore, il preciso richiamo alla pronuncia della Corte Cost. 8/23 toglie ogni spazio di rilevanza alla relativa censura con i suoi richiami alla elaborazione in materia della Corte EDU, ovvero in termini di buona fede soggettiva del beneficiario, provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico in base a disposizione di legge, regolamento o contratto, e poi circa il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc;
elaborazione per cui resta spazio, secondo la Corte Costituzionale, solo agli aspetti delle modalità di recupero e/o di inesigibilità temporanea o parziale.
Alla luce di tanto, dunque, e quindi sia della documentata rateizzazione del recupero mediante trattenuta, sia dei principi di legittimità sullo spazio applicativo dell'art. 2126 cod. civ. (Cass.
21523/18 e Cass. 32263/21, Cass. 36358/21 circa la limitazione a prestazioni “eseguite” e non anche a meri aumenti della retribuzione) va confermata la legittimità della pretesa restitutoria per cui è causa.
Analoga condivisione circa la esclusione di un ingiustificato arricchimento, a valere ex art. 2041 cod. civ.. in ragione della assenza di una autonoma remunerabilità delle attività svolte e circa la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e, dunque, per il più breve termine di prescrizione su cui Cass. 284365/19.
Nella controversia in specie, dunque vale il solo limitato intervento della prescrizione decennale inerente la appellante . Pt_2
Gli appellanti, in particolare, lamentano che il Tribunale abbia discettato dell'art. 2033 cod. civ. quando la stessa avanzava la pretesa ex art. 2041 cod. civ. ma va sottolineato come la CP_1
qualificazione resta nella disponibilità del giudicante.
Intendono evocare pronunce della Corte di Cassazione circa la irripetibilità in caso di impossibile retroattività della prestazione;
invocano sul punto, ma inefficacemente, l'art. 36 Cost.; ma la vicenda che ci occupa non attiene, atteso che -come correttamente valutato dal Tribunale sulla scorta di Corte
Cost.- qui si tratta di emolumento legato meramente al ruolo/assegnazione e non a specifiche attribuzioni.
Si insiste sullo “esaurimento” dei rapporti che avrebbe impedito di far retroagire la dichiarazione di incostituzionalità e sul legittimo affidamento;
ma tali difese non tengono in alcun conto quanto, sopra già richiamato e condiviso, affermato da Corte Cost. 8/23. I medesimi motivi (complessità della vicenda e intervento medio tempore della Corte Costituzionale) che hanno condotto il primo Giudice alla compensazione integrale delle spese di lite valgono anche in questo grado per analoga regolazione di queste ultime.
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 25.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone