Art. 1040. Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico ((...)) se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.
c-bis). dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico ((...)) se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.
c-bis). dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.