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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2174.2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI LITISPENDENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2174/2024 promossa da:
C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gasbarri e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via del Pavone n. 101, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
C.F. e C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rappazzo e con questi C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n. 3, studio del difensore;
Convenuti
E
CF: nata a [...] il [...], residente in Controparte_4 C.F._4
AL (PD), via G. Galilei n. 100/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mazzucato con studio in Padova, viale dell'Industria n. 23/B;
Convenuta
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2025 osserva:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva istanza di verificazione CP_1
della scrittura privata sottoscritta in data 24.06.2001 in AN, dai figli Controparte_2
1 e dalla loro madre, nonché coniuge dell'attore, Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
poi deceduta il successivo 11.11.2003.
[...]
2. I convenuti e preliminarmente eccepivano la litispendenza Controparte_2 Controparte_3
con la causa pendente fra le medesime parti innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione
Specializzata in materia di Impresa (R.G. 30167/2020), in cui l'attore aveva chiesto, invocando proprio la scrittura del 24.06.2001 oggetto di verificazione nel presente giudizio, di accertare la natura fiduciaria dell'intestazione delle quote della con conseguente Parte_1
condanna dei figli alla restituzione delle stesse.
Orbene, a fronte del disconoscimento effettuato dagli stessi convenuti, che avevano lamentato innanzi al Tribunale di Roma la non autenticità delle sottoscrizioni paventando un fotomontaggio,
l'attore, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., aveva richiesto al giudice romano di autorizzare il deposito dell'originale, disponendo le modalità di custodia, nonché di procedere alla verificazione mediante CTU.
3. Con la prima memoria integrativa l'attore contestava l'eccezione di litispendenza, evidenziando che il Tribunale di Roma non aveva accolto l'istanza di verificazione, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni al 18.11.2025, senza disporre alcun accertamento sull'autenticità delle sottoscrizioni.
4. Il Giudice ritiene che l'eccezione di litispendenza debba ritenersi fondata.
È pacifico e non contestato che, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma fra le stesse parti (R.G. 30167/2020), l'attore ha richiesto di autorizzare il deposito dell'originale della scrittura privata del 24.06.2001, disponendo le modalità di custodia, nonché di procedere alla verificazione mediante CTU per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, indicando anche le scritture di comparazione utili a tal fine.
Non vi è dubbio, quindi, che la medesima istanza di verificazione, avente lo stesso oggetto e fra le stesse parti, sia già stata proposta in via incidentale innanzi al Tribunale di Roma.
La circostanza che il giudice previamente adito non abbia ammesso la CTU per l'accertamento dell'autografia, non esclude che lo stesso giudice debba assumere una decisione sul disconoscimento effettuato dai convenuti e sulla valenza della scrittura privata prodotta dall'attore, essendo obbligato a pronunciarsi su tutta la domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
2 Il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, implica l'effettiva pendenza delle due cause, aventi le stesse parti ed il medesimo petitum, radicate presso distinti uffici giudiziari, con conseguente incompetenza a decidere del Tribunale di Viterbo, in quanto successivamente adito.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo ai rapporti familiari esistenti fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in persona del giudice unico dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 39 c.p.c., così provvede:
1. Dichiara la litispendenza con la causa pendente fra le medesime parti innanzi al Tribunale
Civile di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa (R.G. 30167/2020) e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2. Spese compensate.
Viterbo, 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI LITISPENDENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2174/2024 promossa da:
C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gasbarri e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via del Pavone n. 101, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
C.F. e C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rappazzo e con questi C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n. 3, studio del difensore;
Convenuti
E
CF: nata a [...] il [...], residente in Controparte_4 C.F._4
AL (PD), via G. Galilei n. 100/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mazzucato con studio in Padova, viale dell'Industria n. 23/B;
Convenuta
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2025 osserva:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva istanza di verificazione CP_1
della scrittura privata sottoscritta in data 24.06.2001 in AN, dai figli Controparte_2
1 e dalla loro madre, nonché coniuge dell'attore, Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
poi deceduta il successivo 11.11.2003.
[...]
2. I convenuti e preliminarmente eccepivano la litispendenza Controparte_2 Controparte_3
con la causa pendente fra le medesime parti innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione
Specializzata in materia di Impresa (R.G. 30167/2020), in cui l'attore aveva chiesto, invocando proprio la scrittura del 24.06.2001 oggetto di verificazione nel presente giudizio, di accertare la natura fiduciaria dell'intestazione delle quote della con conseguente Parte_1
condanna dei figli alla restituzione delle stesse.
Orbene, a fronte del disconoscimento effettuato dagli stessi convenuti, che avevano lamentato innanzi al Tribunale di Roma la non autenticità delle sottoscrizioni paventando un fotomontaggio,
l'attore, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., aveva richiesto al giudice romano di autorizzare il deposito dell'originale, disponendo le modalità di custodia, nonché di procedere alla verificazione mediante CTU.
3. Con la prima memoria integrativa l'attore contestava l'eccezione di litispendenza, evidenziando che il Tribunale di Roma non aveva accolto l'istanza di verificazione, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni al 18.11.2025, senza disporre alcun accertamento sull'autenticità delle sottoscrizioni.
4. Il Giudice ritiene che l'eccezione di litispendenza debba ritenersi fondata.
È pacifico e non contestato che, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma fra le stesse parti (R.G. 30167/2020), l'attore ha richiesto di autorizzare il deposito dell'originale della scrittura privata del 24.06.2001, disponendo le modalità di custodia, nonché di procedere alla verificazione mediante CTU per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, indicando anche le scritture di comparazione utili a tal fine.
Non vi è dubbio, quindi, che la medesima istanza di verificazione, avente lo stesso oggetto e fra le stesse parti, sia già stata proposta in via incidentale innanzi al Tribunale di Roma.
La circostanza che il giudice previamente adito non abbia ammesso la CTU per l'accertamento dell'autografia, non esclude che lo stesso giudice debba assumere una decisione sul disconoscimento effettuato dai convenuti e sulla valenza della scrittura privata prodotta dall'attore, essendo obbligato a pronunciarsi su tutta la domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
2 Il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, implica l'effettiva pendenza delle due cause, aventi le stesse parti ed il medesimo petitum, radicate presso distinti uffici giudiziari, con conseguente incompetenza a decidere del Tribunale di Viterbo, in quanto successivamente adito.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo ai rapporti familiari esistenti fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in persona del giudice unico dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 39 c.p.c., così provvede:
1. Dichiara la litispendenza con la causa pendente fra le medesime parti innanzi al Tribunale
Civile di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa (R.G. 30167/2020) e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2. Spese compensate.
Viterbo, 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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