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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 637/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Parte_1 P.IVA_1
BONALUME (C.F. , Giovanni GOMEZ PALOMA (C.F. C.F._1
), Giuseppe CARDONA (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
Michele DEL BENE (C.F. ) C.F._4
- attrice -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato con pec del 28.4.2022, Parte_1
Part
(in breve, ha convenuto il per
[...] Controparte_2
sentirlo condannare al pagamento:
a) in via principale, di € 3.408,41 per fornitura di energia elettrica, come da fattura n. 412111492873 del 30.11.2021 (scaduta il 31.12.2021) emessa da HERA
COMM S.R.L., oggetto di cessione in favore dell'attrice, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 sulla predetta sorte capitale, interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c., 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 sui moratori e risarcimento forfettario per le spese di recupero ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d. lgs. n.
231/2002 (pari all'importo previsto di € 40,00 per la predetta fattura insoluta);
b) sempre in via principale, di € 5.040,00 quale risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in riferimento alla fattura BF (prodotta e riepilogata agli allegati 3 e 4 dell'atto introduttivo) emessa a causa del mancato pagamento di una serie di fatture per sorte capitale diversa rispetto a quella azionata in via principale;
c) in via subordinata, della somma dovuta per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3. – Il è rimasto contumace. Controparte_1
Part 1.4. – Con memoria illustrativa del 22.4.2025 e successiva istanza del 24.4.2025, ha limitato la richiesta di condanna al pagamento del credito oggetto della predetta fattura HERA, oltre interessi di mora, anatocistici ed al risarcimento forfettario, rinunciando agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti.
2.1. – Nel merito, la domanda è fondata.
Invero, la fattura n. 412111492873 (scaduta il 31.12.2021), prodotta da parte attrice cfr. allegato 7 della memoria ex art 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. ”), è Controparte_3
stata emessa da HERA COMM SRL il 30.11.2021 quale corrispettivo della somministrazione dei quantitativi di energia elettrica in essa riportati, in regime di salvaguardia ai sensi della Legge 125/2007 per la Regione Calabria (cfr. allegato 7 della memoria ex art 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. ). CP_4
2 In mancanza di fonte contrattuale, quindi, non si pone neppure in astratto la necessità di rispettare la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. ex artt. 16 e 17 dpr
2440/1923.
L'attrice ha, inoltre, dimostrato che il credito oggetto della medesima fattura le è stato trasferito da HERA COMM S.R.L. in forza della scrittura privata autenticata dal notaio di Milano il 29.3.2022 (Rep. 39745; Racc. 18177), ivi registrata il 4.4.2022 Per_1
al n. 34394 Serie 1T, ritualmente notificata al Controparte_1
il 9.4.2022 a mezzo PEC del 9.4.2022 (cfr. allegato 9 della memoria ex art
[...]
183, 6° comma, n. 1 c.p.c. ”). Controparte_5
In conclusione, pertanto, il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento di € 3.408,41 relativo alla sorte capitale per la suindicata fatture HERA COMM S.R.L., oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 sul medesimo capitale con decorrenza dall'1.1.2022 (giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima fattura) sino al saldo, interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma, c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al 28.4.2022 da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori, risarcimento forfettario di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione appartenenti al secondo scaglione di valore – in € 1.278,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando:
a) condanna il al pagamento di € Controparte_1
3.408,41 (come analiticamente indicate nell'allegato A della memoria illustrativa del 22.4.2025) per la fattura indicata in motivazione, oltre interessi
3 moratori da calcolarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 dall'1.1.2022 fino al saldo, interessi anatocistici ex artt. 1283 e
1284, 4° comma, c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data del 28.4.2022 da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori, ed € 40,00 ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002, in favore di Parte_1
b) condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA come per legge, in favore di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 25 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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