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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: 1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1481/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 18/11/2025, vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte 1
,
dall'Avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, PA_1 '
giusta procura in atti, dall'Avv. DEL SESTO ADRIANO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 18/11/2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 28/06/2014 in Pietravairano (CE) - dal quale è nato un figlio Persona 1 nato il [...]) - e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 18/11/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Le parti concordemente chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Atteso che la sig.ra PA_1 ha trovato impiego presso un istituto scolastico di
Bergamo e in considerazione di ciò la stessa ha ivi trasferito il proprio domicilio, il figlio minore resterà affidato in forma condivisa a entrambe le parti ma avrà domiciliazione preferenziale presso il padre con correlativa, concordata possibilità di dimorare anche presso la casa della nonna paterna. Il minore, in tal modo, continuerà a vivere esattamente come ha fatto nel corso degli ultimi due anni proprio in ragione dell'avvenuto trasferimento della sig.ra PA 1 ;
3. In ragione della domiciliazione preferenziale presso il sig. Parte 1 la sig.ra CP 1
[...] non beneficerà dell'assegno di mantenimento per il minore a cui espressamente rinuncia;
assegno di mantenimento che finora il sig. Pt_1 ha comunque versato;
4. Le parti prevedono che in ragione della nuova condizione occupazionale della sig.ra CP_1 , al solo fine di consentire alla stessa di organizzarsi meglio soprattutto dal punto di vista logistico, il sig. Pt_1 sia gravato dall'obbligo di versare una somma pari ad e 200,00 fino al mese di settembre 2026 (per 12 mesi dall'avvenuto accordo dinanzi al Giudice
Delegato);
5. A partire dal mese di ottobre 2026, senza alcun ulteriore onere di adire l'autorità giudiziaria, sempre in forza del presente accordo, il sig. Pt 1 non dovrà versare più alcuna somma ovvero assegno in favore della sig.ra CP 1 ;
6. L'esercizio del diritto di visita da parte della sig.ra CP_1 continuerà ad avvenire come è sempre stato da quando ha ottenuto l'impiego a Bergamo. Vale a dire nel corso dei fine settimana in cui la stessa riuscirà a ritornare (orientativamente nel limite di 2 ogni mese), durante le vacanze di Natale e di Pasqua e durante le vacanze estive;
7. Per i predetti periodi (Natale, Pasqua e vacanze estive) il minore starà con la madre ma è comunque fatto salvo il diritto del sig. Pt 1 di tenere con sé il figlio o nel giorno di Natale avvero nel giorno di Capodanno, secondo quanto concorderanno di volta in volta le parti anche tenendo conto della volontà del minore. Analogo diritto sussisterà per le vacanze di
Pasqua nelle quali il sig. Pt 1 potrà tenere con sé il figlio alternativamente o nel giorno di Pasqua o nel giorno di Pasquetta.
Infine durante il periodo estivo è fatto salvo il diritto del sig. Pt 1 di tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e agosto, previo accordo tra le parti da definirsi entro la data del 31 maggio antecedente;
8. Le spese straordinarie graveranno a carico delle parti al 50%.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 15.04.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1481/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pietravairano (CE) il 28/06/2014 da Parte 1 nato a [...] il [...] e PA_1 nata "
a TE SE (CE) il 19/05/1977; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIETRAVAIRANO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: 1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1481/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 18/11/2025, vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte 1
,
dall'Avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, PA_1 '
giusta procura in atti, dall'Avv. DEL SESTO ADRIANO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 18/11/2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 28/06/2014 in Pietravairano (CE) - dal quale è nato un figlio Persona 1 nato il [...]) - e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 18/11/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Le parti concordemente chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Atteso che la sig.ra PA_1 ha trovato impiego presso un istituto scolastico di
Bergamo e in considerazione di ciò la stessa ha ivi trasferito il proprio domicilio, il figlio minore resterà affidato in forma condivisa a entrambe le parti ma avrà domiciliazione preferenziale presso il padre con correlativa, concordata possibilità di dimorare anche presso la casa della nonna paterna. Il minore, in tal modo, continuerà a vivere esattamente come ha fatto nel corso degli ultimi due anni proprio in ragione dell'avvenuto trasferimento della sig.ra PA 1 ;
3. In ragione della domiciliazione preferenziale presso il sig. Parte 1 la sig.ra CP 1
[...] non beneficerà dell'assegno di mantenimento per il minore a cui espressamente rinuncia;
assegno di mantenimento che finora il sig. Pt_1 ha comunque versato;
4. Le parti prevedono che in ragione della nuova condizione occupazionale della sig.ra CP_1 , al solo fine di consentire alla stessa di organizzarsi meglio soprattutto dal punto di vista logistico, il sig. Pt_1 sia gravato dall'obbligo di versare una somma pari ad e 200,00 fino al mese di settembre 2026 (per 12 mesi dall'avvenuto accordo dinanzi al Giudice
Delegato);
5. A partire dal mese di ottobre 2026, senza alcun ulteriore onere di adire l'autorità giudiziaria, sempre in forza del presente accordo, il sig. Pt 1 non dovrà versare più alcuna somma ovvero assegno in favore della sig.ra CP 1 ;
6. L'esercizio del diritto di visita da parte della sig.ra CP_1 continuerà ad avvenire come è sempre stato da quando ha ottenuto l'impiego a Bergamo. Vale a dire nel corso dei fine settimana in cui la stessa riuscirà a ritornare (orientativamente nel limite di 2 ogni mese), durante le vacanze di Natale e di Pasqua e durante le vacanze estive;
7. Per i predetti periodi (Natale, Pasqua e vacanze estive) il minore starà con la madre ma è comunque fatto salvo il diritto del sig. Pt 1 di tenere con sé il figlio o nel giorno di Natale avvero nel giorno di Capodanno, secondo quanto concorderanno di volta in volta le parti anche tenendo conto della volontà del minore. Analogo diritto sussisterà per le vacanze di
Pasqua nelle quali il sig. Pt 1 potrà tenere con sé il figlio alternativamente o nel giorno di Pasqua o nel giorno di Pasquetta.
Infine durante il periodo estivo è fatto salvo il diritto del sig. Pt 1 di tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e agosto, previo accordo tra le parti da definirsi entro la data del 31 maggio antecedente;
8. Le spese straordinarie graveranno a carico delle parti al 50%.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 15.04.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1481/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pietravairano (CE) il 28/06/2014 da Parte 1 nato a [...] il [...] e PA_1 nata "
a TE SE (CE) il 19/05/1977; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIETRAVAIRANO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso