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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 7671/2023, promossa con atto di citazione da
, con l'avv. Alessandro Marangoni Parte_1
ATTRICE
Contro
, con l'avv. Andrea Cesare Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Accertare e dichiarare la responsabilità del per le lesioni Controparte_1
subite dalla Sig.ra a causa del sinistro occorso in via Parte_1 CP_1
Matteotti in corrispondenza del civico 36, il giorno 10.07.2021, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 136.471,36 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ: rigettarsi le domande avversarie perché infondate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto dichiararsi la Controparte_1
corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro in Parte_1
1
misura prevalente.
IN OGNI CASO: con rifusione di spese, diritti ed onorari e non applicabilità al caso di specie della tabella unica nazionale richiamata da controparte.
Motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora evocava in Parte_1
giudizio il in persona del pro-tempore, al fine di Controparte_1 CP_2
accertare e sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, quale proprietario e custode della strada teatro del sinistro occorso all'attrice e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito (ex art. 2051 e/o 2043 c.c.) che quantificava, nell'atto introduttivo, in euro 121.718,50 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nello specifico, l'attrice assumeva che il giorno 10.07.2021, in Cavarzere (Ve), via G. Matteotti, in corrispondenza del civico n. 36, mentre attraversava sulle strisce pedonali dirigendosi verso la propria auto, inciampava sulle radici degli alberi che sporgevano dal manto stradale e proprio in corrispondenza di detto attraversamento, rovinando a terra e lamentando sin da subito forte dolore.
Soccorsa nell'immediato da alcuni passanti che assistevano al sinistro, interveniva l'ambulanza che trasportava l'attrice presso il P.S. di Chioggia dove le veniva diagnosticato traumi alla spalla dx e facciale da caduta accidentale, oltre a varie contusioni al polso destro e ginocchio destro con frattura pluriframmentata della testa collo dell'omero destro, tanto da necessitare, in data
15.07.2021, di intervento chirurgico di posizionamento protesi alla spalla destra a cui si sottoponeva.
Deduceva, dunque, l'attrice come la responsabilità di detto sinistro fosse da addebitare per intero al convenuto di cui chiedeva la condanna al CP_1
relativo risarcimento dei danni anche per i postumi invalidanti che le erano residuati.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di chiedendo il CP_1
rigetto della domanda attorea, rilevando come lo stato dei luoghi non presentasse le anomalie descritte dall'attrice e che comunque l'evento occorsole fosse ascrivibile alla esclusiva responsabilità di questa che non aveva posto la debita attenzione nell'atto dell'attraversamento e del calpestio del manto stradale, laddove, anche qualora presenti, ben visibili potevano presentarsi le radici dei pini marittimi piantumati nell'intera zona, peraltro noti all'attrice atteso che la stessa risiedeva in zona e ben poteva conoscere i luoghi. Assumeva il convenuto come la sig.ra avrebbe, dunque, dovuto prestare maggiore attenzione nel Pt_1 camminare e, stante le dimensioni dell'attraversamento pedonale, avrebbe potuto percorrere la parte libera dello stesso ed evitare così di calpestare le radici.
In conclusione, il convenuto contestava l'addebito mosso e rilevava come la colpa esclusiva per l'accaduto, laddove provato, fosse da ascriversi esclusivamente alla signora in ragione della sua negligenza e Pt_1
disattenzione nel percorrere il luogo in questione, così venendo a mancare ogni nesso causale tra res e danno;
in subordine, chiedeva comunque dichiararsi la corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro in Parte_1
misura prevalente.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione di prova orale in ordine alle modalità di accadimento del sinistro e sullo stato dei luoghi, all'esito della quale, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per p.c. e discussione orale che si celebrava in via telematica in data 08.05.2025 e all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisone con deposito della sentenza nei successivi 30 gg. ai sensi dell'art. art. 281 sexies c.p.c. come novellato.
La domanda attorea va accolta parzialmente nei termini di cui si dirà.
Va premesso che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 CP_1
c.c., che prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ma anche la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ritiene questo Giudice come possono ritenersi provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia l'accadimento materiale della caduta del pedone sulla pubblica via, sia il nesso causale fra evento dannoso e cosa in custodia, cioè che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, prova la cui necessaria acquisizione è stata da ultimo ribadita dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n. 35991), sia infine, le lesioni riportate in conseguenza dell'inciampo.
Pacifica è poi la riconducibilità della fattispecie, come sopra accennato, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., operante anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni demaniali, tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa di essa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato
(Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova liberatoria o della sussistenza del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023). Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della
Suprema Corte, ribadito anche dalla Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, per come già sopra accennato, è rimasto provato il nesso causale tra il sinistro e le condizioni del manto stradale oggetto del sinistro, caratterizzato da buche e asfalto disconnesso a causa delle radici emergenti del pino marittimo lì piantumato, tali da rendere il manto stradale obiettivamente pericoloso per i pedoni.
Ed infatti, passando all'applicazione dei suddetti principi di diritto al caso concreto, va preliminarmente evidenziato che non è in discussione fra le parti che la strada dove è avvenuto il sinistro fosse ubicata nel territorio del CP_1
convenuto.
Nel caso di specie è poi da ritenere pacifico - e dimostrato - che il danno occorso all'attrice (consistito nella frattura pluriframmentaria dell'omero destro e della glena omerale della scapola) sia stato causato dalla caduta sulla pavimentazione sconnessa di via Matteotti, in corrispondenza del civico 36; infatti sia il teste escusso, , che le rappresentazioni i fotografiche dimesse Testimone_1 dall'attrice, pure allegate al rapporto della polizia municipale di cui al doc. 7 attoreo, dimostrano come l'avvenuto sinistro sia avvenuto proprio in via G.
Matteotti in Cavarzere (Ve).
In particolare, il teste oculare escusso, che aveva appena salutato l'attrice, trovandosi egli davanti al piazzale dell'edicola, dall'altra parte della strada, a circa 10 mt. dall'avvenuto sinistro, ha dichiarato “ho assistito alla scena, avevo
infatti appena salutato l'attrice la quale, attraversata la strada sulle strisce pedonali, cadeva a terra;
immediatamente le ho prestato soccorso insieme ad altre persone che si trovavano li vicino, si lamentava per il dolore alla spalla”, descrivendo altresì lo stato dei luoghi e precisamente “che sulle strisce pedonali ove l'attrice è rovinata a terra si vedevano chiaramente sporgere le radici del pino marittimo che aveva sollevato il manto stradale;
posso riferire che oggi lo stato dei luoghi è mutato, è stato rifatto il manto stradale e non vi sono più le radici dell'albero che sporgono” e che “erano presenti anche delle buche sul manto stradale provocate dalle radici dell'albero”.
Alle dichiarazioni rese si aggiungono, per come detto, anche le foto prodotte dall'attrice che confermano il racconto del teste sullo stato dei luoghi come descritto così rendendo pienamente attendibili le dichiarazioni rese che hanno contribuito a rendere evidente la dinamica del sinistro.
La riconduzione della fattispecie concreta, per come ricostruita, all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., conduce a ritenere la responsabilità del il quale non CP_1
ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non essendo emersa la sussistenza di una situazione contingente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la cosa, nel senso sopra precisato.
E tuttavia, sulla scorta, in fatto, della dinamica e delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro e della su richiamata elaborazione giurisprudenziale in punto di responsabilità da cose in custodia, reputa questo giudicante come la condotta serbata dall'attrice non sia completamente esente da profili di colpa e che pertanto, la caduta occorsale sia ascrivibile anche alla sua disattenzione.
Ed infatti, “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
La signora è inciampata in pieno giorno, prima delle ore 12,00 (v. doc. 2 Pt_1 fasc. attoreo ove l'orario di accettazione al P.S. è indicato alle ore 12.09) su un tratto di strada deputata all'attraversamento pedonale che non presentava ingombri o ostacoli, in un contesto di luce piena.
Se dunque avesse prestato maggiore attenzione alla condizione della sede stradale, avrebbe notato l'affioramento delle radici dell'albero sul quale è
inciampata che, come riferito dall'unico teste escusso, il signor , Testimone_1
“si vedevano chiaramente sporgere le radici del pino marittimo che aveva sollevato il manto stradale”, così usando l'adeguata prudenza nel percorrere quel tratto di strada.
Nel caso di specie, quindi, se da un lato non può ritenersi sussistente il caso fortuito in ragione della prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso, essendo del tutto prevedibile che un pedone disattento potesse cadere a causa del dissesto del manto stradale presente, e sebbene quindi non possa imputarsi alla un comportamento colposo, eziologicamente idoneo a recidere il nesso Pt_1
causale tra il bene in custodia e l'evento di danno, non può, però, farsi a meno di ritenere che vi sia stato un suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. giacché all'utente della strada è richiesta una particolare cautela nel procedere sulle vie pubbliche, tanto più quando lo esiga, come nella specie, la particolare configurazione del tratto di strada caratterizzato da visibili radici affioranti.
La disattenzione dell'attrice assume quindi rilievo nell'ambito della valutazione del concorso di colpa del danneggiato e nello specifico, si reputa congruo quantificare il detto concorso nella misura del 30% rispetto alla produzione dell'evento dannoso, dovendo per contro attribuirsi per il 70% all'ente convenuto la responsabilità dell'evento.
Per tutti i motivi sopra esposti, fatta applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., la caduta deve per l'effetto attribuirsi alla concorrente condotta colposa della signora nella misura del 30%, con corrispondente riduzione del Pt_1
risarcimento liquidabile.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attrice agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
Il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez.
3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così, Cass. Civ.n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 7513 del 27.3.2018).
Il CTU sulla scorta della documentazione medica in atti, visitata la con Pt_1
ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, avverso il quale non sono state avanzate osservazioni, ha accertato che: “La valutazione della documentazione sanitaria e la visita diretta della periziata consentono di riconoscere un Danno
Biologico Temporaneo Totale di 13 giorni (periodo relativo al ricovero del 10 al
23.07.21) e un Danno Biologico Temporaneo Parziale quantificabile in 27 giorni al 75% (periodo in cui ha mantenuto il tutore), 45 giorni al 50% ed ulteriori 45 giorni al 25%. Tale periodo trova giustificazione nella lenta e graduale evoluzione e risoluzione in postumi delle lesioni riportate in data
10.07.21.
Per quanto riguarda la valutazione del danno permanente secondo i parametri civilistici, in sede di visita medico-legale sono stati rilevati postumi stabilizzati, suscettibili di quantificazione medico-legale secondo i baremés di riferimento … rappresentati da marcati esiti algo-disfunzionali e cicatriziali a carico della spalla destra in sede che incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del
23-24% (ventritrè-ventiquattro per cento).
Si ritiene che il quadro evolutivo, che ha richiesto il ricovero, l'utilizzo di un tutore e del reggibraccio, l'effettuazione controlli ambulatoriali e di FKT consenta di riconoscere una sofferenza di grado medio-elevato nel periodo di malattia e convalescenza (130 giorni) e medio nel cronico in relazione ai postumi residuati” (cfr. pag, 20 della relazione).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n. 19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) e non la tabella unica indicata da parte attrice,
non potendo questa essere applicata al procedimento di cui è causa, iscritto a ruolo a maggio 2023.
In definitiva, il valore del danno subito dall'attrice per effetto dell'evento lesivo del 10.7.2021 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di Milano, in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto (74 anni) deve essere così determinato: euro 63.998,33 (23,5%) per il danno biologico permanente ed euro
7.705,00 per danno biologico temporaneo, punto base ITT euro 115,00 (13 gg.
DBTT euro 1.495,00; DBTP 75% euro 2.328,75; DBTP 50% euro 2.578,50 ;
DBTP 25% euro1.293,75), così per un totale di euro 71.703,33.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale la Cassazione ha reiteratamente precisato che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, stante l'entità del danno biologico accertato (23,5%), di non lieve entità, e considerata la presenza di specifiche allegazioni, in particolare da quanto emerso dalla CTU, che ha descritto come l'attrice, alla luce del quadro evolutivo, che ha richiesto il ricovero e l'utilizzo di un tutore e del reggibraccio,
l'effettuazione di controlli ambulatoriali e di FKT, tali da incidere sulla sofferenza sopportata descritta come di grado medio-elevato nel periodo di malattia e convalescenza (130 giorni) e medio nel cronico in relazione ai postumi residuati, si ritiene di dover liquidare, a titolo di danno morale una percentuale del 25% da calcolarsi sul danno biologico già liquidato per una somma di ulteriore euro 17.925,83, per un totale dunque di danno non patrimoniale liquidabile di euro 89.629,16.
Nulla quanto a ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno,
richiesto nella misura del 60%, non essendo stati forniti elementi ulteriori di pregiudizio diversi da quelli già ristorati e sopra determinati.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite di cui è documentalmente provato il pagamento, che devono pertanto liquidarsi in € 1.335,00, somma verificata e reputata congrua dallo stesso C.T.U. a cui si aggiungono le spese di CTP per euro 1.220,00 documentate e ritenute congrue per un totale di euro 2.555,00.
La somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è di euro 92.184,16.
Con riferimento alla somma in definitiva riconosciuta alla trattandosi di Pt_1 debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi euro 89.629,16 devalutati alla data del sinistro (10.07.2021) e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 10.07.2021 e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Sul danno patrimoniale come liquidato saranno dovuti gli interessi e la rivalutazione, come sopra, dall'esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale ultima data saranno riconosciuti gli interessi legali.
Tenuto conto del concorso di colpa della nell'infortunio occorsole, Pt_1 determinato nella misura del 30% e richiamato l'art. 1227, 1° co., c.c. a mente del quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e decurtato del 30% il risarcimento liquidabile alla il in persona del Sindaco p.t. va condannato al Pt_1 Controparte_1
pagamento di euro 64.528,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come sopra.
Ritenuta la prevalente soccombenza del le spese di lite Controparte_1
vengono poste a suo carico nella misura di 2/3 e liquidate come da dispositivo, compensando la rimanente quota e in applicazione dei parametri del d.m. n.
147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro 260.000) per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in euro 1.500,00 oltre accessori, vengono poste per i 2/3 a carico del e per 1/3 a carico di parte attrice. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice e Parte_1 per l'effetto, accertata la concorrente responsabilità del ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'attrice in relazione al sinistro del Parte_1
10.07.2021, condanna il in persona del Sindaco p.t., ai Controparte_1
sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per l'evento oggetto di causa, al risarcimento del danno patito da nella misura di euro 64.528,91, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in Controparte_1
favore dell'attrice dei due terzi delle spese di lite, liquidando il dovuto, già ridotto del 30%, in € 556,81 per esborsi ed € 9.872,10 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti e compensando fra le parti il restante terzo;
- pone in via definitiva le spese di CTU come in motivazione.
Così deciso in Venezia in data 23.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 7671/2023, promossa con atto di citazione da
, con l'avv. Alessandro Marangoni Parte_1
ATTRICE
Contro
, con l'avv. Andrea Cesare Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Accertare e dichiarare la responsabilità del per le lesioni Controparte_1
subite dalla Sig.ra a causa del sinistro occorso in via Parte_1 CP_1
Matteotti in corrispondenza del civico 36, il giorno 10.07.2021, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 136.471,36 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ: rigettarsi le domande avversarie perché infondate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto dichiararsi la Controparte_1
corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro in Parte_1
1
misura prevalente.
IN OGNI CASO: con rifusione di spese, diritti ed onorari e non applicabilità al caso di specie della tabella unica nazionale richiamata da controparte.
Motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora evocava in Parte_1
giudizio il in persona del pro-tempore, al fine di Controparte_1 CP_2
accertare e sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, quale proprietario e custode della strada teatro del sinistro occorso all'attrice e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito (ex art. 2051 e/o 2043 c.c.) che quantificava, nell'atto introduttivo, in euro 121.718,50 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nello specifico, l'attrice assumeva che il giorno 10.07.2021, in Cavarzere (Ve), via G. Matteotti, in corrispondenza del civico n. 36, mentre attraversava sulle strisce pedonali dirigendosi verso la propria auto, inciampava sulle radici degli alberi che sporgevano dal manto stradale e proprio in corrispondenza di detto attraversamento, rovinando a terra e lamentando sin da subito forte dolore.
Soccorsa nell'immediato da alcuni passanti che assistevano al sinistro, interveniva l'ambulanza che trasportava l'attrice presso il P.S. di Chioggia dove le veniva diagnosticato traumi alla spalla dx e facciale da caduta accidentale, oltre a varie contusioni al polso destro e ginocchio destro con frattura pluriframmentata della testa collo dell'omero destro, tanto da necessitare, in data
15.07.2021, di intervento chirurgico di posizionamento protesi alla spalla destra a cui si sottoponeva.
Deduceva, dunque, l'attrice come la responsabilità di detto sinistro fosse da addebitare per intero al convenuto di cui chiedeva la condanna al CP_1
relativo risarcimento dei danni anche per i postumi invalidanti che le erano residuati.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di chiedendo il CP_1
rigetto della domanda attorea, rilevando come lo stato dei luoghi non presentasse le anomalie descritte dall'attrice e che comunque l'evento occorsole fosse ascrivibile alla esclusiva responsabilità di questa che non aveva posto la debita attenzione nell'atto dell'attraversamento e del calpestio del manto stradale, laddove, anche qualora presenti, ben visibili potevano presentarsi le radici dei pini marittimi piantumati nell'intera zona, peraltro noti all'attrice atteso che la stessa risiedeva in zona e ben poteva conoscere i luoghi. Assumeva il convenuto come la sig.ra avrebbe, dunque, dovuto prestare maggiore attenzione nel Pt_1 camminare e, stante le dimensioni dell'attraversamento pedonale, avrebbe potuto percorrere la parte libera dello stesso ed evitare così di calpestare le radici.
In conclusione, il convenuto contestava l'addebito mosso e rilevava come la colpa esclusiva per l'accaduto, laddove provato, fosse da ascriversi esclusivamente alla signora in ragione della sua negligenza e Pt_1
disattenzione nel percorrere il luogo in questione, così venendo a mancare ogni nesso causale tra res e danno;
in subordine, chiedeva comunque dichiararsi la corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro in Parte_1
misura prevalente.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione di prova orale in ordine alle modalità di accadimento del sinistro e sullo stato dei luoghi, all'esito della quale, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per p.c. e discussione orale che si celebrava in via telematica in data 08.05.2025 e all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisone con deposito della sentenza nei successivi 30 gg. ai sensi dell'art. art. 281 sexies c.p.c. come novellato.
La domanda attorea va accolta parzialmente nei termini di cui si dirà.
Va premesso che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 CP_1
c.c., che prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ma anche la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ritiene questo Giudice come possono ritenersi provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia l'accadimento materiale della caduta del pedone sulla pubblica via, sia il nesso causale fra evento dannoso e cosa in custodia, cioè che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, prova la cui necessaria acquisizione è stata da ultimo ribadita dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n. 35991), sia infine, le lesioni riportate in conseguenza dell'inciampo.
Pacifica è poi la riconducibilità della fattispecie, come sopra accennato, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., operante anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni demaniali, tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa di essa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato
(Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova liberatoria o della sussistenza del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023). Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della
Suprema Corte, ribadito anche dalla Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, per come già sopra accennato, è rimasto provato il nesso causale tra il sinistro e le condizioni del manto stradale oggetto del sinistro, caratterizzato da buche e asfalto disconnesso a causa delle radici emergenti del pino marittimo lì piantumato, tali da rendere il manto stradale obiettivamente pericoloso per i pedoni.
Ed infatti, passando all'applicazione dei suddetti principi di diritto al caso concreto, va preliminarmente evidenziato che non è in discussione fra le parti che la strada dove è avvenuto il sinistro fosse ubicata nel territorio del CP_1
convenuto.
Nel caso di specie è poi da ritenere pacifico - e dimostrato - che il danno occorso all'attrice (consistito nella frattura pluriframmentaria dell'omero destro e della glena omerale della scapola) sia stato causato dalla caduta sulla pavimentazione sconnessa di via Matteotti, in corrispondenza del civico 36; infatti sia il teste escusso, , che le rappresentazioni i fotografiche dimesse Testimone_1 dall'attrice, pure allegate al rapporto della polizia municipale di cui al doc. 7 attoreo, dimostrano come l'avvenuto sinistro sia avvenuto proprio in via G.
Matteotti in Cavarzere (Ve).
In particolare, il teste oculare escusso, che aveva appena salutato l'attrice, trovandosi egli davanti al piazzale dell'edicola, dall'altra parte della strada, a circa 10 mt. dall'avvenuto sinistro, ha dichiarato “ho assistito alla scena, avevo
infatti appena salutato l'attrice la quale, attraversata la strada sulle strisce pedonali, cadeva a terra;
immediatamente le ho prestato soccorso insieme ad altre persone che si trovavano li vicino, si lamentava per il dolore alla spalla”, descrivendo altresì lo stato dei luoghi e precisamente “che sulle strisce pedonali ove l'attrice è rovinata a terra si vedevano chiaramente sporgere le radici del pino marittimo che aveva sollevato il manto stradale;
posso riferire che oggi lo stato dei luoghi è mutato, è stato rifatto il manto stradale e non vi sono più le radici dell'albero che sporgono” e che “erano presenti anche delle buche sul manto stradale provocate dalle radici dell'albero”.
Alle dichiarazioni rese si aggiungono, per come detto, anche le foto prodotte dall'attrice che confermano il racconto del teste sullo stato dei luoghi come descritto così rendendo pienamente attendibili le dichiarazioni rese che hanno contribuito a rendere evidente la dinamica del sinistro.
La riconduzione della fattispecie concreta, per come ricostruita, all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., conduce a ritenere la responsabilità del il quale non CP_1
ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non essendo emersa la sussistenza di una situazione contingente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la cosa, nel senso sopra precisato.
E tuttavia, sulla scorta, in fatto, della dinamica e delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro e della su richiamata elaborazione giurisprudenziale in punto di responsabilità da cose in custodia, reputa questo giudicante come la condotta serbata dall'attrice non sia completamente esente da profili di colpa e che pertanto, la caduta occorsale sia ascrivibile anche alla sua disattenzione.
Ed infatti, “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
La signora è inciampata in pieno giorno, prima delle ore 12,00 (v. doc. 2 Pt_1 fasc. attoreo ove l'orario di accettazione al P.S. è indicato alle ore 12.09) su un tratto di strada deputata all'attraversamento pedonale che non presentava ingombri o ostacoli, in un contesto di luce piena.
Se dunque avesse prestato maggiore attenzione alla condizione della sede stradale, avrebbe notato l'affioramento delle radici dell'albero sul quale è
inciampata che, come riferito dall'unico teste escusso, il signor , Testimone_1
“si vedevano chiaramente sporgere le radici del pino marittimo che aveva sollevato il manto stradale”, così usando l'adeguata prudenza nel percorrere quel tratto di strada.
Nel caso di specie, quindi, se da un lato non può ritenersi sussistente il caso fortuito in ragione della prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso, essendo del tutto prevedibile che un pedone disattento potesse cadere a causa del dissesto del manto stradale presente, e sebbene quindi non possa imputarsi alla un comportamento colposo, eziologicamente idoneo a recidere il nesso Pt_1
causale tra il bene in custodia e l'evento di danno, non può, però, farsi a meno di ritenere che vi sia stato un suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. giacché all'utente della strada è richiesta una particolare cautela nel procedere sulle vie pubbliche, tanto più quando lo esiga, come nella specie, la particolare configurazione del tratto di strada caratterizzato da visibili radici affioranti.
La disattenzione dell'attrice assume quindi rilievo nell'ambito della valutazione del concorso di colpa del danneggiato e nello specifico, si reputa congruo quantificare il detto concorso nella misura del 30% rispetto alla produzione dell'evento dannoso, dovendo per contro attribuirsi per il 70% all'ente convenuto la responsabilità dell'evento.
Per tutti i motivi sopra esposti, fatta applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., la caduta deve per l'effetto attribuirsi alla concorrente condotta colposa della signora nella misura del 30%, con corrispondente riduzione del Pt_1
risarcimento liquidabile.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attrice agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
Il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez.
3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così, Cass. Civ.n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 7513 del 27.3.2018).
Il CTU sulla scorta della documentazione medica in atti, visitata la con Pt_1
ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, avverso il quale non sono state avanzate osservazioni, ha accertato che: “La valutazione della documentazione sanitaria e la visita diretta della periziata consentono di riconoscere un Danno
Biologico Temporaneo Totale di 13 giorni (periodo relativo al ricovero del 10 al
23.07.21) e un Danno Biologico Temporaneo Parziale quantificabile in 27 giorni al 75% (periodo in cui ha mantenuto il tutore), 45 giorni al 50% ed ulteriori 45 giorni al 25%. Tale periodo trova giustificazione nella lenta e graduale evoluzione e risoluzione in postumi delle lesioni riportate in data
10.07.21.
Per quanto riguarda la valutazione del danno permanente secondo i parametri civilistici, in sede di visita medico-legale sono stati rilevati postumi stabilizzati, suscettibili di quantificazione medico-legale secondo i baremés di riferimento … rappresentati da marcati esiti algo-disfunzionali e cicatriziali a carico della spalla destra in sede che incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del
23-24% (ventritrè-ventiquattro per cento).
Si ritiene che il quadro evolutivo, che ha richiesto il ricovero, l'utilizzo di un tutore e del reggibraccio, l'effettuazione controlli ambulatoriali e di FKT consenta di riconoscere una sofferenza di grado medio-elevato nel periodo di malattia e convalescenza (130 giorni) e medio nel cronico in relazione ai postumi residuati” (cfr. pag, 20 della relazione).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n. 19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) e non la tabella unica indicata da parte attrice,
non potendo questa essere applicata al procedimento di cui è causa, iscritto a ruolo a maggio 2023.
In definitiva, il valore del danno subito dall'attrice per effetto dell'evento lesivo del 10.7.2021 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di Milano, in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto (74 anni) deve essere così determinato: euro 63.998,33 (23,5%) per il danno biologico permanente ed euro
7.705,00 per danno biologico temporaneo, punto base ITT euro 115,00 (13 gg.
DBTT euro 1.495,00; DBTP 75% euro 2.328,75; DBTP 50% euro 2.578,50 ;
DBTP 25% euro1.293,75), così per un totale di euro 71.703,33.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale la Cassazione ha reiteratamente precisato che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, stante l'entità del danno biologico accertato (23,5%), di non lieve entità, e considerata la presenza di specifiche allegazioni, in particolare da quanto emerso dalla CTU, che ha descritto come l'attrice, alla luce del quadro evolutivo, che ha richiesto il ricovero e l'utilizzo di un tutore e del reggibraccio,
l'effettuazione di controlli ambulatoriali e di FKT, tali da incidere sulla sofferenza sopportata descritta come di grado medio-elevato nel periodo di malattia e convalescenza (130 giorni) e medio nel cronico in relazione ai postumi residuati, si ritiene di dover liquidare, a titolo di danno morale una percentuale del 25% da calcolarsi sul danno biologico già liquidato per una somma di ulteriore euro 17.925,83, per un totale dunque di danno non patrimoniale liquidabile di euro 89.629,16.
Nulla quanto a ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno,
richiesto nella misura del 60%, non essendo stati forniti elementi ulteriori di pregiudizio diversi da quelli già ristorati e sopra determinati.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite di cui è documentalmente provato il pagamento, che devono pertanto liquidarsi in € 1.335,00, somma verificata e reputata congrua dallo stesso C.T.U. a cui si aggiungono le spese di CTP per euro 1.220,00 documentate e ritenute congrue per un totale di euro 2.555,00.
La somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è di euro 92.184,16.
Con riferimento alla somma in definitiva riconosciuta alla trattandosi di Pt_1 debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi euro 89.629,16 devalutati alla data del sinistro (10.07.2021) e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 10.07.2021 e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Sul danno patrimoniale come liquidato saranno dovuti gli interessi e la rivalutazione, come sopra, dall'esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale ultima data saranno riconosciuti gli interessi legali.
Tenuto conto del concorso di colpa della nell'infortunio occorsole, Pt_1 determinato nella misura del 30% e richiamato l'art. 1227, 1° co., c.c. a mente del quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e decurtato del 30% il risarcimento liquidabile alla il in persona del Sindaco p.t. va condannato al Pt_1 Controparte_1
pagamento di euro 64.528,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come sopra.
Ritenuta la prevalente soccombenza del le spese di lite Controparte_1
vengono poste a suo carico nella misura di 2/3 e liquidate come da dispositivo, compensando la rimanente quota e in applicazione dei parametri del d.m. n.
147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro 260.000) per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in euro 1.500,00 oltre accessori, vengono poste per i 2/3 a carico del e per 1/3 a carico di parte attrice. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice e Parte_1 per l'effetto, accertata la concorrente responsabilità del ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'attrice in relazione al sinistro del Parte_1
10.07.2021, condanna il in persona del Sindaco p.t., ai Controparte_1
sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per l'evento oggetto di causa, al risarcimento del danno patito da nella misura di euro 64.528,91, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in Controparte_1
favore dell'attrice dei due terzi delle spese di lite, liquidando il dovuto, già ridotto del 30%, in € 556,81 per esborsi ed € 9.872,10 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti e compensando fra le parti il restante terzo;
- pone in via definitiva le spese di CTU come in motivazione.
Così deciso in Venezia in data 23.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno