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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4531 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FAVARO TIZIANA MARIA presso lo studio della quale in Milano Via Podgora n. 13 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSTINIANI MARCELLO, Controparte_2
MALAVASI MANUELA, RANIERI MARTINO e ROTUNDO GIUSEPPE presso lo studio dei quali in
Milano Via Barozzi, 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti SPOLVERATO GIANLUCA, MARCHESAN CP_3
FRANCESCA E PAVANELLO ELISA presso lo studio dei quali in Padova Via Rismondo n. 2/E ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro pagina 1 di 9 rappresentato e difeso dall'avv. CIVITELLI TOMMASO presso lo studio Controparte_4 del quale in Milano Via San Barnaba n. 30 ha eletto domicilio come da procura in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11.5.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, sezione Parte_1 lavoro, il datore di lavoro nonché, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. Controparte_5
276/2003 ed ex art. 1676 c.c. la committente e l'appaltatrice al fine Controparte_2 CP_3
di sentire accertare le seguenti conclusioni:
“A) In via principale e nel merito sul lavoro full time
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente dal 21.05.2014 al 19.04.2022 è stato assunto dalla
[...]
con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 con contratto a tempo indeterminato full time CP_6
ed inquadrato in qualità di operaio al 6j° livello con mansioni di facchinaggio addetto al magazzino, con utilizzo del transpallet.
2)Accertato e dichiarato che successivamente dal maggio 2018 il ricorrente è stato inquadrato al 6° livello del ccnl trasporto merci e logistica e dal giugno 2020 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al 4j° livello del ccnl applicato
3) Accertato e dichiarato che il ricorrente, sin dall'inizio dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (21.05.2014), è stato inviato ad espletare le mansioni lavorative presso i vari magazzini della attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32 Controparte_7
4)Accertato e dichiarato che il ricorrente dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione è posto ad osservare un orario giornaliero suddiviso in due turni dal lunedì al venerdì dalle 04,00 di notte alle
11,00 o dalle 14,00/15,00 alle 22,00; il sabato dalle 04,00 alle 10,00;
5) Accertato e dichiarato che per le mansioni espletate il ricorrente ha diritto al riconoscimento al 4j° livello della qualifica di operaio dall'inizio del rapporto a maggio 2020
6) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le effettive ore di lavoro espletato, con la paga contrattuale del 4j° livello del CCNL e ricevere il corrispondente pagamento delle differenze retributive, degli istituti contrattuali.
7) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il pagamento degli istituti contrattuali in misura integrale come previsto dal ccnl applicato (sulla base delle ore contrattuali);
pagina 2 di 9 8)Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti di anzianità
10)Accertato e dichiarato che il ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre continuativamente prestato lavorativa presso i vari magazzini della Soc. Controparte_7
attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32, la quale ha stipulato un contratto di appalto con la che a sua volta ha subappaltato il servizio alla , per l'effetto CP_3 Controparte_8 dichiarare la responsabilità solidale per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 29, d.lgs 276/2003 ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. tra
, e;
conseguentemente condannare le Controparte_7 CP_3 Controparte_8
società convenute in solido tra loro ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Controparte_7
Viale Europa n° 175, in persona del suo legale pro tempore con sede in Milano, Via CP_3
Boccaccio n° 14 C.F. e la in persona del suo presidente pro tempore, P.IVA_1 Controparte_6
con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 9162,54 di cui euro 1693,06 a titolo di TFR, o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum Previa autorizzazione della chiamata in causa dell' condannare il convenuto a pagare all' i contributi CP_9 CP_10
assicurativi e previdenziali afferenti i titoli dedotti in giudizio, come meglio sopra precisati.
In Subordine
Ove non fosse riconosciuto l'obbligo solidale in capo alla , Controparte_11
accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto, ancora in essere, con la cooperativa convenuta con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 in persona del suo presidente Controparte_6
pro –tempore, condannare la predetta società al pagamento di Euro 9162,54 di cui euro 1693,06 a titolo di TFR,o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa” con vittoria delle spese di lite.
seppure regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita Controparte_5
rimanendo contumace. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la intervenuta Controparte_2
prescrizione delle pretese creditorie del ricorrente nonché la intervenuta decadenza ex art. 29 D.lgs.
276/2003 per tutte le somme richieste dal ricorrente che trovino origine e causa antecedentemente alla data del 30 novembre 2020, essendo trascorsi oltre due anni tra la cessazione dei contratti di appalto del
30.11.2018 e del 30.11.2020 ed il deposito del ricorso in data 11.5.2023; ha chiesto la chiamata in causa di nel caso di accertata fondatezza della pretesa attorea, ha chiesto di Controparte_4
pagina 3 di 9 essere chiamata eventualmente a rispondere nei rigorosi limiti delineati dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 ed ha svolto domanda di accertamento del suo diritto di godere del beneficio di preventiva escussione nei confronti di di Controparte_12 CP_3
di nonché domanda di manleva nei confronti di Controparte_13 Controparte_12
[...
di con vittoria delle spese di lite. CP_3 Controparte_4
costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva essendo CP_3
legittimato, al suo posto, di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_4
Sotto altro profilo, la società ha contestato di essere parte appaltatrice nel rapporto dedotto in giudizio, ha chiesto la chiamata in giudizio del terzo ha eccepito altresì la intervenuta Controparte_4
prescrizione nonché la decadenza ex art. 29 D.lgs. 276/2003 per tutte le somme richieste dal ricorrente che trovino origine e causa antecedentemente alla data di marzo 2018; ha chiesto, infine,
l'accertamento del suo diritto di godere del beneficio di preventiva escussione nei confronti di
[...]
nonché domanda di manleva nei confronti di Controparte_12 Controparte_12
[... e di o di surrogarsi alle stesse con vittoria delle spese di lite. Controparte_4
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa del terzo, si è costituito il quale, CP_4
ricostruita la filiera degli appalti cui ha preso parte il ricorrente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente domanda di estromissione dal giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
*
Con sentenza non definitiva n. 556/2025 pubblicata l'1.4.2025 la causa veniva decisa col seguente dispositivo:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4J CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far data dal gennaio 2017;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire le conseguenti differenze retributive, tenuto altresì conto delle incidenze sul TFR;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli istituti contrattuali diretti e indiretti in misura integrale, come da CCNL applicato e non sulla base delle buste paga;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico di malattia nella misura piena ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli scatti periodici di anzianità ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato;
pagina 4 di 9 6) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
7) spese al definitivo”.
*
Il giudizio è, quindi, proseguito rimettendo alle parti la determinazione delle differenze retributive maturate dal ricorrente secondo l'accertamento disposto in sentenza.
Parte ricorrente ha quindi depositato in data 8.4.2025, conteggi aggiornati e redatti sul 4 j livello del
CCNLTrasporto Merci e logistica, decurtando le voci “diaria” per l'importo di Euro 5.422,00, indennità ticket per euro 3.664,62, come pure “l'indennità di mensa”, insistendo per il riconoscimento dell'indennità di disagio (quantificata nel doc. 2 allegato al ricorso in euro 6.028,00), che parte resistente insiste perché venga decurtata. CP_3
L'eccezione di fondata. CP_3
Questo stesso giudice nelle motivazioni della sentenza parziale ha osservato: “Corretta appare
l'eccezione di in merito alla decurtazione, a titolo di percepito, degli importi corrisposti CP_3
al lavoratore a titolo di diaria (per complessivi euro 5.422,00), indennità di mensa / ticket (per complessivi euro 3.664,62) e di indennità per orario disagiato.
La ricorrente, infatti, nel corso del rapporto, ha ricevuto importi a titolo di diaria, indennità di mensa / ticket e di indennità per orario disagiato che, attesa la loro natura retributiva, vanno decurtati dal dovuto”.
Sicché, atteso che va decurtato anche l'importo corrisposto per tale indennità (pari ad euro 6.028,00) alcuna differenza retributiva residua a favore del ricorrente se non l'importo di euro 3.584,75 a titolo di
TFR tenuto conto dell'inquadramento accertato in sentenza.
*
Preliminarmente, sull'eccezione del terzo chiamato di carenza di Controparte_4
legittimazione passiva.
L'eccezione è fondata.
Il ricorrente agisce in giudizio per far valere differenze retributive maturate nel corso di rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (cfr. conteggi doc. 2 ric.).
In tale lasso temporale, non vi è prova in atti che il abbia assunto e rivestito alcun CP_4
ruolo, diretto o indiretto, nella filiera di appalto presso le filiali di Capriano e Milano, via Fantoli.
Come rilevato dal , infatti, la committente ha prodotto in atti CP_4 Controparte_2
Cont contratti di appalto (doc. 1 ) i quali, pur avendo il come parte, riguardano però la CP_4
Cooperativa Siviglia, mentre il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
Controparte_12
pagina 5 di 9 ha invece prodotto la documentazione d'appalto riferita alla tuttavia, CP_3 Controparte_12
Con la produzione di si ferma al contratto d'appalto con la committente che è cessato in CP_3 data 8.03.2018, mentre l'arco temporale delle richieste del ricorrente arriva fino al dicembre del 2021.
Non sono stati prodotti da i contratti d'appalto successivi al marzo del 2018. CP_3
ha poi dato dimostrazione documentale che l'incarico conferito dal alla CP_4 CP_4
per i servizi di logistica presso la filiale di IA è terminato in data 31.12.2016 (doc. n. 4 CP_12
) e che in data 16.02.2017 e si CP_4 CP_3 Controparte_12 CP_14 sono costituite in per l'eventuale gestione di un appalto di Controparte_15
Con logistica in favore delle diverse filiali di presenti sul territorio italiano (doc. n. 5 ). CP_4
Risulta, quindi, sufficientemente dimostrato in atti che dal febbraio 2017 la abbia Controparte_12 continuato ad occuparsi dell'appalto in ATI con e non su indicazione del . CP_4 CP_4
*
Quanto alle responsabilità solidale ex art. 29 d. Lgs. n. 276/2003 invocata dal ricorrente nei confronti della committente e dell'appaltatrice si osserva quanto segue. Controparte_2 CP_3
Con È documentale che il contratto d'appalto tra e sottoscritto il 5.08.2008, è terminato il CP_3
Con giorno 30.11.2018 come correttamente dedotto da
Con Con decorrenza dall'1.12.2018, ed hanno stipulato un nuovo e diverso contratto CP_3
d'appalto di logistica per la filiale di IA (doc. n. 6 che corrisponde al medesimo documento Con prodotto da e che tale contratto è cessato in data 30.11.2020. E con decorrenza dall'1.12.2020
Con Ucsa S.p.A. ed hanno sottoscritto un nuovo e diverso contratto d'appalto.
Sulla medesima questione, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente avendo riguardato un collega del , si è già espresso il Tribunale di Milano con la pronuncia n. 2391/2024, che si Pt_1
richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ha osservato che:
“Nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 novembre 2018 il ricorrente opera nell'ambito del contratto
d'appalto sottoscritto tra ed in data 5 giugno 2008 quale CP_3 Controparte_2
dipendente della subappaltatrice doc. 2 fasc. . Controparte_12 Controparte_16
Tale contratto d'appalto è terminato il giorno 30 novembre 2018 (doc. 1 fasc. Controparte_2
.
[...]
Nel periodo 1° dicembre 2018 – 31 dicembre 2021 il ricorrente lavora nell'ambito dei contratti
d'appalto sottoscritti tra ed in data 24 gennaio 2019 ed in CP_3 Controparte_2
data 9 aprile 2021, anche qui quale dipendente della subappaltatrice Controparte_12
(docc. 2 e 3 fasc. . Controparte_2
pagina 6 di 9 L'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce un limite di due anni per far valere la responsabilità in solido del committente, termine che decorre dalla cessazione dell'appalto e, con essa, dal rapporto che intercorre tra il committente (qui e l'appaltatore ( Controparte_2 [...]
. CP_3
Per quanto qui di interesse, il contratto stipulato il 25 ottobre 2010 è cessato in data 30 novembre
2018, mentre il successivo contratto stipulato il 24 gennaio 2019 è definitivamente cessato in data 30 novembre 2020 (doc. 2 fasc. art. 16.1). Controparte_2
L'art. 14 del nuovo contratto statuisce che “Il presente Contratto revoca, risolve, annulla, sostituisce qualsiasi accordo e/o convenzione, sia scritta che verbale, come pure tutte le altre comunicazioni intercorse tra le Parti in relazione al contenuto del presente Contratto” Cont L'art. 24 del statuisce che “La società dichiara espressamente di non avere nulla a pretendere da
o da società del per rapporti pregressi con queste ultime (…) In ogni caso la Controparte_17
Società intende rinunciare, come in effetti con la sottoscrizione del presente contratto rinuncia, a
Cont qualsivoglia azione nei confronti di e/o del per rapporti di qualsivoglia genere o CP_17
Cont natura, contrattuali o extracontrattuali, anche qualora ne avesse già dato notizia alla stessa ”.
Dunque, il nuovo contratto costituisce anche una transazione novativa del precedente, per cui si deve ritenere che il contratto stipulato in data 25 ottobre 2010 sia definitivamente cessato in data 30 novembre 2018, ed il nuovo contratto (stipulato il 24 gennaio 2019: doc. 1 fasc. Controparte_2
sia definitivamente cessato in data 30 novembre 2020”
[...]
Il ricorrente ha depositato il ricorso in data 11.5.2023, ne consegue che, alcuna Pt_1 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 residua nei confronti di e di Controparte_2 CP_3
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e mentre vengono Controparte_12
integralmente compensate tra il ricorrente e le altre parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_12 Parte_1
dell'importo lordo di euro 3.584,75, con interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
pagina 7 di 9 - condanna la parte soccombente Controparte_12
processuali in favore di Parte_1
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 20 maggio 2025.
alla rifusione delle spese
, liquidate in complessivi €
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FAVARO TIZIANA MARIA presso lo studio della quale in Milano Via Podgora n. 13 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSTINIANI MARCELLO, Controparte_2
MALAVASI MANUELA, RANIERI MARTINO e ROTUNDO GIUSEPPE presso lo studio dei quali in
Milano Via Barozzi, 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti SPOLVERATO GIANLUCA, MARCHESAN CP_3
FRANCESCA E PAVANELLO ELISA presso lo studio dei quali in Padova Via Rismondo n. 2/E ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro pagina 1 di 9 rappresentato e difeso dall'avv. CIVITELLI TOMMASO presso lo studio Controparte_4 del quale in Milano Via San Barnaba n. 30 ha eletto domicilio come da procura in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11.5.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, sezione Parte_1 lavoro, il datore di lavoro nonché, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. Controparte_5
276/2003 ed ex art. 1676 c.c. la committente e l'appaltatrice al fine Controparte_2 CP_3
di sentire accertare le seguenti conclusioni:
“A) In via principale e nel merito sul lavoro full time
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente dal 21.05.2014 al 19.04.2022 è stato assunto dalla
[...]
con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 con contratto a tempo indeterminato full time CP_6
ed inquadrato in qualità di operaio al 6j° livello con mansioni di facchinaggio addetto al magazzino, con utilizzo del transpallet.
2)Accertato e dichiarato che successivamente dal maggio 2018 il ricorrente è stato inquadrato al 6° livello del ccnl trasporto merci e logistica e dal giugno 2020 gli è stato riconosciuto l'inquadramento al 4j° livello del ccnl applicato
3) Accertato e dichiarato che il ricorrente, sin dall'inizio dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (21.05.2014), è stato inviato ad espletare le mansioni lavorative presso i vari magazzini della attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32 Controparte_7
4)Accertato e dichiarato che il ricorrente dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione è posto ad osservare un orario giornaliero suddiviso in due turni dal lunedì al venerdì dalle 04,00 di notte alle
11,00 o dalle 14,00/15,00 alle 22,00; il sabato dalle 04,00 alle 10,00;
5) Accertato e dichiarato che per le mansioni espletate il ricorrente ha diritto al riconoscimento al 4j° livello della qualifica di operaio dall'inizio del rapporto a maggio 2020
6) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le effettive ore di lavoro espletato, con la paga contrattuale del 4j° livello del CCNL e ricevere il corrispondente pagamento delle differenze retributive, degli istituti contrattuali.
7) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il pagamento degli istituti contrattuali in misura integrale come previsto dal ccnl applicato (sulla base delle ore contrattuali);
pagina 2 di 9 8)Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti di anzianità
10)Accertato e dichiarato che il ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre continuativamente prestato lavorativa presso i vari magazzini della Soc. Controparte_7
attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32, la quale ha stipulato un contratto di appalto con la che a sua volta ha subappaltato il servizio alla , per l'effetto CP_3 Controparte_8 dichiarare la responsabilità solidale per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 29, d.lgs 276/2003 ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. tra
, e;
conseguentemente condannare le Controparte_7 CP_3 Controparte_8
società convenute in solido tra loro ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Controparte_7
Viale Europa n° 175, in persona del suo legale pro tempore con sede in Milano, Via CP_3
Boccaccio n° 14 C.F. e la in persona del suo presidente pro tempore, P.IVA_1 Controparte_6
con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 9162,54 di cui euro 1693,06 a titolo di TFR, o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum Previa autorizzazione della chiamata in causa dell' condannare il convenuto a pagare all' i contributi CP_9 CP_10
assicurativi e previdenziali afferenti i titoli dedotti in giudizio, come meglio sopra precisati.
In Subordine
Ove non fosse riconosciuto l'obbligo solidale in capo alla , Controparte_11
accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto, ancora in essere, con la cooperativa convenuta con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 in persona del suo presidente Controparte_6
pro –tempore, condannare la predetta società al pagamento di Euro 9162,54 di cui euro 1693,06 a titolo di TFR,o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa” con vittoria delle spese di lite.
seppure regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita Controparte_5
rimanendo contumace. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la intervenuta Controparte_2
prescrizione delle pretese creditorie del ricorrente nonché la intervenuta decadenza ex art. 29 D.lgs.
276/2003 per tutte le somme richieste dal ricorrente che trovino origine e causa antecedentemente alla data del 30 novembre 2020, essendo trascorsi oltre due anni tra la cessazione dei contratti di appalto del
30.11.2018 e del 30.11.2020 ed il deposito del ricorso in data 11.5.2023; ha chiesto la chiamata in causa di nel caso di accertata fondatezza della pretesa attorea, ha chiesto di Controparte_4
pagina 3 di 9 essere chiamata eventualmente a rispondere nei rigorosi limiti delineati dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 ed ha svolto domanda di accertamento del suo diritto di godere del beneficio di preventiva escussione nei confronti di di Controparte_12 CP_3
di nonché domanda di manleva nei confronti di Controparte_13 Controparte_12
[...
di con vittoria delle spese di lite. CP_3 Controparte_4
costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva essendo CP_3
legittimato, al suo posto, di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_4
Sotto altro profilo, la società ha contestato di essere parte appaltatrice nel rapporto dedotto in giudizio, ha chiesto la chiamata in giudizio del terzo ha eccepito altresì la intervenuta Controparte_4
prescrizione nonché la decadenza ex art. 29 D.lgs. 276/2003 per tutte le somme richieste dal ricorrente che trovino origine e causa antecedentemente alla data di marzo 2018; ha chiesto, infine,
l'accertamento del suo diritto di godere del beneficio di preventiva escussione nei confronti di
[...]
nonché domanda di manleva nei confronti di Controparte_12 Controparte_12
[... e di o di surrogarsi alle stesse con vittoria delle spese di lite. Controparte_4
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa del terzo, si è costituito il quale, CP_4
ricostruita la filiera degli appalti cui ha preso parte il ricorrente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente domanda di estromissione dal giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
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Con sentenza non definitiva n. 556/2025 pubblicata l'1.4.2025 la causa veniva decisa col seguente dispositivo:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4J CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far data dal gennaio 2017;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire le conseguenti differenze retributive, tenuto altresì conto delle incidenze sul TFR;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli istituti contrattuali diretti e indiretti in misura integrale, come da CCNL applicato e non sulla base delle buste paga;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico di malattia nella misura piena ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli scatti periodici di anzianità ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato;
pagina 4 di 9 6) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
7) spese al definitivo”.
*
Il giudizio è, quindi, proseguito rimettendo alle parti la determinazione delle differenze retributive maturate dal ricorrente secondo l'accertamento disposto in sentenza.
Parte ricorrente ha quindi depositato in data 8.4.2025, conteggi aggiornati e redatti sul 4 j livello del
CCNLTrasporto Merci e logistica, decurtando le voci “diaria” per l'importo di Euro 5.422,00, indennità ticket per euro 3.664,62, come pure “l'indennità di mensa”, insistendo per il riconoscimento dell'indennità di disagio (quantificata nel doc. 2 allegato al ricorso in euro 6.028,00), che parte resistente insiste perché venga decurtata. CP_3
L'eccezione di fondata. CP_3
Questo stesso giudice nelle motivazioni della sentenza parziale ha osservato: “Corretta appare
l'eccezione di in merito alla decurtazione, a titolo di percepito, degli importi corrisposti CP_3
al lavoratore a titolo di diaria (per complessivi euro 5.422,00), indennità di mensa / ticket (per complessivi euro 3.664,62) e di indennità per orario disagiato.
La ricorrente, infatti, nel corso del rapporto, ha ricevuto importi a titolo di diaria, indennità di mensa / ticket e di indennità per orario disagiato che, attesa la loro natura retributiva, vanno decurtati dal dovuto”.
Sicché, atteso che va decurtato anche l'importo corrisposto per tale indennità (pari ad euro 6.028,00) alcuna differenza retributiva residua a favore del ricorrente se non l'importo di euro 3.584,75 a titolo di
TFR tenuto conto dell'inquadramento accertato in sentenza.
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Preliminarmente, sull'eccezione del terzo chiamato di carenza di Controparte_4
legittimazione passiva.
L'eccezione è fondata.
Il ricorrente agisce in giudizio per far valere differenze retributive maturate nel corso di rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (cfr. conteggi doc. 2 ric.).
In tale lasso temporale, non vi è prova in atti che il abbia assunto e rivestito alcun CP_4
ruolo, diretto o indiretto, nella filiera di appalto presso le filiali di Capriano e Milano, via Fantoli.
Come rilevato dal , infatti, la committente ha prodotto in atti CP_4 Controparte_2
Cont contratti di appalto (doc. 1 ) i quali, pur avendo il come parte, riguardano però la CP_4
Cooperativa Siviglia, mentre il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
Controparte_12
pagina 5 di 9 ha invece prodotto la documentazione d'appalto riferita alla tuttavia, CP_3 Controparte_12
Con la produzione di si ferma al contratto d'appalto con la committente che è cessato in CP_3 data 8.03.2018, mentre l'arco temporale delle richieste del ricorrente arriva fino al dicembre del 2021.
Non sono stati prodotti da i contratti d'appalto successivi al marzo del 2018. CP_3
ha poi dato dimostrazione documentale che l'incarico conferito dal alla CP_4 CP_4
per i servizi di logistica presso la filiale di IA è terminato in data 31.12.2016 (doc. n. 4 CP_12
) e che in data 16.02.2017 e si CP_4 CP_3 Controparte_12 CP_14 sono costituite in per l'eventuale gestione di un appalto di Controparte_15
Con logistica in favore delle diverse filiali di presenti sul territorio italiano (doc. n. 5 ). CP_4
Risulta, quindi, sufficientemente dimostrato in atti che dal febbraio 2017 la abbia Controparte_12 continuato ad occuparsi dell'appalto in ATI con e non su indicazione del . CP_4 CP_4
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Quanto alle responsabilità solidale ex art. 29 d. Lgs. n. 276/2003 invocata dal ricorrente nei confronti della committente e dell'appaltatrice si osserva quanto segue. Controparte_2 CP_3
Con È documentale che il contratto d'appalto tra e sottoscritto il 5.08.2008, è terminato il CP_3
Con giorno 30.11.2018 come correttamente dedotto da
Con Con decorrenza dall'1.12.2018, ed hanno stipulato un nuovo e diverso contratto CP_3
d'appalto di logistica per la filiale di IA (doc. n. 6 che corrisponde al medesimo documento Con prodotto da e che tale contratto è cessato in data 30.11.2020. E con decorrenza dall'1.12.2020
Con Ucsa S.p.A. ed hanno sottoscritto un nuovo e diverso contratto d'appalto.
Sulla medesima questione, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente avendo riguardato un collega del , si è già espresso il Tribunale di Milano con la pronuncia n. 2391/2024, che si Pt_1
richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ha osservato che:
“Nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 novembre 2018 il ricorrente opera nell'ambito del contratto
d'appalto sottoscritto tra ed in data 5 giugno 2008 quale CP_3 Controparte_2
dipendente della subappaltatrice doc. 2 fasc. . Controparte_12 Controparte_16
Tale contratto d'appalto è terminato il giorno 30 novembre 2018 (doc. 1 fasc. Controparte_2
.
[...]
Nel periodo 1° dicembre 2018 – 31 dicembre 2021 il ricorrente lavora nell'ambito dei contratti
d'appalto sottoscritti tra ed in data 24 gennaio 2019 ed in CP_3 Controparte_2
data 9 aprile 2021, anche qui quale dipendente della subappaltatrice Controparte_12
(docc. 2 e 3 fasc. . Controparte_2
pagina 6 di 9 L'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce un limite di due anni per far valere la responsabilità in solido del committente, termine che decorre dalla cessazione dell'appalto e, con essa, dal rapporto che intercorre tra il committente (qui e l'appaltatore ( Controparte_2 [...]
. CP_3
Per quanto qui di interesse, il contratto stipulato il 25 ottobre 2010 è cessato in data 30 novembre
2018, mentre il successivo contratto stipulato il 24 gennaio 2019 è definitivamente cessato in data 30 novembre 2020 (doc. 2 fasc. art. 16.1). Controparte_2
L'art. 14 del nuovo contratto statuisce che “Il presente Contratto revoca, risolve, annulla, sostituisce qualsiasi accordo e/o convenzione, sia scritta che verbale, come pure tutte le altre comunicazioni intercorse tra le Parti in relazione al contenuto del presente Contratto” Cont L'art. 24 del statuisce che “La società dichiara espressamente di non avere nulla a pretendere da
o da società del per rapporti pregressi con queste ultime (…) In ogni caso la Controparte_17
Società intende rinunciare, come in effetti con la sottoscrizione del presente contratto rinuncia, a
Cont qualsivoglia azione nei confronti di e/o del per rapporti di qualsivoglia genere o CP_17
Cont natura, contrattuali o extracontrattuali, anche qualora ne avesse già dato notizia alla stessa ”.
Dunque, il nuovo contratto costituisce anche una transazione novativa del precedente, per cui si deve ritenere che il contratto stipulato in data 25 ottobre 2010 sia definitivamente cessato in data 30 novembre 2018, ed il nuovo contratto (stipulato il 24 gennaio 2019: doc. 1 fasc. Controparte_2
sia definitivamente cessato in data 30 novembre 2020”
[...]
Il ricorrente ha depositato il ricorso in data 11.5.2023, ne consegue che, alcuna Pt_1 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 residua nei confronti di e di Controparte_2 CP_3
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e mentre vengono Controparte_12
integralmente compensate tra il ricorrente e le altre parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_12 Parte_1
dell'importo lordo di euro 3.584,75, con interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
pagina 7 di 9 - condanna la parte soccombente Controparte_12
processuali in favore di Parte_1
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 20 maggio 2025.
alla rifusione delle spese
, liquidate in complessivi €
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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