TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2209 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in [...],
,
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coppacchioli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Roscioni, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte 1
deduceva:
di avere contratto matrimonio concordatario in data 29.12.1963 con [...]
CP 1 in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo
Comune all'anno 1963, atto n. 28, parte II, Serie A;
che dalla loro unione erano nate le figlie R_ e PE 2 ad oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di non avere redditi propri e di essere aiutata economicamente dalle figlie;
che nel mese di novembre 2020 la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale
-
a causa delle violenze fisiche e verbali che era costretta a subire,
trasferendosi dapprima presso la figlia R_ e, successivamente, presso una casa di riposo ad Aranova per la quale versava euro 1.800,00 mensili;
che il marito percepiva una pensione di euro 2.200,00 mensili;
che la casa coniugale era di proprietà delle figlie, mentre lei e il marito si erano riservati l'usufrutto.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare al resistente e porre a carico del CP 1 un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.500,00 mensili.
Con memoria difensiva depositata il 11.12.2023 si costituiva in giudizio
Controparte_1 il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla
,
ricorrente e deduceva:
- di avere sempre provveduto economicamente e materialmente al mantenimento della moglie e delle figlie;
di non aver mai tenuto condotte di violenza fisica nei confronti della moglie o delle figlie, tanto che non esistevano procedimenti penali pendenti o passati che lo vedevano indagato o imputato per maltrattamenti;
che la moglie aveva lasciato la casa coniugale due anni prima rendendosi irreperibile;
di percepire una pensione mensile di euro 2.100,00; di non essere a conoscenza della circostanza per cui le figlie avevano la nuda
- proprietà della casa coniugale.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti e disporsi l'addebito nei confronti della moglie, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente e disporsi l'autonomia economica dei coniugi o, in subordine, disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per la moglie di euro 400,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 10.01.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e attribuiva mensilmente alla Parte 1 un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili da corrispondersi da parte del marito dal mese di agosto 2023 e rinviava la causa all'udienza del 21.06.2024.
Con comunicazione ex art. 170 e 300 c.p.c., depositata in data 04.06.2025, il difensore di parte resistente comunicava il decesso del proprio assistito avvenuto in data 18.05.2025 e formulava pertanto istanza di interruzione del procedimento.
Deve tuttavia rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio determina la cessazione della materia del contendere e non l'interruzione del processo (Cass. ord. n. 26489/17 dell'8.11.2017).
Nel caso di specie, il giudizio non potrebbe proseguire nei confronti degli eredi, in quanto soggetto obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento era il sig. CP 1 per cui a seguito del suo decesso nulla potrebbe essere richiesto da eventuali eredi ed essendo cessata con la morte la sua obbligazione di natura personale.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, 29 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2209 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in [...],
,
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coppacchioli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Roscioni, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte 1
deduceva:
di avere contratto matrimonio concordatario in data 29.12.1963 con [...]
CP 1 in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo
Comune all'anno 1963, atto n. 28, parte II, Serie A;
che dalla loro unione erano nate le figlie R_ e PE 2 ad oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di non avere redditi propri e di essere aiutata economicamente dalle figlie;
che nel mese di novembre 2020 la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale
-
a causa delle violenze fisiche e verbali che era costretta a subire,
trasferendosi dapprima presso la figlia R_ e, successivamente, presso una casa di riposo ad Aranova per la quale versava euro 1.800,00 mensili;
che il marito percepiva una pensione di euro 2.200,00 mensili;
che la casa coniugale era di proprietà delle figlie, mentre lei e il marito si erano riservati l'usufrutto.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare al resistente e porre a carico del CP 1 un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.500,00 mensili.
Con memoria difensiva depositata il 11.12.2023 si costituiva in giudizio
Controparte_1 il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla
,
ricorrente e deduceva:
- di avere sempre provveduto economicamente e materialmente al mantenimento della moglie e delle figlie;
di non aver mai tenuto condotte di violenza fisica nei confronti della moglie o delle figlie, tanto che non esistevano procedimenti penali pendenti o passati che lo vedevano indagato o imputato per maltrattamenti;
che la moglie aveva lasciato la casa coniugale due anni prima rendendosi irreperibile;
di percepire una pensione mensile di euro 2.100,00; di non essere a conoscenza della circostanza per cui le figlie avevano la nuda
- proprietà della casa coniugale.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti e disporsi l'addebito nei confronti della moglie, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente e disporsi l'autonomia economica dei coniugi o, in subordine, disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per la moglie di euro 400,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 10.01.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e attribuiva mensilmente alla Parte 1 un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili da corrispondersi da parte del marito dal mese di agosto 2023 e rinviava la causa all'udienza del 21.06.2024.
Con comunicazione ex art. 170 e 300 c.p.c., depositata in data 04.06.2025, il difensore di parte resistente comunicava il decesso del proprio assistito avvenuto in data 18.05.2025 e formulava pertanto istanza di interruzione del procedimento.
Deve tuttavia rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio determina la cessazione della materia del contendere e non l'interruzione del processo (Cass. ord. n. 26489/17 dell'8.11.2017).
Nel caso di specie, il giudizio non potrebbe proseguire nei confronti degli eredi, in quanto soggetto obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento era il sig. CP 1 per cui a seguito del suo decesso nulla potrebbe essere richiesto da eventuali eredi ed essendo cessata con la morte la sua obbligazione di natura personale.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, 29 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso