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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 7754/2018 R.G.,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acquarica del Capo
(LE), alla via Generale Dalla Chiesa, presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Palese, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Rita Lucrezia Cino, per procura a margine dell'atto di citazione (entrambi i difensori hanno dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec: e Email_1
; Email_2
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lecce, al Vico dei Protonobilissimi n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Bortone (p.e.c.: che la rappresenta e difende, per Email_3
procura a margine della comparsa di risposta;
CONVENUTA
E
Controparte_2
elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Calabria n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lea Giusy
Quarta (pec: , che lo rappresenta e difende per procura a Email_4
margine della comparsa di risposta;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il giorno 18.7.2018, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , conveniva in giudizio Parte_2
e , deducendo di aver stipulato, il 20.11.2010, con la Controparte_1 Controparte_2 predetta , proprietaria di un terreno in Marittima di Diso, alla via Caduti Marittimesi, CP_1
un contratto avente ad oggetto la permuta di tale terreno a fronte della realizzazione da parte dell'attrice di quattro unità immobiliari ad uso abitativo sul terreno medesimo, di cui una da cedere in favore della;
che la società attrice aveva commissionato i lavori a tre ditte CP_1 esecutrici che aveva provveduto a pagare e che si era assunta i costi dell'energia elettrica necessaria sul cantiere;
che nonostante i solleciti in corso d'opera, di cui uno formale, a stipulare dinanzi al
Notaio, la D'AL non aveva dato seguito;
che in data 25.5.2016 la aveva CP_1
alienato a tutti gli appartamenti oggetto di causa, senza darne comunicazione Controparte_2 all'attrice; che il valore dei lavori effettuati dall'attrice era quantificabile in € 144.000,00, oltre all'esborso di energia elettrica pari a € 1.841,96.
Pertanto, concludeva per la revocatoria dell'atto di compravendita;
in via subordinata per l'accertamento del grave inadempimento contrattuale della , con conseguente sua CP_1 condanna, anche in solido con , al risarcimento del danno subito dall'attrice, Controparte_2 quantificabile in € 166.391,31 (€ 76.391,31 per le spese sostenute per la realizzazione degli immobili ed € 90.000,00 per mancato guadagno) o nella maggiore o minor somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio, in data 17.12.2018, che eccepiva la nullità della citazione Controparte_2 per carenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c., contestava tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentava di aver trattato l'acquisto degli immobili esclusivamente con la venditrice e con la ditta e negava la sussistenza dei presupposti dell'azione CP_1 Parte_3
revocatoria, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle domande attoree;
con vittoria di spese. Alla prima udienza, in data 11.1.2029, veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, e in data 21.6.2019, si costituiva la quale concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità di Controparte_1
qualsivoglia accordo dedotto da parte attrice, comunque di rigettare le domande attoree, in via subordinata di riconoscere l'inadempimento contrattuale esclusivo della e per l'effetto di Pt_1 condannarla al pagamento di € 50.400,00 in suo favore;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite prove testimoniali e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sicché all'udienza del 20.12.2024 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Le domanda attoree sono infondate e devono essere rigettate, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2901 c.c. testualmente recita: “
1. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
3. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
Il primo presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è la titolarità di un diritto di credito.
Inoltre occorrono: l'US NI (il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore, che ha determinato una riduzione effettiva e concreta delle garanzie patrimoniali, impedendo la soddisfazione delle ragioni creditizie); il IL AU (la consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore) e la EN AU (la conoscenza, da parte del terzo, dell'intenzione del debitore di diminuire le proprie garanzie patrimoniali in danno del creditore, con la volontà di partecipare fraudolentemente a tale progetto). Ebbene, la società attrice, nel caso di specie, non è riuscita a provare la propria titolarità di un diritto di credito nei confronti di Non ha fornito alcuna prova documentale del Controparte_1
contratto asseritamente stipulato il 20.11.2010, né ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione documentale. Il solo teste , tra quelli ascoltati, ha dichiarato di Tes_1
essere a conoscenza della stipula di un contratto che prevedeva la permuta del terreno oggetto di causa, ma nulla ha saputo riferire in relazione all'eventuale omessa consegna del contratto al rappresentante legale della società attrice da parte della . CP_1
Sul punto occorre precisare che l'art. 1350 c.c. prevede la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. Inoltre, l'art. 2725 c.c. stabilisce che quando un contratto deve essere provato o stipulato per iscritto a pena di nullità, la prova per testimoni è ammessa solo nel caso indicato al n. 3 dell'art. 2724 c.c. (cioè quando “il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”). Non è, pertanto, ammessa neppure se vi sia un principio di prova per iscritto. Dunque, non avendo l'attrice provato di aver perduto il contratto senza sua colpa, la prova testimoniale della sussistenza del contratto deve considerarsi inammissibile, a prescindere da ogni valutazione circa l'attendibilità e la completezza della testimonianza.
L'assenza della titolarità del credito in capo all'attrice rende già di per sé superfluo l'esame degli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria, con riguardo ai quali, ad ogni buon conto, neppure risulta raggiunta la prova.
In assenza della prova del contratto, neppure può valutarsi l'eventuale relativo inadempimento.
Pertanto, le domande attoree devono essere rigettate, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di , delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Controparte_2
€ 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
IVA e CPA, come per legge. Lecce, 23 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino