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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 647/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(già - (C.f. e P.I. ) in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore sig. (C.f. con sede legale Parte_3 C.F._1
in Trieste, via Guido Reni n. 14/A, rappresentata e difesa come in primo grado dagli avv.ti Nicola
Tella (C.f. , Mauro Ferruzzi (C.f. ) e Francesco Fabris C.F._2 C.F._3
(C.f. ) del Foro di Venezia, giusta mandato in atti ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il loro studio in Venezia–Mestre, via F.lli Rondina n. 6; con domicilio digitale per notifiche e comunicazioni ai sensi di legge: PEC – Email_1
Parte appellante contro
, nata a [...], il [...] e residente in [...], c.f. CP_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti Mario Scopinich (c.f. C.F._5
pec: e Alberto Checchetto (c.f. C.F._6 Email_2
pec: del Foro di Venezia, con C.F._7 Email_3
1 domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, Via Cappuccina n. 40, fax 0415041117
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 531/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento ritorsivo/per giustificato motivo oggettivo
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via principale di merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 531/2023 resa dal Tribunale
di Venezia – Sezione Lavoro – GL dott.ssa Anna Menegazzo il 13.09.2023 all'esito del procedimento
di cui all'RgL n. 316/2023 e non notificata, accertare e dichiarare la legittimità del recesso per
giustificato motivo oggettivo comunicato alla sig.ra con missiva del 31.01.2022 e, per CP_1
l'effetto, respingere tutte le domande proposte dal lavoratore con il proposto ricorso in quanto del
tutto infondato in fatto e in diritto;
In via subordinata: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 531/2023 resa dal Tribunale di
Venezia – Sezione Lavoro – GL dott.ssa Anna Menegazzo il 13.09.2023 all'esito del procedimento
di cui all'RgL n. 316/2023 e non notificata, rideterminare l'entità della condanna al solo risarcimento
dei danni nella misura indennitaria minima di legge, comunque detratto quanto aliunde percepito o
percepibile dal ricorrente con l'ordinaria diligenza, eventualmente accertando il concorso del
ricorrente nella determinazione del danno ex artt. 1227 c.c.;
In ogni caso: condannarsi l'appellata all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari di
entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“rigettare integralmente l'appello proposto dalla società (già e confermare, Parte_1 Parte_2
pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 531/2023
del 13.09.2023, pubblicata in pari data, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al
presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande svolte da
[...]
: ha dichiarato nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento intimato dalla società CP_1 CP_2
2
[...] (motivato dall'asserita sussistenza di un giustificato motivo oggettivo) e ha condannato la società a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle la conseguente indennità risarcitoria.
Ha, altresì, condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
1.1. La sig.ra era dipendente della soc. (già dal 1°.10.2020, assunta CP_1 Pt_1 Pt_2
con orario part time come banconiera del ristorante “Al Cason” in Venezia e inquadrata nel 5° livello del CCNL. Con lettera del 31.01.2022 la società comunicava alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nella “notevole contrazione del lavoro dovuta alla crisi
economica causata dalla pandemia Covid-19”. La lavoratrice, ritenendo il licenziamento nullo per motivo illecito e comunque illegittimo, ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, così motivando:
“Dal bilancio depositato in atti peraltro risulta che nel 2021 la società ha prodotto un utile, idoneo a coprire le
perdite riferite alla annualità precedente (doc. 23 resist). La nota integrativa al bilancio inoltre riferisce di assunzioni ed
iniziative di investimento (si veda in particolare a pag. 12 del doc. 23 resist.), e da LUL (doc. 7 resist.) emergono pluralità
di nuove assunzioni anche coerenti con il livello assegnato alla ricorrente (5° livello) effettuate nel corso del 2021, anche
nel periodo in cui la ricorrente risulta posta in cassa integrazione, e così pure verso la fine del 2021 in periodo quindi
immediatamente precedente il licenziamento..
Tutto ciò smentisce la sussistenza del giustificato motivo oggettivo individuato nella lettera di licenziamento e
depone indubbiamente per l'illegittimità del licenziamento medesimo.
Parte ricorrente assume che il licenziamento in questione sia non solo illegittimo, bensì nullo perché fondato su
di un motivo illecito determinante.
…
Nella fattispecie in esame sussistono univoci indizi circa la natura ritorsiva del licenziamento considerati:
- l'evidente insussistenza del motivo oggettivo specifico indicato nella lettera di licenziamento;
- la palese illegittimità del licenziamento per essere questo avvenuto con tempistiche pressoché coincidenti con
l'assunzione di nuovo personale avente il medesimo inquadramento della ricorrente: da LUL risulta assunto il 22.12.2021
come cameriere a tempo determinato con scadenza prevista per il 30.6.2022, inquadrato al 5° livello;
Controparte_3 si veda peraltro anche l'assunzione di in data 1.1.2022 come cameriere ed inquadramento al 3° livello;
Parte_4
- la messa in cassa integrazione della ricorrente, da settembre a dicembre 2021, in concomitanza con assunzioni
di altro personale, cassa integrazione peraltro disposta nei fatti nei confronti solo della ricorrente, del figlio e di un Per_1
altro dipendente (confronti LUL sub doc. 7 resist. ed ammissioni contenute nella memoria di costituzione, pag. 5);
- il contemporaneo licenziamento anche del figlio della ricorrente, che come la aveva partecipato alla CP_1
precedente gestione, rispetto alla quale ntendeva prendere le distanze: a pag. 15 della memoria di costituzione si Pt_2
3 legge infatti che 'In questo senso, la odierna convenuta non aveva alcun interesse a "spendere" le figure del ricorrente e
della madre con i propri clienti e fornitori ed, anzi, era assolutamente interessata a rendere ben evidente il completo
distacco tra l'attuale gestione e le precedenti.'. ” (pagg. 4-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. (già sulla base di Pt_1 Pt_2
tre motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per errata valutazione sull'insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Afferma che il primo giudice ha compiuto un'errata valutazione dell'effettiva condizione economica e finanziaria della società nel gennaio 2022. Precisa
che: - risultava impossibile ogni operazione di repechage; - nel 2022 la società procedeva alla risoluzione dei contratti di lavoro con quattro dipendenti e nel 2023 con ulteriori cinque;
- non vi erano altre posizioni lavorative aziendali (neppure in mansioni inferiori) utilmente occupabili dalla sig.ra
; - le successive nuove assunzioni riguardavano mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle CP_1
della sig.ra e avvenivano con contratti di somministrazione o a termine, quindi senza CP_1
violazione dell'obbligo di repechage.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per errata qualificazione del licenziamento come ritorsivo e/o fondato su un motivo illecito determinante.
L'appellante rileva che la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo è sufficiente a escludere la rilevanza dell'eventuale motivo illecito, che deve essere unico e determinante.
Con riguardo al motivo illecito determinante, l'appellante eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della lavoratrice. Evidenzia, altresì, l'insussistenza degli 'univoci indizi'
della condotta ritorsiva individuati dal primo giudice. In particolare evidenzia che: - l'eventuale assenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento non ne implica automaticamente la ritorsività; - il ricorso al FIS straordinario ha riguardato a rotazione tutti i dipendenti della società; -
nel 2022 la risoluzione del rapporto di lavoro ha riguardato non solo la sig.ra e il figlio sig. CP_1
ma anche altri due dipendenti, sulla base delle mansioni svolte e della tipologia di contratto;
Per_1
- non è stato neppure allegato da controparte l'effettivo comportamento legittimo della lavoratrice al
4 quale sarebbe conseguita la ritorsione della società.
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ingiustificatamente omesso di procedere con la prova per testi ritualmente richiesta dalla società, al fine di dimostrare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento.
3. Si è costituita la sig.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, la lavoratrice afferma che al momento del licenziamento le problematiche connesse alla pandemia erano sostanzialmente superate. Evidenzia che: - il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è insussistente e sono stati violati l'obbligo di
repechage e i criteri di scelta posti alla base del licenziamento;
- la società ha assunto nuovi dipendenti per mansioni analoghe sia durante il collocamento in FIS della sig.ra sia dopo il CP_1
licenziamento della medesima;
- la stessa relazione di bilancio/conto economico prodotta da controparte smentisce l'esistenza di una crisi economica.
Quanto al secondo motivo di appello, la lavoratrice ribadisce che il licenziamento è stato determinato da motivo illecito poiché ella era invisa alla società in quanto legata alla precedente gestione del locale.
Quanto al terzo motivo di appello, la lavoratrice afferma che il primo giudice si è correttamente pronunciato sulla base delle prove proposte dalle parti e dei fatti non specificatamente contestati.
Aggiunge che le circostanze capitolate da controparte sono palesemente inammissibili in quanto documentali, irrilevanti e valutative.
4. Dopo alcuni rinvii per verificare la possibilità di conciliare le parti, all'udienza del giorno
8.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere parzialmente accolto (limitatamente al secondo motivo) per le seguenti dirimenti ragioni.
6. Il primo motivo di appello, relativo all'asserita insussistenza del giustificato motivo
5 oggettivo è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ritiene che il primo giudice, nell'escludere la sussistenza, in concreto, dell'addotto giustificato motivo oggettivo, si è basato su una corretta lettura del materiale istruttorio in atti.
6.1. Il licenziamento per cui è causa è stato intimato il 31.1.2022, in momento in cui le difficoltà economiche e finanziarie della società erano in via di superamento, come dimostra il bilancio del 2021, chiuso con un utile di euro 19.508,00, a fronte della perdita dell'esercizio precedente di euro 19.209,00 (doc. 23 di primo grado della società), come ben messo in evidenza dalla sentenza appellata.
Del tutto generiche e comunque inconferenti le critiche sul punto sollevate da parte appellante: non vi è alcuna prova che la diminuzione del valore negativo delle rimanenze tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2021 sia frutto di una mera operazione contabile di rivalutazione delle stesse e che sia stata proprio tale operazione a determinare il risultato positivo dell'esercizio 2021.
Il primo giudice ha, altresì, richiamato, quale elemento probatorio utile ai fini di ritenere che il risultato positivo dell'esercizio 2021 sia sintomatico di una ripresa della società, la nota integrativa al bilancio medesimo, nota in cui, in effetti, si legge: “Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 19.508,00, dopo aver spesato imposte a carico
dell'esercizio, per IRES e IRAP, per euro 701,00.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un incremento di fatturato di
oltre 140.000,00, pari al 21,54% rispetto all'esercizio precedente e con un Risultato operativo lordo
positivo e in controtendenza rispetto all'anno 2020.
Le previsioni per l'anno in corso sono di raggiungere un fatturato di Euro 1.000.000,00, con
risvolti positivi sulla gestione economica. Dopo la chiusura dell'esercizio, i fatti più rilevanti si
riferiscono alla trattativa che la società sta avendo con la società IS Leasing SpA, proprietaria
dell'immobile dove viene svolta l'attività, per procedere all'acquisto, attraverso un'operazione di
leasing, dei locali adibiti a ristorante e osteria.”. Tale passaggio conferma, dunque, la correttezza della valutazione del primo giudice sulle risultanze del bilancio 2021, come espressive di una fase di ripresa della società.
6.2. Il primo motivo di appello è del tutto generico e inidoneo a superare le statuizioni della
6 sentenza impugnata in punto insussistenza del giustificato motivo oggettivo anche nella parte in cui analizza l'andamento dei licenziamenti/delle nuove assunzioni nel periodo in cui si colloca il licenziamento impugnato in questa sede.
In particolare, il primo motivo di appello non contiene una puntuale contestazione dell'accertamento svolto dal primo giudice sul fatto che la società ha effettuato una “pluralità di nuove
assunzioni anche coerenti con il livello assegnato alla ricorrente (5° livello) effettuate nel corso del
2021, anche nel periodo in cui la ricorrente risulta posta in cassa integrazione”. Si vedano, di contro,
le puntuali allegazioni di tutti i lavoratori assunti nel 2021 dalla società, anche nel periodo di collocazione in cassa integrazione della , contenute a pag.
9-10 della memoria di CP_1
costituzione di quest'ultima e non specificamente contestate dalla società.
6.3. Generiche risultano, altresì, le allegazioni circa la necessità di fronteggiare la (asserita)
crisi economica con il licenziamento di dipendenti part time (come la ) e assunzione di CP_1
lavoratori a tempo pieno. Si tratta, del resto, di allegazioni incongruenti rispetto alla fase di espansione che emerge dal bilancio 2021.
6.4. L'appellante non indica, in altri termini, da quali elementi istruttori emergerebbe l'erroneo apprezzamento del giudice in punto assunzione, in sostanziale concomitanza con il licenziamento della , di altri lavoratori con profilo professionale coerente con quello di quest'ultima. CP_1
Circostanza che, in particolare se apprezzata alla luce delle considerazioni svolte in punto miglioramento della complessiva situazione economico finanziaria della società come risultante dal bilancio 2021, conferma la correttezza della valutazione del primo giudice in punto insussistenza del giustificato motivo oggettivo - in particolare per come prospettato (“notevole contrazione del lavoro
dovuta alla crisi economica causata dalla pandemia Covid – 19” senza che ci fossero “previsioni di
ripresa nel breve termine”) – ed in particolare conferma che il posto di lavoro non è stato soppresso.
6.5. Infine, come già emerso, il primo motivo di appello non contiene specifiche argomentazioni tali da superare l'accertamento del primo giudice in punto effettuazione di nuove assunzioni anche nel periodo in cui il e la risultavano collocati in cassa integrazione. Per_1 CP_1
6.6. In base a tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che il primo motivo di appello non è idoneo a riformare l'accertamento svolto dal primo giudice in punto insussistenza del
7 giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
7. Il Collegio ritiene, viceversa, fondato il secondo motivo di appello, in punto inconfigurabilità della natura ritorsiva del licenziamento sub iudice.
7.1. Innanzitutto il Collegio rileva che la non ha allegato alcun comportamento lecito CP_1
da lei tenuto rispetto al quale la società datrice di lavoro avrebbe, in tesi, arbitrariamente reagito con il licenziamento.
7.2. Inoltre, gli indici presuntivi evidenziati dal primo giudice non risultano, ad avviso del
Collegio, dirimenti.
Quanto all'asserita “evidente insussistenza del motivo oggettivo”, il Collegio ritiene che essa non sia “evidente”, posto che l'accertamento della sua insussistenza ha richiesto l'analisi di diversi documenti e il confronto delle risultanze desumibili da tali documenti con le – alle volte contrarie –
allegazioni delle parti (v. supra).
Analoghe considerazioni per gli altri elementi indicati nel secondo e nel terzo alinea di pag.
Parte 5 della sentenza: trattasi di elementi che escludono il non anche elementi che fondano la valutazione di arbitraria reazione del datore ad un comportamento legittimo della dipendente,
valutazione che deve fondarsi su un c.d. “quid pluris” rispetto alla mera illegittimità che deriva dall'insussistenza dei motivi addotti a fondamento del licenziamento.
7.3. Quanto alla asserita volontà della società di “prendere le distanze” dalla precedente gestione del locale (la e il sono rispettivamente la moglie e il figlio del precedente CP_1 Per_1
proprietario), tale allegazione è del tutto generica, non supportata da risultanze probatorie e contrastante con la loro assunzione (sostanzialmente solo un anno prima) da parte del nuovo titolare. Sicchè non risulta dirimente, di per sé sola, la circostanza che la e siano CP_1 Per_1
stati licenziati contemporaneamente.
8. Quanto al terzo motivo di appello, incentrato sulla mancata ammissione della prova per testi, esso risulta infondato per le seguenti ragioni.
Il Collegio ritiene, anche alla luce dell'esame sopra svolto delle risultanze documentali, che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che la causa risultava matura per la decisione, sulla base del materiale istruttorio depositato, senza necessità di assumere prove costituende.
8 Parte appellante si limita a definire la decisione del primo giudice di non ammettere i capitoli di prova come “arbitraria”, e si limita a riportare a pag. 20 ss. i capitoli di prova, senza argomentare in ordine alla necessità della loro ammissione nel presente grado di giudizio ai fini della riforma dell'impugnata sentenza. Del resto, tali capitoli risultano avere ad oggetto circostanze già acclarate in base ai documenti (v. capitoli 3, 12, 19) o pacifiche e/o inconferenti alla luce dei documenti in atti
(v. capitoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20).
Sicchè anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
9. Per quanto precede, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda accolta in primo grado relativa all'accertamento della natura ritorsiva dell'impugnato licenziamento deve essere rigettata. Pertanto, ritenuta l'illegittimità
Parte dell'impugnato licenziamento per insussistenza del il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro deve essere condannato ex artt. 3 e 9 d.lgs.
23/15 (pacifico il mancato superamento dei 15 dipendenti da parte della società) al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
tenuto conto della ridotta anzianità di servizio (sostanzialmente un anno), delle ridotte dimensioni della società, della mancata allegazione di circostanze tali da determinare un discostamento rispetto ai valori minimi di legge.
10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi vengono
Parte compensate per ½ (la società risulta soccombente in punto insussistenza del e la lavoratrice risulta soccombente in punto natura ritorsiva del licenziamento) e parte appellante deve essere condannata alla refusione in favore di parte appellata della residua quota di ½ liquidata, in tale quota,
come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo parametrato ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
9 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda accolta in primo grado relativa all'accertamento della natura ritorsiva dell'impugnato licenziamento;
2) per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) compensa per ½ le spese di lite di entrambi i gradi e condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata della residua quota di ½ che liquida, in tale quota, in euro 3.688,00 quanto al primo grado di giudizio e in euro 3.473,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Venezia, il giorno 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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