Ordinanza presidenziale 25 settembre 2024
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2022, proposto da
AR IA, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale Azienda Agricola AR Cristina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aniello Schettino, Francesco Mazzoni, Antonio De Prata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoni in PA, borgo Antini, 3;
contro
Comune di Fontevivo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Annalisa Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PA, Strada Repubblica 56;
Regione Emilia-Romagna, Provincia di PA, non costituite in giudizio;
nei confronti
Techbau s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano, Francesca Briccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Guerzoni in PA, via Rapallo 2/D;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fontevivo n. 64 del 28 dicembre 2021, recante “ ambito di trasformazione denominato PF1 – avvio formale dell'iter attuativo e provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 24/2017 ”, pubblicata nell'Albo on line del Comune di Fontevivo dal giorno 11 gennaio 2022;
- dell'avviso pubblicato sul B.U.R.E.R. del 2 marzo 2022, parte seconda, n. 43, con il quale il Responsabile del Servizio comunicava che “ con DCC n. 64 del 28/12/2021 è stato contestualmente autorizzato il deposito di PUA e adottata la variante di POC ”;
nonché, ove occorra,
- della deliberazione della Giunta Comunale di Fontevivo n. 21 del 4 marzo 2021, recante “ invito alla presentazione di proposte costituenti ‘manifestazioni di interesse’ ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2017 – approvazione dei criteri e dei requisiti per la valutazione delle proposte e dello schema di avviso pubblico (PSC) (PSC) ” e dei relativi allegati;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 4 marzo 2021, recante “ invito alla presentazione di proposte costituenti ‘manifestazioni di interesse’ ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2017 – approvazione dei criteri e dei requisiti per la valutazione delle proposte e dello schema di avviso pubblico (POC) ” e dei relativi allegati;
- della determinazione del Responsabile del Settore n. 110 del 8 marzo 2021;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 1° luglio 2021, recante “ manifestazione di interesse funzionale all'acquisizione di proposte relative alle previsioni dei vigenti piani urbanistici, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 – richiesta riscontro scritto e precisazioni ”;
- della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fontevivo n. 39 del 30 settembre 2021, recante “ atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, c.1, della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG ”, nonché dei relativi allegati e, in particolare, dell’Allegato 1;
- della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fontevivo n. 41 del 25 ottobre 2021, recante “ atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, c.1., della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG – scheda n. 4 ”;
- della nota trasmessa dal Comune di Fontevivo alla controinteressata in data 22 dicembre 2021, prot. 14611, con la quale venivano richieste integrazioni agli elaborati presentati;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontevivo e della controinteressata Techbau s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito la sig.ra IA AR, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale Azienda Agricola AR Cristina, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, contestando, in via di estrema sintesi, le determinazioni assunte dal Comune di Fontevivo relativamente al deposito e all’adozione di un P.U.A. di iniziativa privata in variante al P.O.C. proposto dalla controinteressata società Techbau s.p.a.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fontevivo e la controinteressata Techbau s.p.a.
Con memoria depositata in atti in data 23 aprile 2025, la ricorrente, dato atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 47 del 15 dicembre 2022, con cui è stato deliberato « di concludere formalmente con una deliberazione negativa l’iter attuativo dell’ambito di trasformazione denominato PF1 avviato per effetto della delibera di Consiglio Comunale del 28 dicembre 2021, n.64, per le motivazioni esposte in premessa e comunque nei punti precedenti da intendersi qui interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla scorta della documentazione dalla Conferenza di Servizi esaminata, dell’apparato motivazionale contenuto sia nella determinazione del Responsabile del Settore VI – Assetto e uso del territorio – SUAP – Ambiente e Protezione civile del 17 ottobre 2022, n. 418, sia nel Decreto del Presidente della Provincia di PA del 21 ottobre 2022, n.236, nonché stante la permanenza, anche all’esito della documentazione integrativa presentata dal proponente, da ultimo con PEC del 7/10/2022 acquisita al protocollo dell’ente il 10/10/2022 al n. 12488, delle criticità urbanistico edilizie riscontrate nel corso dei lavori della CdS, che rendono l’intervento proposto non allineato agli strumenti urbanistici comunali vigenti », ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con atto depositato in vista della odierna udienza di trattazione, parte ricorrente ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Per costante giurisprudenza, in caso di espressa dichiarazione di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8892).
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente, cui hanno aderito l’Amministrazione resistente e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO