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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 274/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLINI Parte_1 P.IVA_1
ENZO
appellante e
(C.F. Controparte_1
), contumace C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado dichiarando il diritto dell'attrice a conseguire pe ri motivi di cui in narrativa l'importo di € 331.897,25 e perciò condannare l in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta somma oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.5.2020 la impugnava Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
31.3.2020, con la quale veniva rigettata la domanda dell'attuale appellante al pagamento dei compensi per le prestazioni effettuate in regime di convenzione da luglio a dicembre
2017.
L'appellante deduceva la erroneità della decisione, nella parte in cui non aveva ritenuto di valorizzare la documentazione prodotta ai fini della prova della esistenza del credito, invertendo le regole dell'onere della prova, e chiedeva pertanto di accogliere la domanda o ammettere la documentazione allegata in appello ovvero disporre ulteriori accertamenti.
L'appellato, regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La ha chiesto il pagamento delle somme riferibili alle prestazioni rese, Parte_1
in regime di convenzione, in esecuzione del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502 del 1992 per l'anno 2016, prorogatosi all'anno successivo in virtù della clausola art. 9 comma 2. Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto legittima la proroga contrattuale e valido il budget ivi indicato, reputava insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della dimostrazione dell'esistenza delle prestazioni remunerabili.
L'assunto è tuttavia errato, in quanto la richiesta di pagamento trova la sua fonte nel contratto sottoscritto dalle parti, nonché dalla produzione ed allegazione delle fatture emesse in esecuzione di detto contratto. Le fatture elettroniche allegate, una volta emesse, passano per il sistema di interscambio (SDI) e viene poi recapitata al destinatario (ASP) mentre il mittente riceve la ricevuta di avvenuto invio. La documentazione allegata in primo grado dalla (contratto, fatture Parte_1
Cont elettroniche inviate all' scritture contabili) dimostra, pertanto, l'esistenza del contratto sulla cui base vengono effettuate le prestazioni, nonché anche l'invio delle
Cont fatture all
L'onere probatorio a carico del creditore è stato pertanto assolto, per cui spettava al debitore dimostrare l'intervenuto pagamento o eccepire l'inadempimento ovvero una delle ragioni estintive o modificative dell'obbligazione.
pag. 2/3 Cont La contumacia dell ha un rilievo neutra rispetto alla posizione della convenuta, così come non implica alcuna ammissione rispetto alle asserzioni della attrice, non comporta la negazione del diritto alla prestazione. In difetto di prova dell'adempimento o della estinzione dell'obbligazione, la domanda di condanna dell'appellante deve essere accolta.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, si deve condannare l' al pagamento della somma di € 331.897,25, Controparte_2
oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, applicabili in ragione della validità del contratto stipulato tra le parti in forma scritta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo le tariffe minime – in considerazione del valore del giudizio, del rito sommario del primo grado e della contumacia di parte resistente – previste per le cause di valore sino ad € 520.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti nei seguenti termini: € 11.229,00 per il primo grado (€
1772,00 fase studio, € 1.169,00 fase introduttiva, € 5.206,00 fase trattazione, € 3.082,00 fase decisoria) ed € 10.060,00 per il presente grado (€ 2.195,00 fase studio, € 1.276,00 fase introduttiva, € 2.940,00 fase trattazione, € 3.649,00 fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria del 31.03.2020 n. 598/2020 rep., così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' CP_2
al pagamento in favore di della somma di € 331.897,25, oltre
[...] Parte_1
interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante, delle Controparte_2
spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 2.489,19 per spese ed € 21.289,00,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 274/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLINI Parte_1 P.IVA_1
ENZO
appellante e
(C.F. Controparte_1
), contumace C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado dichiarando il diritto dell'attrice a conseguire pe ri motivi di cui in narrativa l'importo di € 331.897,25 e perciò condannare l in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta somma oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.5.2020 la impugnava Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
31.3.2020, con la quale veniva rigettata la domanda dell'attuale appellante al pagamento dei compensi per le prestazioni effettuate in regime di convenzione da luglio a dicembre
2017.
L'appellante deduceva la erroneità della decisione, nella parte in cui non aveva ritenuto di valorizzare la documentazione prodotta ai fini della prova della esistenza del credito, invertendo le regole dell'onere della prova, e chiedeva pertanto di accogliere la domanda o ammettere la documentazione allegata in appello ovvero disporre ulteriori accertamenti.
L'appellato, regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La ha chiesto il pagamento delle somme riferibili alle prestazioni rese, Parte_1
in regime di convenzione, in esecuzione del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502 del 1992 per l'anno 2016, prorogatosi all'anno successivo in virtù della clausola art. 9 comma 2. Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto legittima la proroga contrattuale e valido il budget ivi indicato, reputava insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della dimostrazione dell'esistenza delle prestazioni remunerabili.
L'assunto è tuttavia errato, in quanto la richiesta di pagamento trova la sua fonte nel contratto sottoscritto dalle parti, nonché dalla produzione ed allegazione delle fatture emesse in esecuzione di detto contratto. Le fatture elettroniche allegate, una volta emesse, passano per il sistema di interscambio (SDI) e viene poi recapitata al destinatario (ASP) mentre il mittente riceve la ricevuta di avvenuto invio. La documentazione allegata in primo grado dalla (contratto, fatture Parte_1
Cont elettroniche inviate all' scritture contabili) dimostra, pertanto, l'esistenza del contratto sulla cui base vengono effettuate le prestazioni, nonché anche l'invio delle
Cont fatture all
L'onere probatorio a carico del creditore è stato pertanto assolto, per cui spettava al debitore dimostrare l'intervenuto pagamento o eccepire l'inadempimento ovvero una delle ragioni estintive o modificative dell'obbligazione.
pag. 2/3 Cont La contumacia dell ha un rilievo neutra rispetto alla posizione della convenuta, così come non implica alcuna ammissione rispetto alle asserzioni della attrice, non comporta la negazione del diritto alla prestazione. In difetto di prova dell'adempimento o della estinzione dell'obbligazione, la domanda di condanna dell'appellante deve essere accolta.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, si deve condannare l' al pagamento della somma di € 331.897,25, Controparte_2
oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, applicabili in ragione della validità del contratto stipulato tra le parti in forma scritta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo le tariffe minime – in considerazione del valore del giudizio, del rito sommario del primo grado e della contumacia di parte resistente – previste per le cause di valore sino ad € 520.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti nei seguenti termini: € 11.229,00 per il primo grado (€
1772,00 fase studio, € 1.169,00 fase introduttiva, € 5.206,00 fase trattazione, € 3.082,00 fase decisoria) ed € 10.060,00 per il presente grado (€ 2.195,00 fase studio, € 1.276,00 fase introduttiva, € 2.940,00 fase trattazione, € 3.649,00 fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria del 31.03.2020 n. 598/2020 rep., così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' CP_2
al pagamento in favore di della somma di € 331.897,25, oltre
[...] Parte_1
interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante, delle Controparte_2
spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 2.489,19 per spese ed € 21.289,00,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 3/3