Articolo 1855 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1854Articolo 1856
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9 ottobre 2010
Art. 1855. Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena 1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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