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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2024, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 5415/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente de-
positate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5415/2022
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede del sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Persona_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Maria Caia-
niello ( ) ed Annunziata Supino ( ) C.F._2 C.F._3
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n.19.
- Attrice
E
c.f.: ), in persona del Sindaco e suo le- Controparte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Corra-
do Di Nardo (C.F. in virtù di procura generale alle liti C.F._4
rilasciata dal Sindaco in data 15 settembre 2022 a rogito dal Notaio
[...]
repertorio n. 22594 raccolta n.10527, ed elettivamente Persona_2
domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Gia-
1
como, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'av-
vocato già costituito Avv. Maria Romanelli.
- Convenuto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Napoli alla via G. Porzio - Centro Direzionale is. C1 - Par-
tita IVA P.IVA_2
- Convenuto contumace
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data in data 3.03.2023, la sig.ra , in proprio e nella qualità di erede del sig. Parte_1 Per_1
, ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento e/o la disappli-
[...]
cazione dell'atto (dalla stessa qualificato come ingiunzione di pagamento)
emesso dalla , prot. n. 114541/21 del 28.12.2021, tra- Controparte_2
smesso con raccomandata A/R in data 21.2.2022, con cui è stato intimato al sig. il pagamento in favore del della Persona_1 Controparte_1
somma di euro 9.000,00 per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Napoli alla via Montagna Spaccata n. 260, piano II, int. 6, sino al
28.12.2016, e di euro 150,00 per ogni mese successivo.
Tale immobile, acquisito al patrimonio del con Ordinan- Controparte_1
za Sindacale 930 del 7.12.1982, venne successivamente condonato con la
Disposizione Dirigenziale n. 16737 del 10.03.2009.
In diritto, l'attore ha eccepito i seguenti motivi di doglianza:
2
§ 1. La nullità e/o inesistenza della notificazione dell'ingiunzione op- posta. L'attrice ha ritenuto che l'ingiunzione è stata trasmessa tramite raccomandata postale a mezzo vettore privato, mentre invece, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, deve essere notificata nelle forme dell'atto di citazione da un ufficiale giudiziario.
§ 2. L'invalidità dell'ingiunzione per carenza di potere ed incompe- tenza della richiamando all'uopo il testo dell'art. 2 Controparte_2
del Regio Decreto 14.04.1910, n. 639 e dell'art. 229 del D.Lgs. 19.02.1998
n. 51, oltre alla giurisprudenziale della Corte di legittimità.
§ 3. L'infondatezza ed inesistenza del credito oggetto- dell'ingiunzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della L.
n. 47/1994 e dell'art. 39 comma 19 della L. n. 724/94.
L'attrice ha rilevato che, con disposizione dirigenziale n. 16737 del 10 mar-
zo 2009, il Comune di Napoli aveva rilasciato il provvedimento di condono edilizio per l'immobile de quo e che tale provvedimento di sanatoria,
avente carattere di condono, ha efficacia retroattiva, anche nei confronti dell'indennità di occupazione. Ciò in quanto gli effetti del condono, re-
troagendo, incidono sul titolo di proprietà, sorto a seguito dell'acquisizione ope legis dell'immobile sanato.
§ 4. Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito aziona- to.
Costituitosi in giudizio, il a impugnato le avverse prete- Controparte_1
se, negandone la fondatezza.
§ 1. Circa il primo motivo di impugnazione, ha rilevato che l'atto im- pugnato non è qualificabile come ordinanza ingiunzione, ma come invi-
3
to/diffida di pagamento, propedeutica ad una futura esecuzione. Il Comu-
ne ha rilevato poi che le norme di cui alla l. 20 novembre 1982 n. 890 e successive modifiche e integrazioni, hanno esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pub-
bliche amministrazioni, ed in particolare, l'articolo 14 prevede che: “La no-
tificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notifi-
cati al contribuente […] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali
giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria […]”.
§ 2. Circa il secondo motivo, ha evidenziato la legittimazione del Co- di Napoli di emettere i propri atti amministrativi a mezzo della pro- CP_3
pria società in house interamente partecipata Controparte_2
dall'Amministrazione comunale, nonchè affidataria del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale.
§ 3. Circa la dedotta eccezione di infondatezza del credito, il CP_1
ne ha evidenziato la non correttezza, sostenendo che il permesso di co-
struire in sanatoria abbia efficacia ex nunc, operando perciò l'atto esclusi-
vamente dal momento del rilascio del suddetto provvedimento.
§ 4. Infine, circa la dedotta prescrizione, ha rilevato come l'invio della richiesta di pagamento prot. n. 0081471/16 avvenuto con raccomandata debitamente ricevuta in data 12.1.2017 abbia interrotto la prescrizione.
All'udienza del 23.01.2024, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sosti-
tuzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127
4
ter c.p.c.
********
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
al contempo va dichiarata la carenza di legittimazione Controparte_4
passiva di tale società, atteso che appare circostanza incontroversa che il credito prospettato nel richiamato atto di diffida (e di cui si chiede l'accertamento di inesistenza) sia riferibile esclusivamente al CP_1
[...]
Infondati appaiono i rilievi di parte convenuta in ordine ad una pre-
sunta carenza di interesse ad agire in capo all'attore in ragione dell'assenza di lesività dell'atto impugnato, atteso che, a prescindere dalla qualificazione di quest'ultimo, l'univoca richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per occupazione indebita, con corre-
lata minaccia di azioni esecutive, vale a fondare detto interesse in capo al soggetto che viene individuato come debitore.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito è fon-
data.
Per consentire un corretto inquadramento della vicenda di cui è
causa occorre una breve premessa in diritto.
Il provvedimento di acquisizione dell'immobile oggetto di causa è
stato adottato ai sensi dell'art. 15, della legge n. 10 del 28.01.1977, rubri-
cato “sanzioni amministrative”, secondo cui: “le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinan-
za. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'a-
5
rea su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisi-
zione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giuri-
sdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso” (cfr. commi 3, 4 e
5).
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio co-
munale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47 del 28.02.1985, ru-
bricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimo-
nio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione incon-
ciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici, sicché, in mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è
ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti (cfr.
Cass. 19/12/2017, n. 30497; Cons. Stato 28/11/2016, n. 5007 Cons. Stato,
23/05/2000, n. 2973).
Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzio-
natori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
A conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta ac-
quisizione, vige il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge 23/12/1994,
6
n.724, per il quale “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al pa-
trimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizza-
te disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico regi-
stro immobiliare dietro esibizione di certifica-zione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse sia-
no state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicem-
bre 1994”.
Ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (cfr. art. 40, comma 2, della legge n.
47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto intercorrente tra il proprietario ed il poichè l'acquisizione perde efficacia con la CP_1
proposizione della domanda di condono, a prescindere dalla presentazio-
ne dell'istanza di annullamento.
Occorre considerare che, in base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, ac-
compagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a ti-
tolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle
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sanzioni amministrative.
Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 38, una volta rilasciata la con-
cessione in sanatoria, “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni del-
le disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
Sulla scorta di quanto disposto dalla norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa è concorde da tempo nel ritenere che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al Co-
mune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conse-
guenti, di talché tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'e-
ventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria.
Se infatti è accolta la domanda di concessione in sanatoria (come nel caso di specie), gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente ri-
mossi; se viceversa il Comune rigetta l'istanza, è tenuto, ai sensi all'art. 40,
comma 1, della legge n. 47 del 1985, a procedere al riesame della fattispe-
cie, assumendo, se necessario, nuovi e conclusivi provvedimenti sanziona-
tori.
Dunque, a seguito dell'istanza di condono perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi compresa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del (cfr. Cons. Stato CP_1
28/11/2016, n. 5007; Cass. 19/12/2017, n. 30497), salvi i casi di avvenuta demolizione del bene o di sua utilizzazione a fini pubblici, quali fattispecie
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incompatibili con la sanatoria.
Alla luce della summenzionata normativa, va osservato in fatto che la pretesa risarcitoria del trova il suo fondamento Controparte_1
nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo: nel caso in esame tale pre-
tesa risulta infondata.
Invero, a seguito della proposizione dell'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, ivi compresa la sanzione consistente nell'acquisizione dell'immobile al patrimonio co-
munale; pertanto, l'attrice, quale legittima proprietaria dell'appartamento, non può essere considerata un'occupante abusiva del-
lo stesso (né può esserlo stato il genitore defunto, di cui è erede).
La domanda di accertamento negativo del credito è fondata anche sotto altro e diverso profilo.
Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione, “in caso di occu-
pazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto co-
stitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indi-retto, mediante concessione a terzi dietro corri-
spettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà
di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr.
sentenza n.33645 del 15/11/2022, alla cui ampia motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il proprietario, che agisce per il risarcimento del danno da occupa-
zione senza titolo, deve quindi allegare la concreta possibilità di godimen-
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to che gli è stata preclusa dall'altrui azione illecita.
Ebbene, nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comuna-
le, di regola non è prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo, in quanto, come espressamente previsto dalla normativa in materia, il destino dell'opera acquisita è quello di esse-
re demolita a spese dell'autore dell'abuso (cfr. art. 7, comma 5, della legge n. 47 del 1985 e art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché Corte
Cost. n. 140/2018, secondo con cui “la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal com-
ma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamen-
tale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di detta-
glio in materia di «misure alternative alle demolizioni”).
La demolizione può essere evitata soltanto in presenza di una deli-
bera-zione consiliare con cui venga dichiarata l'esistenza di prevalenti in-
teressi pubblici al mantenimento dell'immobile e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'as-
setto idrogeologico, ma nel presente giudizio non vi è né allegazione, né
prova dell'adozione di una siffatta deliberazione consiliare, che abbia, nel contempo, individuato le finalità a cui destinare l'unità immobiliare ogget-
to di causa.
Ne consegue che nessun danno ha subito il Comune a causa dell'occupazione di cui si discute, perché, anche ad ammettere che sia sussistente una occupazione sine titulo per il periodo indicato, non risulta che l'immobile potesse avere una destinazione diversa dalla demolizione.
In conclusione, la domanda di accertamento negativo è fondata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modi-
ficati dal d.m. n. 177 del 2022), del valore della controversia (vedi credito vantato dal pari ad euro 9.000,00), dell'attività difensiva in con- CP_1
creto prestata, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve-
de:
- dichiara la contumacia e la carenza di legittimazione passiva della con-venuta Controparte_2
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal CP_1
con la richiesta di pagamento recante prot. prot. n. 114541/21 del
[...]
28.12.2021;
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
dell'attrice, liquidate nella somma pari all'importo del contributo unificato e del bollo (ove se ne documenti il pagamento) ed € 1.500,00 per compen-
so del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichia-
ratisi anticipatari.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 22 febbraio 2024
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente de-
positate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5415/2022
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede del sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Persona_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Maria Caia-
niello ( ) ed Annunziata Supino ( ) C.F._2 C.F._3
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n.19.
- Attrice
E
c.f.: ), in persona del Sindaco e suo le- Controparte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Corra-
do Di Nardo (C.F. in virtù di procura generale alle liti C.F._4
rilasciata dal Sindaco in data 15 settembre 2022 a rogito dal Notaio
[...]
repertorio n. 22594 raccolta n.10527, ed elettivamente Persona_2
domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Gia-
1
como, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'av-
vocato già costituito Avv. Maria Romanelli.
- Convenuto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Napoli alla via G. Porzio - Centro Direzionale is. C1 - Par-
tita IVA P.IVA_2
- Convenuto contumace
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data in data 3.03.2023, la sig.ra , in proprio e nella qualità di erede del sig. Parte_1 Per_1
, ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento e/o la disappli-
[...]
cazione dell'atto (dalla stessa qualificato come ingiunzione di pagamento)
emesso dalla , prot. n. 114541/21 del 28.12.2021, tra- Controparte_2
smesso con raccomandata A/R in data 21.2.2022, con cui è stato intimato al sig. il pagamento in favore del della Persona_1 Controparte_1
somma di euro 9.000,00 per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Napoli alla via Montagna Spaccata n. 260, piano II, int. 6, sino al
28.12.2016, e di euro 150,00 per ogni mese successivo.
Tale immobile, acquisito al patrimonio del con Ordinan- Controparte_1
za Sindacale 930 del 7.12.1982, venne successivamente condonato con la
Disposizione Dirigenziale n. 16737 del 10.03.2009.
In diritto, l'attore ha eccepito i seguenti motivi di doglianza:
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§ 1. La nullità e/o inesistenza della notificazione dell'ingiunzione op- posta. L'attrice ha ritenuto che l'ingiunzione è stata trasmessa tramite raccomandata postale a mezzo vettore privato, mentre invece, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, deve essere notificata nelle forme dell'atto di citazione da un ufficiale giudiziario.
§ 2. L'invalidità dell'ingiunzione per carenza di potere ed incompe- tenza della richiamando all'uopo il testo dell'art. 2 Controparte_2
del Regio Decreto 14.04.1910, n. 639 e dell'art. 229 del D.Lgs. 19.02.1998
n. 51, oltre alla giurisprudenziale della Corte di legittimità.
§ 3. L'infondatezza ed inesistenza del credito oggetto- dell'ingiunzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della L.
n. 47/1994 e dell'art. 39 comma 19 della L. n. 724/94.
L'attrice ha rilevato che, con disposizione dirigenziale n. 16737 del 10 mar-
zo 2009, il Comune di Napoli aveva rilasciato il provvedimento di condono edilizio per l'immobile de quo e che tale provvedimento di sanatoria,
avente carattere di condono, ha efficacia retroattiva, anche nei confronti dell'indennità di occupazione. Ciò in quanto gli effetti del condono, re-
troagendo, incidono sul titolo di proprietà, sorto a seguito dell'acquisizione ope legis dell'immobile sanato.
§ 4. Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito aziona- to.
Costituitosi in giudizio, il a impugnato le avverse prete- Controparte_1
se, negandone la fondatezza.
§ 1. Circa il primo motivo di impugnazione, ha rilevato che l'atto im- pugnato non è qualificabile come ordinanza ingiunzione, ma come invi-
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to/diffida di pagamento, propedeutica ad una futura esecuzione. Il Comu-
ne ha rilevato poi che le norme di cui alla l. 20 novembre 1982 n. 890 e successive modifiche e integrazioni, hanno esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pub-
bliche amministrazioni, ed in particolare, l'articolo 14 prevede che: “La no-
tificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notifi-
cati al contribuente […] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali
giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria […]”.
§ 2. Circa il secondo motivo, ha evidenziato la legittimazione del Co- di Napoli di emettere i propri atti amministrativi a mezzo della pro- CP_3
pria società in house interamente partecipata Controparte_2
dall'Amministrazione comunale, nonchè affidataria del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale.
§ 3. Circa la dedotta eccezione di infondatezza del credito, il CP_1
ne ha evidenziato la non correttezza, sostenendo che il permesso di co-
struire in sanatoria abbia efficacia ex nunc, operando perciò l'atto esclusi-
vamente dal momento del rilascio del suddetto provvedimento.
§ 4. Infine, circa la dedotta prescrizione, ha rilevato come l'invio della richiesta di pagamento prot. n. 0081471/16 avvenuto con raccomandata debitamente ricevuta in data 12.1.2017 abbia interrotto la prescrizione.
All'udienza del 23.01.2024, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sosti-
tuzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127
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ter c.p.c.
********
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
al contempo va dichiarata la carenza di legittimazione Controparte_4
passiva di tale società, atteso che appare circostanza incontroversa che il credito prospettato nel richiamato atto di diffida (e di cui si chiede l'accertamento di inesistenza) sia riferibile esclusivamente al CP_1
[...]
Infondati appaiono i rilievi di parte convenuta in ordine ad una pre-
sunta carenza di interesse ad agire in capo all'attore in ragione dell'assenza di lesività dell'atto impugnato, atteso che, a prescindere dalla qualificazione di quest'ultimo, l'univoca richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per occupazione indebita, con corre-
lata minaccia di azioni esecutive, vale a fondare detto interesse in capo al soggetto che viene individuato come debitore.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito è fon-
data.
Per consentire un corretto inquadramento della vicenda di cui è
causa occorre una breve premessa in diritto.
Il provvedimento di acquisizione dell'immobile oggetto di causa è
stato adottato ai sensi dell'art. 15, della legge n. 10 del 28.01.1977, rubri-
cato “sanzioni amministrative”, secondo cui: “le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinan-
za. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'a-
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rea su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisi-
zione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giuri-
sdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso” (cfr. commi 3, 4 e
5).
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio co-
munale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47 del 28.02.1985, ru-
bricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimo-
nio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione incon-
ciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici, sicché, in mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è
ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti (cfr.
Cass. 19/12/2017, n. 30497; Cons. Stato 28/11/2016, n. 5007 Cons. Stato,
23/05/2000, n. 2973).
Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzio-
natori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
A conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta ac-
quisizione, vige il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge 23/12/1994,
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n.724, per il quale “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al pa-
trimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizza-
te disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico regi-
stro immobiliare dietro esibizione di certifica-zione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse sia-
no state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicem-
bre 1994”.
Ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (cfr. art. 40, comma 2, della legge n.
47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto intercorrente tra il proprietario ed il poichè l'acquisizione perde efficacia con la CP_1
proposizione della domanda di condono, a prescindere dalla presentazio-
ne dell'istanza di annullamento.
Occorre considerare che, in base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, ac-
compagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a ti-
tolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle
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sanzioni amministrative.
Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 38, una volta rilasciata la con-
cessione in sanatoria, “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni del-
le disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
Sulla scorta di quanto disposto dalla norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa è concorde da tempo nel ritenere che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al Co-
mune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conse-
guenti, di talché tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'e-
ventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria.
Se infatti è accolta la domanda di concessione in sanatoria (come nel caso di specie), gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente ri-
mossi; se viceversa il Comune rigetta l'istanza, è tenuto, ai sensi all'art. 40,
comma 1, della legge n. 47 del 1985, a procedere al riesame della fattispe-
cie, assumendo, se necessario, nuovi e conclusivi provvedimenti sanziona-
tori.
Dunque, a seguito dell'istanza di condono perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi compresa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del (cfr. Cons. Stato CP_1
28/11/2016, n. 5007; Cass. 19/12/2017, n. 30497), salvi i casi di avvenuta demolizione del bene o di sua utilizzazione a fini pubblici, quali fattispecie
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incompatibili con la sanatoria.
Alla luce della summenzionata normativa, va osservato in fatto che la pretesa risarcitoria del trova il suo fondamento Controparte_1
nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo: nel caso in esame tale pre-
tesa risulta infondata.
Invero, a seguito della proposizione dell'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, ivi compresa la sanzione consistente nell'acquisizione dell'immobile al patrimonio co-
munale; pertanto, l'attrice, quale legittima proprietaria dell'appartamento, non può essere considerata un'occupante abusiva del-
lo stesso (né può esserlo stato il genitore defunto, di cui è erede).
La domanda di accertamento negativo del credito è fondata anche sotto altro e diverso profilo.
Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione, “in caso di occu-
pazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto co-
stitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indi-retto, mediante concessione a terzi dietro corri-
spettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà
di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr.
sentenza n.33645 del 15/11/2022, alla cui ampia motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il proprietario, che agisce per il risarcimento del danno da occupa-
zione senza titolo, deve quindi allegare la concreta possibilità di godimen-
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to che gli è stata preclusa dall'altrui azione illecita.
Ebbene, nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comuna-
le, di regola non è prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo, in quanto, come espressamente previsto dalla normativa in materia, il destino dell'opera acquisita è quello di esse-
re demolita a spese dell'autore dell'abuso (cfr. art. 7, comma 5, della legge n. 47 del 1985 e art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché Corte
Cost. n. 140/2018, secondo con cui “la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal com-
ma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamen-
tale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di detta-
glio in materia di «misure alternative alle demolizioni”).
La demolizione può essere evitata soltanto in presenza di una deli-
bera-zione consiliare con cui venga dichiarata l'esistenza di prevalenti in-
teressi pubblici al mantenimento dell'immobile e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'as-
setto idrogeologico, ma nel presente giudizio non vi è né allegazione, né
prova dell'adozione di una siffatta deliberazione consiliare, che abbia, nel contempo, individuato le finalità a cui destinare l'unità immobiliare ogget-
to di causa.
Ne consegue che nessun danno ha subito il Comune a causa dell'occupazione di cui si discute, perché, anche ad ammettere che sia sussistente una occupazione sine titulo per il periodo indicato, non risulta che l'immobile potesse avere una destinazione diversa dalla demolizione.
In conclusione, la domanda di accertamento negativo è fondata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modi-
ficati dal d.m. n. 177 del 2022), del valore della controversia (vedi credito vantato dal pari ad euro 9.000,00), dell'attività difensiva in con- CP_1
creto prestata, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve-
de:
- dichiara la contumacia e la carenza di legittimazione passiva della con-venuta Controparte_2
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal CP_1
con la richiesta di pagamento recante prot. prot. n. 114541/21 del
[...]
28.12.2021;
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
dell'attrice, liquidate nella somma pari all'importo del contributo unificato e del bollo (ove se ne documenti il pagamento) ed € 1.500,00 per compen-
so del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichia-
ratisi anticipatari.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 22 febbraio 2024
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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