Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00832/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia De Domenico, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 10.10.2025 e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché interni e/o non cogniti, comunque lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AU TI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il provvedimento impugnato il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza n. 055964325061 presentata dal ricorrente in data 31.3.2022, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Alla camera di consiglio del 23.1.26, sussistendo i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, e dato avviso alle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
II.1) In via preliminare, il Collegio dà atto che a carico del ricorrente sono state pronunciate le seguenti sentenze penali:
n. -OMISSIS- del 10/12/2020 alla pena di anni 3 (tre) mesi 8 (otto) di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, confermata in appello con sentenza nr. -OMISSIS-;
n. -OMISSIS- del 11/12/2020 alla pena di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di reclusione e 400€ di multa poiché riconosciuto colpevole del reato di rapina impropria.
Con provvedimento n. -OMISSIS- del 29/05/2023, il Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- rigettava l’istanza con cui si richiedeva l’affidamento in prova.
II.2) Il provvedimento impugnato non ha meramente richiamato i predetti precedenti penali, avendo autonomamente valutato i fatti posti a fondamento degli stessi, formulando un giudizio in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, ritenendolo “una personalità che non solo non è in grado di tutelare la propria famiglia, anzi le arreca danni irreversibili, avendo reazioni spropositate e violente nonostante sia in torto e si cerca di fermarlo, dovuto al fatto che le condotte attuate sono spesso commesse in stato di ubriachezza abituale che non rappresenta un’attenuante bensì un’aggravante che priva l’interessato di qualsivoglia freno inibitore aumentandone l’indole violenta, un soggetto violento, prevaricatore, disinteressato all’integrazione e dedito a reati di rilevante allarme sociale e che la sua situazione penale impedisca di formulare a suo beneficio un giudizio prognostico positivo in ordine alla non reiterazione di analoghe condotte criminali”.
II.3) Il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza pacifica, è legittima la revoca del permesso di soggiorno concesso all'extracomunitario condannato penalmente alla reclusione per il reato di violenza sessuale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 21.7.2016, n. 1034, T.A.R. Perugia, Sez. I, 23.6.2014, n. 345, C.S., Sez. VI, 23.2.2007, n. 990), che nel caso di specie, è solo il più grave dei numerosi ed ulteriori reati commessi.
III.1) Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente valutato il suo inserimento sociale, ciò che, come sopra evidenziato, non è corretto, avendo l’Amministrazione provveduto a valutarne la pericolosità sociale in concreto.
Inoltre, la propensione a delinquere del ricorrente, risulta aggravata dall’insussistenza di uno stato di indigenza, circostanza questa valida a fornire un’ulteriore caratterizzazione negativa della sua personalità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19.5.2017, n. 166).
III.2) Sotto altro profilo, l’istante evidenzia di essere padre di due figli nati e cresciuti in Italia, ciò che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato.
Premesso che il ricorrente non coabita con i predetti minori, va rilevato che le gravi e violente azioni delittuose sono state perpetrate proprio in ambito familiare, e come correttamente rilevato dalla difesa erariale, “in caso di condanna per reati di particolari gravità, caratterizzati da un comportamento criminale intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, la formazione di una famiglia in Italia non può costituire uno scudo o una garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno” (C.S., Sez. III 17.1.2020 n. 162).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TI | IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.