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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/08/2025, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 50032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con provvedimento del 19.04.2025 vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Nomentana n. 909, presso lo studio dell'avv. Sabrina
Primavera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
la , Controparte_1
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27348/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso ordinanza ingiunzione;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025
pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 27348/2021 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00091200030881 prot. N. M_IT PR_RMUTG 00440439 emessa dal
Prefetto di Roma.
A fondamento del gravame l'appellante ha contestato la nullità della sentenza per vizio di motivazione,
l'erroneità della sentenza per omessa valutazione delle doglianze relative alla nullità dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione e per omessa sottoscrizione, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla carenza e scarsa visibilità della segnaletica stradale predisposta dall'amministrazione, per omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla illegittimità del verbale sotteso all'ordinanza ingiunzione per contestazione di una infrazione non prevista dalla legge, per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'utilizzo del dispositivo Sirio Ves 1.0 per l'accertamento della violazione oggetto di contestazione, per omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla violazione delle norme in materia di contestazione immediata dell'infrazione.
La è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_1
2. L'appellante ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado.
La doglianza è fondata.
Il provvedimento di prime cure è così motivato: “NON rileva il giudicante elementi utili per
l'accoglimento del ricorso LA DOMANDA E' CARENTE DI ELEMENTI NECESSARI AL FINE DI
POTER DECIDERE e quindi determina necessariamente, la CONFERMA della suddetta efficacia attesa la manifesta insussistenza dei motivi del ricorso”.
Tanto premesso, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità - la quale sottolinea che la sentenza è nulla, in quanto affetta da error in procedendo, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, e l'iter logico seguito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/09/2022, n.26618: “La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla pagina 2 di 8 con le più varie, ipotetiche congetture” e Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, n.28274:
“La motivazione apparente, cioè quella materialmente esistente ma sostanzialmente incapace di descrivere l'iter logico seguito dal giudice, così come la motivazione perplessa e incomprensibile vulnerano il principio costituzionale della motivazione e pertanto, da errores in procedendo, comportano la nullità della sentenza”) - deve riconoscersi che la citata motivazione, in cui le argomentazioni dell'organo giudicante sono obiettivamente non idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, in quanto prive di qualsiasi specifico riferimento alle contestazioni delle parti e alla documentazione prodotta, sia affetta da nullità.
E tuttavia l'omessa motivazione configura un vizio della sentenza che non determina la retrocessione del processo, sicché il giudice d'appello, pur rilevato detto vizio, non potrà rimettere il procedimento al primo giudice ma dovrà decidere la causa nel merito, posto che le ipotesi di remissione sono tassativamente previste dall'art. 354 cpc, e tra queste non rientra il vizio della sentenza per omessa motivazione.
3. Nel merito, l'appellante ha innanzitutto contestato il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”
(ex multis Cass. n. 12403/2018).
Ne discende che il prospettato difetto di motivazione dell'atto impugnato non incide sulla validità del provvedimento, imponendo esclusivamente l'esame delle doglianze non adeguatamente valutate dal
Prefetto, ove riproposte come motivi di opposizione.
4. L'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di sottoscrizione.
Secondo la tesi difensiva dell'appellante l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe in ogni caso illegittima anche per l'incompetenza del funzionario indicato a stampa nell'atto.
L'assunto è infondato.
L'ordinanza ingiunzione risulta infatti sottoscritta, mediante indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, dal Vice Prefetto dott. ssa Daniela Caruso. pagina 3 di 8 Al riguardo, con specifico riferimento al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto” (Cass. n. 18493/2020).
Si tratta della medesima ipotesi ricorrente nel caso di specie, in quanto l'atto impugnato risulta predisposto mediante sistema informativo automatizzato della Prefettura di Roma e la firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993, è sostituita mediante indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il Vice Prefetto dott. ssa Daniela Caruso.
Quanto alla carenza di poteri in capo al Vice Prefetto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo;
sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass. n. 20972/2018; Cass. n. 23073/2016)
Non avendo l'opponente assolto all'onere della prova che su di lui gravava, non avendo sollecitato il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., il motivo di gravame deve essere rigettato.
5. L'appellante ha poi contestato l'inadeguatezza della segnaletica stradale predisposta al fine di segnalare la presenza della corsia preferenziale.
L'assunto è rimasto privo di qualsiasi corredo probatorio.
Non solo l'allegazione dell'opponente risulta del tutto generica, non risultando indicato il percorso svolto prima di imboccare la corsia preferenziale, sicché non è possibile neppure astrattamente valutare se la segnaletica di preavviso predisposta dall'amministrazione su via di Portonaccio, su via Mirri e sul tratto urbano dell'A24 (cfr. la relazione dettagliata depositata nel corso del giudizio di prime cure pagina 4 di 8 dall'amministrazione) fosse adeguata, ma la prospettazione difensiva dell'opponente risulta altresì del tutto priva di riscontro probatorio, in difetto di allegazione, ad esempio, di documentazione fotografica attestante lo stato della segnaletica al momento del transito oggetto di contestazione.
Devono al riguardo trovare applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale quando l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, nel mentre quando l'opponente deduca - come nel caso di specie - la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe sullo stesso opponente (così Cass. n.
2264/2025, proprio con riferimento ad una sanzione applicata per un accesso non autorizzato alla corsia preferenziale di via del Portonaccio;
cfr. altresì Cass. ordinanza n. 7715/2022; Cass. n. 36275/2021;
Cass. n. 23566/2017).
Si tratta di principi che hanno trovato puntuale conferma negli arresti della Corte di Cassazione che hanno definito proprio i giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione dei verbali di accertamento relativi ai transiti non autorizzati nella corsia preferenziale di via di Portonaccio.
La Corte di Cassazione ha infatti confermato le sentenze impugnate, di rigetto delle opposizioni proposte, sulla base dell'assunto che: “il Tribunale abbia esaminato i documenti prodotti e abbia apprezzato la situazione concretamente integrata, ritenendo, all'esito, che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco non fosse stato per loro visibile ed avesse, dunque, inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione .Il giudice di merito, dunque, ha escluso che sussistessero le condizioni per l'applicazione del meccanismo inferenziale, avendo debitamente ritenuto carente la prova - che i ricorrenti avevano l'onere di fornire - circa l'inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione” (così tra le altre Cass. n. 9154/2023).
In conclusione, in difetto di prova adeguata della inadeguatezza della segnaletica stradale predisposta dall'amministrazione per segnalare la presenza della corsia preferenziale di via di Portonaccio, la doglianza dell'opponente non può trovare accoglimento
6. L'appellante ha rilevato la nullità del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto risulterebbe contestata una violazione non prevista dalla legge.
La doglianza è infondata.
Con il verbale n. 132011005346, sotteso all'ordinanza ingiunzione impugnata è stata contestata all'opponente la circolazione in una corsia riservata ai mezzi pubblici in difetto della prescritta autorizzazione.
pagina 5 di 8 Si tratta di violazione disciplinata dall'art. 7 comma primo lett. i) d.lgs. n. 285/1992 in base al quale nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
E' appena il caso di osservare che non è necessaria, ai fini della validità del verbale di accertamento,
l'indicazione dell'ordinanza del sindaco con la quale è stata istituita la corsia preferenziale, sicché
l'eccezione di difetto di motivazione del verbale stesso deve essere rigettata.
7. L'opponente ha poi contestato l'illegittimo utilizzo, per l'accertamento dell'infrazione, del sistema
Sirio Ves 1.0, la cui applicazione sarebbe limitata alla sola rilevazione degli accessi al centro storico e alle zone a traffico limitato.
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi (così Cass. n. 20222/2018 che ha confermato la decisione dei giudici di merito di rigetto dell'opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo Sirio Ves 1.0, cd. "porta telematica").
Tale arresto della giurisprudenza di legittimità ha dato continuità all'orientamento per il quale l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha avuto l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche").
Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201, comma 1 bis, lett. g) del codice della strada, consentono la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate.
Pertanto, posto che l'art. 4 della L. n. 214 del 2003 ha esteso alle corsie riservate la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e ha consentito anche per le zone riservate, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n.
127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"), deve ritenersi che a presiedere pagina 6 di 8 le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzate per il presidio delle zone a traffico limitato e del centro storico senza necessità di ulteriore autorizzazione (così Cass. n. 23899/2014).
8. Da ultimo, l'appellante ha rilevato l'illegittimità del verbale di accertamento per omessa contestazione immediata dell'infrazione.
La censura è infondata.
Come sopra già evidenziato la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n.
214, ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così da rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett.
g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato (Cass. n. 25180/2008).
Ritenuto pertanto che l'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, abbia assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, la doglianza dell'opponente deve ritenersi infondata.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
9. Le spese sostenute dalla nel primo grado di giudizio devono essere dichiarate Controparte_1 irripetibili, considerato che l'amministrazione risulta costituita mediante un funzionario delegato di e che non risulta depositata in atti nota delle spese sostenute (Cass. n. 30597/2017). Parte_2
Anche le spese del giudizio di appello devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della soccombenza dell'appellante e della contumacia di Parte_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27348/2021, così Parte_1 provvede: dichiara la nullità della sentenza n. 27348/2021 del Giudice di Pace di Roma;
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
00091200030881 del Prefetto di Roma;
dichiara irripetibili le spese sostenute da;
Parte_1 si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 30.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
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