TRIB
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/05/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 674 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/05/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. ANNUNZIATA GRANDE in sostituzione dell'avv PAOLINI
FILIPPO e per l'avv. BARONE CARMINE . L'avv. GRANDE chiede la CP_1
decisione riportandosi agli atti di causa e con liquidazione delle spese a carico dell'Erario. L'avv. BARONE chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674 2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT Controparte_1 P.IVA_1
N.58 C/O DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' Organizzazione_1
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE
[...]
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2023 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di inabilità L. 118/1971)
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che Sulla base della storia clinico- anamnestica, della documentazione sanitaria prodotta e dell'obiettività clinica e strumentale rilevata posso affermare che la ricorrente, sig.ra , Parte_1
risulta essere affetta dalle seguenti patologie : 1 Esiti di mastectomia radicale dx e di mastectomia totale sx per Ca duttale multicentrico, già trattato con chemio e radioterapia. 2 Esiti di frattura scomposta del malleolo peroneale dx trattata con placche e viti. 3 Esiti di colecistectomia. 4 Esiti di intervento per sostituzione protesi mammaria dx causa capsulite post attinica. 5 Esiti di pregressa safenectomia bilaterale. 6 Esiti di asportazione laparotomica di fibroma uterino. 7 Ipotiroidismo secondario a radioterapia. 8 Sindrome ansioso-depressiva. 9 osteporosi vertebrale…..Ricordo, inoltre, che la stessa presenta recidiva di capsulite mammella dx ed osteoporosi da menopausa farmacologica. Sicuramente vi è stato un peggioramento clinico rispetto all'ultima visita eseguita soprattutto per quanto concerne la mobilità e la recidiva di capsulite, per la quale è in attesa di un nuovo intervento chirurgico;
tutto cio' si associa ad intensa algia e severa alterazione posturale con limitazione funzionale a carico dell'arto sup. dx”.
Lo stesso CTU ha concluso ritenendo “pertanto, giusto considerare la ricorrente “ invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa 100% “ con decorrenza dicembre 2023 (data della visita medica a firma della Dott.ssa in cui si Persona_2
- 3 - evidenzia un aggravamento della condizione clinica precedente) con revisione a 18 mes”i.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza, a data successiva al ricorso in opposizione, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità L. 118/1971 a decorrere dal mese di dicembre 2023 con revisione a 18 mesi;
- compensa integralmente le spese di lite
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 14 maggio 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Avezzano 14/05/2024
- 4 -
- 5 -