Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9086 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
0 908 5 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POR . A R 9 1 8 3 . 1 T 2 - . 2 1 N 1 8 4 - , 9 8 f c o i d h e l s i m t i a s e m p e a l n a A N L O S I E B E I E E I N Z E R E O D A T L R G S T SAZIONE LA SEZIONE PRIMA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.02740/00 Presidente Giovanni OLLA Cons. Relatore 24687 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 14.03.02 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA alimentare sul ricorso proposto da: NT EG, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Rossini 26, presso l'avv. Laura Vasselli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO per le POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che 10 rappresenta e difende per legge;
controricorrente - 6/600 2002 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto sezione distaccata di Martina Franca n.6 del 28.09/05.10.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito l'avv. Augusto Fantozzi, con procura speciale;
persona del Sostituto ProcuratoreUdito il P.M., in Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 28.09/05.10.99 il tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione P'ordinanze proposta da NT NE avverso Ɑ decretoſingiunzione che gli irrogava, ai sensi dell'art. 3 1.s. 898/86, la sanzione amministrativa di lire 131.746.019 per aver concorso con l'amministratore unico dell' LE Finolio s.r.l. nell'indebita percezione, da parte di detta società, di aiuti comunitari all'immissione al consumo di olio di oliva per gli anni 1988- 1989. Il NE sosteneva, per quanto qui interessa, che non era ipotizzabile responsabilità concorrente perché la sanzione era prevista solo a carico del percettore degli aiuti comunitari;
che gli acquisti d'olio erano effettivi e non si trattava, quindi, di fatture emesse a copertura di operazioni inesistenti. La sentenza impugnata riteneva ipotizzabile il concorso in forza dell'art. 5 1.s. 689/81, dato il rinvio al capo 1° della 1.s. 689/81 previsto dall'art. 4 1.s. 898/86; assumeva che il giudice penale -pur procedendo per la frode fiscale prevista dall'art.
4.1 n.5 del dl. 429/82 conv. in 1.516/92 che punisce chi emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte 2 برة inesistenti- aveva accertato, con efficacia di giudicato ex art. 654 cpp, l'inesistenza delle operazioni di vendita d'olio in questione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso NT NE avanzando, con atto notificato il 24.01.00, cinque motivi di censura. Si è costituito, resistendo, il Ministero per le Politiche Agricole. Motivi della decisione Va premesso, per miglior comprensione della fattispecie normativa, che l'art. 2 1.s. 898/86 incrimina -penalmente- chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, mentre l'art. 3 della stessa legge stabilisce che, indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. Il NE, chiamato a rispondere in sede penale del reato di cui all'art.
4.1 n.5 1.s.429/82 che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi, emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri o dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, è stato altresì chiamato a rispondere di concorso nella infrazione amministrativa prevista 3 بری ہے dal richiamato art. 3 1.s. 898/86 e di questa si è occupata la sentenza impugnata. Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.5 1.s. 689/81 e dell'art. 3 1.s. 898/86. Sostiene il ricorrente che destinatario della sanzione amministrativa è il percettore degli aiuti comunitari non dovuti;
che solo l'LE li ha percepiti;
che, quindi, il NE, non avendoli percepiti, non poteva essere coinvolto, neppure a titolo di concorso, perché l'art. 5 non è applicabile, né è stato richiamato dall'art. 4 l.s. 898/86 che si riferisce alle sole procedure di accertamento ed irrogazione. La censura è infondata. L'art. 5 della I.s. 689/81 costituisce, così come le altre norme della prima sezione del capo primo della legge, un principio generale, da applicare ove non diversamente disposto, così come precisa lo stesso articolo 5, che riconosce il concorso, salvo non sia diversamente disposto dalla legge. Ma l'art. 3 della 1.s. 898/86 non configura una eccezione, poiché il concorso in illecito od infrazione propria è figura riconosciuta tanto dal diritto civile che dal diritto penale. In termini analoghi si è già espressa, nella ipotesi normativa in esame, recente decisione di questa Corte (Cass. 5503/01). Sul piano concreto, è poi ben noto che l'ipotesi più frequente di fatturazione di vendite inesistenti esige che il destinatario-consapevole o meno- sia reale e non di fantasia. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 654 cpp, nonché vizio di motivazione, sia in relazione all'art. 111 Costituzione che in relazione all'art. 360 n.5 cpc. Sostiene il ricorrente che l'assoluzione del NE, in sede penale, per difetto di dolo specifico non implicava l'accertamento 4 Caf dell'inesistenza delle operazioni fatturate, esaminato, infatti, solo incidenter tantum;
inoltre, l'inesistenza delle operazioni fatturate poteva costituire la condotta materiale propria del reato di cui all'art. 2 della 1.s. 898/86, estinto per amnistia, non dell'art. 4 n.5 della 1.s. 898/86; infine, le prove raccolte nel processo penale possono essere utilizzate in sede civile solo se acquisite con le garanzie di legge. La censura è infondata. La decisione impugnata ha precisato che la sentenza penale, passata in giudicato, ha esaminato le operazioni di vendita d'olio effettuate dal NE e ne ha accertato in modo definitivo il carattere fittizio, basandosi sulle indagine della GdF e sulla limitatezza dei mezzi a disposizione del NE per il trasporto. Poiché l'accertamento del giudice penale investe non solo gli elementi fattuali enunciati nel capo d'imputazione, ma tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato, l'assunto che, per escludere il dolo specifico, il giudice penale non doveva necessariamente accertare la sussistenza delle operazioni, è inconferente, avendo il tribunale spiegato che, nel caso, la sentenza penale ne aveva invece controllato ed accertato il carattere fittizio. Col terzo motivo si assume che non è stato accertato l'elemento psicologico, in violazione degli artt. 3 e 5 della 1.s. 689/81. Il ricorrente assume che, per affermare il dolo specifico, sarebbe occorsa la prova che "l'emissione di fatture false a favore della Finolio s.r.l." [in effetti, sembra che la vicenda si articoli all'incontrario] era finalizzata a permettere a terzi l'indebita percezione di aiuti comunitari mentre, per affermare la colpa, sarebbe stato 5 بيرة necessario accertarla, dovendosi escludere la applicabilità della colpa presunta. Col quarto motivo, si assume che occorreva provare che la condotta del NE era strumentale rispetto a quella del percettore degli aiuti comunitari. Sia in relazione all'elemento psicologico, sia in relazione al nesso di causalità sussisteva inoltre, secondo il ricorrente, carenza di motivazione. Le richiamate censure sono inammissibili, perché vengono proposti motivi nuovi rispetto a quelli sollevati in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.433/96 del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e che, secondo la sentenza impugnata, si articolavano nell'estinzione dell'obbligazione, nella negazione del concorso, perché la norma incriminatrice faceva riferimento alla sola condotta illecita del percettore;
nella negazione del carattere fittizio delle operazioni, perché il NE aveva effettivamente acquistato dall'LE le partite d'olio fatturate;
nella negazione del potere di accertamento della G.d.F. Col quinto motivo, si censura la sentenza per non aver applicato l'art. 115 cpc, per aver violato l'art. 23.12 1.s. 689/81, per non aver motivato sul punto. La censura è infondata. Poiché la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purche' i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purche' la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva 6 Caf controversa, sul carattere fittizio delle operazioni di compravendita di olio sussisteva giudicato ai sensi dell'art. 654 cpp, invocato dalla P.A. nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e l'esistenza del giudicato rendeva superfluo l'esame delle deposizioni degli agenti accertatori. Dell'esistenza e della portata del giudicato che viene qui in discussione solo in relazione alla sua estensione oggettiva- la sentenza impugnata offre puntuale motivazione. Risulta pertanto soddisfatto sia il principio dispositivo dettato dall'art. 115 cpc, sia quello di rigetto dell'opposizione in presenza di prove sufficienti, secondo il disposto dell'art. 23.12 l.s. 689/81. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi €. 15860 di cui €. 1.500,00 per onorari. Roma, 14.03.02 П PresidentePresi Il Cóns. est. You R off CORTES JERE LPAN Dependin Andrea FRE 7