Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 27/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24482 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da
M.D. (cod. fisc. omissis), nato a omissis, il
omissis, residente in omissis, Corso omissis, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall’Avv. Laura IMPERIALE (cod. fisc. [...]), del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 14;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, in persona del Ministro pro tempore;
E contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (cod. fisc. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21;
FATTO
Il ricorrente D., ufficiale in servizio permanente dell’Esercito ed attualmente in servizio presso il Comando Brigata Alpina Taurinense, veniva nominato sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo Automobilistico dell’Esercito con anzianità assoluta dal 16/09/1989 e decorrenza assegni dal 8/01/1990, data di presa servizio: con il ricorso introduttivo chiedeva, pertanto, il riconoscimento del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina, ex artt. 8 e 142 DPR n. 1092/1973, in riferimento al periodo dal 16/09/1989 al 07/01/1990.
Inoltre, sotto altro profilo, chiedeva, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 165/97, la supervalutazione di 1/5 del servizio militare comunque prestato per i seguenti periodi:
➢ Dal 09 gennaio 1986 al 08 aprile 1989 (anni 3; mesi 3; giorni 0) di cui 1/5 anni 0; mesi 7; giorni 24; (Scuola Trasporti e Materiali – Roma; Scuola di Applicazione – Torino; 6^ Battaglione B. Palestro – Torino);
➢ Dal 08 gennaio 1990 al 02 gennaio 1991 (anni 0; mesi 11; giorni 25) di cui 1/5 anni 0; mesi 2; giorni 11 (Comando Distretto Militare – Roma).
In diritto, quanto alla prima questione, la difesa del ricorrente ricorda che la previsione derogatoria per il personale militare, contenuta nell’articolo 8 del dPR n. 1092/1973, è stata abrogata dal d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riespansione della norma generale, sempre contenuta nel menzionato art. 8 e valida per tutti i dipendenti civili dello Stato, secondo cui i servizi computabili decorrono dall’anzianità giuridica e non dalla presa di servizio.
Cita a sostegno un precedente di questa stessa Corte, confermato in sede di Appello, nonché le sentenze di altre Corti.
Quanto alla supervalutazione di 1/5 del servizio militare, richiesta per alcuni specifici periodi e respinta dall’Inps “in quanto, ai sensi della Circolare 119 del 18/12/2018, alla data della domanda risulta già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a 5 anni ex art 5 D. Lgs 165/1997”, la parte lamenta che “la valutazione del superamento del limite dei cinque anni deve essere effettuata seguendo un criterio strettamente cronologico e, quindi, tenendo conto del periodo in cui tali maggiorazioni sono maturate e non dal momento in cui la domanda di riscatto è stata presentata, fermo restando il limite del quinquennio specificato nel comma 1 del D.Lgs. n. 165/1997”.
Richiama la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ.
L’Inps si costituisce argomentando in senso avverso e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con riguardo al Ministero della Difesa, si costituisce il Centro Nazionale Amministrativo Esercito chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata discussa all’udienza del 23 febbraio 2026 e le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso può essere accolto solo in parte.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del CNA. Seppur vero che il CNA non è stato destinatario delle domande amministrative, cionondimeno va ricordato che la giurisdizione pensionistica non ha carattere impugnatorio ma investe il rapporto controverso dedotto e l’accertamento del diritto invocato. Sotto tale profilo, il CNA, in quanto ente che si occupa dell’individuazione dei periodi di servizio utili al trattamento pensionistico, è legittimo contraddittore unitamente all’Inps.
Venendo all’esame del merito, la prima questione proposta attiene al riconoscimento, a fini pensionistici, del periodo decorrente tra la decorrenza giuridica dell’assunzione del militare, avvenuta in data 16/09/1989, e l’effettiva presa di servizio del 8/01/1990.
A parere dello scrivente, e nonostante i difformi precedenti, la domanda è del tutto destituita di fondamento e trae origine dall’iniziale erronea lettura delle norme disciplinanti la fattispecie.
Ai sensi dell’articolo 8 d.P.R. n. 1092/1973, contenente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, nel testo originario, il computo dei servizi prestati, per il personale civile, “si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.
Di contro, per il personale militare, “il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso”.
La disciplina del solo personale militare veniva poi abrogata dal D.lgs. n. 66/2010, contenente il Codice dell’ordinamento militare.
Il decreto, come emerge dalle premesse, mira ad ordinare e inserire in un unico compendio tutta la disciplina relativa al personale militare, così separandola da quella del personale civile per ragioni sistemiche.
Quindi, in quest’ottica, il menzionato decreto non ha fatto altro che, da un lato, abrogare il riferimento al personale militare contenuto nell’articolo 8 del d.P.R. n. 1092, dall’altro, riprodurre, senza soluzione di continuità, una norma di analogo contenuto al suo interno. In particolare, la norma originariamente contenuto nel menzionato d.P.R. è ora trasfusa nell’articolo 1847, a mente del quale “Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”.
La questione appare, allo scrivente, di chiarissima portata interpretativa.
Tuttavia, seppure non sia questa la sede per confutare le argomentazioni di altri precedenti, occorre spendere inevitabilmente alcune considerazioni sulle stesse, essendo riprodotte come motivi fondanti il ricorso introduttivo.
Secondo parte ricorrente, quindi, troverebbe applicazione l’articolo 1839 del D.lgs. n. 66/2010, a mente del quale “Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice”: venuto meno il riferimento al personale militare contenuto nell’articolo 8 del d.P.R. n. 1092, tramite l’articolo 1839 vi sarebbe un rinvio alla medesima disciplina prevista per il personale civile nello stesso articolo 8 (computo dalla decorrenza del rapporto di impiego).
Questa soluzione, secondo il precedente di questa Corte (sentenza n. 241/2016), confermato dalla Prima sezione d’Appello (sentenza n. 130/2018), troverebbe fondamento in plurime argomentazioni:
1) Si afferma che l’articolo 1847 d.lgs. n. 66/2010 “si limita a definire la modalità di computo del cosiddetto "servizio effettivo" prevedendo che lo stesso si effettui dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso, ma non va oltre: non prevede, cioè, che solo il servizio effettivo possa computarsi ai fini del trattamento di quiescenza”.
L’assenza di fondamento di tale affermazione emerge dalla considerazione sistemica della norma: essa si colloca all’interno del LIBRO VII, intitolato “Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio”, CAPO II, dedicato alla “Valutazione dei servizi”. E’ chiaro, quindi, che si sta parlando di servizi utili a fini pensionistici: quando l’articolo 1847 dispone che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”, si riferisce univocamente alla valutazione a fini pensionistici, tanto è vero che il comma successivo disciplina la non computabilità di alcuni specifici periodi e l’articolo precedente (1846) disciplina le modalità operative delle ritenute contributive.
Assumere che la norma non esclude dal computo periodi diversi dal servizio effettivo, significa ignorarne la portata precettiva di regola cardine.
2) Sotto altro profilo, si richiama il successivo articolo 1848, e per esso l’articolo 142 d.P.R. n. 1092, per affermare che anche al personale militare sarebbe applicabile la disciplina del riscatto prevista per il personale civile.
Anche tale argomentazione appare giuridicamente insostenibile.
Ai sensi dell’articolo 1848 cod. ord. mil. “Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo”, mentre il menzionato art. 142 dispone che “Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito”.
Affermare che anche per il personale militare possa operare il c.d. riscatto appare, ancora una volta, in aperto contrasto con la disciplina speciale dettata per tale personale, non tenendo conto delle peculiarità dei due sistemi.
Per il personale civile, la previsione del riportato art. 142 trova fisiologica giustificazione nella circostanza che, a fini pensionistici, si computa il periodo successivo alla decorrenza giuridica del rapporto: tale decorrenza, com’è noto, può non coincidere con la presa di servizio e, quindi, con la retribuzione. Ecco, allora, che possono esserci, ordinariamente, periodi non retribuiti oggetto di domanda di riscatto.
Per il personale militare, invece, il legislatore ha scelto una strada differente, ha dettato una disciplina ad hoc precisa e puntuale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi: poiché il periodo utile è quello successivo alla presa di servizio, in questa situazione ordinaria non sussiste alcuna possibilità per estendere il riscatto al periodo precedente, volutamente ignorato dal legislatore.
3) Infine, si sostiene che una diversa lettura “susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale in ragione del verificarsi di una ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti civili e militari all'interno dell'unica categoria del pubblico impiego statale”.
Anche tale argomentazione appare fragile, paventando leggiadri dubbi di legittimità costituzionale senza tenere in alcun conto le peculiarità dei due ordinamenti (civile e militare). Senza pretesa di completezza, si rammenta l’incremento di un quinto per il servizio prestato “in campagna” (art. 1850 d.lgs. n. 66/2010), per il servizio di controllo dello spazio aereo (art. 1851) e per il servizio presso gli istituti militari di pena (art. 1855), l’incremento di un terzo per il servizio in navigazione (art. 1852) e di volo (art. 1853), l’incremento della metà per il servizio presso uffici disagiati di frontiera (art. 1854): le peculiarità dell’ordinamento militare, volte a compensare la ritenuta maggior gravosità del servizio, sono tante e tali da escludere in radice una valutazione di comparabilità costituzionale come sopra riportata.
***
Venendo alla questione del riscatto, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio indicati (09 gennaio 1986 - 08 aprile 1989 e 08 gennaio 1990 - 02 gennaio 1991), la domanda con l’affermazione del principio di diritto fatto proprio dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 858/SR/QM/SEZ:
“La facoltà di riscatto ex art 5 del d. lgs165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione”.
Poiché i periodi di cui il ricorrente chiede la valorizzazione sono successivi al d.lgs. n. 165, non viene in questione il successivo art. 7 (valorizzazione dei periodi pregressi, anche oltre i 5 anni ora fissati come tetto).
Sarà quindi onere e cura dell’Inps procedere alla valutazione dei periodi indicati dal ricorrente, applicando il limite del quinquennio computato cronologicamente (e, quindi, escludendo i periodi ora eventualmente computati se ulteriori al tetto limite).
Spese compensate stante l’esistenza di precedenti difformi ed il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Dichiara il diritto del ricorrente al computo dei periodi di servizio 09 gennaio 1986 - 08 aprile 1989 e 08 gennaio 1990 - 02 gennaio 1991, con rispetto del limite quinquennale previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 165/1997;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 23 febbraio 2026 Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
Firmato digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
Firmato digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 23/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
Firmato digitalmente
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