Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/02/2026, n. 27
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità della disciplina generale per i dipendenti civili

    La Corte ritiene che la normativa speciale per il personale militare, che prevede il computo del servizio dalla data di assunzione effettiva, rimanga valida anche dopo l'abrogazione del riferimento specifico nell'art. 8 del dPR n. 1092/1973, essendo stata trasfusa nell'art. 1847 del d.lgs. n. 66/2010. Le argomentazioni basate sull'art. 1839 del d.lgs. n. 66/2010 e sull'art. 142 del dPR n. 1092/1973 sono considerate insostenibili in quanto non tengono conto delle peculiarità dell'ordinamento militare e delle sue speciali disposizioni volte a compensare la maggior gravosità del servizio. Non sussistono dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.

  • Accolto
    Superamento del limite massimo di maggiorazioni

    La Corte applica il principio secondo cui la facoltà di riscatto per "periodi di servizio comunque prestato" è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione. L'INPS è quindi tenuto a valutare i periodi indicati dal ricorrente applicando il limite del quinquennio computato cronologicamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/02/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte
    Numero : 27
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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