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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
DECRETO EX ART. 171 BIS CPC
Il Giudice, dott.ssa Giulia Aresu,
richiamato il precedente decreto del 24.03.2025 con il quale si ordinava all'attore di depositare,
entro due giorni dalla comunicazione del provvedimento, il rinnovo della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti del convenuto con le relative cartoline, al fine di consentire il tempestivo espletamento delle verifiche ex art. 171-bis c.p.c.;
rilevato che è decorso inutilmente il termine di due giorni assegnato, senza che l'attore abbia ottemperato al suddetto ordine e rilevato, inoltre, che in data odierna scade il termine per l'espletamento delle verifiche preliminari;
rilevato che nessuno si è costituito per parte convenuta e che sono decorsi i termini di costituzione,
ma che, in difetto della produzione da parte dell'attore dell'atto di rinnovazione della citazione notificato, non è possibile verificare la corretta istaurazione del contradditorio
PQM
Non essendo stata data prova del rinnovo della notifica, visto l'art. 164 comma 2 cpc, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
Si comunichi
Cagliari-Lanusei, 4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
DECRETO EX ART. 171 BIS CPC
Il Giudice, dott.ssa Giulia Aresu,
richiamato il precedente decreto del 24.03.2025 con il quale si ordinava all'attore di depositare,
entro due giorni dalla comunicazione del provvedimento, il rinnovo della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti del convenuto con le relative cartoline, al fine di consentire il tempestivo espletamento delle verifiche ex art. 171-bis c.p.c.;
rilevato che è decorso inutilmente il termine di due giorni assegnato, senza che l'attore abbia ottemperato al suddetto ordine e rilevato, inoltre, che in data odierna scade il termine per l'espletamento delle verifiche preliminari;
rilevato che nessuno si è costituito per parte convenuta e che sono decorsi i termini di costituzione,
ma che, in difetto della produzione da parte dell'attore dell'atto di rinnovazione della citazione notificato, non è possibile verificare la corretta istaurazione del contradditorio
PQM
Non essendo stata data prova del rinnovo della notifica, visto l'art. 164 comma 2 cpc, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
Si comunichi
Cagliari-Lanusei, 4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
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