Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 930/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Salvà, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
Controparte_1
avente sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale in
[...]
carica pro-tempore della , rappresentato e difeso, per procura Parte_2
generale alle liti 19.01.2023 per Notaio di Palermo, n. 2536 di Repertorio, Raccolta n. Persona_1
1915, registrata in Palermo il 26.01.2023, dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Lo Presti, giusta procura in atti;
Parte_3
-resistenti-
Avente ad oggetto: indennità per inabilità temporanea assoluta per infortunio sul lavoro
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva codesto
Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare che in data 16.8.2022 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro;
dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro ex artt. 66 e segg. del Testo Unico (T.U.) delle disposizioni in materia
1
stabilita dalla legge;
- In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere l' non CP_1
obbligato al pagamento della chiesta indennità economica da infortunio sul lavoro per causa imputabile al datore di lavoro (omessa trasmissione telematica della denuncia), condannare il datore di lavoro al pagamento del relativo importo in favore del ricorrente, nella misura stabilita dalla legge oltre al risarcimento del danno;
- condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione, ex art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso compensi”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva di prestare servizio in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta individuale di , sita a Belpasso, e di Parte_3
essere scivolato - in data 16.08.2022 - mentre svolgeva attività di pulitura dei fichi d'India, ferendosi al ginocchio della gamba destra.
Dichiarava di essersi, pertanto, recato presso il Presidio Ospedaliero di Bronte, in cui il medico di turno del reparto di ortopedia gli aveva diagnosticato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro, trauma - successivamente confermato dal medico curante - che gli aveva impedito di svolgere le proprie mansioni dal 19.08.2022 al 28.08.2022.
Affermava di aver tempestivamente trasmesso la relativa certificazione medica alla propria datrice di lavoro, la quale inviava all' la documentazione necessaria a denunciare l'infortunio, a mezzo CP_1
PEC in data 29.08.2022, ritenuta, tuttavia, con comunicazione dell'Istituto de quo datato 03.09.2022, irricevibile in quanto non inviata on-line.
Asseriva, altresì, che a nulla era servita la diffida inviata mediante PEC il 31.01.2023, nella quale spiegava come un errore imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non avrebbe potuto in alcun modo interferire con la tutela dei diritti del lavoratore infortunato, pretendendo dunque la liquidazione di quanto spettantegli ex lege.
A sostegno della propria richiesta inerente al riconoscimento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro, richiamava l'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”): “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
2 1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 28.03.2024, si è costituito in giudizio l'
[...]
, deducendo – in primis – che il Controparte_1
contenzioso de quo era riconducibile a responsabilità della datrice di lavoro, per violazione degli obblighi di legge.
Al riguardo, dichiarava che la relazione dell'08.03.2024 attestava la “carenza di documentazione valida”, dovuta al fatto che la denuncia di infortunio non era stata inviata telematicamente, come invece previsto – a partire dall'01.07.2013 - dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e dal D.P.C.M. del 22.07.2011.
Ed ancora, sottolineava come la richiesta di “invio telematico” fosse stata nuovamente trasmessa alla
Sig.ra tramite PEC in data 30.08.2022 e che, nel caso in cui non fosse stato possibile usare il Pt_3
server telematico per qualsivoglia causa tecnica, la datrice di lavoro avrebbe dovuto inoltrare la denuncia a mezzo PEC allegando la stampa della schermata indicante “errore”.
Da ultimo, affermava di aver altresì informato la Sig.ra con la predetta PEC, che l'accesso ai Pt_3
servizi on-line deve avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo delle identità digitali SPID e CIE, invitandola a redigere la denuncia completa secondo il nuovo modello scaricabile dal sito ed aggiornato secondo le disposizioni vigenti, ribadendo anche la necessità dell'indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica del lavoratore infortunato.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, ordinare, in ogni caso, al ricorrente di provvedere alla regolare integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta individuale con sede legale in Santa Maria di Licodia, alla Via G. Verga n. 71, quale Parte_3
datore di lavoro responsabile dell'omesso invio telematico della denuncia d'infortunio in violazione della normativa di legge di riferimento, o autorizzare l' alla chiamata in causa della suddetta CP_1 ditta individuale, affinché l'Istituto venga dalla stessa ditta comunque manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti dal presente giudizio;
In via pregiudiziale, occorrendo e ove possibile, si chiede che l'IIl.mo giudice adito, in via conciliativa, inviti la ditta datrice di lavoro al corretto adempimento dell'invio telematico della denuncia d'infortunio come per legge, affinché, l'Istituto, nelle more del presente giudizio, possa provvedere all'immediata riapertura del caso e al suo riconoscimento in presenza dei presupposti di legge;
In via principale, nel merito, previe tutte le declaratorie del caso in ordine alla responsabilità della convenuta ditta individuale quale datore di lavoro del ricorrente per omesso invio telematico della denuncia d'infortunio in violazione degli obblighi di legge sanciti dalla normativa di riferimento, respingere, in ogni caso, all'attuale stato degli atti, qualsivoglia domanda avanzata da
[...]
[...] nei confronti dell' , condannando la ditta convenuta quale datore di lavoro ad Pt_4 CP_1 anticipare il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni di legge riconosciute come dovute in presenza dei presupposti di legge che verrà rimborsato dall' solo ad avvenuta regolarizzazione CP_1 amministrativa del caso mediante l'invio telematico della denuncia d'infortunio ; in subordine, voglia l'Ill.mo giudice adito provvedere come di giustizia.
In ogni caso, disporre nei confronti dell' la totale compensazione delle spese di lite per i motivi CP_1
ampiamente esposti nella narrativa del presente atto e condannare, invece, la convenuta ditta individuale quale datore di lavoro alla rifusione delle spese di lite nei confronti del lavoratore ricorrente, essendo l'insorgenza del presente contenzioso riconducibile ad esclusiva responsabilità della stessa per violazione di obblighi di legge”.
Con ordinanza del 12 aprile 2024 l'Ufficio, esaminata la tempestiva memoria di costituzione dell' e rilevato, in particolare, che con la stessa l' aveva chiesto di essere “dalla stessa CP_1 CP_1 ditta comunque manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti dal presente giudizio”; ritenuto opportuno invitare l' a precisare se avesse inteso proporre una domanda trasversale nei riguardi CP_1 di , ciò eventualmente richiedendo a norma dell'articolo 420 comma 9 c.p.c., la Parte_3
fissazione di una nuova udienza e la notificazione al soggetto evocato in giudizio dal ricorrente degli atti di causa tra cui la memoria di costituzione dell' contenente la domanda suddetta;
invitava CP_1
la parte resistente a dedurre in ordine a quanto rilevato.
Alla udienza successiva del 6 giugno 2025 l' dichiarava di avere inteso chiedere di essere CP_1 manlevato dalla datrice di lavoro dall'eventuale peso delle spese di lite, chiedendo di Parte_3
essere autorizzato a notificare alla detta datrice di lavoro la propria memoria difensiva contenente la domanda suddetta.
L'Ufficio, a fronte della domanda proposta dall' nei riguardi della convenuta , CP_1 Parte_3 datrice di lavoro del ricorrente, a norma dell'articolo 420, comma 9, c.p.c. fissava una nuova udienza e disponeva la notifica del provvedimento, del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione dell' . CP_1
1.3. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2024, si è costituiva dunque in giudizio la resistente titolare dell'omonima ditta individuale, eccependo Parte_3
l'illegittimità della chiamata in causa ex art. 420, comma 9, c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva, l'illegittimità del provvedimento di diniego, nonché l'inammissibilità della domanda di manleva dell' . CP_1
In proposito, lamentava di essere già stata chiamata in causa da parte ricorrente e di aver scelto di rimanere contumace, ritenendo di non avere alcuna responsabilità giuridicamente rilevante nel diniego dell'infortunio da parte dell' . CP_1
4 Quanto alla determinazione delle spese, precisava come dovesse essere effettuata in base alla fondatezza o meno del ricorso e all'individuazione della condotta illegittima: al riguardo, precisava che la diversa regolazione delle spese tra le parti del giudizio, salvo il caso di conferma della sentenza di primo grado con rigetto dell'appello, non era neanche astrattamente configurabile come appello incidentale, avendo da tempo affermato la Corte di Cassazione che la regolazione delle spese è statuizione conseguente rientrante nei poteri ex officio della Corte, in conseguenza della riforma totale o parziale della sentenza (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Civ., ordinanza n. 7616/21).
Ed ancora, richiamava – quale elemento dirimente – la nota n. 11348/2016 del Direttore Centrale dell' a mente della quale “… … … oltre ai casi di indisponibilità dei servizi, codeste strutture CP_1
sono invitate a valutare le singole situazioni di oggettiva impossibilità di avvalersi del servizio in cui il datore di lavoro si trovi in prossimità della scadenza del termine di invio della denuncia, e ciò al fine di accettare, seppure eccezionalmente, la denuncia di infortunio (Mod. 4 bis R.A.) pervenuta con modalità diverse da quelle attualmente previste”.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “- Accogliere le eccezioni e difese esposte ossia illegittima chiamata in causa, carenza di legittimazione passiva, infondatezza delle domande avanzate dall e dal ricorrente Sig. ove formulate nei confronti della Sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_3
e/o comunque accogliere le difese e con qualsiasi formula rigettare le domande di cui al
[...]
ricorso avanzate nei confronti della Sig.ra e la chiamata in causa dell . Pt_3 CP_1
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Ferme restando le rispettive posizioni, l' a verbale di udienza in data 26 settembre 2025, preso CP_1 atto della costituzione della datrice di lavoro, faceva rilevare che l' aveva ottenuto, nelle more CP_1
la necessaria comunicazione “lavorata” come denuncia di infortunio aprendo a tal fine un apposito ticket presso il di Roma. Ne era disceso che la posizione del ricorrente, sotto Controparte_2 il profilo della necessaria previa denuncia dell'infortunio, risultava ora regolare all'esito degli interventi operati sui sistemi dell'Istituto da parte del citato . CP_2
Successivamente, all'udienza del 7 novembre 2025 il procuratore del ricorrente dichiarava che era stata ottenuta dall' la liquidazione della prestazione, evidenziando che l' , una volta CP_1 CP_1 venuto a conoscenza dell'evento infortunistico, sia pure in maniera irrituale, anche considerando la diffida spedita in via stragiudiziale da esso difensore, avrebbe dovuto d'ufficio aprire la pratica e corrispondere al ricorrente la prestazione richiesta;
insisteva pertanto, pur dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere, nella condanna alle spese dell' . CP_1
D'altro verso il difensore dell' rilevava, a correzione della dichiarazione resa all'udienza del CP_1
26 settembre 2024, che, a seguito dell'invio della PEC da parte dell' al consulente della ditta CP_1
Per resistente rag. in data 28/8/2022 (PEC che la ditta sosteneva di non aver mai ricevuto), questi
5 aveva risposto lo stesso giorno producendo tuttavia la medesima documentazione già precedentemente trasmessa - e, dunque, non regolarizzata in forma di denuncia- e in più allegando anche il certificato continuativo di infortunio sulla base del quale l' non aveva liquidato CP_1 soltanto i primi dieci giorni riconosciuti nel certificato di pronto soccorso ma l'intero periodo sino al
18 settembre 2022 pari a 28 giorni esclusa la franchigia. Chiedeva, dunque, nel dichiararsi la cessazione della materia del contendere che le spese di lite, alla luce delle irregolarità evidenziate, fossero compensate nei riguardi dell' e, in accoglimento della domanda di manleva, poste a CP_1
carico della ditta datrice di lavoro responsabile dell'operato del proprio consulente del lavoro.
1.4. Sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
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2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente determina, infatti, l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Nel caso de quo, si è dunque prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nella fattispecie in esame, tali condizioni appaiono certamente esistenti.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
6 Quanto alla determinazione delle spese, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ritiene pertanto il Tribunale di prendere in considerazione, ai fini della decisione sulle spese di lite,
CP_ del comportamento processuale dell' resistente, in parte condizionato dalla imprecisa gestione della pratica da parte del datore di lavoro del ricorrente, comportamento valutato il quale ricorrono i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare per un terzo le spese di lite che per il residuo devono liquidarsi in favore del Pt_1
D'altro verso proprio in ragione dell'erronea comunicazione della all' , nei termini Pt_3 CP_1
sopra esposti, è parzialmente fondata la domanda dell'Istituto di essere manlevato dalla ditta, per quanto tenuto a versare a titolo di spese giudiziale al ricorrente;
e ciò nella misura dei due terzi di quanto a tale titolo dovuto, considerato che un comportamento immediatamente più adeguato alle richieste e sollecitazioni dell'infortunato avrebbe consentito comunque una più rapida definizione della posizione.
Le spese si liquidano nella misura di cui in dispositivo sulla base dei criteri del D.M. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022; da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite, che per il resto pone a carico dell' e liquida CP_1
in favore del ricorrente in euro 664,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente;
condanna a manlevare l' dai due terzi delle suddette spese, per l'effetto Parte_3 CP_1
condannandola al pagamento in favore dell' dell'importo di euro 443,00 oltre spese generali, CP_1
Iva e CPA ove dovute.
Catania il 05/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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