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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7211/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. AVARA GIORGIA per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. Si da atto che è presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7211 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. AVARA GIORGIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indebito assegno sociale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale e che nulla è dovuto a titolo di indebito.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate CP_1
in euro 2.080,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione del 21/10/2022 con la quale l' la informava che “ Dal ricalcolo è CP_1
derivato, fino al 30 novembre 2022, un debito a suo carico di euro 16.498,94” e che dai chiarimenti richiesti in data 5/12/2022 apprendeva quanto segue “ risulta che il titolare e il coniuge hanno la medesima residenza e compongono unico stato di famiglia dal 14.09.2019”
Chiedeva pertanto l'annullamento e/o revoca del provvedimento dell' di CP_1
riqualificazione dell'assegno sociale n. 04031991 nonché il pagamento di tutte le somme dovute a partire dal mese di dicembre 2022, nonché di tutte le maggiorazioni spettanti.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa ammessa ed espletata la prova per testi, è stata decisa all'udienza odierna.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 335/1995, il diritto alla percezione dell'assegno sociale sorge, per ogni cittadino, in presenza di tre precise condizioni: la residenza in Italia, il compimento del 65° anno (e 7 mesi) di età e la percezione di un reddito
(cumulato con quello dell'eventuale coniuge) inferiore ai livelli previsti dalla legge.
La ricorrente, agendo in giudizio, si è fatta carico di provare il possesso dei requisiti richiesti, avendo dimostrato di non avere superato i limiti reddituali per il diritto all'assegno sociale.
Non è condivisibile la tesi dell'ente previdenziale, secondo cui permarrebbe la convivenza del ricorrente nella medesima residenza dell'ex coniuge alla luce delle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che “Mio padre aveva un altro nucleo familiare, anche se quando si sono separati io ero piccolo;
“non è stata mai ripresa la convivenza. Mio padre non aveva fissa dimora e quindi non ha mai cambiato la residenza;
“la residenza della è stata Pt_1
sempre quella di via generale Antonino Cascino, in quanto immobile di sua proprietà”.
In merito alla donazione immobiliare è opportuno ricordare che è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n.24955/2021 secondo cui “….. il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). …. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come dianzi ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"….la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito. Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove
(anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina…”
Di alcun rilievo, pertanto, è la circostanza che abbia donato un immobile al proprio figlio.
Questo orientamento, condiviso dalla locale Corte di Appello porta a concludere che è onere dell' dimostrare che il richiedente l'assegno sociale abbia posto in essere una CP_1
condotta artatamente preordinata al solo scopo di precostituirsi uno stato di totale impossidenza.
Pertanto deve concludersi che la ricorrente, sia in possesso di tutti i requisiti e, pertanto, ha diritto alla percezione dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6°, della L.
335/1995.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso il 10/07/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7211/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. AVARA GIORGIA per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. Si da atto che è presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7211 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. AVARA GIORGIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indebito assegno sociale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale e che nulla è dovuto a titolo di indebito.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate CP_1
in euro 2.080,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione del 21/10/2022 con la quale l' la informava che “ Dal ricalcolo è CP_1
derivato, fino al 30 novembre 2022, un debito a suo carico di euro 16.498,94” e che dai chiarimenti richiesti in data 5/12/2022 apprendeva quanto segue “ risulta che il titolare e il coniuge hanno la medesima residenza e compongono unico stato di famiglia dal 14.09.2019”
Chiedeva pertanto l'annullamento e/o revoca del provvedimento dell' di CP_1
riqualificazione dell'assegno sociale n. 04031991 nonché il pagamento di tutte le somme dovute a partire dal mese di dicembre 2022, nonché di tutte le maggiorazioni spettanti.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa ammessa ed espletata la prova per testi, è stata decisa all'udienza odierna.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 335/1995, il diritto alla percezione dell'assegno sociale sorge, per ogni cittadino, in presenza di tre precise condizioni: la residenza in Italia, il compimento del 65° anno (e 7 mesi) di età e la percezione di un reddito
(cumulato con quello dell'eventuale coniuge) inferiore ai livelli previsti dalla legge.
La ricorrente, agendo in giudizio, si è fatta carico di provare il possesso dei requisiti richiesti, avendo dimostrato di non avere superato i limiti reddituali per il diritto all'assegno sociale.
Non è condivisibile la tesi dell'ente previdenziale, secondo cui permarrebbe la convivenza del ricorrente nella medesima residenza dell'ex coniuge alla luce delle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che “Mio padre aveva un altro nucleo familiare, anche se quando si sono separati io ero piccolo;
“non è stata mai ripresa la convivenza. Mio padre non aveva fissa dimora e quindi non ha mai cambiato la residenza;
“la residenza della è stata Pt_1
sempre quella di via generale Antonino Cascino, in quanto immobile di sua proprietà”.
In merito alla donazione immobiliare è opportuno ricordare che è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n.24955/2021 secondo cui “….. il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). …. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come dianzi ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"….la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito. Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove
(anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina…”
Di alcun rilievo, pertanto, è la circostanza che abbia donato un immobile al proprio figlio.
Questo orientamento, condiviso dalla locale Corte di Appello porta a concludere che è onere dell' dimostrare che il richiedente l'assegno sociale abbia posto in essere una CP_1
condotta artatamente preordinata al solo scopo di precostituirsi uno stato di totale impossidenza.
Pertanto deve concludersi che la ricorrente, sia in possesso di tutti i requisiti e, pertanto, ha diritto alla percezione dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6°, della L.
335/1995.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso il 10/07/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio