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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 42419 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Federico Lucci – ricorrente Parte_1
E Controparte_1
rappr.to e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino – convenuto
[...]
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs n.38/2000, commisurato ad un grado permanente di menomazione dell'integrità psicofisica del 11%. Per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento del differenziale sullo stesso, con la decorrenza, nella misura e con gli interessi di legge;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 di difesa, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 20/11/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l . CP_1
Esposto (in sintesi): di aver subito il 15/1/24 un infortunio sul lavoro dal quale era residuato danno biologico permanente (esiti di fratture pertrocanterica sn. trattata con osteosintesi con chiodo endomidollare); infortunio che l' aveva CP_1 riconosciuto quantificando il danno nella misura dello 0,8% (recte, in atti, 8%); dedotto che il danno era sottostimato essendo quantificabile nella misura del 15%; chiedeva dichiararsi un danno comunque maggiore dell'8% con la conseguente condanna. C Resisteva eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso per omessa CP_1 quantificazione del preteso danno ed indeterminatezza della prestazione perseguita. Nel merito contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&& ~ 2 ~
1. La domanda attorea appare per quanto di ragione fondata e meritevole di accoglimento.
2. L'eccezione di nullità del ricorso appare infondata essendo la domanda identificabile nella pretesa ad un maggiore indennizzo ex artt. 13, co.1 e 2, d.lgs n. 38/2000, e non essendo necessario ad identificare la domanda la precisa individuazione del preteso maggior danno, che peraltro l'attore indica mediante perizia di parte che lo stima pari al 15%.
3. La esperita CTU medico-legale ha giudicato che l'infortunio ha prodotto un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica stimabile nella misura del 11%.
4. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, sulla base di indagini accurate ed approfondite, non sono state contestate in modo specifico e motivato, e meritano condivisione.
5. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs. n.38/2000, commisurato ad un grado complessivo di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 11%; e l va CP_1 condannato al pagamento dello stesso (differenziale, ove l'indennizzo parametrato al danno stimato pari all'8% sia già stato erogato), nella misura, con la decorrenza, e con gli interessi di legge.
6. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., secondo il valore differenziale della prestazione riconosciuta (scaglione da 5200 a 26000) seguono la soccombenza dell' , e sono distratte per CP_1 dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.
7. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono pure la soccombenza. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 42419 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Federico Lucci – ricorrente Parte_1
E Controparte_1
rappr.to e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino – convenuto
[...]
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs n.38/2000, commisurato ad un grado permanente di menomazione dell'integrità psicofisica del 11%. Per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento del differenziale sullo stesso, con la decorrenza, nella misura e con gli interessi di legge;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 di difesa, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 20/11/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l . CP_1
Esposto (in sintesi): di aver subito il 15/1/24 un infortunio sul lavoro dal quale era residuato danno biologico permanente (esiti di fratture pertrocanterica sn. trattata con osteosintesi con chiodo endomidollare); infortunio che l' aveva CP_1 riconosciuto quantificando il danno nella misura dello 0,8% (recte, in atti, 8%); dedotto che il danno era sottostimato essendo quantificabile nella misura del 15%; chiedeva dichiararsi un danno comunque maggiore dell'8% con la conseguente condanna. C Resisteva eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso per omessa CP_1 quantificazione del preteso danno ed indeterminatezza della prestazione perseguita. Nel merito contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
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1. La domanda attorea appare per quanto di ragione fondata e meritevole di accoglimento.
2. L'eccezione di nullità del ricorso appare infondata essendo la domanda identificabile nella pretesa ad un maggiore indennizzo ex artt. 13, co.1 e 2, d.lgs n. 38/2000, e non essendo necessario ad identificare la domanda la precisa individuazione del preteso maggior danno, che peraltro l'attore indica mediante perizia di parte che lo stima pari al 15%.
3. La esperita CTU medico-legale ha giudicato che l'infortunio ha prodotto un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica stimabile nella misura del 11%.
4. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, sulla base di indagini accurate ed approfondite, non sono state contestate in modo specifico e motivato, e meritano condivisione.
5. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs. n.38/2000, commisurato ad un grado complessivo di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 11%; e l va CP_1 condannato al pagamento dello stesso (differenziale, ove l'indennizzo parametrato al danno stimato pari all'8% sia già stato erogato), nella misura, con la decorrenza, e con gli interessi di legge.
6. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., secondo il valore differenziale della prestazione riconosciuta (scaglione da 5200 a 26000) seguono la soccombenza dell' , e sono distratte per CP_1 dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.
7. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono pure la soccombenza. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)