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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 542/2023 promossa da:
(p.iva ), corrente in Roma, viale Europa n. 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Ridolfi e Michele Proietti in forza di procura generale del 27.4.2023 a rogito del notaio Rep. n. Persona_1
55418 Racc. n. 16104, registrata in Roma 4.5.2022 ed elettivamente domiciliata in
Perugia, via Mario Angeloni n. 72, presso Poste italiane Affari Legali Centro nord appellante contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR di US (pec. , elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio, sito in Bolsena, via XXV aprile 49, giusta procura estesa su foglio separato;
appellata
pagina 1 di 15 Oggetto: condanna al pagamento degli interessi su buoni postali fruttiferi;
opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 27.2.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso l'ordinanza Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Perugia n. 5893/2023, pubblicata il 26.7.2023, con cui veniva condannata a versare a € 7.000,00 a titolo di rimborso Controparte_1 dei buoni postali e relativi rendimenti.
Con il primo motivo, rubricato “errata ricostruzione sia in fatto che in diritto della responsabilità di in ordine all'affermata omissione di informativa. Violazione Parte_1 dell'art. 2697 c.c.”, ha censurato l'ordinanza sostenendo che: non sarebbe stata valutata la particolarità dei buoni postali fruttiferi regolati da decreto ministeriale e l'interpretazione che di tale normativa è stata fatta dalla giurisprudenza, la quale ha elaborato principi che, seppur riferiti a fattispecie diverse da quella in esame, avrebbero Cont portata di carattere generale;
i in oggetto sono qualificabili come titoli di Cont legittimazione e non come titoli di credito con la conseguenza che ai non solo non possono applicarsi i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, ma deve anche considerarsi ammissibile l'eterointegrazione ex art. 1339 c.c. delle condizioni previste sul titolo mediante le norme dei decreti ministeriali che ne dettavano la regolamentazione;
nonostante ciò sarebbero stati applicati principi elaborati per altre tipologie di titoli che non hanno una regolamentazione normativa;
a prescindere dalle indicazioni riportate sui titoli non sarebbe presupposto necessario per l'operatività della regolamentazione degli stessi, la consegna del foglio informativo a cui il Giudice avrebbe dato estrema rilevanza che non farebbe altro che riprodurre la regolamentazione già contenuta nel decreto ministeriale istitutivo della serie AA4, ed esattamente il d.m. 18.4.2002, il quale non riconosce rilevanza sostanziale alla consegna Cont del foglio informativo, almeno sino a quando (2004) i sono stati regolati con decreto ministeriale, non prevedendo a carico del collocatore alcun obbligo di conservazione e prova dell'avvenuta consegna;
la normativa prevede ulteriori forme di informativa al risparmiatore (come il mettere a disposizione nell'ufficio i suddetti fogli) che pagina 2 di 15 presuppongono un comportamento attivo di questo;
la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei decreti ministeriali istitutivi delle nuove serie è considerata pubblicità idonea a tutelare l'acquirente poiché finalizzata alla conoscenza generale e comunque, indipendentemente dalla pubblicazione delle norme regolatrici in Gazzetta Ufficiale, esisteva la possibilità di accedere al sito di Cassa Depositi e Prestiti e verificare la scadenza dei titoli in suo possesso esclusivamente mediante l'inserimento della tipologia del buono (se a termine od ordinario) e della data di emissione, entrambi facilmente rilevabili dai titoli stessi senza necessità di inserire la serie di appartenenza, essendo individuabile in automatico una volta inseriti i dati;
i titoli oggetto della controversia recano sia la dicitura a termine che l'indicazione, seppure a penna, della serie di appartenenza che comunque non è necessaria per verificarne la scadenza;
la dizione “a termine” starebbe ad indicare la tipologia dei BPF, al fine di distinguerli da quelli ordinari, poiché mentre questi ultimi avevano una durata di 20 anni dall'emissione, quelli “a termine”, a fronte di rendimenti superiori, avevano una durata inferiore, indicata nel d.m. istitutivo della serie di appartenenza, e la presenza della dicitura “a termine” sui titoli non solo avrebbe permesso di verificarne la durata, ma avrebbe dovuto costituire un elemento di attenzione per il titolare degli stessi;
dal momento in cui il titolo non era più produttivo di interessi cominciava a decorrere la prescrizione ordinaria secondo quanto stabilito specificamente dall'art. 8 d.m.
19.12.2000; l'indicazione della serie di appartenenza risulta dai titoli sui quali è annotata a penna e non vi sono elementi per affermare che tale annotazione sia stata effettuata nel momento in cui i titoli sono stati presentati per il rimborso e non all'atto della loro emissione.
Ha aggiunto che: il Giudice di primo grado avrebbe applicato una sorta di inversione dell'onere della prova, affermando che doveva essere data prova contraria di quanto affermato dalla ricorrente, senza che su questa gravasse l'onere di provare quanto costituiva il presupposto della domanda formulata ovvero l'inadempimento di quale fondamento delle proprie richieste;
sarebbe stato travisato il Parte_1 riferimento effettuato alla pubblicazione degli avvisi a decorrere dal 2017, riferimento che riguarda le specifiche contestazioni assunte a fondamento della decisione Agcom, Cont che peraltro non riguarderebbe il caso in esame riferendosi alle emissioni di pagina 3 di 15 effettuate dopo il d.m.
6.10.2004 che ha demandato la regolamentazione dei titoli esclusivamente a norme pattizie anziché a decreti ministeriali come era stato sino ad allora;
il richiamo alla verifica della scadenza dei titoli, effettuato mediante avvisi a decorrere dal 2017, riguardava anche quelli in oggetto scaduti nel 2019, con conseguente ulteriore leggerezza da parte di controparte non avrebbe dedotto né provato CP_1 di essersi attivata al fine di richiedere informazioni riguardo alla durata dei titoli o di aver richiesto i fogli informativi di cui oggi afferma la mancata consegna nonostante fosse ben consapevole della natura “a termine” dei BPF in suo possesso.
Col secondo motivo, rubricato “difetto/omissione di motivazione in ordine alla mancata decorrenza del termine di prescrizione. Violazione dell'art. 2941 c.c.”, ha criticato l'ordinanza sostenendo che sono stati indicati i motivi che hanno indotto il Giudice a riconoscere la responsabilità di per omessa informativa senza argomentare sulle ragioni Parte_1 per cui essa abbia come conseguenza la mancata decorrenza del termine di prescrizione rientrando in tal modo fra la cause che, ex artt. 2941 c.c. e ss., determinano la sospensione del termine;
il fatto impeditivo della prescrizione dovrebbe essere rilevato esclusivamente da cause giuridiche, a nulla rilevando sia l'impedimento di mero fatto sia quello di carattere soggettivo;
ai sensi del punto 8 dell'art. 2941 c.c. è solo il dolo del debitore che può determinare la sospensione dei termini di prescrizione sicché si sarebbero dovute spiegare le ragioni che hanno indotto a ricondurre la fattispecie, che il
Giudice ha qualificato come comportamento connotato da colpa grave perché fortemente negligente, all'ipotesi di cui al punto 8) quando la materia dei buoni postali fruttiferi era, anche per l'emissione a cui appartengono i titoli oggetto di causa, regolata interamente da norme di rango primario e secondario;
tra le impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Ha, infine, eccepito nuovamente pregiudizialmente l'intervenuta prescrizione dei titoli oggetto di causa precisando che: l'appellata aveva acquistato il 4.9.2002, due bpf di
€ 2.500,00 ciascuno, i quali come si rileverebbe dagli stessi, appartenendo alla serie AA4
a termine, emessa dal 3.5.2002 al 20.9.2002, trovano la loro regolamentazione nel d.m.
18.4.2002 il quale, all'art. 8, ha previsto che i bpf della serie a termine AA4 avessero una pagina 4 di 15 durata di 7 anni, al termine dei quali si poteva provvedere a ritirare il capitale egli interessi maturati, e da quella data sarebbe decorso anche il termine di prescrizione di
10 anni, di cui all'art. 8 del d.m. 19.12.2000, sicché alla data in cui la ricorrente ha affermato di essersi presentata all'ufficio postale (novembre 2022) per riscuotere i titoli, questi erano già prescritti.
Si è costituita l'appellata eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per omessa indicazione in maniera sufficientemente specifica i capi dell'ordinanza oggetto di impugnazione.
In ordine all'asserita errata ricostruzione sia in fatto che in diritto della responsabilità di per l'omissione di informativa e all'asserita violazione Parte_1 dell'art. 2697 c.c. ha dedotto che: la tesi di appare insostenibile sia perché Pt_1 depotenzierebbe, senza chiarirne il motivo, l'obbligo di consegna del F.I.A. (Foglio
Informativo Analitico), unitamente ai buoni stessi, che sarebbe previsto dalla normativa di settore, avendo come finalità quella di descrivere le caratteristiche dell'investimento, sia perché i buoni postali rappresentano la modalità di piccolo investimento preferita dai pensionati o comunque da persone che intendono effettuare un investimento sicuro, garantito, peraltro, dalla prossimità degli Uffici Postali, ciò che rileverebbe l'esistenza di obblighi in capo a , ulteriori ed in aggiunta rispetto alla sopra citata Parte_1 consegna del FIA, quali specificamente previsti sia dal TUF sia dal TUB, applicabili all'attività svolta dall'intermediario in tema di collocamento di buoni fruttiferi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 14.3.2001 n. 144, oltre che da tutti i principi codicistici di buona fede e correttezza;
l'integrazione tabellare concernerebbe tipologie diverse di buoni postali ma riguarderebbe il mero rendimento;
l'annotazione sui buoni veniva effettuata solo nel
2022 come promemoria a seguito di quanto dichiarato dall'Ufficio Postale;
in materia bancaria e finanziaria sarebbe l'intermediario il soggetto tenuto alla dimostrazione dell'avvenuta informazione dell'investitore perché trattasi di responsabilità di tipo contrattuale.
In ordine all'asserito difetto/omissione di motivazione in ordine alla mancata decorrenza del termine di prescrizione e all'asserita violazione dell'art. 2941 c.c. ha dedotto che la prescrizione correttamente è stata ritenuta sospesa ai sensi dell'art. 2941,
pagina 5 di 15 n. 8, in quanto una condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto costituisce causa di sospensione.
In via subordinata al rigetto dell'appello ha riproposto la domanda di risarcimento del danno subito per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge in capo a , che ha determinato un danno almeno pari all'ammontare delle Parte_1 somme investite oltre ai rendimenti previsti dai buoni ovvero pari alle somme investite.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
L'appello è fondato.
I due motivi di appello vanno affrontati congiuntamente perché strettamente connessi in quanto stabilendo se esistevano o meno specifici obblighi di informativa in capo alla e dall'accertamento, nel primo caso, se sono rimasti inadempiuti Pt_1
(dolosamente), discende anche l'individuazione della data in cui è iniziata a decorrere la prescrizione.
Giova premettere che il dato costante rinvenibile in tutte le pronunce della Suprema corte – ed al quale in questa sede si intende certamente dare continuità - è che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì, più propriamente, titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza e assoggettati alla disciplina del contratto anziché a quella dei titoli di credito con la conseguenza che, per ciò che rileva in questa sede, agli stessi risulta applicabile anche il meccanismo della eterointegrazione disciplinato dall'art. 1339 c.c.
(Cass. 27809/2005; Cass. SS.UU. 13979/2007; Cass. SS.UU. 3963/2019; Cass. 4384/2022;
Cass. n. 24527/2021; Cass., n. 4748/2022; Cass. 20.12.2024, n. 33631). Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. (cfr. Cass. n. 22619/2023). Il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In fatto si ricorda che è pacifico che i due b.p.f. oggetto di causa sono della serie
AA4 (n. 8478 e 8479) da 2.500,00 euro ciascuno per un totale di € 5.000,00 con pagina 6 di 15 rendimento previsto pari al 40% della somma investita per un valore totale alla riscossione di Euro 7.000,00; sono stati emessi in data 4.9.2002 e appartenevano alla serie
AA4 (annotazione a penna in alto nella parte frontale degli stessi) serie a termine come si ricava dalla parte frontale, in cui si legge la dicitura “A TERMINE”, e dalla parte posteriore, in cui si legge “Buono postale fruttifero a termine”). I bpf della serie AA4, emessa dal 3.5.2002 al 20.9.2002, sono stati regolamentati nel d.m. 18.4.2002, il quale, all'art. 8, ha previsto in 7 anni la loro durata, al termine dei quali era possibile ritirare la somma e gli interessi maturati. L'art. 8 del d.m. 19.12.2000 ha previsto poi: “I diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sostiene l'appellante che i bpf riportavano in alto a sinistra, sul fronte, l'annotazione a penna della serie di appartenenza, sicché l'art. 2935 c.c. non può essere invocato al fine di ritenere che, non avendo avuto gli appellati adeguata informazione sulle Cont caratteristiche del acquistato, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere non nel momento in cui il prodotto cessava di essere fruttifero, bensì quando gli attori hanno avuto compiuta informazione di tale circostanza.
Ora, posto che la prescrizione è legata al decorso del tempo perché comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale, a differenza della scadenza che rappresenta il termine ultimo oltre il quale il diritto non produce più effetti, la scadenza, nella specie, ha individuato il termine a partire dal quale il buono postale, in base alla disciplina normativa applicabile, non era più fruttifero, ovvero idoneo a produrre interessi, mentre la maturazione della prescrizione avrebbe comportato l'estinzione del diritto ad ottenere il rimborso.
Pertanto, dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea sono diventati infruttiferi e, come regola, trascorsi altri dieci anni, si dovevano prescrivere a mente dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19.12.2000 in precedenza riportato. Sembra chiaro che per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cadeva in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere ogni tipo di rimborso, bisogna verificare prima la data di scadenza del titolo e poi aggiungere dieci anni, il che individua il tempo della prescrizione. Poiché non è stata contestata la data di scadenza,
pagina 7 di 15 ovvero il 4.9.2009 (individuata aggiungendo 7 anni dalla data di emissione), la prescrizione andava a maturazione il 4.9.2019.
Tuttavia, ciò che l'appellata (attrice in primo grado) ha contestato è l'operatività della prescrizione in ragione del mancato adempimento degli obblighi informativi, attribuendo a tale condotta l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935 c.c. oppure di sospenderne il decorso per effetto della condotta di ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. E' decisivo, quindi, per Parte_1 decidere sulla domanda di rimborso, individuare con precisione il momento in cui abbia effettivamente iniziato a decorrere la prescrizione ciò che può avvenire solo verificando l'eventuale influenza di inadempienze circa gli obblighi informativi.
Va richiamata brevemente la normativa in materia di buoni postali. Ai sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e dal successivo 1° gennaio quelli non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. A seguito dell'abrogazione dell'articolo ad opera dell'art. 7 d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti diretti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione va ricercato nella normativa che disciplina la materia a prescindere da ciò che è annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
Deve anche essere rimarcato, rispetto alla tesi dell'appellata secondo cui si applicherebbe la normativa contenuta nel t.u.f. e nel t.u.b., che le caratteristiche peculiari del rapporto che dà origine all'emissione dei buoni postali non consente di assimilarli alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, giacché “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico Pt_1 economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema Parte_1 bancario”. Pertanto, pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 508/1995), ragion per cui risentendo la disciplina dei buoni postali fruttiferi di esigenze di bilancio risponde anche ad interessi generali giustifica le variazioni e integrazioni del contenuto pagina 8 di 15 dei documenti emessi senza che ciò possa essere visto come una lesione dell'interesse del risparmio del sottoscrittore.
Se così è, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, ancorché variato o integrato nel corso del rapporto contrattuale, è affidata alla pubblicazione della normativa recante la sua disciplina sulla Gazzetta Ufficiale, ciò che porta ad escludere che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente emittente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass. SS.UU. n. 3963/2019 sulla legittimità costituzionale di tale normativa con particolare riferimento alla variazione del tasso di interessi v. Corte cost.
n. 26 del 2020, richiamata anche in Cass. n. 4748/2022 e Cass. n. 15363/2024).
L'art. 8, comma 1, del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, ha stabilito che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. Ha, inoltre, inteso applicare il termine decennale di prescrizione anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore del d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, con la conseguenza che anche il dies a quo deve essere individuato, a norma dell'art. 10, co. 2, dello stesso d.m., successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, con la data di scadenza del titolo, non già con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi così ridefinendo il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni sia con riguardo alla durata, che è stata estesa da cinque a dieci anni, sia con la decorrenza, individuata per tutti nella data di scadenza del titolo (v. in tal senso Cass., 23006/2023; Cass., n.19243/2023; Cass., 16459/2024; Cass., 2966/22024/).
Ora, la Corte suprema ha precisato che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo
pagina 9 di 15 diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. tra le tante, le più recenti: Cass., 21026/2014; Cass. 29.6.2025 n.
17451; Cass., 4389/1999; Cass., 4235/1996; Cass., 10828/2015; Cass., 14193/2021; Cass.,
22072/2018; Cass., 996/2022; Cass. 13343/2022; Cass. 20642/2019; Cass. 22072/2018; Cass.
19193/2018).
Sembra, dunque, evidente che l'art. 2935 c.c. viene costantemente interpretato nel senso che laddove prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, sicché i fatti che ne potrebbero ostacolare il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, diventano giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 n. 8
c.c. e unicamente laddove il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. non anche ove costituisca un mero impedimento al materiale esercizio del diritto, ovvero di mero fatto.
Ne segue che: a) l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle e la Pt_1 pubblicizzazione o consegna del foglio illustrativo, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente dalla lettura del foglio in suo possesso, ovvero presso l'ufficiò postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza delle stesse affidata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
b) non può neanche ipotizzarsi nel caso di specie una responsabilità precontrattuale di per omesso Parte_1 adempimento agli obblighi informativi con consegna dell'apposito foglio (di cui si duole l'appellata (originaria attrice) se le informazioni presenti sul buono postale fruttifero sono adeguate, ovvero idonee a consentirle, attraverso una diligente attivazione, di venire a conoscenza del termine di scadenza e di prescrizione.
Se così è, quanto ai buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia dunque a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono.
pagina 10 di 15 E allora, posto che nella fattispecie i b.p.f. sono stati emessi in data 4.9.2002 devono ritenersi scaduti il 4.9.2009, con la conseguenza che la data ultima di rimborso va individuata al 4.9.2019. Poiché tale diritto non risulta essere stato esercitato entro tale termine né risultano atti interruttivi deve ritenersi prescritto. Invero, stante la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e il decorso del termine previsto per l'estinzione del diritto, stava al creditore dimostrare di averlo tempestivamente esercitato, interrompendo la prescrizione e, in difetto di prova, si deve concludere che alla data di introduzione del giudizio il diritto al rimborso della sorte capitale sia al pagamento degli interessi sulla stessa maturati era prescritto.
Si è già accennato che non è ipotizzabile una rilevanza della condotta delle
[...]
per non avere consegnato alla risparmiatrice il c.d. foglio illustrativo di cui Pt_1 all'art. 3, comma 1, del cennato d.m. del 19.12.2000 perché la mancata consegna non è idonea a spostare il dies a quo della prescrizione individuato dalle pattuizioni contrattuali e dalla disciplina normativa di riferimento. Infatti, stante la natura di titoli di legittimazione dei b.p.f. e la dicitura “a termine”, stampata nella parte anteriore e posteriore degli stessi, la titolare poteva, utilizzando la diligenza che si richiede al risparmiatore di media istruzione, risalire alla loro data di emissione nonché alla serie di appartenenza (AA4), poiché apposta a penna nella parte anteriore di ciascun buono, con la conseguenza che poteva anche conoscere nel dettaglio le condizioni applicabili, mediante la consultazione del decreto ministeriale di emissione e degli eventuali successivi decreti modificativi e integrativi, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità legale.
Va anche tenuta presente la giurisprudenza della Corte suprema in precedenza citata in tema di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. che preclude di dare rilevanza all'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto a meno che sia conseguenza di un doloso occultamento dell'esistenza del debito, che nel nostro caso non è provato che sussista. Invero, posto che ha eccepito fin dalla Parte_1 comparsa di costituzione e riposta nel giudizio di primo grado: “i Bpf di cui oggetto di causa riportavano, sia sul fronte che sul retro, la tipologia, a termine, a cui gli stessi appartenevano, mentre in alto a sinistra, sul fronte, risulta l'annotazione a penna della serie di appartenenza. Peraltro, la data di emissione avrebbe comunque permesso l'individuazione della
pagina 11 di 15 serie di appartenenza e, quindi, delle condizioni di emissione del titolo, attraverso l'utilizzo, molto semplice, del sito di Cassa Depositi e Prestiti, https://www.cdp.it/sitointernet/it/calcolo_dei_rendimenti.page.”(v. pag. 6 dell'atto difensivo) non è stata in alcun modo provata la tesi sostenuta da per contrastare la CP_1 deduzione di controparte, secondo cui l'annotazione a penna (provata perché riscontrabile su entrambi i titoli), sui bpf, della serie AA4, di appartenenza degli stessi, è stata apposta come “pro memoria” solo alla data in cui si è recata ad incassarli all'Ufficio postale, né sono state offerte prove testimoniali o elementi indiziari idonei a suffragarla.
E' rimasta così sfornita di dimostrazione anche la dedotta impossibilità di conoscere la serie di provenienza dei b.p.f. e così di risalire, mediante la semplice consultazione della Gazzetta ufficiale (condotta esigibile) alla disciplina normativa applicabile in ragione di un fatto impedivo imputabile all'emittente, che, peraltro, per quanto in precedenza esposto, imponeva anche la prova della condotta dolosa e non solo colposa della stessa emittente, come, viceversa, ritenuto dal primo Giudice.
E alla normativa codicistica sulla sospensione della prescrizione e, in particolare all'art. 2941 n. 8 c.c. che qui ci interessa, ricollegandosi a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, deve attribuirsi un significato restrittivo non essendo possibile, per la sua natura di disposizione eccezionale ex art. 14 delle preleggi applicarla né in via analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati né in via estensiva
(cfr. Cass. 18305/2020; Cass. 9582/2018; Cass. 12953/2007; Cass. 4191/1975). E comunque la norma non può essere applicata laddove, come nella fattispecie in oggetto, ad essere stato dolosamente occultato in ipotesi non sia stato il credito, bensì altre vicende del rapporto obbligatorio, destinate ad individuarne i confini per farlo valere, qual è la prescrizione. Si controverte, infatti, non tanto sull'occultamento del credito quanto sulla possibilità della risparmiatrice, che conosceva la propria situazione creditoria, di colmare un'eventuale lacuna conoscitiva attraverso l'ordinaria diligenza, implicante la ricerca di informazioni sulla Gazzetta ufficiale, su internet, nei locali degli Uffici postali e la possibilità di interlocuzione con rivolgendosi, se ciò non fosse bastato, Parte_1 direttamente ai dipendenti della s.p.a.
pagina 12 di 15 E' condivisibile, infatti, l'impostazione secondo cui con la previsione contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c. si è inteso tutelare soltanto la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dall'occultamento dell'esistenza del credito mediante una condotta ingannatrice e violenta che gli impedisce di agire con tempestività per la sua soddisfazione, con esclusione delle fattispecie di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidendo sull'esistenza del credito non sono idonee ad impedirne il soddisfacimento.
L'appellata ha reiterato, in via subordinata e nel caso di accoglimento dell'appello della controparte, la domanda di risarcimento dei danni già esperita, sempre in via subordinata, in primo grado, prospettando quale fatto costitutivo della pretesa la violazione dei cennati obblighi informativi nonché della mancata annotazione sui titoli degli elementi idonei ad individuarne le precise caratteristiche e, in particolare, la serie idonea a permettere l'individuazione della normativa applicabile e, quindi, anche la scadenza e conseguentemente il termine di prescrizione.
Anche tale domanda, con la quale sembra invocarsi una responsabilità contrattuale o precontrattuale di è infondata. Parte_1
Si è già rimarcato che: a) i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da sicché sono garantiti dallo Stato, ciò che rende certo il Controparte_3 rimborso del capitale versato. Essendo, inoltre, regolamentati mediante atti normativi e amministrativi il negozio tra privati e che viene stipulato con il loro acquisto può Pt_1 essere eterointegrato ex art. 1339 c.c.; b) nella fattispecie in oggetto i b.p.f. erano dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, sono stati emessi in data 4.9.2002 e appartenevano alla serie AA4 (annotazione a penna in alto nella parte frontale degli stessi) serie a termine. Essendo stata riportata la serie e la data di emissione era possibile risalire agevolmente, come già detto, alla loro disciplina normativa e alla loro scadenza.
Si intende dire che, stante l'indicazione della serie sui titoli, era esigibile dall'attrice
(odierna appellata), in applicazione del principio di autoresponsabilità, e stante l'inapplicabilità della disciplina contenuta nel t.u.b. e t.u.f. e quella a tutela del consumatore (Cass. SS.UU. n. 3963/19), l'adempimento di un dovere di (media) diligenza sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, anche solo chiedendo delucidazioni all'operatore postale, diretto a verificarne la scadenza, oppure pagina 13 di 15 mediante visione dei fogli appesi all'interno degli Uffici postali. Infatti, dettando i decreti ministeriali la disciplina normativa dei buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, i risparmiatori sono tenuti a prenderne visione anche ove non venga consegnato il c.d. prospetto informativo da parte di che è un mero Parte_1 onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, ma non rappresenta l'unica modalità per individuare la loro disciplina e la data di decorrenza del termine decennale di prescrizione del credito vantato. E dall'esame del cennato decreto ministeriale si sarebbe potuto ben verificare che i buoni fruttiferi “a termine”, serie AA4, sottoscritti, scadevano il 4.9.2009, ovvero dopo sette anni dalla emissione, e di conseguenza l'attrice avrebbe individuato, il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
Pertanto, posto che alcuna norma imponeva ai fini della valida emissione e collocazione dei buoni fruttiferi postali in questione di riportare per iscritto sul buono cartaceo le caratteristiche dello stesso riguardo a scadenza, rimborso, prescrizione, non può ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo a per l'omessa Parte_1 consegna del c.d. foglio illustrativo. Viceversa, sotto il profilo soggettivo l'inerzia comportamentale dei sottoscrittori dei b.p.f., e, in particolare, dell'attrice, a fronte di una condotta non inadempiente di è stata idonea a spezzare anche Parte_1 qualsiasi nesso di causalità tra la condotta dell'emittente e i danni patrimoniali lamentati dall'appellata per la mancata consegna del cennato foglio informativo (art. 1227, 1° comma, c.c.).
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità precontrattuale di per omessi obblighi informativi e/o per inadeguatezza delle Parte_1 informazioni presenti sui b.p.f. tali da avere impedito all'attrice di venire a conoscenza del termine di scadenza e di prescrizione.
Tanto è sufficiente per accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda proposta da Controparte_1
L'appellata va anche condannata a rimborsare all'appellante le somme da questa eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 14 di 15 Tenuto conto della particolare natura delle questioni affrontate nonché delle peculiarità della vicenda e del dibattito legato al tema si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c. del Tribunale di Perugia n. 5893/2023, pubblicata il 26.7.2023 e per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta la domanda proposta Controparte_1 condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le somme da questa eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Perugia, 6 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 542/2023 promossa da:
(p.iva ), corrente in Roma, viale Europa n. 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Ridolfi e Michele Proietti in forza di procura generale del 27.4.2023 a rogito del notaio Rep. n. Persona_1
55418 Racc. n. 16104, registrata in Roma 4.5.2022 ed elettivamente domiciliata in
Perugia, via Mario Angeloni n. 72, presso Poste italiane Affari Legali Centro nord appellante contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR di US (pec. , elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio, sito in Bolsena, via XXV aprile 49, giusta procura estesa su foglio separato;
appellata
pagina 1 di 15 Oggetto: condanna al pagamento degli interessi su buoni postali fruttiferi;
opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 27.2.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso l'ordinanza Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Perugia n. 5893/2023, pubblicata il 26.7.2023, con cui veniva condannata a versare a € 7.000,00 a titolo di rimborso Controparte_1 dei buoni postali e relativi rendimenti.
Con il primo motivo, rubricato “errata ricostruzione sia in fatto che in diritto della responsabilità di in ordine all'affermata omissione di informativa. Violazione Parte_1 dell'art. 2697 c.c.”, ha censurato l'ordinanza sostenendo che: non sarebbe stata valutata la particolarità dei buoni postali fruttiferi regolati da decreto ministeriale e l'interpretazione che di tale normativa è stata fatta dalla giurisprudenza, la quale ha elaborato principi che, seppur riferiti a fattispecie diverse da quella in esame, avrebbero Cont portata di carattere generale;
i in oggetto sono qualificabili come titoli di Cont legittimazione e non come titoli di credito con la conseguenza che ai non solo non possono applicarsi i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, ma deve anche considerarsi ammissibile l'eterointegrazione ex art. 1339 c.c. delle condizioni previste sul titolo mediante le norme dei decreti ministeriali che ne dettavano la regolamentazione;
nonostante ciò sarebbero stati applicati principi elaborati per altre tipologie di titoli che non hanno una regolamentazione normativa;
a prescindere dalle indicazioni riportate sui titoli non sarebbe presupposto necessario per l'operatività della regolamentazione degli stessi, la consegna del foglio informativo a cui il Giudice avrebbe dato estrema rilevanza che non farebbe altro che riprodurre la regolamentazione già contenuta nel decreto ministeriale istitutivo della serie AA4, ed esattamente il d.m. 18.4.2002, il quale non riconosce rilevanza sostanziale alla consegna Cont del foglio informativo, almeno sino a quando (2004) i sono stati regolati con decreto ministeriale, non prevedendo a carico del collocatore alcun obbligo di conservazione e prova dell'avvenuta consegna;
la normativa prevede ulteriori forme di informativa al risparmiatore (come il mettere a disposizione nell'ufficio i suddetti fogli) che pagina 2 di 15 presuppongono un comportamento attivo di questo;
la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei decreti ministeriali istitutivi delle nuove serie è considerata pubblicità idonea a tutelare l'acquirente poiché finalizzata alla conoscenza generale e comunque, indipendentemente dalla pubblicazione delle norme regolatrici in Gazzetta Ufficiale, esisteva la possibilità di accedere al sito di Cassa Depositi e Prestiti e verificare la scadenza dei titoli in suo possesso esclusivamente mediante l'inserimento della tipologia del buono (se a termine od ordinario) e della data di emissione, entrambi facilmente rilevabili dai titoli stessi senza necessità di inserire la serie di appartenenza, essendo individuabile in automatico una volta inseriti i dati;
i titoli oggetto della controversia recano sia la dicitura a termine che l'indicazione, seppure a penna, della serie di appartenenza che comunque non è necessaria per verificarne la scadenza;
la dizione “a termine” starebbe ad indicare la tipologia dei BPF, al fine di distinguerli da quelli ordinari, poiché mentre questi ultimi avevano una durata di 20 anni dall'emissione, quelli “a termine”, a fronte di rendimenti superiori, avevano una durata inferiore, indicata nel d.m. istitutivo della serie di appartenenza, e la presenza della dicitura “a termine” sui titoli non solo avrebbe permesso di verificarne la durata, ma avrebbe dovuto costituire un elemento di attenzione per il titolare degli stessi;
dal momento in cui il titolo non era più produttivo di interessi cominciava a decorrere la prescrizione ordinaria secondo quanto stabilito specificamente dall'art. 8 d.m.
19.12.2000; l'indicazione della serie di appartenenza risulta dai titoli sui quali è annotata a penna e non vi sono elementi per affermare che tale annotazione sia stata effettuata nel momento in cui i titoli sono stati presentati per il rimborso e non all'atto della loro emissione.
Ha aggiunto che: il Giudice di primo grado avrebbe applicato una sorta di inversione dell'onere della prova, affermando che doveva essere data prova contraria di quanto affermato dalla ricorrente, senza che su questa gravasse l'onere di provare quanto costituiva il presupposto della domanda formulata ovvero l'inadempimento di quale fondamento delle proprie richieste;
sarebbe stato travisato il Parte_1 riferimento effettuato alla pubblicazione degli avvisi a decorrere dal 2017, riferimento che riguarda le specifiche contestazioni assunte a fondamento della decisione Agcom, Cont che peraltro non riguarderebbe il caso in esame riferendosi alle emissioni di pagina 3 di 15 effettuate dopo il d.m.
6.10.2004 che ha demandato la regolamentazione dei titoli esclusivamente a norme pattizie anziché a decreti ministeriali come era stato sino ad allora;
il richiamo alla verifica della scadenza dei titoli, effettuato mediante avvisi a decorrere dal 2017, riguardava anche quelli in oggetto scaduti nel 2019, con conseguente ulteriore leggerezza da parte di controparte non avrebbe dedotto né provato CP_1 di essersi attivata al fine di richiedere informazioni riguardo alla durata dei titoli o di aver richiesto i fogli informativi di cui oggi afferma la mancata consegna nonostante fosse ben consapevole della natura “a termine” dei BPF in suo possesso.
Col secondo motivo, rubricato “difetto/omissione di motivazione in ordine alla mancata decorrenza del termine di prescrizione. Violazione dell'art. 2941 c.c.”, ha criticato l'ordinanza sostenendo che sono stati indicati i motivi che hanno indotto il Giudice a riconoscere la responsabilità di per omessa informativa senza argomentare sulle ragioni Parte_1 per cui essa abbia come conseguenza la mancata decorrenza del termine di prescrizione rientrando in tal modo fra la cause che, ex artt. 2941 c.c. e ss., determinano la sospensione del termine;
il fatto impeditivo della prescrizione dovrebbe essere rilevato esclusivamente da cause giuridiche, a nulla rilevando sia l'impedimento di mero fatto sia quello di carattere soggettivo;
ai sensi del punto 8 dell'art. 2941 c.c. è solo il dolo del debitore che può determinare la sospensione dei termini di prescrizione sicché si sarebbero dovute spiegare le ragioni che hanno indotto a ricondurre la fattispecie, che il
Giudice ha qualificato come comportamento connotato da colpa grave perché fortemente negligente, all'ipotesi di cui al punto 8) quando la materia dei buoni postali fruttiferi era, anche per l'emissione a cui appartengono i titoli oggetto di causa, regolata interamente da norme di rango primario e secondario;
tra le impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Ha, infine, eccepito nuovamente pregiudizialmente l'intervenuta prescrizione dei titoli oggetto di causa precisando che: l'appellata aveva acquistato il 4.9.2002, due bpf di
€ 2.500,00 ciascuno, i quali come si rileverebbe dagli stessi, appartenendo alla serie AA4
a termine, emessa dal 3.5.2002 al 20.9.2002, trovano la loro regolamentazione nel d.m.
18.4.2002 il quale, all'art. 8, ha previsto che i bpf della serie a termine AA4 avessero una pagina 4 di 15 durata di 7 anni, al termine dei quali si poteva provvedere a ritirare il capitale egli interessi maturati, e da quella data sarebbe decorso anche il termine di prescrizione di
10 anni, di cui all'art. 8 del d.m. 19.12.2000, sicché alla data in cui la ricorrente ha affermato di essersi presentata all'ufficio postale (novembre 2022) per riscuotere i titoli, questi erano già prescritti.
Si è costituita l'appellata eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per omessa indicazione in maniera sufficientemente specifica i capi dell'ordinanza oggetto di impugnazione.
In ordine all'asserita errata ricostruzione sia in fatto che in diritto della responsabilità di per l'omissione di informativa e all'asserita violazione Parte_1 dell'art. 2697 c.c. ha dedotto che: la tesi di appare insostenibile sia perché Pt_1 depotenzierebbe, senza chiarirne il motivo, l'obbligo di consegna del F.I.A. (Foglio
Informativo Analitico), unitamente ai buoni stessi, che sarebbe previsto dalla normativa di settore, avendo come finalità quella di descrivere le caratteristiche dell'investimento, sia perché i buoni postali rappresentano la modalità di piccolo investimento preferita dai pensionati o comunque da persone che intendono effettuare un investimento sicuro, garantito, peraltro, dalla prossimità degli Uffici Postali, ciò che rileverebbe l'esistenza di obblighi in capo a , ulteriori ed in aggiunta rispetto alla sopra citata Parte_1 consegna del FIA, quali specificamente previsti sia dal TUF sia dal TUB, applicabili all'attività svolta dall'intermediario in tema di collocamento di buoni fruttiferi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 14.3.2001 n. 144, oltre che da tutti i principi codicistici di buona fede e correttezza;
l'integrazione tabellare concernerebbe tipologie diverse di buoni postali ma riguarderebbe il mero rendimento;
l'annotazione sui buoni veniva effettuata solo nel
2022 come promemoria a seguito di quanto dichiarato dall'Ufficio Postale;
in materia bancaria e finanziaria sarebbe l'intermediario il soggetto tenuto alla dimostrazione dell'avvenuta informazione dell'investitore perché trattasi di responsabilità di tipo contrattuale.
In ordine all'asserito difetto/omissione di motivazione in ordine alla mancata decorrenza del termine di prescrizione e all'asserita violazione dell'art. 2941 c.c. ha dedotto che la prescrizione correttamente è stata ritenuta sospesa ai sensi dell'art. 2941,
pagina 5 di 15 n. 8, in quanto una condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto costituisce causa di sospensione.
In via subordinata al rigetto dell'appello ha riproposto la domanda di risarcimento del danno subito per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge in capo a , che ha determinato un danno almeno pari all'ammontare delle Parte_1 somme investite oltre ai rendimenti previsti dai buoni ovvero pari alle somme investite.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
L'appello è fondato.
I due motivi di appello vanno affrontati congiuntamente perché strettamente connessi in quanto stabilendo se esistevano o meno specifici obblighi di informativa in capo alla e dall'accertamento, nel primo caso, se sono rimasti inadempiuti Pt_1
(dolosamente), discende anche l'individuazione della data in cui è iniziata a decorrere la prescrizione.
Giova premettere che il dato costante rinvenibile in tutte le pronunce della Suprema corte – ed al quale in questa sede si intende certamente dare continuità - è che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì, più propriamente, titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza e assoggettati alla disciplina del contratto anziché a quella dei titoli di credito con la conseguenza che, per ciò che rileva in questa sede, agli stessi risulta applicabile anche il meccanismo della eterointegrazione disciplinato dall'art. 1339 c.c.
(Cass. 27809/2005; Cass. SS.UU. 13979/2007; Cass. SS.UU. 3963/2019; Cass. 4384/2022;
Cass. n. 24527/2021; Cass., n. 4748/2022; Cass. 20.12.2024, n. 33631). Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. (cfr. Cass. n. 22619/2023). Il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In fatto si ricorda che è pacifico che i due b.p.f. oggetto di causa sono della serie
AA4 (n. 8478 e 8479) da 2.500,00 euro ciascuno per un totale di € 5.000,00 con pagina 6 di 15 rendimento previsto pari al 40% della somma investita per un valore totale alla riscossione di Euro 7.000,00; sono stati emessi in data 4.9.2002 e appartenevano alla serie
AA4 (annotazione a penna in alto nella parte frontale degli stessi) serie a termine come si ricava dalla parte frontale, in cui si legge la dicitura “A TERMINE”, e dalla parte posteriore, in cui si legge “Buono postale fruttifero a termine”). I bpf della serie AA4, emessa dal 3.5.2002 al 20.9.2002, sono stati regolamentati nel d.m. 18.4.2002, il quale, all'art. 8, ha previsto in 7 anni la loro durata, al termine dei quali era possibile ritirare la somma e gli interessi maturati. L'art. 8 del d.m. 19.12.2000 ha previsto poi: “I diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sostiene l'appellante che i bpf riportavano in alto a sinistra, sul fronte, l'annotazione a penna della serie di appartenenza, sicché l'art. 2935 c.c. non può essere invocato al fine di ritenere che, non avendo avuto gli appellati adeguata informazione sulle Cont caratteristiche del acquistato, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere non nel momento in cui il prodotto cessava di essere fruttifero, bensì quando gli attori hanno avuto compiuta informazione di tale circostanza.
Ora, posto che la prescrizione è legata al decorso del tempo perché comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale, a differenza della scadenza che rappresenta il termine ultimo oltre il quale il diritto non produce più effetti, la scadenza, nella specie, ha individuato il termine a partire dal quale il buono postale, in base alla disciplina normativa applicabile, non era più fruttifero, ovvero idoneo a produrre interessi, mentre la maturazione della prescrizione avrebbe comportato l'estinzione del diritto ad ottenere il rimborso.
Pertanto, dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea sono diventati infruttiferi e, come regola, trascorsi altri dieci anni, si dovevano prescrivere a mente dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19.12.2000 in precedenza riportato. Sembra chiaro che per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cadeva in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere ogni tipo di rimborso, bisogna verificare prima la data di scadenza del titolo e poi aggiungere dieci anni, il che individua il tempo della prescrizione. Poiché non è stata contestata la data di scadenza,
pagina 7 di 15 ovvero il 4.9.2009 (individuata aggiungendo 7 anni dalla data di emissione), la prescrizione andava a maturazione il 4.9.2019.
Tuttavia, ciò che l'appellata (attrice in primo grado) ha contestato è l'operatività della prescrizione in ragione del mancato adempimento degli obblighi informativi, attribuendo a tale condotta l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935 c.c. oppure di sospenderne il decorso per effetto della condotta di ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. E' decisivo, quindi, per Parte_1 decidere sulla domanda di rimborso, individuare con precisione il momento in cui abbia effettivamente iniziato a decorrere la prescrizione ciò che può avvenire solo verificando l'eventuale influenza di inadempienze circa gli obblighi informativi.
Va richiamata brevemente la normativa in materia di buoni postali. Ai sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e dal successivo 1° gennaio quelli non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. A seguito dell'abrogazione dell'articolo ad opera dell'art. 7 d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti diretti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione va ricercato nella normativa che disciplina la materia a prescindere da ciò che è annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
Deve anche essere rimarcato, rispetto alla tesi dell'appellata secondo cui si applicherebbe la normativa contenuta nel t.u.f. e nel t.u.b., che le caratteristiche peculiari del rapporto che dà origine all'emissione dei buoni postali non consente di assimilarli alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, giacché “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico Pt_1 economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema Parte_1 bancario”. Pertanto, pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 508/1995), ragion per cui risentendo la disciplina dei buoni postali fruttiferi di esigenze di bilancio risponde anche ad interessi generali giustifica le variazioni e integrazioni del contenuto pagina 8 di 15 dei documenti emessi senza che ciò possa essere visto come una lesione dell'interesse del risparmio del sottoscrittore.
Se così è, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, ancorché variato o integrato nel corso del rapporto contrattuale, è affidata alla pubblicazione della normativa recante la sua disciplina sulla Gazzetta Ufficiale, ciò che porta ad escludere che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente emittente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass. SS.UU. n. 3963/2019 sulla legittimità costituzionale di tale normativa con particolare riferimento alla variazione del tasso di interessi v. Corte cost.
n. 26 del 2020, richiamata anche in Cass. n. 4748/2022 e Cass. n. 15363/2024).
L'art. 8, comma 1, del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, ha stabilito che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. Ha, inoltre, inteso applicare il termine decennale di prescrizione anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore del d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, con la conseguenza che anche il dies a quo deve essere individuato, a norma dell'art. 10, co. 2, dello stesso d.m., successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, con la data di scadenza del titolo, non già con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi così ridefinendo il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni sia con riguardo alla durata, che è stata estesa da cinque a dieci anni, sia con la decorrenza, individuata per tutti nella data di scadenza del titolo (v. in tal senso Cass., 23006/2023; Cass., n.19243/2023; Cass., 16459/2024; Cass., 2966/22024/).
Ora, la Corte suprema ha precisato che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo
pagina 9 di 15 diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. tra le tante, le più recenti: Cass., 21026/2014; Cass. 29.6.2025 n.
17451; Cass., 4389/1999; Cass., 4235/1996; Cass., 10828/2015; Cass., 14193/2021; Cass.,
22072/2018; Cass., 996/2022; Cass. 13343/2022; Cass. 20642/2019; Cass. 22072/2018; Cass.
19193/2018).
Sembra, dunque, evidente che l'art. 2935 c.c. viene costantemente interpretato nel senso che laddove prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, sicché i fatti che ne potrebbero ostacolare il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, diventano giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 n. 8
c.c. e unicamente laddove il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. non anche ove costituisca un mero impedimento al materiale esercizio del diritto, ovvero di mero fatto.
Ne segue che: a) l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle e la Pt_1 pubblicizzazione o consegna del foglio illustrativo, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente dalla lettura del foglio in suo possesso, ovvero presso l'ufficiò postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza delle stesse affidata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
b) non può neanche ipotizzarsi nel caso di specie una responsabilità precontrattuale di per omesso Parte_1 adempimento agli obblighi informativi con consegna dell'apposito foglio (di cui si duole l'appellata (originaria attrice) se le informazioni presenti sul buono postale fruttifero sono adeguate, ovvero idonee a consentirle, attraverso una diligente attivazione, di venire a conoscenza del termine di scadenza e di prescrizione.
Se così è, quanto ai buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia dunque a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono.
pagina 10 di 15 E allora, posto che nella fattispecie i b.p.f. sono stati emessi in data 4.9.2002 devono ritenersi scaduti il 4.9.2009, con la conseguenza che la data ultima di rimborso va individuata al 4.9.2019. Poiché tale diritto non risulta essere stato esercitato entro tale termine né risultano atti interruttivi deve ritenersi prescritto. Invero, stante la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e il decorso del termine previsto per l'estinzione del diritto, stava al creditore dimostrare di averlo tempestivamente esercitato, interrompendo la prescrizione e, in difetto di prova, si deve concludere che alla data di introduzione del giudizio il diritto al rimborso della sorte capitale sia al pagamento degli interessi sulla stessa maturati era prescritto.
Si è già accennato che non è ipotizzabile una rilevanza della condotta delle
[...]
per non avere consegnato alla risparmiatrice il c.d. foglio illustrativo di cui Pt_1 all'art. 3, comma 1, del cennato d.m. del 19.12.2000 perché la mancata consegna non è idonea a spostare il dies a quo della prescrizione individuato dalle pattuizioni contrattuali e dalla disciplina normativa di riferimento. Infatti, stante la natura di titoli di legittimazione dei b.p.f. e la dicitura “a termine”, stampata nella parte anteriore e posteriore degli stessi, la titolare poteva, utilizzando la diligenza che si richiede al risparmiatore di media istruzione, risalire alla loro data di emissione nonché alla serie di appartenenza (AA4), poiché apposta a penna nella parte anteriore di ciascun buono, con la conseguenza che poteva anche conoscere nel dettaglio le condizioni applicabili, mediante la consultazione del decreto ministeriale di emissione e degli eventuali successivi decreti modificativi e integrativi, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità legale.
Va anche tenuta presente la giurisprudenza della Corte suprema in precedenza citata in tema di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. che preclude di dare rilevanza all'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto a meno che sia conseguenza di un doloso occultamento dell'esistenza del debito, che nel nostro caso non è provato che sussista. Invero, posto che ha eccepito fin dalla Parte_1 comparsa di costituzione e riposta nel giudizio di primo grado: “i Bpf di cui oggetto di causa riportavano, sia sul fronte che sul retro, la tipologia, a termine, a cui gli stessi appartenevano, mentre in alto a sinistra, sul fronte, risulta l'annotazione a penna della serie di appartenenza. Peraltro, la data di emissione avrebbe comunque permesso l'individuazione della
pagina 11 di 15 serie di appartenenza e, quindi, delle condizioni di emissione del titolo, attraverso l'utilizzo, molto semplice, del sito di Cassa Depositi e Prestiti, https://www.cdp.it/sitointernet/it/calcolo_dei_rendimenti.page.”(v. pag. 6 dell'atto difensivo) non è stata in alcun modo provata la tesi sostenuta da per contrastare la CP_1 deduzione di controparte, secondo cui l'annotazione a penna (provata perché riscontrabile su entrambi i titoli), sui bpf, della serie AA4, di appartenenza degli stessi, è stata apposta come “pro memoria” solo alla data in cui si è recata ad incassarli all'Ufficio postale, né sono state offerte prove testimoniali o elementi indiziari idonei a suffragarla.
E' rimasta così sfornita di dimostrazione anche la dedotta impossibilità di conoscere la serie di provenienza dei b.p.f. e così di risalire, mediante la semplice consultazione della Gazzetta ufficiale (condotta esigibile) alla disciplina normativa applicabile in ragione di un fatto impedivo imputabile all'emittente, che, peraltro, per quanto in precedenza esposto, imponeva anche la prova della condotta dolosa e non solo colposa della stessa emittente, come, viceversa, ritenuto dal primo Giudice.
E alla normativa codicistica sulla sospensione della prescrizione e, in particolare all'art. 2941 n. 8 c.c. che qui ci interessa, ricollegandosi a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, deve attribuirsi un significato restrittivo non essendo possibile, per la sua natura di disposizione eccezionale ex art. 14 delle preleggi applicarla né in via analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati né in via estensiva
(cfr. Cass. 18305/2020; Cass. 9582/2018; Cass. 12953/2007; Cass. 4191/1975). E comunque la norma non può essere applicata laddove, come nella fattispecie in oggetto, ad essere stato dolosamente occultato in ipotesi non sia stato il credito, bensì altre vicende del rapporto obbligatorio, destinate ad individuarne i confini per farlo valere, qual è la prescrizione. Si controverte, infatti, non tanto sull'occultamento del credito quanto sulla possibilità della risparmiatrice, che conosceva la propria situazione creditoria, di colmare un'eventuale lacuna conoscitiva attraverso l'ordinaria diligenza, implicante la ricerca di informazioni sulla Gazzetta ufficiale, su internet, nei locali degli Uffici postali e la possibilità di interlocuzione con rivolgendosi, se ciò non fosse bastato, Parte_1 direttamente ai dipendenti della s.p.a.
pagina 12 di 15 E' condivisibile, infatti, l'impostazione secondo cui con la previsione contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c. si è inteso tutelare soltanto la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dall'occultamento dell'esistenza del credito mediante una condotta ingannatrice e violenta che gli impedisce di agire con tempestività per la sua soddisfazione, con esclusione delle fattispecie di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidendo sull'esistenza del credito non sono idonee ad impedirne il soddisfacimento.
L'appellata ha reiterato, in via subordinata e nel caso di accoglimento dell'appello della controparte, la domanda di risarcimento dei danni già esperita, sempre in via subordinata, in primo grado, prospettando quale fatto costitutivo della pretesa la violazione dei cennati obblighi informativi nonché della mancata annotazione sui titoli degli elementi idonei ad individuarne le precise caratteristiche e, in particolare, la serie idonea a permettere l'individuazione della normativa applicabile e, quindi, anche la scadenza e conseguentemente il termine di prescrizione.
Anche tale domanda, con la quale sembra invocarsi una responsabilità contrattuale o precontrattuale di è infondata. Parte_1
Si è già rimarcato che: a) i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da sicché sono garantiti dallo Stato, ciò che rende certo il Controparte_3 rimborso del capitale versato. Essendo, inoltre, regolamentati mediante atti normativi e amministrativi il negozio tra privati e che viene stipulato con il loro acquisto può Pt_1 essere eterointegrato ex art. 1339 c.c.; b) nella fattispecie in oggetto i b.p.f. erano dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, sono stati emessi in data 4.9.2002 e appartenevano alla serie AA4 (annotazione a penna in alto nella parte frontale degli stessi) serie a termine. Essendo stata riportata la serie e la data di emissione era possibile risalire agevolmente, come già detto, alla loro disciplina normativa e alla loro scadenza.
Si intende dire che, stante l'indicazione della serie sui titoli, era esigibile dall'attrice
(odierna appellata), in applicazione del principio di autoresponsabilità, e stante l'inapplicabilità della disciplina contenuta nel t.u.b. e t.u.f. e quella a tutela del consumatore (Cass. SS.UU. n. 3963/19), l'adempimento di un dovere di (media) diligenza sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, anche solo chiedendo delucidazioni all'operatore postale, diretto a verificarne la scadenza, oppure pagina 13 di 15 mediante visione dei fogli appesi all'interno degli Uffici postali. Infatti, dettando i decreti ministeriali la disciplina normativa dei buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, i risparmiatori sono tenuti a prenderne visione anche ove non venga consegnato il c.d. prospetto informativo da parte di che è un mero Parte_1 onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, ma non rappresenta l'unica modalità per individuare la loro disciplina e la data di decorrenza del termine decennale di prescrizione del credito vantato. E dall'esame del cennato decreto ministeriale si sarebbe potuto ben verificare che i buoni fruttiferi “a termine”, serie AA4, sottoscritti, scadevano il 4.9.2009, ovvero dopo sette anni dalla emissione, e di conseguenza l'attrice avrebbe individuato, il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
Pertanto, posto che alcuna norma imponeva ai fini della valida emissione e collocazione dei buoni fruttiferi postali in questione di riportare per iscritto sul buono cartaceo le caratteristiche dello stesso riguardo a scadenza, rimborso, prescrizione, non può ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo a per l'omessa Parte_1 consegna del c.d. foglio illustrativo. Viceversa, sotto il profilo soggettivo l'inerzia comportamentale dei sottoscrittori dei b.p.f., e, in particolare, dell'attrice, a fronte di una condotta non inadempiente di è stata idonea a spezzare anche Parte_1 qualsiasi nesso di causalità tra la condotta dell'emittente e i danni patrimoniali lamentati dall'appellata per la mancata consegna del cennato foglio informativo (art. 1227, 1° comma, c.c.).
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità precontrattuale di per omessi obblighi informativi e/o per inadeguatezza delle Parte_1 informazioni presenti sui b.p.f. tali da avere impedito all'attrice di venire a conoscenza del termine di scadenza e di prescrizione.
Tanto è sufficiente per accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda proposta da Controparte_1
L'appellata va anche condannata a rimborsare all'appellante le somme da questa eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 14 di 15 Tenuto conto della particolare natura delle questioni affrontate nonché delle peculiarità della vicenda e del dibattito legato al tema si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c. del Tribunale di Perugia n. 5893/2023, pubblicata il 26.7.2023 e per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta la domanda proposta Controparte_1 condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le somme da questa eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Perugia, 6 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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